N. 120 SENTENZA 26 maggio - 25 giugno 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Energia  -  Concessioni  di  grandi  derivazioni  d'acqua   a   scopo
  idroelettrico - Accordo  tra  la  Regione  Veneto  e  la  Provincia
  autonoma di Trento riguardo al regime concessorio di alcune  grandi
  derivazioni idroelettriche interessanti il territorio  di  entrambi
  gli enti territoriali. 
- Legge della Regione  Veneto  23  novembre  2006,  n.  26  (Ratifica
  dell'accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia  Autonoma  di
  Trento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative  alle
  concessioni di grandi derivazioni  d'acqua  a  scopo  idroelettrico
  interessanti i rispettivi territori), art. 1; legge della Provincia
  autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1  (Ratifica  ed  esecuzione
  dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la  Regione  del
  Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative  alle
  concessioni di grandi derivazioni  d'acqua  a  scopo  idroelettrico
  interessanti il  territorio  della  provincia  di  Trento  e  della
  regione Veneto), artt. 1 e 2; in  relazione,  per  tutte  le  norme
  indicate, all'art. 10 dell'"Accordo  della  Provincia  autonoma  di
  Trento  e  Regione  del  Veneto  per  l'esercizio  delle   funzioni
  amministrative relative alle concessioni di grandi  derivazioni  di
  acqua a scopo idroelettrico attualmente in essere  interessanti  il
  territorio della Provincia autonoma di Trento e della  Regione  del
  Veneto", sottoscritto disgiuntamente il 25 ed il 29/11/2005. 
-   
(GU n.26 del 1-7-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,  Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge  della  Regione  Veneto  23  novembre  2006,  n.  26  (Ratifica
dell'accordo tra la Regione del Veneto e  la  Provincia  Autonoma  di
Trento per l'esercizio delle funzioni  amministrative  relative  alle
concessioni di  grandi  derivazioni  d'acqua  a  scopo  idroelettrico
interessanti i rispettivi territori), e degli artt. 1 e 2 della legge
della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica ed
esecuzione dell'accordo tra la Provincia  autonoma  di  Trento  e  la
Regione del Veneto  per  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative
relative alle concessioni  di  grandi  derivazioni  d'acqua  a  scopo
idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento  e
della regione Veneto), in relazione, per  tutte  le  norme  indicate,
all'art. 10 dell'«Accordo tra Provincia autonoma di Trento e  Regione
del Veneto per l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  relative
alle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico
attualmente in essere  interessanti  il  territorio  della  Provincia
autonoma  di  Trento  e  della  Regione  del  Veneto»,   sottoscritto
disgiuntamente il 25 ed il 29 novembre 2005, promosso dalla Corte  di
cassazione, sezioni unite civili, nel procedimento vertente tra  Enel
Produzione spa e Primiero Energia spa ed altri con ordinanza  del  20
luglio 2011, iscritta  al  n.  233  del  registro  ordinanze  2011  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  47,  prima
serie speciale, dell'anno 2011. 
    Visti gli atti di costituzione  di  Enel  Produzione  spa,  della
Provincia autonoma di Trento, di Primiero Energia spa e della Regione
Veneto; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  26  maggio  2015  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    uditi gli avvocati Gianfranco Mazzullo per Enel Produzione spa  e
Cristina Carpani per la Provincia autonoma di Trento. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 20 luglio 2011 (r.o. n. 233 del  2011),  la
Corte di cassazione, sezioni  unite  civili,  investita  del  ricorso
avverso la sentenza n. 112 del 1° luglio 2009 del Tribunale superiore
delle acque pubbliche, nel procedimento promosso da  Enel  Produzione
spa contro Primiero Energia  spa,  Provincia  autonoma  di  Trento  e
Regione Veneto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 104 e 117,
primo  comma,   della   Costituzione,   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  1  della  legge  della  Regione  Veneto  23
novembre 2006, n. 26 (Ratifica dell'accordo tra la Regione del Veneto
e la Provincia Autonoma di  Trento  per  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative  relative  alle  concessioni  di  grandi   derivazioni
d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori), e
degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma  di  Trento  5
febbraio 2007, n. 1  (Ratifica  ed  esecuzione  dell'accordo  tra  la
Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per  l'esercizio
delle funzioni amministrative relative  alle  concessioni  di  grandi
derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il  territorio
della provincia di Trento e della regione Veneto), con riguardo,  per
tutte le norme indicate,  all'art.  10  dell'«Accordo  tra  Provincia
autonoma di  Trento  e  Regione  del  Veneto  per  l'esercizio  delle
funzioni  amministrative  relative   alle   concessioni   di   grandi
derivazioni di acqua a  scopo  idroelettrico  attualmente  in  essere
interessanti il territorio della Provincia autonoma di Trento e della
Regione del Veneto», sottoscritto  disgiuntamente  il  25  ed  il  29
novembre 2005. 
    Ricorda il  giudice  rimettente  che  le  disposizioni  censurate
ratificano, ai sensi dell'art. 117,  ottavo  comma,  Cost.,  l'intesa
intervenuta tra Regione e Provincia autonoma, nel novembre del  2005,
riguardo  al  regime  concessorio  di   alcune   grandi   derivazioni
idroelettriche, che interessano il territorio di  entrambi  gli  enti
pervenuti all'accordo. 
    All'art. 10 dell'intesa, il cui testo e' allegato alle due leggi,
e' stabilito, in particolare,  che  la  Regione  Veneto  «esprime  il
proprio assenso alla concessione  a  Primiero  Energia  s.p.a.  della
grande  derivazione  idroelettrica  relativa  agli  impianti  di  Val
Schener  e  Moline  con  derivazione  dai  torrenti  Cismon  e  Vanoi
(Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), di  cui  al
R.D. 8 dicembre 1927, n. 4580 e successive modifiche, con  decorrenza
dal 19 ottobre 2001». 
    La Corte di cassazione, premesso che, in seguito  alla  ratifica,
l'accordo in questione avrebbe valore normativo  primario,  ai  sensi
dell'art. 117, ottavo comma,  Cost.,  ha  censurato  le  disposizioni
sopra indicate rilevando che l'art. 10 del medesimo accordo  -  nella
parte che  si  riferisce  alla  decorrenza  della  titolarita'  della
concessione a favore di Primiero  Energia  spa  -  introdurrebbe  una
disciplina  con  effetti   retroattivi   non   compatibili   con   le
disposizioni costituzionali evocate. 
    2.-  Ad  illustrazione  delle  ragioni  della   questione   cosi'
sollevata,  il  rimettente  ricostruisce  nei  seguenti  termini   la
complessiva vicenda oggetto del giudizio a quo. 
    Con atto del 31 ottobre 2000, la societa'  Enel  spa,  in  allora
titolare delle concessioni di grandi derivazioni  di  Val  Schener  e
Moline, deliberava di avviare l'iter di  cessione  degli  impianti  e
delle  relative  concessioni  a  Primiero  Energia  spa   (costituita
dall'Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati di Primiero),  sorta
in attuazione del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme  di  attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige  in  materia
di energia). 
    Successivamente, con determinazione dirigenziale  del  21  giugno
2001, la Provincia  autonoma  di  Trento,  subentrata  nell'esercizio
delle funzioni statali in materia di  grandi  derivazioni  d'acqua  a
scopi idroelettrici, rilasciava il  nulla  osta  al  sub-ingresso  di
Primiero Energia  spa  nella  titolarita'  delle  concessioni  senza,
tuttavia, aver raggiunto la preventiva intesa con la Regione  Veneto,
secondo quanto previsto dall'art. 89 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali,  in  attuazione  del  capo  I
della legge 15 marzo 1997, n. 59). 
    A fronte di tale omissione, la Regione Veneto sollevava conflitto
d'attribuzione davanti alla Corte costituzionale. 
    Nel frattempo, con atto pubblico del 19 ottobre  2001,  le  parti
procedevano al trasferimento degli impianti a Primiero  Energia  spa,
dando atto della pendenza del conflitto d'attribuzione  davanti  alla
Corte  costituzionale,  e  concordando  una  specifica  clausola   di
garanzia:  la  societa'  cessionaria  avrebbe  tenuto  indenne   Enel
Produzione  spa  (succeduta  nel  frattempo  ad  Enel  spa)  da  ogni
responsabilita' o pregiudizio conseguente ad  eventuali  controversie
circa  la  legittimita'  del  nulla  osta   al   sub-ingresso   nelle
concessioni rilasciato dalla Provincia autonoma di Trento. 
    Con atto del 28 gennaio 2002, la  Provincia  autonoma  di  Trento
attribuiva la titolarita' delle concessioni a Primiero Energia. 
    Con  la  sentenza  n.  133  del  2005,  la  Corte  costituzionale
dichiarava che non spettava alla Provincia  autonoma  di  Trento,  in
difetto della necessaria previa intesa di cui all'art. 89,  comma  2,
del citato  d.lgs.  n.  112  del  1998,  l'esercizio  delle  funzioni
relative alle  concessioni  di  derivazioni  di  acqua  pubblica  che
interessassero, oltre alla Provincia autonoma  di  Trento,  anche  la
Regione  Veneto,  e,  per  l'effetto,  annullava  il  nulla  osta  al
sub-ingresso nelle concessioni. 
    Conseguentemente,  con  provvedimento  del  27  maggio  2005,  la
Provincia autonoma annullava l'atto di volturazione  del  28  gennaio
2002,  facendo  pero'  salvi  tutti  gli  effetti  gia'  prodotti   e
concedendo  un  nuovo  nulla  osta   provvisorio,   in   attesa   del
perfezionamento dell'intesa con la Regione Veneto. 
    Quest'ultimo provvedimento veniva impugnato  da  Enel  Produzione
spa, la quale  lamentava  che  la  disposta  salvezza  degli  effetti
prodotti avrebbe pregiudicato l'esito di  una  sua  possibile  azione
risarcitoria. 
    Con sentenza n. 182 del 2007, passata in giudicato, il  Tribunale
superiore delle acque pubbliche accoglieva il ricorso e annullava  il
provvedimento del 27 maggio 2005,  affermando  che:  «[...]  se  puo'
ammettersi  il  riconoscimento  di  situazioni  di  fatto  prive   di
regolamentazione per l'annullamento dell'atto presupposto, non  puo',
invece, sanarsi o convalidarsi  un  atto  annullato,  atteso  che  le
figure   giuridiche   di   convalescenza   dell'atto   tendono   alla
eliminazione degli  eventuali  vizi,  ma  se  l'atto  e'  gia'  stato
eliminato  dal  mondo  giuridico  per  effetto   di   una   decisione
giurisdizionale  di  annullamento,  potra'   procedersi   solo   alla
rinnovazione dell'atto stesso, ma non gia' alla sua convalida o  alla
sua sanatoria». 
    La Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto  concludevano
l'accordo previsto dal d.lgs. n. 112 del 1998 nelle date del 25 e del
29 novembre 2005. Detto accordo veniva ratificato con la legge  della
Regione Veneto n. 26 del 2006 e con la legge della Provincia autonoma
di Trento n. 1 del 2007. 
    La  Provincia  autonoma  di  Trento,  con  provvedimento  del  29
febbraio 2008, ritenendo che, a seguito dell'approvazione  delle  due
leggi  ricordate,  fossero  superati,  con  efficacia  ex  tunc,  gli
originari  vizi  di  legittimita'   evidenziati   sia   dalla   Corte
costituzionale, sia dalla  sentenza  del  Tribunale  superiore  delle
acque pubbliche, riconosceva a Primiero Energia  spa  la  titolarita'
delle concessioni di grande derivazione a decorrere  dal  19  ottobre
2001, data dell'atto pubblico di cessione degli impianti da parte  di
Enel Produzione spa. Anche tale provvedimento veniva impugnato  dalla
societa' cedente. 
    Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha  deciso  su  tale
ultimo ricorso con sentenza n. 112 del 2009. Tale  sentenza  afferma,
in  particolare,  che  il  provvedimento  impugnato  non   viola   il
giudicato, si fonda su una specifica autorizzazione legislativa volta
a superare i vizi che inficiavano  la  determinazione  amministrativa
annullata, ed ha potuto disporre il trasferimento delle concessioni a
far data dall'atto pubblico di cessione degli impianti del 19 ottobre
2001  perche'   i   vizi   procedimentali   accertati   dalla   Corte
costituzionale e dalla precedente sentenza  del  Tribunale  superiore
delle acque pubbliche sono stati rimossi  dalle  leggi,  regionale  e
provinciale, di ratifica dell'intesa. La  sentenza  nega  fondamento,
per altro verso, all'assunto per cui le norme indicate non  avrebbero
potuto esercitare una efficacia  retroattiva  perche'  non  avrebbero
potuto incidere su rapporti esauriti. 
    Il giudizio a quo scaturisce, infine,  dal  ricorso  proposto  da
Enel Produzione spa contro la decisione appena citata. 
    3.- Compiuto tale inquadramento complessivo, i giudici rimettenti
hanno  esaminato  le  eccezioni  di  inammissibilita'   del   ricorso
principale  e  del  ricorso  incidentale  sollevate  dalla  Provincia
autonoma di Trento e da Primiero Energia spa. 
    In particolare hanno  ritenuto  inammissibile,  per  mancanza  di
specifiche censure, il ricorso incidentale con il quale la  Provincia
autonoma di Trento  lamentava  il  rigetto  da  parte  del  Tribunale
superiore delle acque pubbliche delle eccezioni in punto  di  difetto
dell'interesse ad agire e della legittimazione attiva in capo a  Enel
Produzione  spa,  basate  sul  rilievo  che  la  concessione  sarebbe
scaduta, senza possibilita' di proroga, fin dal 19 ottobre 1999. 
    La Corte di cassazione ha inoltre argomentato negativamente circa
l'ammissibilita'  o  la  fondatezza  di  alcuni  motivi  del  ricorso
principale, riguardo  ad  asserite  violazioni  della  normativa  sul
procedimento amministrativo e di quella in materia di concessioni per
derivazioni idroelettriche. 
    I rimettenti hanno quindi  esaminato  il  tema  della  denunciata
elusione del giudicato formatosi sulla prima sentenza  del  Tribunale
superiore delle acque pubbliche, n. 182 del 2007, che aveva  disposto
l'annullamento del provvedimento  n.  95  del  2005,  adottato  dalla
Provincia autonoma di Trento, attraverso il quale erano  stati  fatti
salvi gli effetti del  nulla  osta  precedentemente  annullato  dalla
Corte costituzionale con la citata  sentenza  n.  133  del  2005.  In
particolare, dopo aver osservato che «appare  condivisibile  la  tesi
del  Tsap  secondo  cui  il  dedotto   giudicato   impeditivo   della
retroattivita' degli effetti del provvedimento di trasferimento delle
concessioni sarebbe superato dalla disciplina dettata  con  le  leggi
regionale e provinciale e  dall'accordo  al  quale  le  stesse  fanno
rinvio recettizio», la Corte di  cassazione  ha  ritenuto  che  possa
«dubitarsi che la retroattivita' della  disciplina  risultante  dagli
atti normativi indicati sia conforme a Costituzione». 
    Secondo le sezioni unite sarebbe dubbio, «a fronte della laconica
disciplina contenuta nell'art. 20 del t.u. del 1933, [...] che  possa
riconoscersi  natura  di   principio   fondamentale   della   materia
all'irretroattivita'  dei  provvedimenti   di   trasferimento   delle
concessioni di derivazione, adottati in conseguenza  di  annullamento
di precedente provvedimento di identica natura».  Nondimeno,  essendo
pacifico che l'accordo e le leggi di ratifica della Regione Veneto  e
della Provincia autonoma di Trento sono entrati in vigore in pendenza
del giudizio davanti al Tribunale superiore  delle  acque  pubbliche,
definito con sentenza n. 182 del 2007 di annullamento del nulla  osta
provvisorio del 2005, e prima che fosse iniziato il  giudizio  a  quo
(il  quale,  come  gia'  rilevato,  ha  per  oggetto  la  valutazione
dell'eccezione di elusione del  giudicato  formatosi  sulla  predetta
sentenza), per il giudice  rimettente  si  porrebbe  il  problema  di
accertare  se  la  richiamata  disciplina  legislativa  si  ponga  in
contrasto con i limiti che, secondo  la  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale e della Corte di Strasburgo,  il  legislatore  (al  di
fuori  della  materia  penale)   incontra   nell'attribuire   effetti
retroattivi alle norme approvate. 
    Al riguardo, le sezioni unite osservano  che,  secondo  la  Corte
costituzionale, le norme  di  interpretazione  autentica,  ovvero  le
norme    innovative    con    efficacia    retroattiva,     sarebbero
costituzionalmente  legittime,  purche'   la   retroattivita'   trovi
adeguata  giustificazione  sul  piano  della  ragionevolezza  e   non
contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente  protetti,
quali  il  principio  di  eguaglianza,  la  tutela   dell'affidamento
legittimamente  posto  sulla  certezza  dell'ordinamento   giuridico,
specialmente in materia processuale, in  quanto  elemento  essenziale
dello Stato di diritto, il rispetto della funzione  giudiziaria,  con
il conseguente divieto di intervenire sugli effetti del  giudicato  e
sulle fattispecie sub iudice (sono citate  le  sentenze  della  Corte
costituzionale n. 170 del 2008, n. 416 del 1999, n. 111 del 1998,  n.
211 del 1997, n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994). 
    Su queste basi, il giudice rimettente ritiene non  manifestamente
infondato il dubbio di legittimita' costituzionale  della  disciplina
risultante dagli atti normativi piu' volte  indicati,  per  contrasto
con gli artt. 3 e 104 Cost., e, in particolare,  con  i  principi  di
ragionevolezza, di  eguaglianza,  di  tutela  dell'affidamento  e  di
rispetto della funzione giurisdizionale. 
    Nell'ordinanza  di  rimessione  sono  inoltre  richiamate  alcune
decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (21 giugno  2007,
SCM Scanner de l'Ouest Lyonnais e altri contro  Francia;  28  ottobre
1999, Zielinski e altri contro Francia; 9 dicembre 1994,  Raffineries
grecques Stran e Stratis Andreadis contro  Grecia),  ove  si  afferma
che, pur non  essendo  precluso  al  legislatore  di  intervenire  in
materia civile con disposizioni retroattive, il principio dello Stato
di diritto e la nozione di processo equo sancita  dall'art.  6  della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848,  vietano
l'interferenza dello stesso  legislatore  nell'amministrazione  della
giustizia, destinata a influenzare l'esito della controversia,  fatta
eccezione per il caso di motivi imperativi di interesse generale,  in
quanto la garanzia della parita' delle  armi  comporta  l'obbligo  di
dare alle parti una ragionevole possibilita' di perseguire le proprie
azioni giudiziarie, senza essere poste in condizione  di  sostanziale
svantaggio rispetto agli avversari. 
    Il giudice a quo, in particolare, osserva che  la  disciplina  di
cui si tratta inciderebbe negativamente sulla sfera giuridica di Enel
Produzione spa, la quale,  per  effetto  delle  norme  censurate,  si
vedrebbe privata della garanzia dell'esonero da ogni  responsabilita'
o pregiudizio «conseguenti ad eventuali controversie in  ordine  alla
legittimita' e all'esaustivita' del  nulla  osta  al  sub  ingresso»,
concordata mediante l'art. 7 del contratto stipulato  il  19  ottobre
2001 con Primiero Energia spa. 
    In definitiva,  sotto  questo  profilo,  non  essendo  la  scelta
compiuta dal legislatore regionale e provinciale  dettata  da  motivi
imperativi di interesse generale, le norme censurate confliggerebbero
con l'art. 6 della CEDU, violando  anche  l'art.  117,  primo  comma,
Cost. 
    4.- Con atto depositato il 18 ottobre 2011, si e'  costituita  la
Provincia  autonoma  di  Trento,  controparte  nel  giudizio  a  quo,
eccependo,  innanzitutto,  l'inammissibilita'  della  questione   per
difetto di motivazione sulla rilevanza. 
    In particolare, secondo la Provincia, l'unico  argomento  addotto
dal giudice rimettente in punto di rilevanza sottolinea che l'accordo
legificato inciderebbe negativamente sulla sfera  giuridica  di  Enel
Produzione spa, che, per effetto dello stesso,  si  vedrebbe  privata
della garanzia di esonero da ogni responsabilita' o pregiudizio. Tale
motivazione, ad avviso della Provincia,  si  baserebbe  su  un'errata
percezione della posizione di Enel Produzione spa rispetto al  titolo
concessorio,  nonche'  su   un'erronea   lettura   della   disciplina
contrattuale dei rapporti tra Primiero Energia spa ed Enel Produzione
spa  e  dell'interesse  processuale  di  quest'ultima,  giacche'   la
disciplina in questione non  varrebbe  a  fondare  una  posizione  di
diritto in capo alla ricorrente e, di conseguenza,  a  ritenere  come
prodotta alcuna lesione o violazione della sua sfera giuridica. 
    La Provincia, dopo  aver  ricordato  che,  secondo  la  Corte  di
cassazione, la societa' Enel Produzione «avrebbe  avuto  interesse  a
procrastinare la volturazione in caso di  mancanza  di  valido  nulla
osta», ha posto in luce che cio', in realta', non avrebbe mai  potuto
verificarsi,  poiche'  la  concessione  di  cui  era  titolare   Enel
Produzione spa era definitivamente  scaduta,  senza  possibilita'  di
proroga, il 19 ottobre 1999.  Infatti,  con  la  Convenzione  del  19
aprile 1988, la Provincia autonoma di Trento aveva  autorizzato  Enel
Produzione spa a subentrare anticipatamente a Sava  Alluminio  Veneto
spa (precedente titolare), a condizione che la prima rinunciasse alla
concessione, una volta che quest'ultima fosse pervenuta alla scadenza
naturale del termine, gia' noto, del 19 ottobre 1999, onde consentire
alla  stessa  Provincia  il  rilascio  delle  concessioni  di  grande
derivazione idroelettrica in ambito locale, ai  sensi  dell'art.  13,
ultimo comma, dello statuto speciale di autonomia  del  Trentino-Alto
Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dell'art.  11  del  d.P.R.  22
marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche), e dell'art. 1 del d.P.R. n. 235 del 1977. Quindi,  avendo
espressamente rinunciato ad esercitare  ogni  iniziativa  di  rinnovo
della concessione successivamente al 19 ottobre 1999, Enel Produzione
spa, al momento del trasferimento dei beni al nuovo concessionario  -
la cui attuazione era imposta e regolata dagli  artt.  20  e  25  del
regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775  (Testo   unico   delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) - «non poteva
vantare a suo favore alcun titolo di  concessione  e,  quindi,  alcun
diritto alla stessa collegato». 
    La Provincia autonoma  di  Trento  sostiene  inoltre  la  propria
estraneita' rispetto alla clausola  di  cui  al  citato  art.  7  del
contratto del 19 ottobre 2001, intercorso tra Enel Produzione  spa  e
Primiero Energia  spa.  In  effetti  -  si  osserva  -  «la  clausola
suddetta, fissata  nell'ambito  della  disciplina  dei  rapporti  fra
concessionario scaduto e concessionario subentrante, e' una  clausola
di garanzia in favore di Enel da  eventuale  retrocessione  dei  beni
compravenduti da Primiero Energia ad  Enel,  che  si  sarebbe  potuta
verificare nel caso di invalidazione del nulla osta -  rappresentando
quest'ultimo il presupposto  necessario  per  la  volturazione  della
concessione a Primiero Energia spa - ove tale  evento  avesse  potuto
provocare la invalidazione/risoluzione del contratto».  La  clausola,
in altri termini, era destinata, secondo la Provincia, a  spiegare  i
propri effetti nell'ambito  della  compravendita  intercorsa  tra  le
parti, garantendo Enel Produzione spa dagli effetti  che  l'eventuale
illegittimita' del nulla osta avrebbe potuto avere  sulla  sorte  del
contratto. 
    Inoltre, la Provincia autonoma di Trento ha posto in evidenza che
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 133 del 2005,  non  aveva
ravvisato, con riguardo al nulla osta annullato, effetti  lesivi  per
Enel Produzione spa o vizi riconducibili al rapporto tra Provincia  e
soggetti privati. Rileva anche,  nella  stessa  prospettiva,  che  il
Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la sentenza n. 182 del
2007, aveva annullato la determinazione del 27 maggio 2005,  con  cui
la Provincia aveva fatto salvi gli effetti  del  citato  nulla  osta,
esclusivamente per un vizio formale inerente alla tipologia dell'atto
adottato (atto di sanatoria, anziche' di rinnovazione). 
    Tali emergenze confermerebbero il difetto  di  motivazione  sulla
rilevanza  della  questione,  non  sussistendo  alcuna  posizione  di
diritto invocabile da Enel Produzione spa. 
    In via subordinata, nel merito, la  parte  ha  sostenuto  la  non
fondatezza della  censura  relativa  all'asserito  contrasto  tra  le
disposizioni impugnate e l'art. 6  della  CEDU.  La  decisione  della
Corte costituzionale n. 133  del  2005,  infatti,  aveva  imposto  la
conclusione dell'accordo fra Regione Veneto e Provincia  autonoma  di
Trento, la rinnovazione degli atti e la definizione della  disciplina
dei  rapporti  pendenti  in  materia   di   concessioni   di   grandi
derivazioni,  in  coerenza  con  le  funzioni  svolte  da  Regione  e
Provincia. Tale accordo, poi, non poteva che  essere  ratificato  con
legge, secondo quanto stabilito dall'art. 117, ottavo comma, Cost. 
    5.- Con atto depositato il 16 novembre 2011 si e' costituita Enel
Produzione spa, parte ricorrente del giudizio a  quo,  sostenendo  la
fondatezza della questione. 
    Quanto al contrasto  con  l'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione all'art. 6 della CEDU, la parte ha premesso che l'accordo e
le leggi regionali di ratifica della Regione Veneto e della Provincia
autonoma di Trento sono entrate in  vigore  mentre  era  pendente  il
giudizio  davanti  al  Tribunale  superiore  delle  acque  pubbliche,
definito con sentenza n. 182 del 2007, e prima che fosse iniziato  il
giudizio a quo, che  ha  per  oggetto  l'eccezione  di  elusione  del
giudicato formatosi sulla  predetta  sentenza.  Con  ampie  citazioni
della giurisprudenza della Corte europea dei  diritti  dell'uomo,  la
parte rileva che l'art. 6 della CEDU impone  al  legislatore  di  uno
Stato contraente  di  non  interferire  nella  amministrazione  della
giustizia allo scopo d'influire su una singola  causa  o  su  di  una
determinata categoria di controversie. 
    Cio' premesso, la disciplina introdotta - non essendo dettata  da
motivi imperativi  di  interesse  generale  -  pregiudicherebbe  Enel
Produzione  spa,  privandola  delle  garanzie  dell'esonero  da  ogni
responsabilita' o pregiudizio conseguenti ad eventuali  controversie,
in ordine alla legittimita' e  all'esaustivita'  del  nulla  osta  al
sub-ingresso nella  concessione  (art.  7  del  contratto  datato  19
ottobre 2001). 
    Inoltre, le disposizioni censurate inciderebbero sul procedimento
giudiziario, interferendo con i poteri degli organi  giurisdizionali.
Da questo punto di vista, esse, attraverso  un'incisione  retroattiva
su diritti gia' maturati, vanificando  decisioni  giurisdizionali,  e
intervenendo su fattispecie sub iudice,  oltrepasserebbero  i  limiti
che il legislatore  (al  di  fuori  della  materia  penale)  incontra
nell'attribuire  effetti  retroattivi  alle   norme   approvate   (e'
ampiamente  citata  giurisprudenza  di  questa  Corte),  violando   i
principi di ragionevolezza  e  di  tutela  dell'affidamento  (art.  3
Cost.), il diritto di difesa (art.  24  Cost.)  e  l'autonomia  della
funzione giurisdizionale (art. 104 Cost.). 
    Nella specie, le leggi della Regione  Veneto  e  della  Provincia
autonoma di Trento avrebbero avuto il preciso  scopo  di  interferire
con il giudizio promosso da Enel Produzione spa innanzi al  Tribunale
superiore delle acque pubbliche, condizionandone  l'esito.  Le  norme
censurate,  infatti,  non   avrebbero   introdotto   una   disciplina
retroattiva generale ed astratta, ma una  regolamentazione  normativa
configurata ad hoc dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione
Veneto, integrante una fattispecie di legge-provvedimento. 
    6.- Con atto depositato il 28 novembre  2011,  si  e'  costituita
Primiero Energia spa, controparte nel giudizio a  quo,  chiedendo  il
rigetto delle questioni sollevate. 
    Svolte alcune premesse in  fatto  e  riassunti  i  profili  della
controversia, la parte sostiene  l'inammissibilita'  della  questione
per carenza di rilevanza. Con la propria ordinanza di rimessione,  la
Corte di cassazione avrebbe infatti dimostrato d'aver gia' deciso  su
tutti i motivi di ricorso proposti da Enel Produzione spa, di talche'
la  questione  risulterebbe  posta   tardivamente   e   sarebbe,   di
conseguenza, manifestamente irrilevante. Cio'  in  quanto  i  giudici
rimettenti avrebbero espressamente condiviso la  tesi  del  Tribunale
superiore delle acque pubbliche, secondo cui il giudicato  impeditivo
della retroattivita' degli effetti del provvedimento di trasferimento
delle concessioni sarebbe stato superato dalla disciplina dettata con
le leggi regionale e provinciale e dall'accordo al  quale  le  stesse
fanno rinvio recettizio. 
    Sotto altro profilo, la parte  ha  rilevato  che  la  concessione
originariamente rilasciata ad Enel Produzione spa era scaduta fin dal
19 ottobre 1999. Da tale data in poi la stessa Enel  Produzione  spa,
non potendo vantare diritti sulle centrali o sui relativi utili,  non
avrebbe nemmeno potuto subire danni da lucro cessante, per effetto di
una eventuale illegittimita' dell'assegnazione a favore  di  Primiero
Energia spa. In  alcun  modo,  quindi,  l'ex  concessionaria  avrebbe
potuto subire una lesione per la disposta retroattivita' delle  norme
di cui si discute. 
    Infine,  la  parte  ha   prospettato   l'inammissibilita'   della
questione in virtu' della asserita coincidenza tra il petitum,  posto
ad oggetto del giudizio costituzionale incidentale, e il petitum  del
processo a quo, ritenendo,  in  sostanza,  che  l'accoglimento  della
questione   implicherebbe   de   plano    l'annullamento    dell'atto
amministrativo impugnato. 
    Nel merito, la societa' Primiero Energia assume che le  leggi  in
esame  avrebbero  previsto  la  retroattivita'  dei  propri   effetti
avvalendosi del potere di cui all'art. 73, ultimo  comma,  Cost.  Sul
punto, la giurisprudenza  costituzionale  avrebbe  stabilito  che  la
legge civile puo' disporre con efficacia retroattiva,  rispettando  i
criteri   di   ragionevolezza,   parita'   di   trattamento,   tutela
dell'affidamento,  coerenza  e  certezza  dell'ordinamento,  rispetto
delle funzioni del sistema giudiziario e  assenza  di  contrasto  con
altri valori  ed  interessi  costituzionalmente  protetti.  Ne'  tale
possibilita' sarebbe esclusa dall'art. 6  della  CEDU,  tenuto  anche
conto che, nella specie, l'intervento normativo era  finalizzato  non
ad influire sul  procedimento  giurisdizionale  in  corso,  bensi'  a
sanare  una  situazione  giuridica  illegittima  (determinata   dalla
mancata intesa  con  la  Regione),  ottemperando  alle  sentenze  del
Tribunale   superiore   delle   acque   pubbliche   e   della   Corte
costituzionale. 
    La  parte  costituita,  inoltre,  osserva  che   la   prospettata
illegittimita' costituzionale  potrebbe  implicare  il  tentativo  di
"riformare" la sentenza della Corte costituzionale n. 133  del  2005,
violando l'art. 137 Cost. che esclude qualunque forma di impugnazione
contro le decisioni della stessa Corte. 
    Infine, Primiero Energia spa ricorda che la  sentenza  citata  da
ultimo aveva annullato il nulla  osta  esclusivamente  per  un  vizio
procedimentale, costituito dalla mancanza dell'intesa  tra  Provincia
autonoma di Trento e Regione Veneto, e sostiene che, in ogni caso, le
leggi intervenute  a  ratifica  dell'accordo  non  potrebbero  essere
oggetto di «controllo di legittimita'  della  Corte  costituzionale»,
trattandosi del frutto  di  una  «valutazione  di  natura  politica»,
compiuta mediante uso del potere discrezionale spettante ai  Consigli
regionale e provinciale. 
    7.- Con atto depositato il 28 novembre 2011, si e' costituita  la
Regione Veneto, intimata nel giudizio a quo, sollecitando il  rigetto
della   questione   sulla   base,   in   sostanza,   delle   medesime
considerazioni svolte da Primiero Energia spa  nel  proprio  atto  di
costituzione. 
    La  Regione  osserva,  in  aggiunta,  che  la  questione  sarebbe
inammissibile  nella  misura  in  cui  e'  riferita  ai  principi  di
ragionevolezza ed uguaglianza,  poiche'  il  giudice  rimettente  non
avrebbe indicato alcun  tertium  comparationis  sul  quale  misurare,
appunto, la legittimita' della disciplina censurata. 
    Circa la retroattivita' delle leggi regionale e  provinciale,  la
parte ritiene che la scelta di far retroagire  la  concessione,  alla
data in cui Primiero Energia spa e' subentrata a Enel Produzione  spa
nella gestione degli impianti, sarebbe certamente  ragionevole,  alla
luce dell'esigenza di tutelare la continuita' del legittimo esercizio
di  un'attivita'  di  fondamentale  importanza  quale  la  produzione
dell'energia elettrica. 
    Non si sarebbe, dunque, verificata alcuna lesione  del  principio
dell'affidamento riposto sulla certezza  dell'ordinamento  giuridico,
specialmente in materia processuale, e del  rispetto  della  funzione
giudiziaria. 
    Le disposizioni  legislative  censurate,  infine,  non  sarebbero
elusive del giudicato di cui alla sentenza  del  Tribunale  superiore
delle acque pubbliche n. 182 del 2007, che annullava  il  nulla  osta
provvisorio per un  vizio  di  mera  forma,  ed  anzi  varrebbero  ad
emendare quel vizio. 
    8.- Il 19 luglio 2012  Enel  Produzione  spa  ha  depositato  una
memoria, replicando, tra l'altro, alle osservazioni  formulate  dalla
Provincia autonoma di Trento e  ribadendo  le  ragioni  dell'asserita
illegittimita' costituzionale delle norme impugnate. 
    In primo luogo, circa l'eccepita inammissibilita' della questione
per  difetto  di  motivazione  sulla  rilevanza,  la  parte,  citando
sentenze della Corte costituzionale, invoca il principio per  cui  il
riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della  legittimazione
delle parti sono rimessi alla valutazione del  giudice  rimettente  e
non sono suscettibili di riesame, ove sorrette da una motivazione non
implausibile. 
    Inoltre,  la  parte  ricorda  che  l'eccezione  concernente   una
presunta carenza del  suo  interesse  ad  agire,  gia'  respinta  dal
Tribunale superiore delle acque pubbliche con la sentenza n. 112  del
2009, era stata riproposta con ricorso incidentale dinanzi alla Corte
di cassazione,  e  che  quest'ultima  ha  definito  inammissibile  il
ricorso  relativo  con  la  stessa  ordinanza   di   rimessione.   Di
conseguenza - assume la parte - tanto il  Tribunale  superiore  delle
acque pubbliche che la Corte di cassazione avrebbero  definitivamente
accertato e giudicato  che,  a  dispetto  di  quanto  insistentemente
rappresentato dalla difesa della Provincia autonoma di  Trento,  Enel
Produzione  spa  sarebbe  stata  pregiudicata   dal   prematuro   (ed
illegittimo) trasferimento delle concessioni a Primiero  Energia  spa
nel 2001, poiche' avrebbe avuto interesse a procrastinare la  voltura
in caso di mancanza di valido nulla osta. 
    L'eccezione  di  inammissibilita'   formulata   dalla   Provincia
autonoma di  Trento  sarebbe  infondata,  del  resto,  anche  perche'
l'ordinanza di rimessione soddisferebbe  appieno  l'esigenza  di  dar
conto, nella sua motivazione, delle ragioni per le quali la questione
proposta  riveste  i  caratteri,  oltre  che  della   non   manifesta
infondatezza, della rilevanza nel giudizio a quo. In  sintesi,  detta
rilevanza risiederebbe nel  fatto  che  le  disposizioni  legislative
censurate, emanate durante il giudizio innanzi al Tribunale superiore
delle acque pubbliche  ed  aventi  efficacia  retroattiva,  avrebbero
fornito la «copertura» normativa con la  quale  lo  stesso  Tribunale
superiore ha potuto superare il giudicato di cui alla sua  precedente
sentenza n.182 del 2007, respingendo i motivi di ricorso proposti  da
Enel Produzione spa. In assenza di tali leggi, i suddetti vizi (e, in
particolare, il vizio di violazione del giudicato)  avrebbero  invece
comportato l'annullamento del provvedimento della Provincia  autonoma
di Trento del 2008, il  quale  si  era  posto  in  contrasto  con  la
richiamata sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche  n.
182 del 2007, disponendo la retroattivita' (a partire dal  2001)  del
subentro  di  Primiero  Energia  spa  nella  concessione  di   grande
derivazione idroelettrica. 
    Enel Produzione spa ribadisce poi la fondatezza della  questione,
sottolineando come, nel caso  in  esame,  non  si  possano  ravvisare
motivi  imperativi  d'interesse  generale   idonei   a   giustificare
l'effetto  retroattivo  di  atti  normativi  che,   peraltro,   hanno
concretamente interferito sulla controversia  in  corso.  Del  resto,
osserva ancora la parte, neppure un'attenta lettura dell'accordo  del
2005  (e  delle  relative  leggi  di   ratifica)   permetterebbe   di
identificare una ragione  di  interesse  generale  o  imperativa  che
potesse giustificare il subentro ex  tunc  di  Primiero  Energia  spa
nella concessione, in violazione del giudicato.  Ne'  il  legislatore
regionale e provinciale (e' citata la sentenza di questa Corte n. 303
del 2011),  ne'  le  controparti  processuali  avrebbero  indicato  i
principi, i diritti  e  i  beni  di  rilievo  costituzionale  che  il
suddetto accordo avrebbe inteso tutelare, non  potendo  le  questioni
patrimoniali, afferenti la ripartizione  dei  canoni  tra  Regione  e
Provincia autonoma,  giustificare  un  intervento  retroattivo  sulla
decorrenza del trasferimento della concessione da Enel Produzione spa
a Primiero Energia  spa.  Non  sarebbe  sostenibile  neppure  che  la
sentenza della Corte costituzionale giustifichi  un  tale  intervento
retroattivo, come adombrato nell'atto di costituzione della Provincia
autonoma di Trento. Altro infatti sarebbe procedere alla rinnovazione
degli  atti  annullati,  rispettando  la  prescrizione  della  previa
intesa, altro sarebbe, intenzionalmente e  specificamente,  disporre,
per  mere  finalita'  di  carattere  patrimoniale  ed  a   scopi   di
interferenza sul giudizio in corso, che  la  concessione  a  Primiero
Energia spa si debba considerare conferita a far tempo dal 2001. 
    Ancora, le leggi impugnate non si sottrarrebbero alla censura  di
violazione dell'art. 6 della CEDU, norma interposta rispetto all'art.
117, primo comma, Cost., ne'  a  quella  dell'art.  111  Cost.  Esse,
inoltre, violerebbero gli artt. 3 e 104 Cost., superando i limiti che
l'ordinamento  costituzionale  pone  al  legislatore  nell'attribuire
effetti retroattivi alle nuove norme.  Cio',  ancora  una  volta,  in
quanto si tratterebbe di norme dettate al solo scopo  di  interferire
con i giudizi promossi da Enel Produzione spa  innanzi  al  Tribunale
superiore delle acque pubbliche,  condizionandone  in  modo  decisivo
l'esito. 
    9.- Il 26  luglio  2012,  la  Provincia  autonoma  di  Trento  ha
depositato memoria con  la  quale  replica  alle  deduzioni  di  Enel
Produzione  spa,  contestando,  anzitutto,  l'interpretazione   della
clausola di garanzia inclusa nel contratto di  alienazione  dei  beni
afferenti la concessione, a suo tempo intercorso tra Enel  Produzione
spa e Primiero Energia spa.  Tale  clausola,  secondo  la  Provincia,
lungi dal prospettare una proroga della  concessione  scaduta  o  una
qualsiasi forma di indennizzo per Enel Produzione  spa,  doveva  solo
garantire quest'ultima  riguardo  ad  eventuali  azioni  di  regresso
promosse dalla societa' Primiero Energia, ove  il  nulla  osta  fosse
venuto meno  e  si  fosse  dunque  prospettata  una  risoluzione  del
contratto. La clausola, dunque, non avrebbe ingenerato  un  legittimo
affidamento in capo  ad  Enel  Produzione  spa,  la  cui  provvisoria
gestione degli impianti, dalla scadenza del 1999 fino al contratto di
alienazione, non  aveva  generato  alcun  diritto  alla  proroga  del
rapporto concessorio. 
    La  Provincia  autonoma  osserva,  inoltre,  che   il   Tribunale
superiore delle acque pubbliche, con la sentenza n. 187 (recte:  182)
del 2007, sarebbe incorso in errore nell'affermare che la mancanza di
un valido nulla osta (ottenibile dopo l'intesa con la Regione Veneto)
avrebbe avuto il probabile effetto di procrastinare  la  volturazione
del titolo. Cio' perche' Enel Produzione spa non  era  piu'  titolare
della concessione, ed i beni e  le  infrastrutture  per  il  relativo
sfruttamento erano passati nella titolarita' di Primiero Energia  spa
a seguito del contratto  di  vendita  gia'  menzionato.  Inoltre,  la
stessa Primiero  Energia  spa  era  subentrata  nell'esercizio  della
concessione - con l'immissione in possesso in data 1° agosto  2001  -
ed aveva effettivamente gestito la centrale: non vi sarebbero  dunque
margini per riconoscere ad Enel Produzione  spa  «una  locupletazione
per l'attivita' che in  realta'  non  avrebbe  potuto  piu'  svolgere
(cioe' gestire la concessione) per  scadenza  del  titolo,  non  piu'
rinnovabile». 
    Secondo  la  parte,  l'accordo  ratificato  non  avrebbe   sanato
provvedimenti illegittimi,  ma  avrebbe  rinnovato  l'atto  negoziale
risalente al 2001,  confermandone  gli  effetti.  Del  resto  sia  la
sentenza del Tribunale superiore delle acque  pubbliche  n.  112  del
2009, impugnata nel giudizio a quo,  sia  l'ordinanza  di  rimessione
della Corte di cassazione, rigettando la tesi di Enel Produzione spa,
avrebbero stabilito  che  il  dedotto  giudicato  impeditivo  sarebbe
superato  dalla  disciplina  dettata  con  le   leggi   regionale   e
provinciale di ratifica dell'accordo. 
    Infine, la Provincia autonoma di Trento contesta in radice che le
leggi censurate abbiano esercitato una efficacia retroattiva,  avendo
piuttosto formalizzato l'intesa fra la Regione Veneto e la  Provincia
autonoma di Trento, in ottemperanza della sentenza n.  133  del  2005
della Corte costituzionale,  senza  alcuna  interferenza  retroattiva
rispetto  ai  rapporti  giuridici  intercorsi  tra  Provincia,   Enel
Produzione spa e Primiero Energia spa. 
    10.- Il 22 maggio 2015, in  prossimita'  dell'udienza,  tutte  le
parti costituite hanno depositato una  congiunta  istanza  di  rinvio
della trattazione della causa, riferendo che, in  data  16  settembre
2014,  e'  stata  sottoscritta  una  transazione  che  definisce   il
contenzioso in atto, e  preannunciando  la  presentazione  presso  la
Corte di cassazione di un'istanza congiunta per la  dichiarazione  di
cessazione  della  materia  del  contendere  nel  giudizio   a   quo,
dichiarazione  la  quale  «avra'  come  conseguenza  la  sopravvenuta
irrilevanza della questione di costituzionalita' sollevata nel  corso
del giudizio a quo, che  non  concerne  una  questione  di  interesse
generale». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  La  Corte  di  cassazione,   sezioni   unite   civili,   nel
procedimento che oppone Enel Produzione spa a Primiero  Energia  spa,
Provincia autonoma di Trento  e  Regione  Veneto,  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 3, 104 e 117, primo comma, della Costituzione,
questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della  legge
della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26  (Ratifica  dell'accordo
tra la Regione del Veneto e  la  Provincia  Autonoma  di  Trento  per
l'esercizio delle funzioni amministrative relative  alle  concessioni
di grandi derivazioni d'acqua a scopo  idroelettrico  interessanti  i
rispettivi territori),  e  degli  artt.  1  e  2  della  legge  della
Provincia autonoma di Trento 5  febbraio  2007,  n.  1  (Ratifica  ed
esecuzione dell'accordo tra la Provincia  autonoma  di  Trento  e  la
Regione del Veneto  per  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative
relative alle concessioni  di  grandi  derivazioni  d'acqua  a  scopo
idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento  e
della regione Veneto), con riguardo, per  tutte  le  norme  indicate,
all'art. 10 dell'«Accordo tra Provincia autonoma di Trento e  Regione
del Veneto per l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  relative
alle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico
attualmente in essere  interessanti  il  territorio  della  Provincia
autonoma  di  Trento  e  della  Regione  del  Veneto»,   sottoscritto
disgiuntamente il 25 ed il 29 novembre 2005. 
    Le disposizioni censurate ratificano,  ai  sensi  dell'art.  117,
ottavo comma, Cost., l'intesa intervenuta  tra  Regione  e  Provincia
autonoma, nel novembre del 2005, riguardo al  regime  concessorio  di
alcune  grandi  derivazioni  idroelettriche,   che   interessano   il
territorio di entrambi gli enti territoriali. 
    All'art.  10  di  tale  intesa,  allegata  alle  due  leggi,   e'
stabilito, in particolare, che la Regione Veneto «esprime il  proprio
assenso alla concessione  a  Primiero  Energia  s.p.a.  della  grande
derivazione idroelettrica relativa agli impianti  di  Val  Schener  e
Moline con derivazione dai torrenti  Cismon  e  Vanoi  (Provincia  di
Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), di cui al R.D. 8 dicembre
1927, n. 4580 e successive modifiche, con decorrenza dal  19  ottobre
2001». 
    Secondo il giudice a quo, l'art. 10 dell'accordo  -  nella  parte
appena  citata,  che  stabilisce  la  decorrenza  retroattiva   della
titolarita'  della  concessione  -   introdurrebbe   una   disciplina
normativa primaria incostituzionale. 
    Tale disciplina si porrebbe, in primo luogo, in contrasto con gli
artt.  3  e  104  Cost.,  violando  esigenze  di  ragionevolezza,  di
eguaglianza, di tutela dell'affidamento e di rispetto della  funzione
giurisdizionale. Inoltre, essa lederebbe  l'art.  117,  primo  comma,
Cost.,  in  riferimento  all'art.  6   della   Convenzione   per   la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950,  ratificata  e  resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. Pur non  essendo  precluso
al legislatore di intervenire  in  materia  civile  con  disposizioni
retroattive, il principio dello Stato di  diritto  e  la  nozione  di
processo equo sancita dall'art. 6 della CEDU  vieterebbero,  infatti,
ogni  interferenza   del   legislatore   nell'amministrazione   della
giustizia  destinata  a  influenzare  l'esito  di  una   controversia
giudiziaria, fatta  eccezione  per  motivi  imperativi  di  interesse
generale. In ogni processo, la  garanzia  della  parita'  delle  armi
comporterebbe  l'obbligo  di  dare  alle  parti  la  possibilita'  di
perseguire le proprie  azioni  giudiziarie,  senza  essere  poste  in
condizione di sostanziale svantaggio rispetto agli avversari. 
    La  «legificazione»  dell'intesa  interferirebbe,  invece,  nella
controversia che oppone Enel Produzione spa a Primiero  Energia  spa,
Provincia  autonoma   di   Trento   e   Regione   Veneto,   incidendo
negativamente  sulla  sfera  giuridica  della  prima.  Senza   essere
motivato da imperative  ragioni  d'interesse  generale,  l'intervento
normativo censurato  avrebbe,  infatti,  l'effetto  di  privare  Enel
Produzione spa della garanzia  inserita  nell'atto  pubblico  del  19
ottobre  2001,  con  il  quale  le   parti   avevano   proceduto   al
trasferimento in favore di  Primiero  Energia  spa  della  proprieta'
degli impianti relativi alla concessione di  Val  Schener  e  Moline,
garanzia che  prevede  l'esonero  di  Enel  Produzione  spa  da  ogni
responsabilita' o pregiudizio conseguenti ad  eventuali  controversie
in ordine alla legittimita' e  all'esaustivita'  del  nulla  osta  al
sub-ingresso  di  Primiero  Energia  spa  nella   titolarita'   della
concessione. 
    2.- In via preliminare, occorre rilevare che,  con  provvedimento
collegiale comunicato in udienza, non e' stata accolta  la  richiesta
di   rinvio   della   trattazione   della    questione,    presentata
congiuntamente dalle parti  costituite  in  prossimita'  dell'udienza
medesima, sul presupposto della sottoscrizione di una transazione che
dovrebbe condurre, secondo gli  instanti,  alla  dichiarazione  della
cessazione della materia del contendere nel giudizio a quo. Una  tale
dichiarazione non determinerebbe affatto, come asserito dalle  parti,
la «irrilevanza»  della  questione  di  costituzionalita'.  Cio',  in
virtu'  del  principio  di  autonomia  del  giudizio   costituzionale
rispetto al giudizio principale (art. 18 delle norme integrative  per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale), la  cui  sorte  non  lo
influenza (da ultimo, ex multis, sentenze n. 274 del 2011  e  n.  227
del 2010; con riferimento all'analoga norma contenuta  in  precedenza
nell'art. 22 delle norme integrative, sentenza  n.  244  del  2005  e
ordinanza n. 270 del 2003). Non potrebbe dirsi d'altra parte,  e  per
quanto possa rilevare, che la disciplina censurata esaurisca  i  suoi
effetti nella regolazione dei rapporti tra le parti, essendo  per  il
resto la questione priva, come pure asserito, di interesse  generale.
La disciplina stessa, infatti, regola primariamente rapporti tra  due
enti territoriali. 
    3.- La questione, cosi' come posta, e' inammissibile per  plurimi
motivi tra loro concorrenti (ordinanza n. 181 del 2009),  ovvero  sia
per carenza di  motivazione  sulla  rilevanza,  sia  per  carenza  di
motivazione sulla non manifesta infondatezza. 
    3.1.- In primo  luogo,  l'ordinanza  di  rimessione  risulta  non
sufficientemente motivata in punto di rilevanza. 
    La costante giurisprudenza di questa  Corte  ritiene  sufficiente
che  il  rimettente  proponga  una  giustificazione  plausibile   con
riguardo alla rilevanza della questione, e riconosce  finanche  forme
implicite di motivazione al proposito, sempreche', dalla  descrizione
della fattispecie, il carattere pregiudiziale della stessa  questione
emerga con immediatezza ed evidenza (ad esempio, sentenze n. 201  del
2014 e n. 369 del 1996). 
    Nel caso di specie i giudici rimettenti evocano sinteticamente, e
pero' non sviluppano affatto, un asserito  legame  tra  la  ricordata
clausola di garanzia a favore di Enel Produzione spa e l'esistenza di
un  valido  nulla  osta  al  sub-ingresso  nella  titolarita'   della
concessione,  osservando  che,  in  mancanza  del  provvedimento  poi
annullato,  la   volturazione   delle   concessioni   sarebbe   stata
procrastinata nel tempo, a vantaggio di Enel Produzione spa (la quale
- questa almeno sembra l'argomentazione del giudice a quo  -  avrebbe
potuto giovarsi del ritardo, continuando a  gestire  gli  impianti  e
traendone i relativi profitti). 
    Se un cenno siffatto puo' sostenere l'esistenza dell'interesse  a
ricorrere di Enel Produzione spa,  l'unica  notazione  specificamente
riferibile   alla   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale risulta il riferimento,  altrettanto  succinto,  nella
parte finale dell'ordinanza, all'effetto negativo in  tesi  provocato
dalla disciplina censurata sulla sfera giuridica di  Enel  Produzione
spa, che si vedrebbe privata  della  garanzia  dell'esonero  da  ogni
responsabilita' o pregiudizio conseguenti ad  eventuali  controversie
in ordine alla legittimita' e  all'esaustivita'  del  nulla  osta  al
sub-ingresso (art. 7 del contratto 19 ottobre 2001). 
    Non  e'  spiegato  in  che   senso   i   vizi   della   procedura
amministrativa, poi rinnovata, possano tradursi in  effetti  negativi
per alcuna delle parti  del  giudizio  a  quo,  e  manca  quindi  una
motivazione sufficiente sulla rilevanza. Ne' e' possibile, stante  il
principio  di  autosufficienza  dell'ordinanza   di   rimessione   in
relazione  alle  condizioni  di  ammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale (ex multis, ordinanza n. 52 del 2015), un
riferimento, in funzione integratrice, agli  argomenti  proposti  sul
punto dalle parti, che sulla pertinenza del rinvio alla  clausola  di
garanzia hanno  viceversa  speso,  anche  nel  presente  giudizio  di
legittimita' costituzionale, dovizia e varieta' di argomentazioni,  a
seconda  dei  rispettivi  punti  di  vista  (con  specifico  riguardo
all'irrilevanza degli atti di parte in chiave integrativa, da ultimo,
ordinanza n. 192 del 2013). 
    Decisivo  e'  soprattutto  il  rilievo  che,  essendo   sollevata
questione di costituzionalita' relativa alla ratifica  con  legge  di
un'intesa tra enti territoriali, destinata primariamente a regolare i
reciproci  rapporti,  anche  economici,   avrebbero   dovuto   essere
descritti e argomentati, e non solo enunciati  in  termini  generici,
gli effetti di tale intesa sui rapporti tra le parti del  giudizio  a
quo, e in particolare sulla sfera giuridica della parte ricorrente. 
    L'assenza di qualunque indicazione sul punto  determina,  quindi,
un  vizio  non  emendabile  di  motivazione  sulla  rilevanza   della
questione. 
    3.2.-  La  questione   e'   inammissibile   anche   per   carente
illustrazione  delle  ragioni  di  contrasto  tra   le   disposizioni
censurate e gli invocati parametri costituzionali. 
    Per costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis,  sentenza
n. 236 del 2011, ordinanze n. 26 del 2012, n. 321 del  2010,  n.  181
del 2009), e' infatti  inammissibile  la  questione  di  legittimita'
costituzionale posta senza un'adeguata ed autonoma illustrazione,  da
parte del giudice rimettente, delle ragioni per le quali la normativa
censurata integrerebbe una violazione  del  parametro  costituzionale
evocato. Non basta, in altre parole,  l'indicazione  delle  norme  da
raffrontare, per valutare  la  compatibilita'  dell'una  rispetto  al
contenuto  precettivo  dell'altra,  ma  e'  necessario  motivare   il
giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i  passaggi
interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di
normazione. 
    Il giudice rimettente lamenta la violazione degli artt. 3, 104  e
117, primo comma, Cost. (quest'ultimo, in relazione all'art. 6  della
CEDU), sul presupposto che le  norme  censurate  avrebbero  influenza
sulla definizione della controversia pendente tra  le  parti.  Ma  la
suddetta violazione risulta solo  apoditticamente  affermata,  e  non
invece sufficientemente argomentata, con riferimento a  ciascuno  dei
ricordati parametri costituzionali. 
    Con riguardo all'asserita violazione degli artt. 3 e  104  Cost.,
la Corte rimettente si limita a rilevare che le norme censurate  sono
entrate in vigore nella pendenza del primo procedimento  promosso  da
Enel Produzione spa.  Immediatamente  dopo  e'  compiuta  una  rapida
citazione di giurisprudenza costituzionale concernente le  leggi  con
efficacia retroattiva (nella quale si afferma che tali  leggi  devono
essere  ragionevoli,  non  lesive  di  interessi   costituzionalmente
protetti e del principio di affidamento,  rispettose  della  funzione
giudiziaria, con il «conseguente divieto di intervenire sugli effetti
del giudicato  e  delle  fattispecie  sub  judice»).  Ad  essa  segue
l'apodittica affermazione che, «dunque», non  sarebbe  manifestamente
infondato, nella specie, «il dubbio sulla legittimita' costituzionale
della disciplina risultante dagli atti normativi di cui si tratta per
contrasto con gli artt. 3 e 104 Cost.». 
    Nessuna argomentazione e' cosi' svolta con riguardo, per esempio,
alla  qualita'  e  all'oggetto  dell'affidamento  che  le  parti  del
processo a quo potevano legittimamente riporre (in quale  disciplina,
rispetto a quali  eventi),  ovvero  con  riferimento  ai  profili  di
irragionevolezza  attribuibili  alla  scelta  compiuta  in  punto  di
decorrenza  degli  effetti  della  concessione.   Dall'ordinanza   di
rimessione, anzi, non si evince alcun concreto elemento che  valga  a
denunciare l'effettiva irragionevolezza dell'opzione  effettuata  con
l'intesa poi ratificata dalle leggi regionale e provinciale, la quale
doveva  necessariamente  risolvere,   tra   l'altro,   le   questioni
patrimoniali relative ai canoni spettanti,  ab  origine,  anche  alla
Regione Veneto. 
    Analogamente, con riferimento all'asserita  violazione  dell'art.
117, primo comma, Cost., in  relazione  all'art.  6  della  CEDU,  il
giudice a quo si limita ad una sommaria citazione di  massime  tratte
dalla giurisprudenza della Corte EDU in materia di equo processo e di
norme «destinat[e] a influenzare  l'esito  della  controversia»,  cui
segue  l'affermazione  che  la   disciplina   censurata   inciderebbe
negativamente sulla sfera giuridica di una delle  parti.  Da  ultimo,
compare la mera ed apodittica enunciazione che detta disciplina  «non
appare dettata da motivi imperativi di interesse generale». 
    La stessa asserita elusione del giudicato,  che  assume  notevole
importanza nell'economia del giudizio a quo, non e'  argomentata  con
riferimento   alla   violazione    del    corrispondente    parametro
costituzionale. Il giudice rimettente lascia, anzi, intendere che  le
disposizioni legislative censurate non hanno ne' "voluto" ne'  potuto
influire su un giudicato in senso tecnico, per  la  semplice  ragione
che hanno preceduto la prima sentenza del Tribunale  superiore  delle
acque pubbliche. Non si comprende, allora, di quale giudicato ragioni
il rimettente, quando evoca genericamente le relative  massime  della
giurisprudenza costituzionale e sovranazionale. 
    In  realta',  l'intera  corrispondente  porzione  dell'ordinanza,
nella parte in cui  prospetta  la  violazione  dell'art.  117,  primo
comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, resta priva di  una
ragionevole spiegazione  di  pertinenza,  anche  solo  implicita,  in
riferimento al caso concreto. 
    4.-  Le  rilevate  ragioni  di  inammissibilita'   assorbono   la
valutazione e la decisione sulle eccezioni che, sempre  con  riguardo
all'inammissibilita' delle  questioni,  sono  state  sollevate  dalle
parti. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art.  1  della  legge  della  Regione  Veneto  23
novembre 2006, n. 26 (Ratifica dell'accordo tra la Regione del Veneto
e la Provincia Autonoma di  Trento  per  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative  relative  alle  concessioni  di  grandi   derivazioni
d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori), e
degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma  di  Trento  5
febbraio 2007, n. 1  (Ratifica  ed  esecuzione  dell'accordo  tra  la
Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per  l'esercizio
delle funzioni amministrative relative  alle  concessioni  di  grandi
derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il  territorio
della provincia di Trento e della regione Veneto), in relazione,  per
tutte le norme indicate,  all'art.  10  dell'«Accordo  tra  Provincia
autonoma di  Trento  e  Regione  del  Veneto  per  l'esercizio  delle
funzioni  amministrative  relative   alle   concessioni   di   grandi
derivazioni di acqua a  scopo  idroelettrico  attualmente  in  essere
interessanti il territorio della Provincia autonoma di Trento e della
Regione del Veneto», sottoscritto  disgiuntamente  il  25  ed  il  29
novembre 2005, sollevata, in riferimento agli artt.  3,  104  e  117,
primo comma,  della  Costituzione  (in  relazione  all'art.  6  della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,  ratificata
e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n.  848),  dalla  Corte  di
cassazione,  sezioni  unite  civili,  con  l'ordinanza  indicata   in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2015. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI