N. 35 ORDINANZA 10 febbraio - 12 marzo 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Edilizia e urbanistica  -  Interventi  di  ristrutturazione  edilizia
  oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 309 del 2011 -
  Validita' e di efficacia dei permessi di costruire rilasciati  alla
  data del 30 novembre 2011  e  delle  denunce  di  inizio  attivita'
  esecutive alla medesima data. 
- Legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure  per  la
  crescita, lo sviluppo e l'occupazione), art. 17, comma 1. 
-   
(GU n.11 del 18-3-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici  :Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario  Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  17,  comma
1, della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n.  7  (Misure
per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione), promosso dal Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia nel  procedimento  vertente
tra Cerutti Rosanna e il Comune  di  Paderno  Dugnano  e  altri,  con
ordinanza del 20  giugno  2013,  iscritta  al  n.  260  del  registro
ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2013. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia; 
    udito nell'udienza pubblica  del  10  febbraio  2015  il  Giudice
relatore Marta Cartabia; 
    udito l'avvocato Piera Pujatti per la Regione Lombardia. 
    Ritenuto  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  per   la
Lombardia, con ordinanza del 20 giugno 2013 (r.o. n. 260  del  2013),
ha sollevato questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  17,
comma 1, della legge della Regione Lombardia 18  aprile  2012,  n.  7
(Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione), in riferimento
all'art. 136, comma primo, della  Costituzione  e  all'art.  1  della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1  (Norme  sui  giudizi  di
legittimita' costituzionale e  sulle  garanzie  d'indipendenza  della
Corte costituzionale), nonche' in  riferimento  all'art.  117,  comma
terzo, Cost., in relazione all'art.  3,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  (Testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia - testo A), e altresi' in riferimento all'art. 97 Cost.; 
    che il Tribunale espone di essere stato adito dalla  proprietaria
di un immobile, confinante con  un'area  nella  quale  il  competente
Comune ha autorizzato, con permesso di costruire del 9 novembre 2010,
un intervento di ristrutturazione mediante demolizione  dell'edificio
esistente e ricostruzione con sagoma diversa; 
    che la ricorrente ha rivolto al Comune istanza di  autotutela  in
relazione al permesso di costruire, invocando la sentenza n. 309  del
2011, successiva al rilascio del provvedimento, con la  quale  questa
Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale: a) dell'art. 27,
comma 1, lettera  d),  ultimo  periodo,  della  legge  della  Regione
Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio),
nella parte in cui escludeva l'applicabilita' del limite della sagoma
alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e  ricostruzione;
b) dell'art. 103 della stessa legge reg. Lombardia n.  12  del  2005,
nella parte in cui disapplicava l'art. 3 del d.P.R. n. 380 del  2001,
il cui comma 1, lettera d), stabiliva che rientrano nella definizione
di ristrutturazione edilizia solo gli  interventi  di  demolizione  e
ricostruzione con  identita'  di  volumetria  e  di  sagoma  rispetto
all'edificio preesistente; c) dell'art. 22 della legge della  Regione
Lombardia  5  febbraio  2010,  n.   7   (Interventi   normativi   per
l'attuazione  della  programmazione  regionale  e  di   modifica   ed
integrazione di disposizioni legislative  -  Collegato  ordinamentale
2010), il quale, in via di interpretazione autentica del citato  art.
27, comma 1, lettera d), della legge reg. Lombardia n. 12  del  2005,
prevedeva  che,  nell'ambito  degli  interventi  di  ristrutturazione
edilizia, la ricostruzione dell'edificio fosse «da  intendersi  senza
vincolo di sagoma»; 
    che, espone il rimettente, in data 15 maggio 2012,  l'istanza  di
autotutela e' stata respinta e la validita' del permesso di costruire
e' stata confermata,  ritenendosi  applicabile  alla  fattispecie  il
sopravvenuto art. 17, comma 1, della legge reg. Lombardia  n.  7  del
2012, il quale,  riferendosi  «agli  interventi  di  ristrutturazione
edilizia oggetto della sentenza della  Corte  Costituzionale  del  21
novembre 2011,  n.  309»,  prevede  che,  «al  fine  di  tutelare  il
legittimo  affidamento  dei  soggetti  interessati,  i  permessi   di
costruire rilasciati  alla  data  del  30  novembre  2011»,  data  di
pubblicazione della sentenza citata, «nonche' le  denunce  di  inizio
attivita' esecutive alla medesima  data  devono  considerarsi  titoli
validi ed efficaci  fino  al  momento  della  dichiarazione  di  fine
lavori, a condizione che la comunicazione di  inizio  lavori  risulti
protocollata entro il 30 aprile 2012»; 
    che, introducendo il giudizio a quo, la ricorrente  ha  impugnato
il diniego di autotutela, insieme al  permesso  di  costruire,  e  ha
eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 1, della
legge reg. Lombardia n. 7 del 2012, in riferimento all'art. 136 Cost; 
    che il TAR, premessa una ricostruzione delle vicende  legislative
e  giurisprudenziali  attinenti  al  vincolo   della   sagoma   nelle
ristrutturazioni edilizie, afferma che  il  ricorso  potrebbe  essere
accolto, se non fosse intervenuto il  censurato  art.  17,  comma  1,
della legge reg. Lombardia n. 7 del 2012; 
    che, ad avviso del giudice rimettente, questa disposizione, anche
alla luce del suo tenore letterale, «deve intendersi nel senso  della
volonta' del legislatore  regionale  di  sanare  il  titolo  edilizio
rilasciato in spregio alla (o per meglio dire privando  di  efficacia
la) declaratoria di incostituzionalita' contenuta nella  sentenza  n.
309 del 2011»; ne'  la  rilevanza  della  questione  sarebbe  esclusa
dall'inciso secondo cui i titoli considerati nella norma in questione
restano validi ed efficaci «fino al momento  della  dichiarazione  di
fine lavori», giacche', anche a prescindere dall'ambiguita'  di  tale
inciso, nella fattispecie oggetto del giudizio a quo la comunicazione
di fine lavori non e' ancora intervenuta; 
    che, prosegue il TAR, il rigetto dell'istanza di  autotutela  non
sarebbe  atto  meramente  confermativo  del  permesso  di  costruire,
proprio perche' assunto in esito a un  nuovo  procedimento  e  a  una
nuova  istruttoria,  nella  quale  sono   stati   valutati   elementi
sopraggiunti e in  precedenza  non  presi  in  considerazione,  quali
appunto la sentenza n. 309 del 2011 e l'art. 17, comma 1, della legge
reg. Lombardia n. 7 del 2012; 
    che in merito a tale disposizione il giudice  rimettente  ritiene
non manifestamente infondata la questione  di  costituzionalita'  per
contrasto con l'art. 136, comma primo, Cost. e  con  l'art.  1  della
legge cost. n. 1  del  1948,  giacche'  la  disposizione  legislativa
regionale avrebbe inteso limitare gli effetti per  il  passato  della
sentenza n. 309 del 2011, escludendo che essa  rilevi  per  i  titoli
edilizi  anteriori  alla  pubblicazione  di  tale  sentenza;  ritiene
altresi'   non   manifestamente    infondata    la    questione    di
costituzionalita' della medesima disposizione, per i medesimi  motivi
per cui la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale con la
sentenza n. 309 del 2011, con riguardo  alle  disposizioni  regionali
allora in questione, per  contrasto  con  l'art.  117,  comma  terzo,
Cost., in relazione all'art. 3, comma 1, lettera d),  del  d.P.R.  n.
380 del 2001; 
    che,  in  via  subordinata,  il   TAR   considera   altresi'   la
possibilita'  di  interpretare  la  disposizione  censurata  come  se
riguardasse non la validita' dei titoli edilizi ivi  considerati,  ma
esclusivamente il  potere  delle  amministrazioni  di  annullarli  in
autotutela,  potere  che  il  legislatore  regionale  avrebbe  inteso
paralizzare; 
    che, osserva  il  rimettente,  se  anche  la  disposizione  fosse
interpretata in questi  termini,  essa  resterebbe  determinante  nel
giudizio a quo e  la  sua  legittimita'  costituzionale  risulterebbe
sospetta in relazione all'art. 97 Cost., giacche', "in antitesi con i
principi di legalita' e buon andamento della pubblica amministrazione
sanciti   dalla   suddetta   norma   costituzionale",   tale    norma
sacrificherebbe  "in  maniera  aprioristica   i   suddetti   valori",
impedendo una comparazione in concreto degli interessi coinvolti; 
    che, con atto del 19 dicembre 2013,  depositato  il  24  dicembre
2013 nella cancelleria della Corte costituzionale, si  e'  costituita
nel giudizio la Regione Lombardia, in persona  del  Presidente  della
Giunta  regionale  pro  tempore,  chiedendo  che  le   questioni   di
legittimita' costituzionale  siano  dichiarate  inammissibili  o,  in
subordine, manifestamente infondate; 
    che le questioni sarebbero inammissibili perche'  il  diniego  di
autotutela si baserebbe su un'interpretazione dell'art. 17, comma  1,
della legge reg. Lombardia n. 7  del  2012  proveniente  da  un  ente
locale, la  quale  avrebbe  potuto  essere  disattesa  dal  Tribunale
amministrativo regionale, se non condivisa; 
    che, nel merito, ad avviso della difesa regionale,  il  censurato
art. 17, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 7 del 2012 troverebbe
applicazione esclusivamente "nei confronti di  atti  gia'  emanati  e
consolidati", e  quindi  in  relazione  a  rapporti  ormai  esauriti;
sicche', lungi dall'interferire con gli effetti della sentenza n. 309
del 2011, il  legislatore  regionale  avrebbe  inteso  "garantire  la
certezza del diritto attraverso una sorta  di  sbarramento  temporale
per tutti i titoli abilitativi rilasciati prima  della  dichiarazione
di incostituzionalita' della norma - e percio' legittimi - purche'  i
lavori  avessero  inizio  entro  il  30  aprile   2012";   la   norma
risponderebbe,  in  conclusione,  "ad   una   esigenza   conformativa
acceleratoria, di  non  consentire  che  le  disposizioni  dichiarate
incostituzionali potessero ricevere ulteriore applicazione"; 
    che, cosi' interpretata, la norma consentirebbe il  bilanciamento
in concreto degli interessi  rilevanti  ai  fini  dell'esercizio  del
potere di autotutela, fermo restando, sostiene la  difesa  regionale,
che l'interesse pubblico all'annullamento non puo' considerarsi in re
ipsa  nemmeno  ove  si  ravvisi  la  necessita'  di  ripristinate  la
legalita' costituzionale; 
    che,  con  riguardo  alla  questione  sollevata  per   violazione
dell'art. 117, comma terzo, Cost. e alle norme statali richiamate  in
relazione a tale parametro, la difesa regionale eccepisce che,  nelle
more del giudizio, e' intervenuto l'art. 30, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni  dall'art.  1,
comma 1 della legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale  ha  soppresso  il
riferimento  alla  sagoma  nella  definizione  degli  interventi   di
ristrutturazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d),  del  d.P.R.
n. 380 del 2001; 
    che anche la questione  sollevata  per  violazione  dell'art.  97
Cost. risulterebbe infondata, perche' il potere di autotutela sarebbe
limitato non dal legislatore regionale, ma  da  quello  statale,  che
pone l'espresso limite  della  valutazione  dell'interesse  pubblico,
nonche' degli interessi dei soggetti coinvolti nel procedimento; 
    che, con memoria del 19 gennaio 2015,  depositata  in  pari  data
nella cancelleria della Corte costituzionale, la Regione Lombardia ha
insistito negli  argomenti  esposti  e  nelle  conclusioni  formulate
nell'atto di costituzione. 
    Considerato che il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia, con ordinanza del 20 giugno 2013 (r.o. n. 260  del  2013),
ha sollevato questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  17,
comma 1, della legge della Regione Lombardia 18  aprile  2012,  n.  7
(Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione), in riferimento
all'art. 136, comma primo, della  Costituzione  e  all'art.  1  della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1  (Norme  sui  giudizi  di
legittimita' costituzionale e  sulle  garanzie  d'indipendenza  della
Corte costituzionale), in relazione al  giudicato  formatosi  con  la
sentenza n. 309 del 2011; nonche' in riferimento all'art. 117,  comma
terzo, Cost., in relazione all'art.  3,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  (Testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia - testo A); e, altresi', in riferimento all'art. 97 Cost.; 
    che tali questioni sono state sollevate nel corso di un  giudizio
sull'impugnazione del provvedimento con cui un Comune ha rifiutato di
annullare in autotutela un permesso  di  costruire,  sulla  base  del
censurato art. 17, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 7 del 2012,
il quale, riferendosi «agli interventi di  ristrutturazione  edilizia
oggetto della sentenza della Corte  Costituzionale  del  21  novembre
2011, n. 309»,  prevede  che,  «al  fine  di  tutelare  il  legittimo
affidamento  dei  soggetti  interessati,  i  permessi  di   costruire
rilasciati alla data del 30 novembre  2011»,  data  di  pubblicazione
della sentenza  citata,  «nonche'  le  denunce  di  inizio  attivita'
esecutive alla medesima data devono  considerarsi  titoli  validi  ed
efficaci fino al  momento  della  dichiarazione  di  fine  lavori,  a
condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata
entro il 30 aprile 2012»; 
    che, il giorno dopo  il  deposito  dell'ordinanza  di  rimessione
nella segreteria del  giudice  rimettente,  e'  stato  pubblicato  il
decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,
comma1, della  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  il  cui  art.  30  -
applicabile, come previsto dal suo comma 6, dalla data di entrata  in
vigore della citata legge  n.  98  del  2013  -  ha  modificato,  tra
l'altro, l'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380  del  2001,
espungendo  dalla   definizione   della   ristrutturazione   edilizia
l'obbligo di rispetto della sagoma precedente (sentenza  n.  259  del
2014); 
    che  tale  sopravvenienza  normativa  ha  modificato  il   quadro
normativo, proprio sotto il profilo  in  merito  al  quale  e'  stata
ravvisata da parte del rimettente TAR la  rilevanza  delle  questioni
descritte, e ha investito specificamente il parametro interposto  cui
hanno fatto riferimento, in  relazione  all'art.  117,  comma  terzo,
Cost.,  sia  la  sentenza  n.  309  del  2011,  sia  l'ordinanza   di
rimessione; 
    che pertanto, secondo la giurisprudenza costante di questa  Corte
(ex plurimis, ordinanze n. 29 del 2013, n. 316 e n.  150  del  2012),
occorre restituire gli atti al giudice  a  quo  affinche'  questi,  a
fronte del mutamento del quadro normativo,  proceda  a  un  rinnovato
esame della rilevanza e dei termini della questione. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    ordina la restituzione degli  atti  al  Tribunale  amministrativo
regionale per la Lombardia. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2015 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI