N. 67 SENTENZA 11 marzo - 24 aprile 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Riduzione  dei  trasferimenti  di
  risorse  finanziarie  statali  alle  Province  siciliane   mediante
  rivalsa sul gettito dell'imposta sulle assicurazioni  RCA  riscosso
  in territorio regionale. 
- Decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in  materia
  di  finanza  locale,  nonche'   misure   volte   a   garantire   la
  funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni  scolastiche)  -
  convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge  2
  maggio 2014, n. 68 - art. 10 e relativo Allegato 1,  per  la  parte
  che riguarda le Province siciliane. 
-   
(GU n.17 del 29-4-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo  GROSSI,  Aldo
  CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  10  e  del
relativo Allegato 1, per la parte che riguarda le Province siciliane,
del decreto-legge 6  marzo  2014,  n.  16  (Disposizioni  urgenti  in
materia di finanza  locale,  nonche'  misure  volte  a  garantire  la
funzionalita' dei  servizi  svolti  nelle  istituzioni  scolastiche),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  2
maggio 2014, n. 68, promosso  dalla  Regione  siciliana  con  ricorso
notificato  il  3-4  luglio  2014,  depositato  in   cancelleria   il
successivo 10 luglio ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2014. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2015 il Giudice relatore
Giancarlo Coraggio; 
    uditi l'avvocato Beatrice Fiandaca per  la  Regione  siciliana  e
l'avvocato dello Stato  Alessandro  Maddalo  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 3-4 luglio 2014,  depositato  nella
cancelleria di questa Corte il successivo 10 luglio ed iscritto al n.
50 del registro  ricorsi  2014,  la  Regione  siciliana  ha  promosso
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 e del  relativo
Allegato 1, per la parte che  riguarda  le  Province  siciliane,  del
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei
servizi  svolti  nelle  istituzioni  scolastiche),  convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2  maggio  2014,  n.
68, in riferimento all'art.  36  del  regio  decreto  legislativo  15
maggio  1946,  n.  455  (Approvazione  dello  statuto  della  Regione
siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26  febbraio  1948,
n. 2, e all'art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965,  n.  1074
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria). 
    2.- Espone la ricorrente che l'art. 10 del d.l. n. 16 del 2014 ha
operato nei confronti  delle  Province  siciliane  una  riduzione  di
risorse pari ad euro 96.844.327, come si rileva dal  citato  Allegato
1,  prevedendo,  altresi',  il  recupero  delle  somme,  in  caso  di
incapienza, a valere sui versamenti dell'imposta sulle  assicurazioni
per  la  responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore. 
    L'imposta in  questione,  quale  tributo  erariale  di  spettanza
regionale, ricade nell'ambito  di  applicazione  dell'art.  36  dello
statuto siciliano e dell'art. 2  del  d.P.R.  n.  1074  del  1965  e,
pertanto, la norma impugnata si profila, per la parte riguardante  le
Province siciliane, illegittima. 
    La disposizione censurata prevede, al comma 1: «Per l'anno  2014,
sono confermate le modalita'  di  riparto  alle  province  del  fondo
sperimentale di riequilibrio gia' adottate con decreto  del  Ministro
dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da  ripartire
per l'anno 2014 a ciascuna provincia  si  provvede  con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze. Salvo quanto previsto dal comma  2  dell'articolo  20,
sono parimenti confermate, le riduzioni di risorse per  la  revisione
della spesa di cui all'articolo 16,  comma  7,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati nell'allegato 1  al
presente decreto», e al comma 2: «Per  l'anno  2014  i  trasferimenti
erariali non oggetto di  fiscalizzazione  corrisposti  dal  Ministero
dell'interno in  favore  delle  province  appartenenti  alla  regione
Siciliana e alla regione  Sardegna  sono  determinati  in  base  alle
disposizioni recate dall'articolo 4, comma  6,  del  decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n.  44,  e  alle  modifiche  dei  fondi  successivamente
intervenute». 
    3.- A sostegno della prospettata  illegittimita'  costituzionale,
la Regione siciliana  rileva  quanto  segue,  in  ragione  di  quanto
stabilito dall'art. 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95 (Disposizioni urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del  settore  bancario),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,  n.
135,  richiamato  nella  norma  impugnata,  tenuto  conto  di  quanto
statuito dalla sentenza n. 97 del 2013 della Corte costituzionale. 
    Il citato art. 16,  comma  7,  prevede  la  riduzione  del  fondo
sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art.  21
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard  nel  settore  sanitario),  del  fondo   perequativo,   come
determinato ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo, e
dei  trasferimenti  erariali  dovuti  alle  Province  della   Regione
siciliana e della Regione Sardegna a decorrere dal 2012, per  importi
progressivamente maggiorati sino ad un tetto massimo di 1.250 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015, e mediante sottrazione di gettito
nei  confronti  delle  Province  a   valere   sull'imposta   per   la
responsabilita'    civile    automobilistica    secondo    meccanismi
tecnicamente individuati. 
    Espone la ricorrente che la Corte costituzionale, con la sentenza
n. 97 del 2013, ha  chiarito  il  collegamento  e  la  portata  delle
suddette disposizioni precisando che «L'art. 17, comma 1, del decreto
legislativo n. 68 del 2011 ha poi  disposto,  esclusivamente  per  le
Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario, che, a  decorrere
dal 2012, l'imposta in  questione  assumesse  la  natura  di  tributo
proprio derivato provinciale. Infatti, le disposizioni contenute  nel
Capo II del citato decreto legislativo, tra cui e'  ricompreso  anche
il menzionato art. 17, comma 1, si  devono  intendere  riferite  alle
sole Regioni a statuto ordinario, come esplicitamente prevede  l'art.
16, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011». 
    La giurisprudenza costituzionale ha poi precisato che  la  natura
erariale  di  tale  imposta  non  e'   stata   alterata   ne'   dalla
riqualificazione effettuata dal legislatore con l'art. 17  del  d.lgs
n. 68 del 2011, che l'ha definita espressamente come «tributo proprio
derivato» delle Province, ne' dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge
2  marzo  2012,  n.  16   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento  delle
procedure di accertamento), convertito, con modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, giacche'  quest'ultimo
si limita a richiamare il gia' citato art. 17 del d.lgs.  n.  68  del
2011, per estenderne il campo di applicazione alle Regioni a  statuto
speciale. 
    Per le ragioni sopra esposte,  afferma  la  citata  sentenza,  il
legislatore statale non  puo'  disporre  direttamente  l'assegnazione
alle  Province  del  gettito  dei  tributi  erariali   riscossi   nel
territorio regionale siciliano. Viceversa, il gettito della  predetta
imposta  riscosso  sul  territorio  regionale  spetta  alla   Regione
siciliana, la quale provvedera' con propria normativa  e  nell'ambito
della propria autonomia a dare attuazione alla legislazione  statale,
eventualmente devolvendo le somme  derivanti  da  tali  entrate  alle
Province, come gia' era stato disposto  con  la  legge  regionale  26
marzo 2002, n.  2  (Disposizioni  programmatiche  e  finanziarie  per
l'anno 2002), in attuazione dell'art. 60 del decreto  legislativo  15
dicembre 1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
delle  detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di   una   addizionale
regionale a tale  imposta,  nonche'  riordino  della  disciplina  dei
tributi locali). 
    La Regione siciliana, quindi, deduce che la  norma  impugnata  si
pone in contrasto con la suddetta sentenza n. 97  del  2013,  laddove
quest'ultima  esclude  che  il  legislatore  statale  possa  disporre
direttamente l'assegnazione alle Province del gettito di  un  tributo
erariale riscosso nel territorio regionale siciliano, quale  continua
ad essere l'imposta per la responsabilita' civile automobilistica. 
    Poiche' il gettito devoluto  alle  Province  proviene  non  dallo
Stato ma dalla Regione, solo quest'ultima, come ha fatto con la legge
regionale n. 2 del 2002 e con la legge regionale 5 dicembre 2013,  n.
21 (Disposizioni finanziarie urgenti per  l'anno  2013.  Disposizioni
varie), puo' disporre  quale  conseguenza  di  tale  devoluzione,  la
riduzione dei propri trasferimenti alle Province per un importo  pari
al gettito riscosso. Tale assunto troverebbe, altresi' conferma nella
deliberazione  n.  3/2014/PAR  della  Corte  dei  conti,  sezione  di
controllo per la Regione siciliana. Diversamente, la norma impugnata,
pretendendo di utilizzare le somme spettanti alle Province  siciliane
relativamente alla  imposta  in  questione  in  riduzione  di  propri
trasferimenti, altro non fa che riproporre la sottrazione del gettito
di cui la Corte costituzionale ha gia' affermato  la  spettanza  alla
Regione. 
    Infine, osserva la Regione ricorrente come nella  fattispecie  in
esame non ricorrano i presupposti perche' possa  operare  l'eccezione
contemplata nell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del  1965  «nuove  entrate
tributarie il cui gettito  sia  destinato  con  apposite  leggi  alla
copertura  di  oneri  diretti  a  soddisfare  particolari   finalita'
contingenti o continuative dello Stato»,  in  quanto  non  si  e'  in
presenza di alcun incremento del gettito relativo  all'imposta  sulle
assicurazioni, in esame, e  difetta  la  specifica  destinazione  del
gettito che lo Stato pretende di utilizzare a suo favore. 
    4.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha concluso per la inammissibilita' o  la  non  fondatezza
della questione. 
    Ad avviso della difesa dello Stato, la sentenza n. 97  del  2013,
dopo aver chiarito che l'assegnazione  alle  Province  siciliane  del
gettito in questione e'  di  esclusiva  competenza  regionale,  nulla
stabilisce circa le vicende successive alla devoluzione  del  tributo
da parte della Regione siciliana  quando  il  gettito  risulta  ormai
transitato necessariamente nella piena  ed  esclusiva  disponibilita'
delle Province. 
    La  disciplina  impugnata  inerisce  solo  alla   materia   delle
regolazioni contabili tra lo Stato  e  le  Province.  Lo  Stato,  per
assicurare un'immediata liquidita' alle Province, opera  assegnazioni
di risorse in acconto, prima di  determinare  in  via  definitiva  le
spettanze di ciascuna. Pertanto, puo' accadere che,  al  momento  del
saldo, le Province risultino  debitrici  di  somme,  con  obbligo  di
versamento, come accaduto per le Province siciliane. 
    In tali occasioni, lo Stato opera con un sistema di conguagli con
assegnazioni di quote del Fondo sperimentale di riequilibrio, seguito
da speculari riversamenti delle medesime. 
    In caso di incapienza delle  predette  quote,  i  conguagli  sono
effettuati dall'Amministrazione finanziaria, che attinge alle risorse
delle Province, risultanti in giacenza presso i propri uffici,  quali
appunto, il gettito dell'imposta  in  esame  presso  l'Agenzia  delle
entrate. 
    Dunque, non sono coinvolti dalla suddetta  procedura  profili  di
interesse  della  Regione  ricorrente  e  non  risultano  ravvisabili
profili di illegittimita' costituzionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione siciliana, con ricorso notificato  il  3-4  luglio
2014, depositato nella cancelleria di questa Corte il  successivo  10
luglio ed iscritto al n. 50 del  registro  ricorsi  2014,  giusta  la
deliberazione della Giunta regionale n. 150 del 20  giugno  2014,  ha
promosso  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  10,
nonche' del relativo  Allegato  1,  per  la  parte  che  riguarda  le
Province  siciliane,  del  decreto-legge  6   marzo   2014,   n.   16
(Disposizioni urgenti in materia di finanza  locale,  nonche'  misure
volte  a  garantire  la  funzionalita'  dei  servizi   svolti   nelle
istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68, in riferimento all'art. 36
del regio decreto legislativo 15 maggio 1946,  n.  455  (Approvazione
dello  statuto  della  Regione  siciliana),  convertito  dalla  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all'art. 2, primo comma, del
d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme  di  attuazione  dello  Statuto
della Regione siciliana in materia finanziaria). 
    2.- L'art. 10 del d.l. n. 16 del 2014, prevede al comma  1:  «Per
l'anno 2014, sono confermate le modalita' di  riparto  alle  province
del fondo sperimentale di riequilibrio gia' adottate con decreto  del
Ministro  dell'interno  4  maggio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle  risorse
da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna  provincia  si  provvede  con
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze. Salvo  quanto  previsto  dal  comma  2
dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di  risorse
per la revisione della spesa di cui all'articolo  16,  comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  secondo  gli  importi  indicati
nell'allegato 1 al presente decreto», e al comma 2: «Per l'anno  2014
i trasferimenti erariali non oggetto di  fiscalizzazione  corrisposti
dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla
regione Siciliana e alla regione Sardegna sono  determinati  in  base
alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del  decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n.  44,  e  alle  modifiche  dei  fondi  successivamente
intervenute». 
    3.- In ragione del  contenuto  articolato  della  norma,  occorre
precisare il thema decidendum e quindi  il  contenuto  precettivo  al
quale si rivolgono le censure della Regione siciliana. 
    Dal tenore del ricorso, anche  alla  luce  della  delibera  della
Giunta regionale siciliana di autorizzazione alla proposizione  dello
stesso, la doglianza si incentra sulla previsione contenuta nell'art.
16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
delle  imprese  del  settore  bancario),   richiamato   nella   norma
impugnata, laddove si stabilisce che, nell'operare le  riduzioni,  in
caso di incapienza, sulla base  dei  dati  comunicati  dal  Ministero
dell'interno,  l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al  recupero  nei
confronti  delle  Province  interessate  a  valere   sui   versamenti
dell'imposta sulle assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  esclusi   i
ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo  15  dicembre
1997, n. 446  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una  addizionale  regionale  a
tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali). 
    Assume la Regione siciliana, infatti, che il legislatore  statale
non puo'  disporre  direttamente  l'assegnazione  alle  Province  del
gettito di un tributo  erariale  riscosso  nel  territorio  regionale
siciliano, quale continua ad essere l'imposta sulle assicurazioni  in
questione. 
    Dunque, tale gettito e' devoluto alle Province non dallo Stato ma
dalla Regione, la quale ha disciplinato la materia prima con la legge
regionale  26  marzo  2002,  n.  2  (Disposizioni  programmatiche   e
finanziarie per l'anno 2002) e poi con la legge regionale 5  dicembre
2013, n.  21  (Disposizioni  finanziarie  urgenti  per  l'anno  2013.
Disposizioni varie), per cui una eventuale rivalsa sulle somme  cosi'
destinate puo' essere operata solo dalla Regione, in  relazione  alla
riduzione dei propri trasferimenti alle Province, e non dallo Stato. 
    4.- La questione non e' fondata. 
    5.- L'art. 60, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997  ha  stabilito
la   devoluzione   alle   Province,   ove   ha   sede   il   registro
automobilistico, del gettito dell'imposta sulle assicurazioni  contro
la responsabilita' civile ma nel rispetto delle autonomie speciali. 
    In sua attuazione, il decreto  del  Ministero  delle  finanze  14
dicembre 1998, n. 457 (Regolamento recante norme  per  l'attribuzione
alle  province  ed  ai  comuni  del  gettito  delle   imposte   sulle
assicurazioni, ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446), all'art. 5 ha sancito che le disposizioni in esso  contenute
si applicassero esclusivamente alle Province delle Regioni a  statuto
ordinario,  mantenendo  ferme  le  previgenti  disposizioni  per   le
autonomie speciali, fino a che queste ultime non fossero  intervenute
ad attuare la devoluzione con propria normativa. 
    La Regione siciliana ha quindi provveduto  ad  adeguarsi  con  la
legge regionale n. 2 del 2002, attribuendo alle Province  il  gettito
dell'imposta  sull'assicurazione  da  responsabilita'  civile   sopra
menzionata. 
    E' poi intervenuto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo  6
maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata
delle regioni a  statuto  ordinario  e  delle  province,  nonche'  di
determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel  settore
sanitario), che ha disposto, esclusivamente per le  Province  ubicate
nelle Regioni  a  statuto  ordinario,  che,  a  decorrere  dal  2012,
l'imposta  in  questione  assumesse  la  natura  di  tributo  proprio
derivato provinciale. 
    Successivamente, con l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  semplificazioni
tributarie, di efficientamento e  potenziamento  delle  procedure  di
accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,  comma  1,
della legge 26 aprile 2012, n. 44, il disposto  dell'art.  17  veniva
esteso alle autonomie speciali. 
    6.- Questo articolo ha costituito oggetto d'impugnazione da parte
della Regione siciliana dinanzi a questa Corte, che con  la  sentenza
n. 97 del 2013 ne ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale nella
parte in cui si applica alla Regione, ed ha affermato «che i "tributi
propri derivati", che sono istituiti e  regolati  dalla  legge  dello
Stato, ma il  cui  gettito  e'  destinato  a  un  ente  territoriale,
conservano inalterata la loro natura di tributi  erariali  [...].  Di
conseguenza, l'imposta sulle assicurazioni contro la  responsabilita'
civile derivante da circolazione dei veicoli a motore,  pur  dopo  la
sua riqualificazione come  "tributo  proprio  derivato"  provinciale,
seguita a ricadere nell'ambito di  applicazione  dell'art.  36  dello
statuto  di  autonomia  speciale  e  dell'art.  2  delle   norme   di
attuazione, i quali prevedono che spettano  alla  Regione  siciliana,
oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate,  tutte
le  entrate  tributarie  erariali  riscosse   nell'ambito   del   suo
territorio, dirette o indirette, comunque denominate». 
    7.- Alla stregua di tale pronuncia  il  legislatore  statale  non
puo' disporre direttamente l'assegnazione alle Province  del  gettito
dei tributi erariali riscossi nel territorio  regionale  siciliano  e
pertanto il disposto dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 95 del  2012,
e in particolare i  relativi  recuperi  sulle  assicurazioni  per  la
responsabilita' anche derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore,  intanto  possono  trovare  applicazione   per   la   Regione
siciliana, in quanto la stessa Regione provveda con propria normativa
a dare attuazione alla legislazione statale. 
    Questa Corte ha in sostanza rimesso alla Regione  siciliana,  con
una sorta di clausola di salvaguardia, l'eventuale  adeguamento  alla
legislazione statale in materia, nel  rispetto  della  sua  autonomia
speciale. 
    8.- Ebbene la Regione siciliana, dopo la sentenza n. 97 del 2013,
ha adottato la legge regionale n.  21  del  2013,  con  la  quale  ha
appunto provveduto in tal senso. Essa infatti non si  e'  limitata  a
trasferire alle proprie Province il relativo gettito fiscale,  ma  ha
inteso attribuire  loro  l'imposta  stessa  in  esplicita  attuazione
dell'art. 17 del d.lgs. n. 68 del 2011. 
    Questa norma, infatti, viene ripetutamente richiamata nella legge
regionale n. 21 del 2013, con  la  specificazione  che  e'  alla  sua
stregua  che  vanno  esercitate  dalle  Province   le   «prerogative»
correlate al riguardo (art. 1, comma 1), e che vanno  determinate  la
«misura» e le «modalita'» di attribuzione dell'imposta (art. 1, comma
2). 
    La legge regionale ha dunque attribuito all'imposta in  questione
carattere di tributo proprio derivato delle Province e cio'  realizza
il presupposto che  legittima  il  meccanismo  di  recupero  previsto
dall'art. 16, comma 7, del d.l. n.  95  del  2012,  richiamato  nella
norma impugnata: della  applicazione  nei  suoi  confronti  si  duole
quindi ingiustamente la Regione. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 10 e del relativo Allegato 1, per la parte che riguarda  le
Province  siciliane,  del  decreto-legge  6   marzo   2014,   n.   16
(Disposizioni urgenti in materia di finanza  locale,  nonche'  misure
volte  a  garantire  la  funzionalita'  dei  servizi   svolti   nelle
istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68, promossa,  in  riferimento
all'art. 36 del regio decreto legislativo  15  maggio  1946,  n.  455
(Approvazione dello  statuto  della  Regione  siciliana),  convertito
dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  2,  e  all'art.  2,
primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di  attuazione
dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria),  dalla
Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI