N. 286 ORDINANZA 3 - 17 dicembre 2014

Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato. 
 
Immunita' parlamentare - Procedimento civile a carico di  deputato  -
  Conflitto sollevato dal Giudice monocratico del Tribunale ordinario
  di Prato, sezione unica civile,  nei  confronti  della  Camera  dei
  deputati. 
- Deliberazione Camera  dei  deputati  del  28  novembre  2012  (Doc.
  IV-quater, n. 23). 
-   
(GU n.53 del 24-12-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici  :Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,
  Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,  Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del  28
novembre 2012, relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione,  delle  opinioni  espresse  dall'on.
Lucio Barani nei confronti del Sistema Integrato  Ospedali  Regionali
(SIOR), dell'Azienda USL n. 1 di Massa e Carrara, dell'Azienda USL n.
2 di Lucca, dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia e dell'Azienda USL n.  4
di Prato, promosso dal Giudice monocratico del Tribunale ordinario di
Prato, sezione unica civile, con ricorso  depositato  in  cancelleria
l'11 agosto 2014 ed iscritto al  n.  4  del  registro  conflitti  tra
poteri dello Stato 2014, fase di ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del 3 dicembre  2014  il  Giudice
relatore Paolo Grossi. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato l'11 agosto 2014, il Giudice
monocratico del Tribunale ordinario di Prato, sezione  unica  civile,
ha promosso conflitto di attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  nei
confronti della Camera dei deputati, in relazione alla  deliberazione
del 28 novembre 2012 (Doc. IV-quater, n. 23) con la quale l'Assemblea
ha dichiarato l'insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  dall'on.
Lucio Barani, nei confronti del Sistema Integrato Ospedali  Regionali
(SIOR), dell'Azienda USL n. 1 di Massa e Carrara, dell'Azienda USL n.
2 di Lucca, dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia e dell'Azienda USL n.  4
di Prato; 
    che il ricorrente premette di trovarsi a giudicare sulle  domande
di risarcimento dei danni  non  patrimoniali  e  di  pagamento  della
riparazione pecuniaria prevista dalla legge  sulla  stampa,  proposte
dalle  menzionate  Aziende  in  relazione  a   dichiarazioni   (tutte
trascritte) ritenute gravemente lesive dell'immagine e del  prestigio
delle parti attrici. E sottolinea che tali dichiarazioni,  rilasciate
dall'on. Barani in ripetute occasioni, specificamente riguardano:  a)
[quelle contenute in articoli pubblicati su "La Nazione"  di  Livorno
il 16 aprile 2011, su "Il Tirreno"  di  Massa-Carrara  il  24  maggio
2011, su "La Nazione" di Livorno e su "La Nazione"  di  Massa-Carrara
il 26 aprile 2011, su "La Nazione" il 24 maggio 2011 e ribadite nella
trasmissione "Logos" trasmessa su "Antenna 3" del 29 maggio 2011] «il
ricorso  alla  finanza  di  progetto  ed   ai   subappalti   per   la
realizzazione dei quattro ospedali unici di Massa, Lucca,  Pistoia  e
Prato», con l'accusa «che cio' denotasse  l'intento  di  aggirare  la
normativa sugli appalti»; b) [quelle contenute in articoli pubblicati
su "Il Giornale della Toscana", su "La Nazione" di Pistoia e  su  "La
Nazione" di Lucca, tutti in data 18  marzo  2011,  e  ribadite  nella
menzionata trasmissione "Logos"] «un presunto aumento  dei  costi  di
realizzazione dei quattro ospedali dai quali sarebbero derivati buchi
nei bilanci delle singole  ASL»;  c)  [quelle  ulteriori  rese  nelle
predetta trasmissione "Logos"] «lo spreco di risorse  economiche  per
il compimento dell'intervento di bonifica del sito individuato per la
costruzione dell'ospedale di Massa»; 
    che il ricorrente riferisce in fatto che, a seguito della  difesa
del convenuto - che, quale  componente  (dal  24  marzo  2009)  della
Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario
e sulle cause  dei  disavanzi  sanitari  regionali,  ha  invocato  il
diritto di critica  ed  ha  eccepito  l'insindacabilita'  degli  atti
contestati, in quanto compiuti in tale veste - la Camera dei deputati
ha deliberato in conformita'; 
    che, cio' premesso, il Giudice  a  quo  sottolinea  che  -  nella
relazione  della  Giunta  per  le  autorizzazioni,   poi   votata   a
maggioranza dalla Assemblea della Camera nella seduta del 28 novembre
2012 - sono stati individuati quali  atti  costituenti  esercizio  di
funzioni tali da rendere insindacabili le dichiarazioni extra  moenia
in esame: 1) l'audizione (in data 17 novembre 2009) del dott.  Enrico
Rossi, all'epoca coordinatore degli assessori regionali alla  sanita'
e assessore al diritto alla salute della Regione  Toscana,  da  parte
della citata Commissione di inchiesta; 2) la relazione, approvata  il
15 febbraio 2012 dalla stessa Commissione, sulla situazione della ASL
di Massa e Carrara; 3) l'interrogazione a  risposta  scritta  [recte:
immediata] presentata dal medesimo on. Barani in data 13 ottobre 2010
avente ad oggetto il problema  del  deficit  della  ASL  di  Massa  e
Carrara; 4) l'esposto del 12 aprile  2011,  depositato  presso  varie
Procure della  Toscana  e  [trasmesso]  alla  stessa  Commissione  di
inchiesta, con il quale l'on. Barani denunciava le  criticita'  e  le
opacita' del SIOR; 
    che,  secondo  il  ricorrente,   la   mera   comunicazione   "per
conoscenza" al Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta
dell'esposto  inviato  a  piu'  Procure  della  Repubblica  non  puo'
costituire un atto, sebbene  atipico,  della  funzione  parlamentare,
trattandosi di denuncia che puo' essere fatta da qualunque cittadino;
laddove, poi, il ricorrente sottolinea che non tutte le dichiarazioni
contestate all'on. Barani sono successive alla data di  comunicazione
dell'esposto alla Commissione; 
    che, quanto alla interrogazione  presentata  dall'on.  Barani  in
data 13 ottobre 2010, il Tribunale  rileva  che  la  relazione  della
Giunta si riferisce  solo  all'interrogazione  presentata  in  merito
all'ospedale di Massa e Carrara, ma non dice alcunche' in ordine agli
altri tre ospedali; ed osserva,  altresi',  che  nel  testo  di  tale
interrogazione non viene fatto alcun  riferimento  ai  metodi  con  i
quali sono stati affidati i  lavori  relativi  alla  costruzione  dei
quattro ospedali, dandosi solo atto del disavanzo esistente presso la
ASL di Massa Carrara; 
    che neppure infine, per il ricorrente, possono avere rilievo  sia
la relazione  della  Commissione  parlamentare  di  inchiesta  del  5
febbraio 2012, in quanto sopravvenuta a notevole distanza  di  tempo,
rispetto alle dichiarazioni in esame rese nel  periodo  tra  marzo  e
maggio 2011; sia quanto genericamente  affermato  nell'audizione  dal
dott. Enrico Rossi, tanto piu' che  una  contestazione  espressa,  in
tale sede, dall'on. Barani riguarda il solo ospedale di  Massa  ed  i
relativi costi di costruzione, ma non anche gli altri ospedali; 
    che, in conclusione, il Giudice a  quo  ritiene  che,  alla  luce
della giurisprudenza costituzionale e di quella  di  legittimita'  in
materia (di cui richiama gli insegnamenti), nella specie, non risulta
provata  la  configurabilita'  (necessaria  anche  in  ossequio   del
principio  di  cui  all'art.  6  della  Convenzione  europea  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali) del
nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia oggetto di lite  e
l'esercizio di atti, «anche  atipici»,  costituenti  esercizio  della
funzione parlamentare come indicati dalla Camera di appartenenza; 
    che, pertanto, egli chiede che la Corte - previa  ammissione  del
conflitto - dichiari che «non spettava alla Camera  dei  deputati  la
valutazione della condotta addebitabile all'onorevole  Lucio  Barani,
in quanto estranea alla previsione  di  cui  all'art.  68  Cost.»;  e
conseguentemente «annulli la delibera della Camera dei  deputati  del
28 novembre 2012 (Doc. IV-quater, n. 23)  di  insindacabilita'  delle
dichiarazioni rilasciate dall'on.  Lucio  Barani  nei  confronti  del
Sistema Integrato Ospedali Regionali, dell'Azienda USL n. 1 di  Massa
e Carrara, dell'Azienda USL n. 2 di Lucca, dell'Azienda USL n.  3  di
Pistoia e dell'Azienda USL n. 4 di Prato». 
    Considerato che,  in  questa  fase  del  giudizio,  la  Corte  e'
chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge  11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), a deliberare,  senza  contraddittorio,  se  il
ricorso sia ammissibile in quanto vi sia la «materia di un  conflitto
la cui risoluzione  spetti  alla  sua  competenza»,  sussistendone  i
requisiti soggettivo ed  oggettivo  e  restando  impregiudicata  ogni
ulteriore questione, anche in punto di ammissibilita'; 
    che, sotto il profilo del requisito soggettivo,  va  riconosciuta
la legittimazione del Giudice monocratico del Tribunale ordinario  di
Prato, sezione unica civile, a promuovere conflitto  di  attribuzione
tra  poteri  dello  Stato,  in  quanto  organo  giurisdizionale,   in
posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente  a
dichiarare definitivamente la  volonta'  del  potere  cui  appartiene
nell'esercizio delle funzioni attribuitegli; 
    che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione  della
Camera dei deputati  (cui  apparteneva  il  convenuto  all'epoca  dei
fatti)  ad  essere  parte  del  presente  conflitto,   quale   organo
competente a dichiarare in modo definitivo  la  propria  volonta'  in
ordine  all'applicabilita'   dell'art.   68,   primo   comma,   della
Costituzione; 
    che, per quanto  attiene  al  profilo  oggettivo,  il  ricorrente
lamenta   la   lesione   della   propria   sfera   di   attribuzione,
costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto
illegittimo, per inesistenza dei  relativi  presupposti,  del  potere
spettante alla Camera dei deputati di  dichiarare  l'insindacabilita'
delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del  Parlamento  ai
sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; 
    che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione
spetta alla competenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze n.  161,
n. 150 e n. 53 del 2014). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art.  37  della  legge  11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri  dello
Stato, proposto dal Giudice monocratico del  Tribunale  ordinario  di
Prato, sezione unica civile, nei confronti della Camera dei deputati,
con il ricorso indicato in epigrafe; 
    2) dispone: 
    a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al predetto  giudice,  che  ha  proposto  il
conflitto di attribuzione; 
    b) che il ricorso e la presente  ordinanza  siano  notificati,  a
cura del ricorrente, alla Camera dei deputati,  in  persona  del  suo
Presidente, entro il termine di sessanta giorni  dalla  comunicazione
di cui al punto a), per essere  successivamente  depositati,  con  la
prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro
il termine di trenta giorni previsto dall'art.  24,  comma  3,  delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2014. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                       Paolo GROSSI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI