N. 32 SENTENZA 10 febbraio - 12 marzo 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente - Disposizioni  in  materia  di  servizio  idrico  integrato
  (facolta' di gestione autonoma per i Comuni gia' appartenenti  alle
  comunita' montane e con popolazione inferiore o  uguale  a  tremila
  residenti;  contenuto  dei  piani  d'ambito;  esercizio  di  poteri
  sostitutivi)  e  di  gestione  integrata   dei   rifiuti   (compiti
  dell'Autorita' d'ambito). 
- Legge della Regione Liguria  24  febbraio  2014,  n.  1  (Norme  in
  materia di individuazione degli  ambiti  ottimali  per  l'esercizio
  delle  funzioni  relative  al  servizio  idrico  integrato  e  alla
  gestione integrata dei rifiuti), artt. 8, comma 3, 10, comma 1,  11
  e 15, comma 2, lettere c) ed e). 
-   
(GU n.11 del 18-3-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici  :Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario  Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 8,  comma
3, 10, comma 1, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e) della legge  della
Regione  Liguria  24  febbraio  2014,  n.  1  (Norme  in  materia  di
individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio  delle  funzioni
relative al servizio idrico integrato e alla gestione  integrata  dei
rifiuti), promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 28-30 aprile 2014, depositato in cancelleria il
6 maggio 2014 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2014. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    udito nell'udienza pubblica  del  10  febbraio  2015  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    uditi l'avvocato  dello  Stato  Giovanni  Paolo  Polizzi  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Santarelli
per la Regione Liguria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 28  aprile  2014,
ricevuto dalla destinataria il successivo 30 aprile, depositato il  6
maggio 2014 e iscritto al n. 34 del registro  ricorsi  del  2014,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 8, comma 3, 10, comma 1, 11 e
15, comma 2, lettere c) ed e), della legge della Regione  Liguria  24
febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli  ambiti
ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al  servizio  idrico
integrato e alla gestione  integrata  dei  rifiuti),  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione  e,
quali parametri interposti, agli artt. 147, 202 e 238, comma  3,  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale), all'art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f),  del  decreto
del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   20   luglio   2012
(Individuazione delle funzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica
ed il gas attinenti alla  regolazione  e  al  controllo  dei  servizi
idrici, ai sensi dell'articolo  21,  comma  19  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214), e all'art. 10, comma 14, lettere  d),  e)  ed
f), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia) convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106. 
    1.1.- Premette il ricorrente che la legge  regionale  afferma  di
dettare, in attuazione delle disposizioni  nazionali  e  comunitarie,
norme relative all'individuazione degli ambiti territoriali  ottimali
per  l'esercizio  delle  funzioni  concernenti  il  servizio   idrico
integrato e la gestione integrata dei rifiuti, rafforzando  il  ruolo
pubblico nel  governo  dei  relativi  servizi  e  definendo  ruoli  e
competenze della Regione  e  degli  enti  locali,  nel  rispetto  dei
principi di sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza  e  leale
collaborazione. Nonostante tali enunciazioni di  principio,  prosegue
il ricorrente, la legge regionale in esame contiene alcune previsioni
che, ponendosi in contrasto con  gli  evocati  parametri  interposti,
sono lesive della competenza  legislativa  esclusiva  riservata  allo
Stato  nelle   materie   «tutela   della   concorrenza»   e   «tutela
dell'ambiente», di cui all'art. 117, secondo comma,  lettere  e),  ed
s), Cost.). 
    1.2.- In particolare, l'art. 8 della legge reg. Liguria n. 1  del
2014 prevede che gli enti d'ambito, entro  quattro  mesi  dalla  data
della loro costituzione, devono predisporre i piani d'ambito. 
    La difesa dello Stato lamenta che  il  comma  3  dell'art.  8  in
esame,  nel  disporre  che  «Il   Piano   d'ambito   deve   prevedere
agevolazioni tariffarie e adeguati interventi a sostegno dei  piccoli
comuni», si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 3,  comma
1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
20 luglio 2012, attuativo dell'art. 21, comma 19, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita'
e  il   consolidamento   dei   conti   pubblici),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.
214, il quale attribuisce all'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas (in seguito, «AEEG») le funzioni attinenti alla regolazione e  al
controllo del servizio idrico integrato (in  seguito,  anche  «SII»),
con  i  compiti,  tra  gli  altri,  di  definire  i  criteri  per  la
determinazione delle tariffe sulla base dei  principi  stabiliti  con
legge  dello  Stato,  ed  individuare  le   agevolazioni   tariffarie
attraverso la previsione di «forme di  tutela  per  le  categorie  di
utenza in condizioni economico sociali  disagiate  individuate  dalla
legge». Per tale motivo, ad avviso del ricorrente, la norma regionale
invade l'ambito di competenza  legislativa  esclusiva  statale  nelle
materie della tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, di cui
e' espressione  l'evocata  disciplina  sulle  funzioni  dell'AEEG  in
materia tariffaria (cita, in proposito, le sentenze di  questa  Corte
n. 142 e n. 29 del 2010; n. 246 del 2009). 
    1.3.- L'art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 1 del  2014
disciplina la facolta'  di  gestione  autonoma  del  servizio  idrico
integrato.  Esso  prevede  che  «I  comuni  gia'  appartenenti   alle
comunita' montane e con popolazione  inferiore  o  uguale  a  tremila
residenti, ferma restando la partecipazione all'ATO,  hanno  facolta'
in forma  singola  o  associata  di  gestire  autonomamente  l'intero
servizio idrico integrato». Anche tale disposizione, ad avviso  della
difesa erariale, risulta essere in contrasto con  la  disciplina  del
SII tracciata dall'art. 147 del d.lgs. n. 152 del  2006  in  funzione
della  razionalizzazione  e  concorrenzialita'  del   mercato   (sono
nuovamente citate le sentenze di questa Corte sopra richiamate). 
    Secondo l'evocata normativa interposta,  i  servizi  idrici  sono
organizzati  sulla  base  degli  ambiti  territoriali  ottimali   (in
seguito, «ATO») definiti dalle Regioni,  che  possono  modificare  le
delimitazioni di detti ambiti per migliorare  la  gestione  del  SII,
assicurandone lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia
ed economicita', nel  rispetto  dei  seguenti  principi:  unita'  del
bacino  idrografico;  unitarieta'   della   gestione   e,   comunque,
superamento  della  frammentazione  verticale  delle  gestioni  delle
risorse idriche; adeguatezza delle dimensioni gestionali. Sostiene il
ricorrente che la norma regionale censurata, introducendo una  soglia
quantitativa di tipo demografico, senza considerare parametri  fisici
e tecnici e derogando all'unicita' della gestione,  contrasta  con  i
suindicati  principi  e,  pertanto,  viola  la  competenza  esclusiva
statale  nelle  materie  della  tutela  della  concorrenza  e  tutela
dell'ambiente. 
    1.4.-  L'Avvocatura  generale  dello  Stato  deduce  profili   di
illegittimita' costituzionale anche in relazione  all'art.  11  della
legge ligure n. 1 del 2014,  il  quale  regolamenta  l'esercizio  dei
poteri sostitutivi della Regione nei confronti degli enti d'ambito  e
dei Comuni inadempienti  qualora  non  vengano  predisposti  i  piani
d'ambito nei termini previsti e «non vengano posti in essere gli atti
per la realizzazione  delle  opere  previste  dai  piani  d'ambito  e
necessarie  a  garantire  il  rispetto   degli   obblighi   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea». 
    Lamenta il ricorrente che la previsione in esame e' lesiva  delle
competenze  legislative  esclusive  statali  sancite  dall'art.  117,
secondo comma, lettere e) ed s), Cost., in riferimento  ai  parametri
interposti rappresentati dall'art. 10, comma 14, lettere  d),  e)  ed
f), del d.l. n. 70 del 2011, come convertito,  sulle  funzioni  della
soppressa Agenzia nazionale per la  regolazione  e  la  vigilanza  in
materia di acqua e dal corrispondente art. 3, comma 1, lettere d), e)
ed f), del d.P.C.m. 20 luglio 2012 che ha individuato le funzioni  di
regolazione del servizio idrico  integrato  trasferite  all'AEEG,  ai
sensi dell'art. 21,  comma  19,  del  d.l.  n.  201  del  2011,  come
convertito, i quali  tra  i  compiti  dell'Autorita'  contemplano  la
predisposizione del metodo tariffario  per  la  determinazione  della
tariffa del SII; la  verifica  della  corretta  redazione  del  piano
d'ambito, tramite osservazioni e rilievi, ed impartendo prescrizioni;
l'approvazione delle tariffe proposte dal soggetto  competente  sulla
base del piano d'ambito. 
    In tale quadro, la difesa erariale prospetta come  «possibile  il
verificarsi di una indebita ingerenza della Regione, quando agisca in
attuazione  dei  poteri  sostitutivi  degli  enti   d'ambito,   nelle
competenze  che  la  legge   dello   Stato   ha   inteso   attribuire
specificamente alla competenza dell'AEEG» e  richiama,  in  relazione
all'art. 11 in scrutinio, le stesse censure mosse all'art.  8,  comma
3, della legge regionale n. 1 del 2014. A sostegno  della  prevalenza
dei titoli competenziali statali di cui all'art. 117, secondo  comma,
lettere e) ed s),  Cost.,  nel  settore  della  uniforme  metodologia
tariffaria del SII, invoca, altresi', la recente sentenza  di  questa
Corte n. 67 del 2013. 
    1.5.- In materia di gestione integrata dei rifiuti, il ricorrente
deduce analoghi profili di illegittima incidenza, sulle materie della
tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, dell'art.  15,
comma 2, lettere c) ed e), della  legge  regionale  n.  1  del  2014,
relativo alle funzioni del Comitato d'ambito,  organo  attraverso  il
quale opera  l'Autorita'  d'ambito  per  il  governo  del  ciclo  dei
rifiuti, che il comma 1 dello stesso art. 15 in esame individua nella
Regione Liguria. 
    In particolare, quanto alla censurata  lettera  c)  del  comma  2
dell'art. 15 - che attribuisce al Comitato la  funzione  di  definire
«l'articolazione degli standard di costo intesi come  servizi  minimi
da garantire al territorio omogeneo e  i  criteri  di  determinazione
delle tariffe da applicare a  fronte  della  erogazione  dei  servizi
nelle aree territoriali omogenee» - la difesa erariale  evoca,  quale
parametro interposto, l'art. 238, comma 3,  del  d.lgs.  n.  152  del
2006, che demanda  all'Autorita'  d'ambito  la  determinazione  della
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani  sulla  base  dei  criteri
generali definiti dal regolamento emanato dal Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare. 
    A riprova  della  dedotta  invasione  dell'ambito  di  competenza
esclusiva statale ad opera della  disposizione  regionale  che  detta
criteri determinativi delle  tariffe  deve  aggiungersi,  secondo  il
ricorrente, che a legislazione vigente tali criteri sono definiti  in
via generale dal d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158  (Regolamento  recante
norme per la elaborazione del metodo  normalizzato  per  definire  la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) e  che
l'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 14 settembre 2011, n. 148, e modificato  dal  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per  la  crescita  del
Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,  comma  1,  della
legge 17 dicembre 2012, n. 221 - nel disciplinare ambiti territoriali
e criteri di organizzazione dello svolgimento  dei  servizi  pubblici
locali - attribuisce alla competenza regionale la  sola  funzione  di
«determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza»  e
non quella concernente la definizione dei relativi criteri. 
    1.6.- L'ulteriore disposizione impugnata, in materia di  gestione
integrata dei rifiuti, e' l'art. 15, comma 2, lettera e), della legge
reg. Liguria n. 1 del 2014, che  prevede  che  il  Comitato  d'ambito
«individua gli enti incaricati della gestione delle procedure per  la
realizzazione  e/o  l'affidamento  della  gestione   degli   impianti
terminali di  recupero  o  smaltimento  di  livello  regionale  o  al
servizio di piu' aree omogenee in  base  alle  previsioni  del  Piano
regionale di gestione dei rifiuti, facendo riferimento, di norma,  ai
comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione interessata
all'intervento». 
    Ad  avviso  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,   la   norma
regionale,  «configurando  in  termini  alternativi  il  conferimento
dell'incarico per le procedure di  "realizzazione"  e/o  "affidamento
della gestione degli impianti", deroga al principio comunitario della
libera concorrenza e dell'affidamento dei servizi mediante  procedura
ad evidenza pubblica» e si pone, pertanto, in  contrasto  con  l'art.
202 del d.lgs. n. 152 del 2006. Da cio'  discende  -  a  detta  della
difesa ricorrente - l'invasione della sfera di  competenza  esclusiva
statale nella materia della tutela della concorrenza, alla  quale  e'
riconducibile la disciplina dell'affidamento  e  della  gestione  dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica (e' citata, a sostegno
della censura, la sentenza di questa Corte n. 325 del 2010). 
    2.-  Si  e'   costituita   in   giudizio   la   Regione   Liguria
rappresentando, in  via  preliminare,  che  la  Giunta  regionale  ha
deliberato  di  resistere  «limitatamente  alle   censure   formulate
sull'art. 10 comma 1» della legge reg. n. 1 del  2014,  in  relazione
alle quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 
    2.1.- In particolare, quanto alla questione avente ad oggetto  la
disposizione regionale che attribuisce ai  Comuni  gia'  appartenenti
alle Comunita' montane con popolazione inferiore o uguale  a  tremila
residenti la possibilita' di gestire autonomamente l'intero  SII,  la
Regione fonda la sua difesa sull'avvenuta abrogazione - a seguito  di
referendum popolare - dell'art. 23-bis del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della  legge  23  luglio
2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e  l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di energia), e dall'art. 15,  comma
1, lettera a) e a-bis), del decreto-legge 25 settembre 2009,  n.  135
(Disposizioni urgenti per l'attuazione degli  obblighi  comunitari  e
per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita'
europee), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge  20  novembre  2009,  n.  166,   e   richiama,   altresi',   le
argomentazioni svolte da questa Corte  nella  pronuncia  n.  119  del
2012. 
    Su tale premessa  la  difesa  regionale  invoca  l'applicabilita'
diretta della normativa europea in materia di affidamento dei servizi
pubblici locali sostenendo che «[in] assenza di  normativa  nazionale
che individui le  formule  gestionali  adottabili,  si  riespande  la
possibilita' - per il livello locale - di  decidere  quale  strumento
utilizzare nella gestione dei servizi». In tale quadro, a detta della
resistente, si giustifica la gestione  diretta  del  servizio  idrico
integrato nelle forme previste dalla  disposizione  censurata,  ferma
restando la partecipazione dei Comuni coinvolti all'ATO. 
    2.2.- Con memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza,  la
Regione  Liguria  ha,  ribadito  quanto  dedotto  nella  memoria   di
costituzione in giudizio in relazione alla questione di  legittimita'
costituzionale concernente l'art. 10, comma 1, della legge  regionale
n. 1 del 2014. 
    Osserva la resistente che la norma censurata affronta un  aspetto
peculiare  della  gestione  del  servizio  idrico   integrato   senza
discostarsi, nel disciplinarne l'organizzazione, con riferimento agli
ATO, dai criteri enunciati dall'art. 147 del d.lgs. n. 152  del  2006
evocato come parametro interposto dal Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. Ribadisce, quanto alla dedotta  violazione  dell'ambito  di
competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera  e),
Cost., che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 23-bis del  d.l.  n.
112 del 2008, come convertito, l'esclusione del SII  dalla  normativa
pro-concorrenziale e' stata attuata prima dal legislatore statale con
l'art. 4 del d.l. n. 138 del  2011,  come  convertito,  e  poi  dalla
stessa Corte, che - sempre a detta della resistente - con la sentenza
n. 199  del  2012  "ha  affermato  la  legittimita'  dell'ipotesi  di
gestione diretta del servizio  pubblico  da  parte  dell'ente  locale
direttamente rifacendosi ai criteri fissati dal diritto comunitario". 
    La difesa della Regione eccepisce anche la genericita' del motivo
di ricorso che  lamenta  la  violazione  della  competenza  esclusiva
statale nella materia della tutela dell'ambiente, sul duplice rilievo
della mancata individuazione delle modalita' con  cui  la  disciplina
regionale avrebbe abbassato gli standard fissati  dalla  legislazione
statale e dell'omessa valutazione  del  contenuto  del  comma  3  del
medesimo art. 10 censurato, che  onera  i  Comuni  di  assicurare  la
gestione dell'intero ciclo idrico integrato  in  base  a  livelli  di
prestazione conformi alla normativa vigente. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso iscritto al n. 34  del  registro  ricorsi  del
2014, il Presidente del Consiglio dei ministri censura gli  artt.  8,
comma 3, 10, comma 1, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e), della legge
della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1  (Norme  in  materia  di
individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio  delle  funzioni
relative al servizio idrico integrato e alla gestione  integrata  dei
rifiuti), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere  e)  ed
s), della Costituzione e, quali parametri interposti, agli artt. 147,
202 e 238, comma 3, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152
(Norme in materia ambientale), all'art. 3, comma 1, lettere d), e) ed
f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  20  luglio
2012 (Individuazione  delle  funzioni  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica ed il gas attinenti alla regolazione  e  al  controllo  dei
servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214), e all'art. 10, comma 14, lettere d), e) ed
f), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia) convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106. 
    2.- In primo luogo, il ricorrente  impugna  l'art.  8,  comma  3,
della legge reg. Liguria n. 1  del  2014,  nella  parte  in  cui,  in
materia di pianificazione d'ambito, dispone che  «Il  Piano  d'ambito
deve  prevedere  agevolazioni  tariffarie  e  adeguati  interventi  a
sostegno  dei  piccoli  comuni».  Secondo  la  difesa  erariale  tale
disposizione invade la sfera di competenza  esclusiva  statale  nelle
materie «tutela della concorrenza» e «tutela  dell'ambiente»  poiche'
si pone in contrasto con la norma interposta rappresentata  dall'art.
3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 20 luglio 2012, che attribuisce all'Autorita' per  l'energia
elettrica ed il gas (in seguito, «AEEG») le funzioni di regolazione e
controllo del servizio idrico integrato (in  seguito,  anche  «SII»),
con  i  compiti,  tra  gli  altri,  di  definire  i  criteri  per  la
determinazione delle tariffe sulla base dei  principi  stabiliti  con
legge  dello  Stato,  ed  individuare  le   agevolazioni   tariffarie
attraverso la previsione di «forme di  tutela  per  le  categorie  di
utenza in condizioni economico sociali  disagiate  individuate  dalla
legge». 
    2.1.- E' poi censurato l'art. 10, comma 1, della legge  regionale
n. 1 del 2014, che attribuisce ai Comuni  -  gia'  appartenenti  alle
Comunita' montane e con popolazione  inferiore  o  uguale  a  tremila
residenti,  ferma  restando   la   loro   partecipazione   all'ambito
territoriale ottimale (in seguito, anche  «ATO»)  -  la  facolta'  di
gestire autonomamente il SII, in forma singola o associata. Ad avviso
della difesa dello Stato, anche tale disposizione regionale  si  pone
in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s),  Cost.,
poiche', introducendo una soglia  quantitativa  di  tipo  demografico
senza  considerare  parametri  fisici  e  tecnici,  viola  la   norma
interposta costituita dall'art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006,  che,
nell'organizzazione del SII  sulla  base  degli  ATO  definiti  dalle
Regioni, impone il  rispetto  dei  principi  dell'unita'  del  bacino
idrografico, dell'unitarieta'  e,  comunque,  del  superamento  della
frammentazione  verticale  delle  gestioni  delle  risorse   idriche,
nonche' dell'adeguatezza delle dimensioni gestionali. 
    2.2.- In terzo luogo, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri
impugna l'art. 11 della  legge  reg.  Liguria  n.  1  del  2014,  che
regolamenta  l'esercizio  dei  poteri   sostitutivi   regionali   nei
confronti degli enti d'ambito e dei Comuni inadempienti  qualora  non
vengano predisposti i piani d'ambito  nei  termini  previsti  e  «non
vengano posti in essere gli atti per  la  realizzazione  delle  opere
previste dai piani d'ambito e  necessarie  a  garantire  il  rispetto
degli obblighi derivanti dall'appartenenza  all'Unione  europea».  Ad
avviso del  ricorrente,  la  previsione  in  esame  e'  lesiva  delle
competenze  legislative  esclusive  statali  sancite  dall'art.  117,
secondo comma, lettere e) ed s), Cost., poiche'  rende  possibile  il
verificarsi di una indebita ingerenza  della  Regione  nell'esercizio
delle funzioni in materia tariffaria, di verifica e  controllo  della
corretta redazione del piano d'ambito che la  legge  dello  Stato  ha
inteso specificamente riservare all'AEEG. Cio' avviene  in  contrasto
con quanto previsto dalle norme  interposte  rappresentate  dall'art.
10, comma 14, lettere d), e) ed f), del d.l. n.  70  del  2011,  come
convertito, sulle funzioni della soppressa Agenzia nazionale  per  la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua, e dal  corrispondente
art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.P.C.m. 20  luglio  2012,
che ha individuato le funzioni di  regolazione  del  servizio  idrico
integrato trasferite all'AEEG. 
    2.3.- Sono, infine, censurate le lettere c) ed  e)  del  comma  2
dell'art. 15 della legge reg. Liguria n.  1  del  2014,  disposizioni
dettate in materia di gestione integrata dei rifiuti, in ordine  alle
quali il ricorrente deduce analoghi profili di illegittima  incidenza
sugli ambiti di competenza esclusiva dello Stato nelle materie  della
tutela della concorrenza e dell'ambiente, alle quali  e'  ascrivibile
la disciplina tariffaria. 
    In particolare, per la difesa erariale la lettera c) del comma  2
dell'art. 15 - che attribuisce al Comitato d'ambito  la  funzione  di
definire «l'articolazione degli standard di costo intesi come servizi
minimi  da  garantire  al  territorio  omogeneo  e   i   criteri   di
determinazione delle tariffe da applicare a fronte  della  erogazione
dei servizi nelle aree territoriali omogenee» - contrasta con  l'art.
238, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, che  demanda  all'Autorita'
d'ambito la determinazione della tariffa per la gestione dei  rifiuti
urbani sulla base  dei  criteri  generali  definiti  dal  regolamento
emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare. 
    A fondamento della censura la difesa dello Stato invoca anche  la
normativa che detta i criteri di organizzazione dello svolgimento dei
servizi pubblici locali - art. 3-bis, comma 1-bis, del  decreto-legge
13  agosto  2011,  n.  138   (Ulteriori   misure   urgenti   per   la
stabilizzazione finanziaria  e  per  lo  sviluppo),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14  settembre  2011,
n. 148, e modificato  dal  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n.
221 - la quale attribuisce alla competenza regionale la sola funzione
di «determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza»
e non quella concernente la definizione dei relativi criteri. 
    Sostiene, infine, il ricorrente che l'art. 15, comma  2,  lettera
e), della legge reg. Liguria n. 1 del 2014 - il quale prevede che  il
Comitato d'ambito «individua gli enti incaricati della gestione delle
procedure per la realizzazione e/o l'affidamento della gestione degli
impianti terminali di recupero o smaltimento di livello  regionale  o
al servizio di piu' aree omogenee in base alle previsioni  del  Piano
regionale di gestione dei rifiuti, facendo riferimento, di norma,  ai
comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione interessata
all'intervento» - si pone in contrasto con l'art. 202 del  d.lgs.  n.
152 del 2006 poiche' introduce una deroga  al  principio  comunitario
dell'affidamento dei servizi mediante procedura ad evidenza pubblica,
ledendo la sfera di competenza esclusiva dello Stato  in  materia  di
«tutela della  concorrenza»  di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera  e),  Cost.,  alla  quale  e'  riconducibile  la   disciplina
dell'affidamento e della gestione  dei  servizi  pubblici  locali  di
rilevanza economica. 
    3.- Giova evidenziare che, successivamente alla proposizione  del
ricorso, la  legge  della  Regione  Liguria  5  agosto  2014,  n.  21
(Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n.  1  -  Norme  in
materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle
funzioni relative  al  servizio  idrico  integrato  e  alla  gestione
integrata dei rifiuti), ha apportato  una  serie  di  modifiche  alla
legge regionale in scrutinio. 
    In particolare, la legge regionale sopravvenuta ha  cosi'  inciso
sulle qui censurate disposizioni della l.r. n. 1 del 2014: l'art.  1,
comma 1, della l.r. n. 21 del 2014 ha abrogato il comma 3 dell'art. 8
della l.r. n. 1 del 2014; l'art. 2, comma 1, ha modificato l'art.  11
impugnato, aggiungendo, dopo le  parole:  «comuni  inadempienti»,  le
parole:  «,nel  rispetto   delle   funzioni   dell'Agenzia   di   cui
all'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70
(Semestre  Europeo  -  Prime  disposizioni  urgenti  per  l'economia)
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106»;
l'art.  3  ha  modificato  l'art.  15  della  l.r.  n.  1  del  2014,
sostituendo, nella lettera c) del comma 2 del predetto  articolo,  le
parole: «e i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare
a  fronte  della  erogazione  dei  servizi  nelle  aree  territoriali
omogenee» con  le  parole:  «sulla  base  dei  criteri  definiti  dal
regolamento di cui all'articolo 238, comma 3, del D.Lgs.  152/2006  e
successive modificazioni ed integrazioni»,  ed  inserendo  nel  testo
della lettera e) del medesimo comma 2  del  richiamato  articolo  15,
dopo la parola: «enti» la  parola:  «pubblici»,  e  dopo  le  parole:
«gestione dei rifiuti» le parole: «,  nel  rispetto  della  normativa
comunitaria e nazionale in materia di concorrenza». 
    Occorre, dunque, stabilire se la  sopravvenienza  legislativa  in
esame, abrogando e modificando  le  disposizioni  regionali  gravate,
possa configurare la fattispecie della cessazione della  materia  del
contendere   quanto   alle   relative   questioni   di   legittimita'
costituzionale, imponendosi, invece, l'esame per cio' che riguarda le
censure mosse all'art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 1 del
2014, disposizione non incisa dal nuovo  intervento  del  legislatore
regionale. 
    3.1.- Secondo  il  costante  orientamento  di  questa  Corte,  le
condizioni richieste  perche'  possa  essere  dichiarata  cessata  la
materia del  contendere  sono:  «a)  la  sopravvenuta  abrogazione  o
modificazione delle  norme  censurate  in  senso  satisfattivo  della
pretesa avanzata con il ricorso; b) la  mancata  applicazione,  medio
tempore, delle norme abrogate o modificate» (sentenza n. 87 del 2014,
e, tra le piu' recenti, sentenze n. 300, n. 193 e n. 32 del 2012,  n.
325 del 2011). 
    Nel caso  in  esame  deve  ritenersi  che  lo  jus  superveniens,
incidendo specificamente sull'oggetto delle  questioni  in  relazione
alle  censure  sollevate,  sia   satisfattivo   delle   ragioni   del
ricorrente. 
    Con la novella, infatti,  il  legislatore  regionale  ha  espunto
dalla disciplina dettata dalla legge reg. Liguria n. 1  del  2014  le
previsioni che attribuivano poteri determinativi della  tariffa  alla
Regione, abrogando il comma  3  dell'articolo  8  sulle  agevolazioni
tariffarie e sugli interventi a sostegno dei piccoli  Comuni  che  in
materia di SII potevano essere previsti in seno  al  Piano  d'ambito.
Analogamente, il legislatore regionale ha modificato l'art. 15, comma
2, lettera c), della legge reg. Liguria n. 1 del 2014,  depurando  le
funzioni attribuite al Comitato d'ambito per il ciclo dei rifiuti  da
ogni riferimento alla determinazione delle tariffe ed  imponendo,  al
contempo, il rispetto dei criteri previsti dalla normativa interposta
evocata dal ricorrente (art. 238, comma 3,  del  d.lgs.  n.  152  del
2006). 
    Sotto connesso profilo, la legge regionale  n.  21  del  2014  ha
modificato l'art. 11 della legge impugnata, riconducendo  l'esercizio
dei poteri sostitutivi della Regione  nell'alveo  delle  funzioni  di
regolazione del SII  gia'  spettanti  all'Agenzia  nazionale  per  la
regolazione e la  vigilanza  in  materia  di  acqua,  poi  trasferite
all'AEEG, in forza del piu' volte menzionato art. 3  del  d.P.C.m  20
luglio 2012. Il legislatore ligure ha, infine, modificato l'art.  15,
comma 2, lettera e), della legge regionale n. 1 del  2014,  imponendo
il «rispetto della normativa comunitaria e nazionale  in  materia  di
concorrenza» nell'individuazione, da parte del Comitato d'ambito  per
il ciclo dei rifiuti,  degli  enti  -  contestualmente  ricondotti  a
quelli «pubblici» - incaricati della gestione delle procedure per  la
realizzazione e/o l'affidamento  della  gestione  degli  impianti  di
recupero e smaltimento dei rifiuti. 
    3.2.- A sostegno della mancata attuazione delle norme  sospettate
di illegittimita'  costituzionale  -  anche  se  la  circostanza  non
risulta allegata dalla Regione  resistente,  che  non  si  e'  intesa
difendere in  ordine  a  queste  censure  -  milita  il  breve  lasso
temporale intercorso tra la pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Liguria della legge n. 1 del 2014 (26 febbraio 2014)  e
della legge novellatrice (6 agosto 2014),  circostanza  di  fatto  da
valutarsi in uno all'efficacia non immediata delle  norme  censurate.
Sotto tale profilo, non puo' essere, infatti, sottaciuto che la legge
impugnata prevede una serie di adempimenti -  la  costituzione  degli
enti d'ambito attraverso l'approvazione di una convenzione  da  parte
dei Comuni ricadenti nell'ATO (art. 6) e la predisposizione dei piani
d'ambito entro i quattro mesi successivi alla predetta costituzione -
per l'attuazione degli artt. 8 e 11, oltre a demandare alla  Regione,
quale Autorita' d'ambito per il governo del  ciclo  dei  rifiuti,  la
definizione delle aree territoriali omogenee in relazione alle  quali
si definiscono le funzioni del Comitato d'ambito di cui all'art. 15. 
    3.3.- Puo', in conclusione, ritenersi che le descritte  modifiche
legislative abbiano adeguato la  disciplina  regionale  censurata  ai
principi  contenuti  nelle  evocate  norme  interposte  prima   della
effettiva  applicazione  della   precedente   normativa,   cosi'   da
determinare il sopravvenuto difetto di  interesse  del  ricorrente  a
proseguire nel giudizio. 
    Deve essere,  di  conseguenza,  dichiarata  la  cessazione  della
materia del contendere in relazione alle  questioni  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 8, comma 3, 11 e 15, comma 2,  lettere  c)
ed e), della  legge  reg.  Liguria  n.  1  del  2014,  sollevate  dal
Presidente del Consiglio dei ministri in  riferimento  all'art.  117,
secondo  comma,  lettere  e)  ed  s),  Cost.,  e,   quali   parametri
interposti, agli artt. 202 e 238, comma 3,  del  d.lgs.  n.  152  del
2006, all'art. 3, comma 1, lettere d), e)  ed  f),  del  d.P.C.m.  20
luglio 2012, ed all'art. 10, comma 14, lettere d), e) ed f), del d.l.
n. 70 del 2011, come convertito. 
    4.- L'art. 10, comma 1,  della  legge  reg.  n.  1  del  2014  e'
impugnato dalla difesa dello Stato poiche',  ponendosi  in  contrasto
con la norma interposta dell'art. 147 del d.lgs.  n.  152  del  2006,
invade le competenze legislative statali nelle materie  della  tutela
della concorrenza e tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo
comma, lettere e) ed s), Cost. 
    4.1.- Nella memoria depositata in  prossimita'  dell'udienza,  la
Regione eccepisce la genericita'  del  ricorso  in  riferimento  alla
dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera  s),  Cost.,
sostenendo che l'atto avrebbe omesso sia di motivare in  ordine  alla
negativa incidenza  della  disciplina  regionale  sugli  standard  di
tutela ambientale fissati dal legislatore statale, sia di valutare il
contenuto del comma 3 dell'art. 10 censurato, che impone ai Comuni di
assicurare la gestione dell'intero ciclo idrico integrato in  base  a
livelli di prestazione conformi alla normativa vigente. 
    Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, «il  ricorso
in  via  principale  non  solo  "deve  identificare  esattamente   la
questione  nei  suoi  termini   normativi",   indicando   "le   norme
costituzionali e  ordinarie,  la  definizione  del  cui  rapporto  di
compatibilita'  o  incompatibilita'   costituisce   l'oggetto   della
questione di costituzionalita'" (ex  plurimis,  sentenze  n.  40  del
2007, n. 139 del 2006, n. 450 e n. 360 del 2005, n. 213 del 2003,  n.
384 del 1999), ma deve, altresi',  "contenere  una  seppur  sintetica
argomentazione di merito a sostegno della richiesta  declaratoria  di
incostituzionalita' della legge"» (sentenza n. 3 del 2013,  e,  nello
stesso senso, ordinanza n. 123 del 2012 e sentenza n. 312 del 2010). 
    I predetti requisiti di chiarezza e completezza  appaiono  essere
soddisfatti nel caso in esame. 
    Invero, dalla formulazione del motivo di ricorso si evince che il
Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   ha   inteso   censurare
l'intervento del legislatore ragionale attributivo della facolta'  di
gestione diretta del servizio idrico  a  favore  di  una  particolare
categoria  di  Comuni  appartenenti  all'ATO,  sull'assunto  che   la
normativa impugnata avrebbe  introdotto  una  deroga  all'unitarieta'
della gestione del SII. A sostegno della censura,  il  ricorrente  ha
evocato il contrasto con la disciplina interposta dell'art.  147  del
d.lgs. n.  152  del  2006,  costituente  espressione  della  potesta'
legislativa esclusiva statale - delineata richiamando  le  pertinenti
pronunce  di  questa  Corte  -  nelle  materie  della  tutela   della
concorrenza e tutela dell'ambiente. 
    5.- Nel merito, la questione e' fondata,  per  i  motivi  che  si
vanno ad illustrare. 
    La norma regionale censurata,  che  attribuisce  ai  Comuni  gia'
appartenenti alle Comunita' montane e  con  popolazione  inferiore  o
uguale a tremila residenti - ferma restando la partecipazione all'ATO
- la facolta', in forma singola o associata, di gestire autonomamente
l'intero  servizio  idrico  integrato  e'  riconducibile   all'ambito
materiale  relativo  all'organizzazione  territoriale  del   servizio
idrico integrato. 
    Per definire i contorni della disciplina statale  di  riferimento
e'  utile  muovere  dall'art.  147  del  d.lgs.  n.  152   del   2006
correttamente evocato dal ricorrente come  parametro  interposto,  il
quale - all'esito delle modifiche introdotte dall'art. 2,  comma  13,
del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori  disposizioni  correttive
ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.  152,  recante  norme  in
materia ambientale) - prevede che i servizi idrici  sono  organizzati
sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle  Regioni
in attuazione della legge 5 gennaio  1994,  n.  36  (Disposizioni  in
materia di risorse idriche), e che le Regioni possono  modificare  le
delimitazioni degli ATO per migliorare la gestione del  SII,  purche'
ne sia assicurato  lo  svolgimento  secondo  criteri  di  efficienza,
efficacia ed economicita', nel rispetto dei  principi,  rilevanti  in
questa sede,  di  unitarieta'  della  gestione  e  superamento  della
frammentazione verticale delle gestioni, nonche' di adeguatezza delle
dimensioni gestionali in  base  a  parametri  fisici,  demografici  e
tecnici. 
    L'art. 148 del d.lgs.  n.  152  del  2006  -  nella  formulazione
applicabile ratione temporis - individua nell'Autorita'  d'ambito  la
struttura,  costituita  in  ciascun  ambito   territoriale   ottimale
delimitato dalla competente Regione,  «alla  quale  gli  enti  locali
partecipano obbligatoriamente ed alla quale e' trasferito l'esercizio
delle competenze ad essi  spettanti  in  materia  di  gestione  delle
risorse idriche». 
    L'art. 2, comma 186-bis, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2010), inserito  dall'art.  1,  comma
1-quinquies, del decreto-legge 25  gennaio  2010,  n.  2  (Interventi
urgenti  concernenti  enti  locali  e   regioni),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,  n.  42,  ha  soppresso  le
Autorita' d'ambito territoriale di cui al citato art. 148 del  d.lgs.
n. 152 del 2006, sia disponendo che «Entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono  con
legge le funzioni gia' esercitate dalle Autorita'  nel  rispetto  dei
principi di  sussidiarieta',  differenziazione  e  adeguatezza»,  sia
delineando un preciso quadro  di  riferimento  al  quale  le  Regioni
devono attenersi nelle loro determinazioni. 
    In tale contesto normativo si colloca la legge in scrutinio,  con
la quale la Regione Liguria ha individuato  gli  ambiti  territoriali
ottimali ai fini dell'organizzazione del SII (art.  5),  attribuendo,
all'interno di ciascun ATO, tutte le funzioni in materia di  servizio
idrico integrato stabilite dal d.lgs. n. 152 del 2006  ai  Comuni  in
esso compresi che le esercitano attraverso l'Ente d'ambito (art.  6),
chiamato, entro quattro mesi dalla  costituzione,  a  predisporre  il
relativo piano (art. 8). 
    6.- A sostegno della conformita' alla Costituzione dell'art.  10,
comma 1, della legge reg. n. 1 del 2014, la  Regione  Liguria  invoca
l'esito del referendum popolare che ha  abrogato  l'art.  23-bis  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  6
agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30,  comma  26,  della
legge  23  luglio  2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo  sviluppo  e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia)  e  dall'art.  15,  comma  1,  lettere  a)  e   a-bis)   del
decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135  (Disposizioni  urgenti  per
l'attuazione di obblighi comunitari e per  l'esecuzione  di  sentenze
della Corte di giustizia delle Comunita'  europee),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 2009, n.
166. Per effetto di tale  abrogazione,  afferma  la  resistente,  «si
riespande la possibilita' - per il livello locale - di decidere quale
strumento utilizzare nella gestione dei servizi» essendo  stato,  per
primo, il legislatore statale ad escludere  il  SII  dalla  normativa
pro-concorrenziale in forza dell'art. 4 del d.l.  n.  138  del  2011.
Questa Corte - sempre secondo la Regione - con la sentenza n. 199 del
2012 avrebbe "affermato  la  legittimita'  dell'ipotesi  di  gestione
diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale  direttamente
rifacendosi ai criteri fissati dal diritto comunitario". 
    6.1.- La linea ricostruttiva seguita dalla difesa resistente  non
puo' essere accolta poiche' trascura  di  considerare  che  si  verte
nell'ambito  delle  competenze  esclusive   statali   «tutela   della
concorrenza»  e  «tutela  dell'ambiente»  di  cui  questa  Corte   ha
tracciato i contorni nella materia  dell'affidamento  della  gestione
dei servizi pubblici locali. 
    Deve premettersi  che  il  servizio  idrico  integrato  e'  stato
qualificato come «servizio pubblico locale  di  rilevanza  economica»
(sentenza n. 187 del 2011) e che la disciplina dell'affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali - inclusa la forma  di  gestione
del servizio idrico integrato e le  procedure  di  affidamento  dello
stesso - rientra nella materia di competenza esclusiva statale  della
tutela  della  concorrenza  «trattandosi  di   regole   "dirette   ad
assicurare la concorrenzialita' nella gestione  del  servizio  idrico
integrato, disciplinando  le  modalita'  del  suo  conferimento  e  i
requisiti soggettivi del gestore, al precipuo scopo di  garantire  la
trasparenza,  l'efficienza,  l'efficacia   e   l'economicita'   della
gestione medesima"» (sentenza n. 325 del 2010).  L'affidamento  della
gestione  del  SII  attiene,  altresi',  alla  materia  della  tutela
dell'ambiente,  parimenti  riservata  alla   competenza   legislativa
esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 62 del 2012 e n.  187
del 2011). Ne consegue che nell'alveo  della  ricostruita  disciplina
statale devono  svolgersi  le  competenze  regionali  in  materia  di
servizi pubblici locali (sentenze n. 270 del 2010, n. 307  e  n.  246
del 2009), e che sono ammissibili «effetti pro-concorrenziali»  degli
interventi  regionali  nelle  materie  di  competenza  concorrente  o
residuale «purche' [...]  "siano  indiretti  e  marginali  e  non  si
pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali  che
tutelano e promuovono la concorrenza" (da ultimo, sentenze n. 45  del
2010 e n. 160 del 2009)» (sentenza n. 43 del 2011). 
    6.2.- All'abrogazione del sopra citato art. 23-bis  del  d.l.  n.
112 del 2008 -  che  disciplinava  anche  l'affidamento  diretto  dei
servizi  pubblici  locali  di   rilevanza   economica   «in   deroga»
all'affidamento in via ordinaria (cosiddetta gestione in house) -  ha
fatto seguito l'adozione del d.l. n. 138 del 2011,  come  convertito,
che all'art. 4 recava le disposizioni in materia di adeguamento della
disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e  alla
normativa dall'Unione europea. 
    A seguito della dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 4 in esame (sentenza  n.  199  del  2012)  si  e'  prodotto
l'effetto,  come  rimarcato   da   questa   Corte,   di   «"escludere
l'applicazione delle norme contenute nell'art. 23-bis  che  limitano,
rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e,
in particolare, quelle di gestione in house  di  pressoche'  tutti  i
servizi pubblici di rilevanza economica  (ivi  compreso  il  servizio
idrico)" (sentenza n. 24 del 2011) e di consentire, conseguentemente,
l'applicazione diretta della normativa comunitaria conferente» (cosi'
la citata sentenza n. 199 del 2012). Pur  essendosi  quindi  ritenuto
che,   a   seguito   delle   vicende   abrogative,    alla    materia
dell'affidamento in house «si deve ritenere applicabile la  normativa
e la giurisprudenza comunitarie [...] senza alcun riferimento a leggi
interne» (sentenza n.  50  del  2013),  non  puo'  sfuggire  che  «la
normativa comunitaria consente, ma non impone, agli Stati  membri  di
prevedere, in via di eccezione e  per  alcuni  casi  determinati,  la
gestione diretta del servizio pubblico  da  parte  dell'ente  locale»
(sentenza n. 325 del 2010). 
    6.3.- Non puo' pertanto condividersi l'assunto  della  resistente
in base al quale l'applicabilita' diretta del diritto comunitario non
porrebbe  limiti  all'affidamento  in  house  del  servizio   idrico,
giacche',  secondo  l'insegnamento  di  questa  Corte,   il   sistema
normativo interno basato sull'art. 113  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali), come  modificato  dall'art.  14  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti  pubblici),  convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della  legge  24  novembre
2003, n. 326, induce a ritenere che «i casi di affidamento in  house,
quale  modello  organizzativo  succedaneo  della  (vietata)  gestione
diretta da parte dell'ente pubblico, debbono ritenersi eccezionali  e
tassativamente previsti» (sentenza n. 325 del 2010). 
    Tale conclusione ben si  armonizza  con  l'ambito  di  competenza
specifico disegnato, come si e' detto, dal comma 186-bis dell'art.  2
della legge n. 191 del  2009,  in  forza  del  quale  il  legislatore
statale ha consentito alla legge regionale unicamente di  individuare
gli enti successori delle soppresse Autorita'  d'ambito  territoriale
ottimale, ai quali spettera' di deliberare, nel rispetto dei principi
indicati,  la  forma  di  gestione  del  servizio  idrico   integrato
(sentenza n. 228 del 2013). 
    7.- La razionalizzazione della gestione del  servizio  idrico  e'
stata attuata dal legislatore statale  consentendo  alle  Regioni  di
definire gli ambiti  territoriali  ottimali  ed  istituire  strutture
diversamente denominate (enti, comitati, autorita') alle  quali  sono
trasferite le competenze degli enti  locali  che  necessariamente  vi
fanno parte (sentenze n. 307 e n. 246 del 2009). La Corte ha altresi'
chiarito che la disciplina tesa al superamento  della  frammentazione
verticale  della  gestione  delle  risorse  idriche,  demandando   ad
un'unica Autorita' preposta all'ambito le funzioni di organizzazione,
affidamento e controllo della gestione del SII, e'  ascrivibile  alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato  in  materia  di  tutela
della concorrenza, essendo diretta ad assicurare la concorrenzialita'
nel conferimento della gestione  e  nella  disciplina  dei  requisiti
soggettivi  del  gestore,  allo  scopo  di  assicurare  l'efficienza,
l'efficacia e l'economicita' del servizio (sentenze n. 325 del 2010 e
n. 246 del 2009). Al tempo stesso, la  disciplina  in  esame  rientra
nella sfera di competenza esclusiva  statale  in  materia  di  tutela
dell'ambiente  in  quanto   «l'allocazione   all'Autorita'   d'ambito
territoriale  ottimale  delle  competenze  sulla  gestione  serve   a
razionalizzare l'uso delle risorse idriche e  le  interazioni  e  gli
equilibri fra le diverse componenti  della  "biosfera"  intesa  "come
'sistema' [...] nel suo aspetto dinamico" (sentenze n. 168 del  2008,
n. 378 e n. 144 del 2007)» (sentenza n. 246 del 2009). 
    Va rammentato, per completezza, che la giurisprudenza  di  questa
Corte riconduce ai titoli di competenza di cui all'art. 117,  secondo
comma, lettere e) ed s), Cost., sia la disciplina della  tariffa  del
servizio idrico integrato (ex plurimis, sentenze n. 67 del  2013,  n.
142 e n. 29 del 2010,  n.  246  del  2009)  sia  l'affidamento  della
gestione di detto servizio (sentenze n. 228 del 2013, n. 62 del 2012,
n. 187 e n. 128 del 2011, oltre alle gia' citate sentenze n. 325 e n.
142 del 2010, n. 307 e n. 246 del 2009). 
    7.1.- Con l'art. 10, comma 1,  della  legge  n.  1  del  2014  il
legislatore regionale ligure - attuando l'intervento teso a  definire
gli ambiti territoriali ottimali per  l'organizzazione  del  servizio
idrico  ed  a  individuare  gli  enti  destinati  a  succedere  nelle
competenze  gia'  spettanti  alle  soppresse  Autorita'  d'ambito   -
attribuisce ai Comuni partecipanti all'ATO,  gia'  appartenenti  alle
Comunita' montane e con popolazione  inferiore  o  uguale  a  tremila
residenti, la facolta' di gestire autonomamente, in forma  singola  e
associata, l'intero SII. 
    Come questa Corte ha avuto modo di affermare, ai sensi del  terzo
periodo del comma 186-bis dell'art. 2 della legge  n.  191  del  2009
(inserito dall'art. 1, comma 1-quinquies, del d.l.  n.  2  del  2010)
«alla legge regionale spetta soltanto disporre  l'attribuzione  delle
funzioni delle soppresse  Autorita'  d'ambito  territoriale  ottimale
(AATO),   "nel   rispetto    dei    principi    di    sussidiarieta',
differenziazione  e  adeguatezza",  e  non  spetta,  di  conseguenza,
provvedere direttamente all'esercizio di tali funzioni  affidando  la
gestione ad un soggetto determinato. Da cio' deriva, in  particolare,
che,  in  base  alla  normativa  statale,  la  legge  regionale  deve
limitarsi ad individuare  l'ente  od  il  soggetto  che  eserciti  le
competenze gia' spettanti all'AATO» poiche' «la normativa statale non
consente che la legge regionale individui  direttamente  il  soggetto
affidatario della gestione del  SII  e  che  stabilisca  i  requisiti
generali  dei   soggetti   affidatari   di   tale   gestione   (cosi'
determinando, indirettamente, anche le forme di gestione)»  (sentenza
n. 62 del 2012). 
    Nel caso in esame il legislatore regionale, esulando  dall'ambito
di competenza tracciato  dal  legislatore  statale,  ha  direttamente
disposto in ordine  ad  una  modalita'  di  gestione  «autonoma»  del
servizio idrico escludendo,  in  relazione  all'ipotesi  contemplata,
«che  l'ente  individuato  dalla  Regione   come   successore   delle
competenze dell'AATO deliberi, con  un  proprio  atto,  le  forme  di
gestione del servizio idrico integrato e provveda  all'aggiudicazione
della gestione del servizio» (sentenza n. 228  del  2013).  Per  tale
ragione la norma censurata si pone in  contrasto  con  il  principio,
espresso dalla normativa interposta,  di  unitarieta'  e  superamento
della frammentazione verticale delle gestioni, e quindi viola  l'art.
117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost. 
    8.- Il quadro normativo che sorregge la pronuncia  di  fondatezza
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 1,
della legge reg. Liguria n. 1 del 2014 non muta,  infine,  alla  luce
della disciplina introdotta, in data successiva rispetto a quella  in
cui il ricorso e' stato presentato, dal  decreto-legge  12  settembre
2014,  n.  133  (Misure  urgenti  per  l'apertura  dei  cantieri,  la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione  del  Paese,
la   semplificazione   burocratica,    l'emergenza    del    dissesto
idrogeologico  e  per  la  ripresa   delle   attivita'   produttive),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  11
novembre 2014, n. 164. 
    L'art. 7, comma 1, lettera b), numero 4),  del  decreto-legge  in
esame introduce, tra l'altro, modifiche all'art. 147  del  d.lgs.  n.
152 del 2006, rafforzando le modalita'  attuative  della  definizione
degli ambiti territoriali ottimali ed aggiungendo, dopo  il  comma  2
del citato art. 147,  il  seguente  comma  «2-bis.  Qualora  l'ambito
territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove
si renda necessario al fine di  conseguire  una  maggiore  efficienza
gestionale ed una  migliore  qualita'  del  servizio  all'utenza,  e'
consentito l'affidamento del  servizio  idrico  integrato  in  ambiti
territoriali  comunque  non  inferiori   agli   ambiti   territoriali
corrispondenti alle province o alle citta' metropolitane. Sono  fatte
salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei
comuni montani con popolazione inferiore a 1.000  abitanti  istituite
ai sensi del comma 5 dell'articolo 148». La disciplina in esame - pur
essendo  successiva  alla  legge  regionale  censurata  -  fa   salva
l'ipotesi  di  adesione  facoltativa  alla  gestione  unica  del  SII
prevista dall'art.  148,  comma  5,  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,
sostituito dall'art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 4 del 2008, anch'esso
modificato dal citato d.l. n. 133 del 2014, come convertito. 
    E' utile rammentare che il comma 5 del richiamato art. 148 e' una
disposizione che «attiene alla tutela dell'ambiente,  con  prevalenza
rispetto alla materia dei servizi pubblici locali, perche' giustifica
la possibilita' di deroghe all'unicita' della gestione  del  servizio
sul piano soggettivo, in ragione dell'elemento tipicamente ambientale
costituito  dalla  peculiarita'  idrica  delle  zone   comprese   nei
territori  delle  comunita'  montane»,  per  cui   nella   competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela  dell'ambiente
rientra «anche stabilire le condizioni  in  presenza  delle  quali  i
Comuni  minori  appartenenti  alle  comunita'  montane  possono   non
partecipare alla gestione unica  del  servizio  idrico  integrato,  e
cioe' che la gestione del servizio sia operata direttamente da  parte
dell'amministrazione comunale ovvero tramite una societa' a  capitale
interamente pubblico controllata dallo stesso  Comune»  (sentenza  n.
246 del 2009). 
    Tanto premesso, non puo' ritenersi che  la  previsione  regionale
censurata sia rispettosa della  opzione  derogatoria  successivamente
dettata dal legislatore statale in materia di gestione  autonoma  del
SII, sia sotto il profilo dell'individuazione  dei  Comuni  ai  quali
tale facolta'  e'  concessa  (venendo  ampliata,  nella  disposizione
regionale, la platea ai comuni «con popolazione inferiore o uguale  a
tremila residenti» a fronte dei Comuni «con popolazione fino a  1.000
abitanti» previsti dal 5 comma dell'art. 148 e  dal  novellato  comma
2-bis dell'art. 147 del d.lgs.  n.  152  del  2006)  sia  per  quanto
concerne il «previo consenso della  Autorita'  d'ambito  competente»,
previsto dalla legge statale e non  gia'  dalla  norma  regionale  in
scrutinio. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  10,  comma
1, della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in
materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle
funzioni relative  al  servizio  idrico  integrato  e  alla  gestione
integrata dei rifiuti); 
    2) dichiara cessata la materia del contendere in  relazione  alle
questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 8, comma 3, 11 e
15, comma 2, lettere c) ed e), della legge della Regione Liguria n. 1
del 2014, promosse,  in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettere e) ed s), della Costituzione, dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI