N. 111 ORDINANZA 13 maggio - 15 giugno 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Destinazione  del  Fondo  per  la
  copertura dei rischi derivanti  da  finanziamenti  alle  imprese  -
  Istituzione   del   Fondo   unico   regionale   per    gli    aiuti
  all'agricoltura. 
- Delibera   legislativa   della   Regione    siciliana,    approvata
  dall'Assemblea regionale siciliana nella  seduta  del  18  dicembre
  2013 (disegno di  legge  n.  566-Stralcio  I),  recante  «Norme  in
  materia di IRFIS-FinSicilia s.p.a. Modifiche alla  legge  regionale
  21 dicembre 1973, n. 50», artt. 4 e 5. 
-   
(GU n.24 del 17-6-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici  :Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario  Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  4  e  5
della  delibera  legislativa  della  Regione   siciliana,   approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 dicembre  2013
(disegno di legge n. 566-Stralcio I), recante «Norme  in  materia  di
IRFIS-FinSicilia s.p.a. Modifiche alla legge  regionale  21  dicembre
1973, n. 50» promosso dal Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana con ricorso notificato il 23 dicembre 2013,  depositato  in
cancelleria il 3 gennaio 2014  ed  iscritto  al  n.  2  del  registro
ricorsi 2014. 
    Udito nella camera di consiglio del 13  maggio  2015  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra. 
    Ritenuto che, con  ricorso  notificato  il  23  dicembre  2013  e
depositato il 3 gennaio 2014,  il  Commissario  dello  Stato  per  la
Regione   siciliana   ha   promosso   questione    di    legittimita'
costituzionale degli artt. 4 e 5 della delibera legislativa  relativa
al disegno di legge n. 566-Stralcio I, recante «Norme in  materia  di
IRFIS-FinSicilia s.p.a. Modifiche alla legge  regionale  21  dicembre
1973, n. 50», approvato dall'Assemblea regionale il 18 dicembre 2013; 
    che, secondo il ricorrente, il  citato  art.  4,  modificando  ed
integrando l'art. 43 della legge regionale 21 dicembre  1973,  n.  50
(Norme riguardanti enti pubblici  istituiti  con  leggi  regionali  e
provvidenze a favore delle  piccole  e  medie  imprese  industriali),
avrebbe ampliato  i  soggetti  beneficiari  del  fondo  regionale  di
garanzia per  il  credito  industriale  istituito  con  detta  legge,
nonche' le finalita' imprenditoriali prima connesse agli investimenti
e alla realizzazione di centri di ricerca scientifica e tecnologica e
adesso indeterminate, introducendo altresi' una garanzia  diretta  ed
immediata senza alcun limite, concessa sulle disponibilita' del fondo
unico istituito dall'art. 61 della legge regionale 28 dicembre  2004,
n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005); 
    che, in tal modo, la predetta disposizione violerebbe  l'art.  97
della Costituzione in quanto non porrebbe alcun limite all'intervento
pubblico nelle ipotesi di inadempienza del privato  ai  propri  oneri
contrattuali nei confronti degli  istituti  creditizi  che  lo  hanno
finanziato, nonche' l'art. 81  Cost.  in  quanto  non  determinerebbe
l'ammontare   degli   oneri,   peraltro   non   quantificabili,   ne'
individuerebbe le risorse con cui farvi fronte; 
    che la medesima norma  lederebbe,  altresi',  l'art.  117,  primo
comma, Cost. in quanto introdurrebbe un aiuto di Stato in  favore  di
talune imprese, il  quale,  potendo  alterare  il  regime  di  libera
concorrenza del mercato, deve essere sottoposto al preventivo  vaglio
della Commissione europea, come previsto dall'art. 108  del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea; 
    che - ad avviso del ricorrente - anche l'art. 5,  che  istituisce
presso  l'IRFIS-FinSicilia  un  fondo  unico  a   gestione   separata
destinato alla concessione di anticipazioni o prestazioni di garanzia
"a prima richiesta" per il finanziamento dei crediti di conduzione in
favore  di  imprese  agricole  operanti  nel  territorio   regionale,
presenterebbe analoghi vizi di illegittimita' costituzionale; 
    che  esso  configurerebbe  un  aiuto  di  Stato,  da   notificare
preventivamente alla Commissione  europea;  la  norma,  inoltre,  non
conterrebbe una quantificazione degli oneri derivanti, ne' un  limite
alla garanzia, ne' la specificazione dei criteri per  la  concessione
delle   provvidenze,   rimettendo   la   copertura   ad    indistinte
disponibilita' di  un  fondo  esistente  presso  l'Ente  di  sviluppo
agricolo; 
    che la Regione siciliana non si e' costituita in giudizio; 
    che - in sede di promulgazione del suddetto disegno di legge, con
legge regionale 15  gennaio  2014,  n.  3  -  sono  state  omesse  le
disposizioni oggetto della presente impugnazione; 
    che, successivamente, questa Corte, con la sentenza  n.  255  del
2014,  pronunciata  a  seguito  di  autorimessione,   ha   dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 31, comma  2,  della  legge  11
marzo  1953,  n.  87,  recante  «Norme  sulla  costituzione   e   sul
funzionamento della Corte costituzionale» (come sostituito  dall'art.
9, comma l, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante  «Disposizioni
per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica  alla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3»),  limitatamente  alle  parole
«Ferma  restando  la  particolare  forma  di  controllo  delle  leggi
prevista  dallo  statuto  speciale  della  Regione  siciliana»,   per
contrasto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 200l n.
3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). 
    Considerato  che,  con  la  citata  sentenza  n.  255  del  2014,
sopravvenuta   alla   proposizione   del   ricorso,   questa   Corte,
riconoscendo che «il peculiare controllo di  costituzionalita'  delle
leggi [...] della Regione siciliana - strutturalmente preventivo - e'
caratterizzato da un minor grado di garanzia dell'autonomia  rispetto
a  quello  previsto  dall'art.   127   Cost.»,   ha   dichiarato   la
illegittimita' costituzionale dell'art. 31, comma 2, della  legge  11
marzo  1953,  n.  87,  recante  «Norme  sulla  costituzione   e   sul
funzionamento della Corte costituzionale» (come sostituito  dall'art.
9, comma l, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante  «Disposizioni
per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica  alla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3») nella parte in cui, mantenendo
in vigore la  predetta  peculiare  forma  di  controllo  delle  leggi
prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, si poneva in
contrasto con la «clausola di maggior favore» prevista  dall'art.  10
della legge costituzionale 18 ottobre 200l, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione) a garanzia delle  autonomie
speciali; 
    che, in conseguenza di tale pronuncia, «deve pertanto  estendersi
anche alla Regione siciliana il sistema di  impugnativa  [successiva]
delle leggi regionali, previsto  dal  riformato  art.  127  Cost.»  e
devono ritenersi «non piu' operanti le norme statutarie relative alle
competenze del Commissario dello  Stato  nel  controllo  delle  leggi
siciliane, alla stessa stregua di quanto affermato  da  questa  Corte
con riguardo a  quelle  dell'Alta  Corte  per  la  Regione  siciliana
(sentenza n. 38 del 1957), nonche'  con  riferimento  al  potere  del
Commissario dello  Stato  circa  l'impugnazione  delle  leggi  e  dei
regolamenti statali (sentenza n. 545 del 1989)» (sentenza n. 255  del
2014); 
    che, pertanto, gli artt. 27  (sulla  competenza  del  Commissario
dello Stato  ad  impugnare  le  delibere  legislative  dell'Assemblea
regionale siciliana), 28, 29 e 30 del regio  decreto  legislativo  15
maggio  1946,  n.  455  (Approvazione  dello  Statuto  della  Regione
siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.
2, non trovano piu' applicazione, per  effetto  dell'estensione  alla
Regione siciliana del controllo successivo previsto dagli  artt.  127
Cost. e 31 della legge n. 87  del  1953  per  le  Regioni  a  statuto
ordinario,   secondo   quanto   gia'   affermato   dalla   richiamata
giurisprudenza di questa Corte per  le  altre  Regioni  ad  autonomia
differenziata e per le Province autonome; 
    che la predetta estensione alla Regione siciliana  del  controllo
successivo di legittimita' costituzionale impedisce che  il  presente
giudizio possa avere seguito (anche  agli  effetti,  quindi,  di  una
pronuncia di cessazione della  materia  del  contendere  per  mancata
promulgazione delle disposizioni impugnate, circostanza  quest'ultima
che preclude anche la concessione  di  una  eventuale  rimessione  in
termini in favore della Presidenza del Consiglio dei  ministri),  non
essendo piu' previsto che questa  Corte  eserciti  il  suo  sindacato
sulla delibera legislativa regionale prima che quest'ultima sia stata
promulgata e pubblicata  e,  quindi,  sia  divenuta  legge  in  senso
proprio; 
    che, pertanto, deve dichiararsi in limine l'improcedibilita'  del
ricorso (sentenza n. 17 del 2002 e ordinanze n. 228, 182 e n. 65  del
2002). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2015. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA