N. 62 ORDINANZA 24 marzo - 16 aprile 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Maggiori  entrate   derivanti
  dall'attivita' di contrasto  all'evasione  fiscale  -  Acquisizione
  alle  entrate   dello   Stato   con   specifica   destinazione   al
  finanziamento della riduzione della pressione fiscale. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione  del
  bilancio annuale e pluriennale dello Stato −  legge  di  stabilita'
  2013), art. 1, comma 299. 
-   
(GU n.16 del 22-4-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici  :Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario  Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
299, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di
stabilita'  2013),  promosso  dalla  Regione  autonoma  Sardegna  con
ricorso notificato il 26 febbraio 2013, depositato in cancelleria l'8
marzo 2013 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore
Paolo Grossi; 
    uditi l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna
e l'avvocato  dello  Stato  Stefano  Varone  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ricorso  notificato  il  26  febbraio  2013,  e
depositato in cancelleria il successivo 8 marzo (iscritto  al  n.  41
del registro ricorsi dell'anno 2013), la Regione autonoma Sardegna ha
promosso,  tra  l'altro,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1,  comma  299,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - Legge di stabilita' 2013), in  riferimento  all'art.  8
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3  (Statuto  speciale
per la Sardegna); 
    che,  ad  avviso  della  difesa  regionale,  tale   disposizione,
prevedendo  che  le  maggiori  entrate  derivanti  dall'attivita'  di
contrasto dell'evasione fiscale siano di fatto riservate  all'erario,
il quale le impiega  per  finanziare  la  riduzione  della  pressione
fiscale, acquisisce alla disponibilita' dello Stato maggiori  entrate
che dovrebbero essere di spettanza regionale; 
    che, viceversa, le risorse derivanti dal  recupero  dell'evasione
fiscale, se riferite a presupposti d'imposta maturati nel  territorio
regionale, sono comuni entrate erariali che non sono state  acquisite
dalla finanza pubblica solo per una patologia del sistema e che, dopo
il loro recupero, non possono essere distratte in favore dello Stato; 
    che, dunque, l'art. 1, comma 299, della legge  n.  228  del  2012
contrasta con l'art. 8 dello statuto di autonomia  speciale,  perche'
il  legislatore  statale  non  puo',  in  mancanza  di   disposizioni
statutarie  che  consentano  l'istituzione   di   riserve   erariali,
escludere la Regione dalla compartecipazione  prevista  dalla  citata
norma statutaria (come gia' affermato, con  riferimento  ad  identica
previsione, nella sentenza n. 241 del 2012); 
    che, peraltro,  la  ricorrente  rileva  la  inoperativita'  della
clausola di salvaguardia  prevista  dall'art.  1,  comma  554,  della
medesima legge  n.  228  del  2012  (anch'esso  oggetto  di  autonoma
impugnazione da parte della  Regione  ricorrente),  che,  cosi'  come
formulata - nel prevedere che «Le regioni a  statuto  speciale  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano attuano le  disposizioni  di
cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi  statuti
di  autonomia  e  dalle  relative  norme   di   attuazione»   -,   e'
insufficiente a far salve le attribuzioni  delle  Regioni  a  statuto
speciale; 
    che, nel giudizio, si e' costituito il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, il quale ha chiesto il rigetto della impugnazione,  affermando
che una questione  di  legittimita'  costituzionale  concernente  una
norma analoga e' stata dichiarata non fondata da questa Corte con  la
sentenza n. 241 del 2012; 
    che la Regione autonoma ricorrente ha depositato memoria  in  cui
ribadisce i propri assunti. 
    Considerato che e' riservata a  separate  pronunce  la  decisione
delle ulteriori questioni, promosse dalla Regione  autonoma  Sardegna
col ricorso in epigrafe nei confronti  di  altre  disposizioni  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  -  Legge  di  stabilita'
2013); 
    che la Regione ricorrente ha notificato in  data  23  marzo  2015
atto  di  rinuncia  parziale  al  ricorso,  comprensiva  anche  della
impugnazione dell'art. 1, comma 299, della medesima legge n. 228  del
2012; 
    che, in ordine a tale rinuncia, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri non s'e' pronunciato; 
    che, in mancanza di formale accettazione,  la  rinuncia  medesima
comporta la cessazione della materia del contendere in relazione alla
norma oggetto del presente giudizio (sentenza n. 19 del 2015). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita'  costituzionale  riguardanti  ulteriori  disposizioni
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di  stabilita'
2013), promosse, con il ricorso di cui  in  epigrafe,  dalla  Regione
autonoma Sardegna; 
    dichiara cessata la materia  del  contendere  in  relazione  alla
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  299,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di  stabilita'
2013), promossa  dalla  Regione  autonoma  Sardegna  con  il  ricorso
indicato in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                       Paolo GROSSI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI