N. 93 ORDINANZA 29 aprile - 26 maggio 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Energia - Disciplina delle concessioni per gli  impianti  di  potenza
  nominale fino a 1500 Kw ricadenti in aree protette o posti su  rami
  di corsi d'acqua interclusi tra aree protette. 
- Legge della Regione Abruzzo 16 luglio  2013,  n.  19  (Modifiche  e
  integrazioni  alla  legge  regionale  7  giugno  1996,  n.   36   -
  Adeguamento funzionale, riordino e norme  per  il  risanamento  dei
  Consorzi di Bonifica - e altre disposizioni normative), art. 5. 
-   
(GU n.22 del 3-6-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  5  della
legge della Regione Abruzzo  16  luglio  2013,  n.  19  (Modifiche  e
integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n.  36  -Adeguamento
funzionale, riordino e norme  per  il  risanamento  dei  Consorzi  di
Bonifica - e altre disposizioni normative), promosso  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-23  settembre
2013, depositato nella cancelleria della Corte il 30  settembre  2013
ed iscritto al n. 88 del registro ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo; 
    udito nella camera di consiglio del 29  aprile  2015  il  Giudice
relatore Giuliano Amato. 
    Ritenuto che con ricorso spedito per la notifica il 20  settembre
2013,  ricevuto  dalla  resistente  il  successivo  23  settembre,  e
depositato nella cancelleria di questa Corte  il  30  settembre  2013
(reg. ric. n. 88 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso, in riferimento all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),
della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013,  n.  19
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 -
Adeguamento funzionale, riordino  e  norme  per  il  risanamento  dei
Consorzi di Bonifica - e altre disposizioni normative); 
    che tale disposizione dispone che, ai  fini  della  realizzazione
degli impianti idroelettrici di potenza  nominale  fino  a  1500  Kw,
ricadenti  in  aree  protette  o  posti  su  rami  di  corsi  d'acqua
interclusi  tra  aree  protette,  cessino  i  motivi  di  preclusione
previsti dallo «Studio a supporto della programmazione  regionale  in
materia di risorse idriche», approvato dalla Giunta regionale  (d'ora
in avanti Studio); 
    che in  tal  modo,  secondo  il  ricorrente,  verrebbe  di  fatto
vanificato l'art. 8 della legge  regionale  25  giugno  2007,  n.  17
(Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli
impianti termici), nella parte in  cui  limita  la  realizzazione  di
impianti idroelettrici  su  rami  di  corsi  d'acqua  regionali  alle
ipotesi contemplate dallo Studio; 
    che scopo fondamentale dello Studio sarebbe quello di fornire gli
elementi di conoscenza necessari al rilascio delle nuove  concessioni
di derivazione ad uso idroelettrico, individuando i  tratti  fluviali
per i quali la realizzazione di derivazioni  determinerebbe  evidenti
violazioni  di  taluni  requisiti  stabiliti  per  legge,  quali   la
salvaguardia delle aree protette e il rispetto  del  deflusso  minimo
vitale; 
    che, pertanto, la disapplicazione delle risultanze  dello  Studio
determinerebbe la cessazione di ogni garanzia che i  procedimenti  di
rilascio di  nuove  concessioni  idroelettriche  vengano  istruiti  e
conclusi con modalita' scientificamente fondate; 
    che in particolare, ad avviso del ricorrente, l'art. 5, comma  1,
lettera b), consentirebbe la realizzazione di impianti  idroelettrici
di potenza nominale fino a 1500 Kw anche in quei tratti fluviali  per
i  quali  lo  Studio  nega  espressamente  qualsiasi  intervento   di
derivazione di acque e di realizzazione di impianti; 
    che,  inoltre,  la  particolare  indeterminatezza   della   norma
impugnata consentirebbe  la  realizzazione  di  derivazioni  a  scopo
idroelettrico anche in aree protette, ponendo come  unica  condizione
che l'acqua prelevata venga restituita in alveo in sito limitrofo  al
prelievo; 
    che, con atto depositato il 4 novembre 2013, si e' costituita  in
giudizio la Regione Abruzzo chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o infondata; 
    che,  ad  avviso  della  Regione,  la  ratio  della  disposizione
impugnata  sarebbe  quella  di  limitare  le  autorizzazioni  per  la
realizzazione degli  impianti  idroelettrici  ai  casi  di  effettiva
disponibilita' delle acque; 
    che, in ogni caso, la disapplicazione dello Studio in riferimento
alle fattispecie previste dalla norma  impugnata,  non  comporterebbe
affatto la cessazione della garanzia che i procedimenti  di  rilascio
delle concessioni idroelettriche siano fondati su criteri scientifici
e siano  esenti  da  discrezionalita',  in  quanto  tali  fattispecie
continuerebbero ad essere sottoposte alle attivita' di programmazione
e di tutela previste dalla disciplina statale; 
    che, successivamente all'instaurazione del presente giudizio,  e'
intervenuta la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 58 (Modifica alla
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 recante "Norme in materia  di
raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in
Abruzzo" e modifiche alla legge  regionale  n.  10/2004,  alla  legge
regionale n. 42/2011 e alla legge regionale n.  19/2013),  la  quale,
all'art. 6, ha modificato la  disposizione  impugnata  nel  senso  di
prevedere espressamente che il rilascio  delle  concessioni  per  gli
impianti di potenza nominale fino  a  1500  Kw  sia  assoggettato  ai
requisiti di tutela ambientale richiesti dalla normativa  statale  di
riferimento; 
    che, con memoria depositata l'11 aprile 2014, la Regione  Abruzzo
ha chiesto alla Corte di dichiarare la cessazione della  materia  del
contendere per ius superveniens; 
    che, con memoria depositata il 15 aprile 2014, il Presidente  del
Consiglio dei ministri ha insistito nelle conclusioni gia' rassegnate
nel ricorso; 
    che,  con  successivo  atto  depositato   il   5   agosto   2014,
l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha  dichiarato  di   rinunciare
all'impugnativa, in quanto la nuova formulazione della norma ha fatto
venire meno le ragioni per proseguire il giudizio; 
    che, con atto depositato il 28 gennaio 2015, la  Regione  Abruzzo
ha accettato la rinuncia al ricorso. 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 23  delle  norme  integrative
per i giudizi davanti alla  Corte  costituzionale,  «la  rinuncia  al
ricorso, qualora  sia  accettata  da  tutte  le  parti,  estingue  il
processo». 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'estinzione del processo. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI