N. 63 ORDINANZA 24 marzo - 16 aprile 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure varie relative al patto  di
  stabilita' interno tra lo Stato e la Regione Sardegna. 
- Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35  (Disposizioni  urgenti  per  il
  pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il
  riequilibrio  finanziario  degli  enti  territoriali,  nonche'   in
  materia di versamento di tributi degli enti locali)  -  convertito,
  con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013,
  n. 64 - art. 11, comma 5-bis. 
-   
(GU n.16 del 22-4-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici  :Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario  Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  DE PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  11,  comma
5-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35  (Disposizioni  urgenti
per il pagamento dei debiti scaduti della  pubblica  amministrazione,
per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali,  nonche'  in
materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  giugno  2013,  n.
64, promosso dalla Regione autonoma Sardegna con  ricorso  notificato
in data 5 agosto 2013, depositato nella cancelleria della Corte il 12
agosto 2013 ed iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore
Giuliano Amato; 
    udito l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna
e l'avvocato  dello  Stato  Stefano  Varone  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con  ricorso  depositato  il  12  agosto  2013,  la
Regione  autonoma  Sardegna  ha  impugnato   -   insieme   ad   altre
disposizioni del medesimo provvedimento normativo, la cui trattazione
e' stata riservata a separato giudizio - l'art. 11, comma 5-bis,  del
decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35  (Disposizioni  urgenti  per  il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,  per  il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in  materia
di  versamento  di  tributi  degli  enti  locali),  convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  giugno  2013,  n.
64, nella parte in cui, anche ai fini delle modifiche da apportare al
patto di stabilita' interno, conferma il  contributo  regionale  alla
finanza pubblica di cui all'art. 16, comma  3,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore  bancario),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
    che la disposizione dell'art. 11, comma 5-bis, del  decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, viene censurata in riferimento  agli  artt.  5,
117, terzo comma, e 119 della Costituzione e agli artt. 6 e  7  della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per  la
Sardegna); 
    che la Regione Sardegna ha altresi' promosso, in riferimento agli
artt. 3, 5, 81, 117 e 119 Cost. e agli artt.  7  e  8  dello  statuto
speciale, questione di  legittimita'  costituzionale  della  medesima
disposizione dell'art. 11, comma 5-bis, del  d.l.  n.  35  del  2013,
nella parte in cui disciplina l'adeguamento del patto  di  stabilita'
fra lo  Stato  e  la  Regione  Sardegna  attraverso  il  rinvio  alle
procedure di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega
al  Governo  in  materia  di  federalismo  fiscale,   in   attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione); 
    che, con  riferimento  alla  prima  parte  della  disposizione  -
relativa  alla  conferma  del  contributo  regionale   alla   finanza
pubblica, di cui all'art. 16, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n.  95
- la parte ricorrente denuncia in primo luogo la violazione dell'art.
117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con  l'art.  10  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  titolo  V
della parte seconda della Costituzione), in  quanto  la  disposizione
censurata, nel confermare, a carico della ricorrente,  la  previsione
di un contributo straordinario di finanza pubblica indeterminato  nel
tempo, eccederebbe dalla competenza concorrente  dello  Stato,  nella
materia del coordinamento della finanza pubblica; 
    che viene inoltre evidenziata la  violazione  dell'art.  7  dello
statuto speciale e dell'art. 119 Cost.,  in  combinato  disposto  con
l'art. 10 della legge costituzionale n. 3  del  2001,  in  quanto  la
disposizione  impugnata  determinerebbe  una  lesione   immediata   e
permanente della particolare autonomia finanziaria regionale; 
    che la parte ricorrente lamenta altresi' la violazione  dell'art.
119, quarto comma, Cost., in quanto  il  contributo  richiesto  dallo
Stato impedirebbe di fatto alla Regione di  provvedere  all'integrale
finanziamento delle funzioni pubbliche delle quali essa e'  titolare,
nonche' dell'art. 6 dello statuto speciale, in quanto la  diminuzione
di risorse imposta dal legislatore statale impedirebbe  alla  Regione
l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  nelle  materie  di  sua
competenza; 
    che, infine, la Regione denuncia la violazione del  principio  di
leale collaborazione, richiamando gli stessi motivi gia'  dedotti  in
un precedente ricorso avverso l'art. 16 del d.l. n. 95 del 2012; 
    che,  in  relazione  alla  seconda  parte  della  disposizione  -
relativa alla disciplina dell'adeguamento  del  patto  di  stabilita'
mediante il rinvio alle procedure di cui all'art. 27 della  legge  n.
42 del 2009 - la parte ricorrente deduce che l'accordo fra lo Stato e
la Regione sull'adeguamento del patto di  stabilita'  verrebbe  cosi'
sottoposto  ad  una  condizione  sospensiva  meramente   potestativa,
costituita  dalla  previa  approvazione  delle  norme  di  attuazione
statutaria,  senza  alcuna  specifica  indicazione  temporale;   tale
condizione  costituirebbe  violazione  dell'art.  8   dello   statuto
speciale, anche in relazione all'art. 1 della legge 16 ottobre  2012,
n. 182 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio  dello  Stato  e
dei bilanci delle Amministrazioni  autonome  per  l'anno  finanziario
2012), in quanto - nel subordinare l'efficacia dello  stesso  art.  8
all'adozione  delle  norme  di  attuazione  statutaria  -  di   fatto
consentirebbe  allo  Stato  di  non  darvi  compiuta   ed   immediata
esecuzione; 
    che sarebbero inoltre violati gli  artt.  7  e  8  dello  statuto
speciale e l'art. 119 Cost., poiche' il mancato adeguamento del patto
di stabilita' regionale  al  nuovo  art.  8  dello  statuto  speciale
impedirebbe  alla  Regione  di   esercitare   le   sue   attribuzioni
costituzionali; 
    che viene altresi' denunciata la violazione degli  artt.  7  e  8
dello statuto, in combinato disposto con l'art. 81 Cost., poiche'  il
mancato adeguamento del patto di stabilita'  interno  spezzerebbe  il
necessario legame di coerenza, nel bilancio regionale, tra i  profili
della spesa e quelli dell'entrata; 
    che sarebbe inoltre violato il principio di leale  collaborazione
tra Stato e Regione, nonche' il principio di  ragionevolezza  di  cui
all'art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt.  7  e  8  dello
statuto speciale  della  Sardegna,  in  considerazione  della  palese
contraddittorieta' della disposizione censurata la quale, da un  lato
impone precisi  limiti  temporali  per  l'adeguamento  del  patto  di
stabilita', dall'altro rinvia sine die tale adeguamento  all'adozione
di non necessarie norme di attuazione statutaria; 
    che il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  si  e'  costituito  nel
giudizio con memoria depositata il 13 settembre 2013, nella quale  ha
chiesto  che  la  questione  promossa  dalla  Regione  Sardegna   sia
dichiarata inammissibile, ovvero infondata; 
    che  la  disposizione  censurata  si  limiterebbe   a   stabilire
procedure e tempi per il raggiungimento di un  accordo,  da  definire
nel  rispetto  dei  vincoli  economici  e  finanziari,  di  carattere
generale,  contenuti  nella  normativa  in  vigore,  dettata  per  il
superamento del grave momento di crisi, anche in considerazione degli
impegni assunti in sede sovranazionale; pertanto, il contenuto  della
disposizione impugnata non determinerebbe alcun  vulnus,  diretto  ed
immediato, alla finanza regionale  e,  conseguentemente,  il  ricorso
dovrebbe ritenersi inammissibile per carenza di interesse; 
    che, d'altra parte, la ricorrente  non  avrebbe  dimostrato  come
l'intervento statale determini una grave alterazione del rapporto tra
i complessivi bisogni regionali e l'insieme dei mezzi finanziari gia'
a sua disposizione; 
    che, nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato  ribadisce  la
necessita' del contributo posto a  carico  delle  autonomie  speciali
dall'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, per il raggiungimento
di imprescindibili obiettivi di risanamento della  finanza  pubblica,
ai quali tutti  gli  enti  territoriali,  inclusi  quelli  dotati  di
autonomia,  sono  tenuti  a  concorrere  per  il  superamento   delle
contingenti criticita' di ordine economico e finanziario; 
    che, a questo riguardo, la difesa dello Stato  evidenzia  che  le
autonomie  speciali  possono  essere   chiamate   a   concorrere   al
conseguimento  degli  obiettivi  complessivi  di  finanza   pubblica,
connessi anche ai vincoli europei, come quelli relativi al cosiddetto
patto   di   stabilita'   interno,   ne'   sussisterebbero    ragioni
giustificatrici di una differenziazione fra i due tipi  di  autonomia
regionale (ordinaria e speciale), in relazione ad un aspetto - quello
della soggezione ai vincoli generali di equilibrio finanziario e  dei
bilanci - che  accomuna  tutti  gli  enti  operanti  nell'ambito  del
sistema della finanza pubblica allargata, tenuto conto della  stretta
correlazione tra le scelte di politica economica e finanziaria  ed  i
vincoli di  carattere  sovranazionale  ai  quali  anche  l'Italia  e'
assoggettata in forza dei trattati europei; 
    che l'Avvocatura generale dello Stato osserva, altresi',  che  il
principio del necessario concorso  di  tutti  gli  enti  autonomi  al
conseguimento degli obiettivi  di  bilancio,  seppur  con  decorrenza
dall'esercizio  finanziario  relativo   all'anno   2014,   e'   stato
recentemente elevato a  rango  costituzionale  dall'art.  119,  primo
comma, Cost., per  effetto  delle  modifiche  apportate  dalla  legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del  principio  del
pareggio di bilancio nella Carta costituzionale); 
    che, d'altra parte, il riferimento alle procedure di cui all'art.
27 della legge n. 42 del 2009 - che  rimette  ad  apposite  norme  di
attuazione  la  definizione  delle  modalita'   per   assicurare   il
contributo regionale al risanamento finanziario - non assumerebbe  la
valenza di una condizione sospensiva potestativa, come dedotto  dalla
ricorrente, ma, al contrario, disegnerebbe  un  percorso  procedurale
ineludibile,  dominato  dal  principio  consensualistico,   posto   a
garanzia delle prerogative statutarie della Regione, in quanto  volto
a salvaguardare la bilateralita' e la collaborazione nelle  attivita'
di revisione ed adeguamento statutari; 
    che, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato,  proprio  al
fine  di  raggiungere  un  accordo  per  l'adozione  delle  norme  di
attuazione  dell'art.  8  dello  statuto  speciale   come   novellato
dall'art. 1,  comma  834,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2007), sarebbe stata avviata  con  la
Regione Sardegna una interlocuzione istituzionale a vari livelli  (la
"Commissione paritetica per la Regione Sardegna", il "Tavolo  tecnico
per   l'autonomia   finanziaria   e   lo   sviluppo   industriale   e
infrastrutturale  della  Regione  Sardegna",  istituito   presso   la
Presidenza del Consiglio dei ministri, e il "Tavolo di confronto  tra
il Governo e le Regioni a statuto speciale"),  sebbene  l'iter  delle
norme di attuazione non si sia ancora perfezionato; 
    che  il  17  settembre  2014  la  Regione  autonoma  Sardegna  ha
depositato copia dell'accordo raggiunto, in data 21 luglio 2014,  con
il Ministero dell'economia e delle finanze, con  il  quale  le  parti
hanno inteso regolare i rapporti economico  finanziari  tra  Stato  e
Regione, prevedendo  -  fra  l'altro  -  l'impegno  della  Regione  a
ritirare tutti i ricorsi  contro  lo  Stato  pendenti  dinnanzi  alle
diverse giurisdizioni, relativi alle impugnative di leggi o  di  atti
consequenziali in materia di finanza pubblica; 
    che, pertanto, il 23 gennaio 2015 la Regione autonoma Sardegna ha
depositato atto di  rinuncia  all'impugnazione  dell'art.  11,  comma
5-bis, del d.l. n. 35 del 2013 ed il  successivo  26  febbraio  2015,
l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  ha  depositato  l'accettazione  della
rinuncia all'impugnazione da parte della Regione Sardegna. 
    Considerato che, con ricorso depositato il  12  agosto  2013,  la
Regione  autonoma  Sardegna  ha  impugnato   -   insieme   ad   altre
disposizioni del medesimo provvedimento normativo, la cui trattazione
e' stata riservata a separato giudizio - l'art. 11, comma 5-bis,  del
decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35  (Disposizioni  urgenti  per  il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,  per  il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in  materia
di  versamento  di  tributi  degli  enti  locali),  convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  giugno  2013,  n.
64, nella parte in cui, anche ai fini delle modifiche da apportare al
patto di stabilita' interno, conferma il  contributo  regionale  alla
finanza pubblica di cui all'art. 16, comma  3,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore  bancario),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
    che la disposizione dell'art. 11, comma 5-bis, del  decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, viene censurata in riferimento  agli  artt.  5,
117, terzo comma, e 119 della Costituzione e agli artt. 6 e  7  della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per  la
Sardegna); 
    che  la  Regione  autonoma  Sardegna  ha  altresi'  promosso,  in
riferimento agli artt. 3, 5, 117, e 119 Cost. e  agli  artt.  7  e  8
dello statuto  speciale,  questione  di  legittimita'  costituzionale
della medesima disposizione dell'art. 11, comma 5-bis, del d.l. n. 35
del 2013, nella parte in cui disciplina l'adeguamento  del  patto  di
stabilita' fra lo Stato e la Regione Sardegna  attraverso  il  rinvio
alle procedure di cui all'art. 27 della legge 5 maggio  2009,  n.  42
(Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,  in  attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione); 
    che il 17 settembre 2014  la  Regione  ricorrente  ha  depositato
copia  dell'accordo  raggiunto,  in  data  21  luglio  2014,  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale le parti  hanno
inteso regolare i rapporti economico finanziari tra Stato e  Regione,
prevedendo, fra l'altro, l'impegno della Regione a ritirare  tutti  i
ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni,
relativi alle impugnative  di  leggi  o  di  atti  consequenziali  in
materia di finanza pubblica; 
    che, pertanto, con atto depositato  in  cancelleria  in  data  23
gennaio   2015   la   Regione   autonoma   Sardegna   ha   rinunciato
all'impugnazione dell'art. 11, comma 5-bis, del d.l. n. 35 del 2013; 
    che la rinuncia e' stata accettata dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri, con atto depositato in cancelleria in data 26  febbraio
2015; 
    che all'avvenuta accettazione della rinuncia al ricorso  consegue
l'estinzione  del  processo,  ai  sensi  dell'art.  23  delle   norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,  secondo
cui «la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le  parti
costituite, estingue il processo». 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separata pronuncia la decisione  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  riguardanti   le   altre   disposizioni
contenute nel  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35  (Disposizioni
urgenti  per  il  pagamento  dei  debiti   scaduti   della   pubblica
amministrazione,  per  il   riequilibrio   finanziario   degli   enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli  enti
locali), convertito in legge, con modificazioni, dall'art.  1,  comma
1, della legge 6 giugno 2013, n. 64, 
    dichiara l'estinzione del processo. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI