N. 86 SENTENZA 29 aprile - 15 maggio 2015

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Verifica della  regolarita'  della
  gestione amministrativo-contabile presso la Regione Liguria. 
- Nota del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento
  della Ragioneria generale  dello  Stato,  Ispettorato  generale  di
  finanza, Servizi ispettivi di finanza pubblica −  del  26  novembre
  2013, n. 97572, e relazioni del 15 ottobre 2013 ad essa allegate. 
-   
(GU n.20 del 20-5-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito della nota del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  Ispettorato
generale di finanza, Servizi ispettivi di finanza pubblica -  del  26
novembre 2013, n. 97572,  con  la  quale  sono  state  trasmesse  due
relazioni sulla verifica amministrativo-contabile eseguita presso  la
Regione Liguria dal 20 maggio 2013 al 27 giugno 2013; della relazione
del 15 ottobre 2013 avente ad oggetto gli scostamenti dagli obiettivi
di finanza pubblica; e della relazione del 15 ottobre 2013 avente  ad
oggetto le spese per il personale, promosso dalla Regione Liguria con
ricorso notificato il  31  gennaio-4  febbraio  2014,  depositato  in
cancelleria il 14 febbraio 2014 ed iscritto  al  n.  3  del  registro
conflitti tra enti 2014. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  28  aprile  2015  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    uditi l'avvocato Luigi Cocchi per la Regione Liguria e l'avvocato
dello Stato Giovanni Paolo Polizzi per il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso  notificato  il  31  gennaio-4  febbraio  2014  e
depositato in cancelleria il 14 febbraio 2014, la Regione Liguria  ha
promosso conflitto di attribuzione nei confronti del  Presidente  del
Consiglio dei ministri per l'annullamento,  previa  dichiarazione  di
non spettanza allo Stato, della nota del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
Ispettorato  generale  di  finanza,  Servizi  ispettivi  di   finanza
pubblica - in data 26 novembre 2013, n.  97572,  con  la  quale  sono
state trasmesse due relazioni sulla verifica amministrativo-contabile
eseguita presso la Regione Liguria dal 20 maggio 2013  al  27  giugno
2013; e per l'annullamento delle suddette relazioni, entrambe redatte
in  data  15  ottobre  2013  e  aventi  ad  oggetto,  la  prima,  gli
scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, ai  sensi  dell'art.
14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge
di contabilita' e finanza pubblica), e, la seconda, le spese  per  il
personale, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 
    2. - Riferisce la ricorrente che, in seguito ad una nota in  data
14 maggio 2013 del Ragioniere generale dello Stato, veniva  eseguita,
dal   20   maggio   2013   al   27   giugno   2013,   una    verifica
ispettivo-contabile avente ad oggetto la gestione  finanziaria  e  le
spese del personale della Regione Liguria. All'esito di tale verifica
erano redatte, in data 15 ottobre, due distinte relazioni  contenenti
i risultati dell'ispezione eseguita, relative, l'una,  alla  verifica
di  eventuali  scostamenti  finanziari  dagli  obiettivi  di  finanza
pubblica sotto il profilo di bilancio e  finanziario,  l'altra,  alla
verifica delle spese per il personale, con particolare riguardo  agli
oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati. 
    In entrambe le relazioni erano rilevate alcune  irregolarita'  e,
nella nota del 26 novembre 2013 con cui  esse  erano  trasmesse  alla
Regione, si invitava quest'ultima ad adottare i provvedimenti  idonei
e ad informare il Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato
delle iniziative intraprese. Si comunicava,  inoltre,  l'invio  delle
relazioni alla Corte dei conti, ai sensi di quanto previsto dall'art.
60, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001; la  ricorrente  ritiene  che
fosse prefigurata, infine, l'assunzione di iniziative per  sanare  le
irregolarita' e  le  carenze  emerse  dall'ispezione  (cosi'  veniva,
infatti, intesa, dalla difesa regionale, l'espressione «si  resta  in
attesa di conoscere l'esito»). 
    2.1.- Osserva, anzitutto, la difesa della Regione Liguria che  la
relazione con la quale sono sollevati rilievi critici sulla  gestione
dell'attivita' finanziaria e di bilancio pretenderebbe  di  rinvenire
il proprio fondamento nell'art. 14, comma 1, lettera d), della  legge
n. 196 del  2009,  cosi'  come  novellato  dall'art.  5  del  decreto
legislativo 6 settembre  2011,  n.  149  (Meccanismi  sanzionatori  e
premiali relativi  a  regioni,  province  e  comuni,  a  norma  degli
articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio  2009,  n.  42),  nel  testo
introdotto dall'art. 1-bis, comma 4,  del  decreto-legge  10  ottobre
2012,  n.  174  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   finanza   e
funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio  2012),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012,  n.
213. 
    L'art. 14 comma 1,  lettera  d),  del  d.lgs.  n.  196  del  2009
consente   allo   Stato   di   attuare   verifiche   sulla   gestione
amministrativa  e  contabile  delle  amministrazioni  pubbliche,  con
espressa eccezione delle Regioni e delle Province autonome di  Trento
e di Bolzano. Il successivo art. 5 del d.lgs.  n.  149  del  2011  ha
esteso tali verifiche anche alle Regioni e alle Province autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  ove  emergano   indicatori   di   squilibrio
finanziario. Ma la Corte costituzionale,  con  sentenza  n.  219  del
2013, ha dichiarato incostituzionale l'art. 5  citato,  in  relazione
agli artt. 117 e 119 della Costituzione, ritenendo  che  un  generale
potere  di  sorveglianza  da  parte  del   Governo   sulla   gestione
amministrativa  e  contabile  delle  Regioni  pregiudichi   la   loro
autonomia  costituzionalmente  garantita.   Da   cio',   secondo   la
ricorrente, la natura invasiva degli atti impugnati nel giudizio. 
    La difesa della Regione Liguria osserva, inoltre, che  il  potere
ispettivo  sarebbe  stato  comunque  esercitato  al  di   fuori   dei
presupposti previsti dalla legge,  in  quanto  non  vi  era  evidenza
dell'esistenza di  alcuno  squilibrio  finanziario  nei  conti  della
Regione, i cui  bilanci  erano  stati  favorevolmente  sottoposti  al
controllo della Sezione regionale della Corte dei conti. 
    2.2.- Con riferimento alla verifica disposta ai  sensi  dell'art.
60, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, e, in particolare, ad alcuni
rilievi critici contenuti nella relativa relazione, la  difesa  della
Regione  Liguria  osserva  che  il  potere  ispettivo  sarebbe  stato
esercitato in violazione dell'autonomia costituzionalmente  garantita
alla Regione dagli artt. 114, 117,  118  e  119  Cost.  Cio'  perche'
l'art. 60, comma 5, citato, dedicato alla verifica della spesa per il
personale, limiterebbe l'ambito ispettivo  all'osservanza,  da  parte
regionale, degli accordi collettivi nazionali  e  decentrati,  mentre
non consentirebbe un generalizzato potere di verifica sulla  gestione
del personale regionale. Inoltre, poiche' alcune delle  irregolarita'
rilevate muoverebbero da una sorta di improprio  sindacato  su  leggi
regionali vigenti, non  impugnate  tempestivamente  dal  Governo  nel
giudizio di legittimita' in via principale  sulle  leggi,  la  difesa
regionale contesta, appunto,  che  organi  amministrativi  dipendenti
dall'esecutivo  possano  procedere  ad  un   tale   sindacato   sulla
legittimita' e/o sulla applicabilita' di leggi regionali  validamente
vigenti. 
    Infine, osservando che  l'art.  60,  comma  5,  citato  e'  stato
approvato prima della riforma del Titolo V della Parte seconda  della
Costituzione e ritenendo che esso non sia conforme agli artt.  114  e
seguenti Cost., nella loro attuale formulazione,  chiede  alla  Corte
costituzionale di sollevare  di  fronte  a  se  stessa  questione  di
legittimita'  costituzionale  della  norma  de  qua,  richiamando,  a
sostegno di tale istanza, le motivazioni della sentenza  n.  219  del
2013, di cui viene riportato ampio stralcio. 
    La difesa della Regione Liguria  conclude  chiedendo  alla  Corte
costituzionale, previa delibazione della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 60, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, per
violazione degli artt. 114, 117, 118 e 119 Cost., di  dichiarare  che
non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia e  delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello   Stato,
Ispettorato  generale  di  finanza,  Servizi  ispettivi  di   finanza
pubblica - effettuare le  descritte  verifiche  ispettive  e  imporre
obblighi alla Regione all'esito di esse, con conseguente annullamento
degli atti impugnati. 
    3.- Nel giudizio si e' costituito,  con  atto  depositato  il  17
marzo 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso
sia  dichiarato,  preliminarmente,  inammissibile  e,  in  subordine,
infondato. 
    In punto di ammissibilita'  del  ricorso,  l'Avvocatura  generale
dello Stato rileva, anzitutto, un difetto di  genericita'  quanto  ai
parametri costituzionali asseritamente violati: i motivi del ricorso,
cosi' come formulati, non sarebbero  rispettosi  di  quanto  disposto
dall'art. 39, quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
poiche' si limiterebbero alla generica  evocazione  di  alcune  norme
costituzionali,  senza  indicazione   delle   specifiche   sfere   di
attribuzioni regionali  violate,  e  con  un  mero  rinvio  a  quanto
affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 219 del 2013. 
    In secondo luogo, secondo l'Avvocatura generale dello  Stato,  il
ricorso sarebbe inammissibile per tardivita', in  quanto  la  Regione
contesta il potere di effettuare  verifiche  ispettive,  senza  pero'
aver impugnato la comunicazione che tali verifiche aveva disposto. 
    Infine, il ricorso sarebbe inammissibile in  quanto  la  nota  in
data 26 novembre 2013 del Ragioniere generale dello Stato  imporrebbe
alla Regione solo l'obbligo di fornire informazioni sui provvedimenti
adottati per porre  rimedio  alle  irregolarita'  riscontrate  e  sui
risultati conseguiti, lasciando, invece, alla sua autonomia la scelta
degli interventi necessari, dei loro contenuti e dei tempi. 
    3.1.- Quanto all'infondatezza del ricorso, l'Avvocatura  generale
dello   Stato   osserva   che   gli   accertamenti   di   regolarita'
amministrativa   e   contabile,    fondati    esclusivamente    sulla
documentazione che  i  soggetti  pubblici  sono  tenuti  ad  esibire,
rientrerebbero tra gli strumenti  necessari  al  perseguimento  delle
finalita' di coordinamento della finanza pubblica,  e  non  avrebbero
alcun  carattere  coercitivo  e   sanzionatorio.   La   verifica   si
esaurirebbe, infatti, in una  attivita'  referente,  rimettendo  alla
discrezionalita' della Regione l'adozione di eventuali  provvedimenti
correttivi, nel rispetto del principio di leale  collaborazione,  per
il  raggiungimento  dei  comuni   obiettivi,   anche   di   carattere
sovranazionale, sanciti dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n.
1 (Introduzione del principio del pareggio di  bilancio  nella  Carta
costituzionale),  e  regolati   dalla   normativa   in   materia   di
contabilita' e finanza pubblica. 
    Il caso in esame sarebbe, per altro, analogo a quello gia' deciso
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 370 del 2010, in cui e'
affermato che «il coordinamento finanziario puo' richiedere,  per  la
sua  stessa  natura,  anche   l'esercizio   di   poteri   di   ordine
amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati  e  di
controllo». 
    In conclusione,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  chiede  il
rigetto del ricorso, poiche' i poteri previsti dall'art. 14, comma 1,
lettera d), della legge n. 196 del 2009, e dall'art. 60, comma 5, del
d.lgs. n. 165 del 2001 troverebbero fondamento nelle  norme  generali
sul sistema della finanza pubblica. 
    4.- In data 19 marzo 2015, la difesa  della  Regione  Liguria  ha
depositato  memoria,  in  cui  contesta  i  rilievi   dell'Avvocatura
generale   dello   Stato    in    ordine    all'inammissibilita'    e
all'infondatezza  del  conflitto  e  sviluppa  gli   argomenti   gia'
enucleati nel ricorso introduttivo. 
    Rispetto alle eccezioni di inammissibilita', osserva che in  base
al ricorso non potrebbero sorgere dubbi sulle norme costituzionali  e
sulle competenze regionali  in  discussione;  che  la  necessita'  di
promuovere il conflitto sarebbe emersa successivamente alla nota  del
14 maggio 2013 di avvio dell'ispezione,  ossia  nel  momento  in  cui
sarebbe venuto ad evidenza che il procedimento  di  verifica  si  era
concretizzato nell'esercizio di un diffuso  e  penetrante  potere  di
ispezione e di controllo, e quando e' stata trasmessa la nota del  26
novembre 2013, con la quale si chiedeva alla Regione l'assunzione  di
comportamenti  correttivi  e  di  adeguamento  ai  rilievi   statali,
emergendo  con  chiarezza  la  natura  invasiva,  e   non   meramente
sollecitatoria  o   collaborativa,   dell'attivita'   ispettiva   nei
confronti dell'autonomia regionale; che, peraltro, solo nel  mese  di
luglio 2013  si  e'  avuta  conoscenza  della  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 219 del 2013, che  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale della disposizione sulla quale la  disposta  ispezione
si fondava, e che consentiva l'attivita' ispettiva ex art. 14,  comma
1, lettera d), della legge n. 196 del  2009,  a  carico  anche  delle
Regioni. 
    Nel merito, la difesa della Regione  sviluppa  le  argomentazioni
del ricorso introduttivo, insistendo per il suo accoglimento. 
    5.- In data 24 marzo 2015, l'Avvocatura generale dello Stato  ha,
a sua volta, depositato memoria, in cui  insiste  per  l'accoglimento
delle eccezioni  di  inammissibilita'  e  di  merito  gia'  formulate
nell'atto di costituzione. 
    In particolare, ribadisce che il ricorso  sarebbe  inammissibile,
in   quanto   la   Regione   muoverebbe   dall'erroneo    presupposto
interpretativo  secondo  cui  le   attivita'   ispettive   contestate
sarebbero sfociate nell'imposizione di obblighi specifici, mentre  la
nota si limiterebbe ad imporre l'obbligo di fornire informazioni  sui
provvedimenti  adottati  per   porre   rimedio   alle   irregolarita'
riscontrate. 
    Quanto  all'infondatezza  del  ricorso,   l'Avvocatura   generale
osserva  che  le  attivita'  contestate  sarebbero   preordinate   al
controllo  sulla  spesa  pubblica  e  sui  costi  del   personale   e
troverebbero  il  loro  fondamento  nella   competenza,   sicuramente
statale, di coordinamento della finanza statale con quella locale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione Liguria ha promosso conflitto di attribuzione  nei
confronti  del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   per
l'annullamento, previa dichiarazione di  non  spettanza  allo  Stato,
della nota  in  data  26  novembre  2013,  n.  97572,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  Ispettorato  generale  di  finanza,  Servizi
ispettivi di finanza pubblica - con la quale sono state trasmesse due
relazioni sulla verifica amministrativo-contabile  eseguita,  dal  20
maggio 2013 al 27 giugno 2013,  presso  la  Regione  Liguria;  e  per
l'annullamento delle suddette relazioni, entrambe redatte in data  15
ottobre 2013  e  aventi,  rispettivamente,  ad  oggetto,  l'una,  gli
scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, ai  sensi  dell'art.
14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge
di contabilita' e finanza pubblica), e,  l'altra,  le  spese  per  il
personale, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 
    La ricorrente assume, in primo luogo, che  non  spetterebbe  allo
Stato     disporre     presso     la     Regione     una     verifica
amministrativo-contabile in materia di scostamenti dagli obiettivi di
finanza pubblica, in quanto lesiva della sua  sfera  di  attribuzioni
costituzionali, definita dagli  artt.  114,  117,  118  e  119  della
Costituzione. Ritiene, infatti, la Regione che tale verifica  sarebbe
viziata per carenza di potere, perche' disposta  sulla  base  di  una
disposizione normativa - l'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a  regioni,
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26  della  legge  5
maggio 2009, n. 42), nel testo introdotto dall'art. 1-bis,  comma  4,
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174  (Disposizioni  urgenti  in
materia di finanza e funzionamento degli enti  territoriali,  nonche'
ulteriori disposizioni in favore delle zone  terremotate  nel  maggio
2012), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,  della
legge 7 dicembre 2012, n. 213,  che  rinvia  all'art.  14,  comma  1,
lettera d), della legge n. 196 del 2009 - che la Corte costituzionale
ha dichiarato costituzionalmente illegittima, con sentenza n. 219 del
2013, proprio  nella  parte  in  cui  consentiva  lo  svolgimento  di
generalizzate verifiche  ispettive  sull'attivita'  amministrativa  e
contabile delle Regioni. 
    In secondo luogo, afferma che non spetterebbe allo Stato disporre
presso la Regione una verifica amministrativo-contabile in materia di
spese per il personale, in quanto essa pure  lesiva  della  sfera  di
autonomia costituzionalmente garantita all'ente regionale dagli artt.
114, 117, 118 e 119 Cost. Assume, sul  punto,  la  Regione  che  tale
verifica si fonderebbe su una disposizione - l'art. 60, comma 5,  del
d.lgs. n. 165 del 2001 - anch'essa costituzionalmente illegittima,  e
della quale chiede che la Corte costituzionale rimetta davanti  a  se
stessa la relativa questione di legittimita' costituzionale. Ritiene,
comunque, che la verifica si sarebbe svolta  al  di  la'  dei  limiti
fissati dalla norma appena citata, poiche' non si sarebbe limitata ad
accertare la spesa in riferimento agli oneri dei contratti collettivi
nazionali e decentrati e alla «corretta  applicazione  degli  accordi
collettivi stipulati», ai sensi dell'art.  27,  quarto  comma,  della
legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico  impiego),  cui
l'art. 60, comma 5, citato, rinvia, ma  si  sarebbe  tradotta  in  un
sindacato di carattere generale sulla gestione del personale, e in un
improprio controllo su leggi regionali vigenti. 
    2.-  In  via  preliminare,  occorre  esaminare  le  eccezioni  di
inammissibilita' del ricorso formulate, per conto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, dall'Avvocatura generale dello Stato. 
    2.1.- Secondo la resistente, il  ricorso  sarebbe  inammissibile,
innanzitutto,  per  tardivita',  in  quanto  la  Regione  Liguria  ha
contestato la spettanza, in capo allo Stato, del potere di effettuare
verifiche ispettive, senza pero' impugnare la nota del 14 maggio 2013
del Ragioniere generale dello Stato, che tali verifiche ha  disposto.
La ricorrente si e' infatti limitata a censurare, all'esito di  esse,
la nota ministeriale  del  26  novembre  2013,  con  cui  sono  state
trasmesse le relazioni degli ispettori, nonche' tali relazioni. 
    L'eccezione e' fondata. 
    La giurisprudenza di questa Corte ha, in piu' occasioni, ritenuto
inammissibile il ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti
proposto contro atti consequenziali di atti anteriori  non  impugnati
(sentenze n. 130 del 2014, n. 207 e n. 72  del  2012  e  n.  369  del
2010). Nel caso in esame, la nota  di  trasmissione  delle  relazioni
costituisce un atto consequenziale rispetto alla nota del  14  maggio
2013, con la quale lo Stato, disponendo l'avvio delle  ispezioni,  ha
espresso una  chiara  manifestazione  di  volonta'  di  affermare  la
propria competenza a svolgere verifiche (sentenza n. 370  del  2010).
Contestando la Regione la  spettanza  stessa  del  potere  ispettivo,
avrebbe dovuto impugnare innanzitutto la nota ora ricordata. 
    E' vero, quantomeno con riferimento alla parte di ricorso avverso
la verifica in materia di  scostamenti  dagli  obiettivi  di  finanza
pubblica, che il quadro normativo di riferimento a disposizione della
ricorrente e' mutato, in seguito alla sentenza n. 219 del  2013,  che
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma sulla quale
la verifica ispettiva si fondava, cioe' l'art. 5 del  d.lgs.  n.  149
del 2011, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l.  n.
174 del 2012,  nella  parte  in  cui  consentiva  lo  svolgimento  di
attivita' ispettive "ad ampio spettro" sulla gestione  amministrativa
e contabile delle Regioni, previste dall'art. 14,  comma  1,  lettera
d), della legge n. 196 del 2009. Tale pronuncia e'  stata  depositata
nel luglio 2013, successivamente all'espletamento delle verifiche.  E
puo' quindi convenirsi con la ricorrente quando sostiene che  il  suo
interesse a ricorrere in punto di spettanza del potere  ispettivo  e'
sorto  solo  con  il  deposito  della  sentenza  in   questione,   la
tempestivita' dell'impugnativa dovendo  essere  valutata  anche  alla
luce del momento nel quale matura la  consapevolezza  della  lesione.
Ma, proprio per questo, la ricorrente avrebbe dovuto  tempestivamente
impugnare, visto il nuovo quadro normativo di riferimento,  anche  la
nota del 14 maggio 2013  del  Ragioniere  generale  dello  Stato,  la
quale,  sul  presupposto  della  spettanza  allo  Stato  del   potere
ispettivo, aveva disposto le verifiche in discussione. 
    La mancanza di tale impugnazione determina l'inammissibilita' del
conflitto. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile  il  conflitto  di  attribuzione  promosso
dalla Regione Liguria nei confronti del Presidente del Consiglio  dei
ministri, in relazione alla nota del Ministero dell'economia e  delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello   Stato,
Ispettorato  generale  di  finanza,  Servizi  ispettivi  di   finanza
pubblica - del 26 novembre 2013, n. 97572, e alle  relazioni  del  15
ottobre 2013 ad essa allegate, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI