N. 151 SENTENZA 9 giugno - 14 luglio 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Edilizia abitativa agevolata - Criteri per l'accesso ai benefici. 
- Legge della Provincia autonoma di  Trento  22  aprile  2014,  n.  1
  (Disposizioni  per  l'assestamento  del  bilancio  annuale  2014  e
  pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di  Trento  -  legge
  finanziaria provinciale di assestamento 2014), artt. 53, comma 2, e
  54, commi 5 e 8, lettera b). 
-   
(GU n.29 del 22-7-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,  Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 53, comma
2, lettere a) e b), (recte: 53, comma 2), e 54, commi 5 e 8,  lettera
b), della legge della Provincia autonoma di Trento 22 aprile 2014, n.
1 (Disposizioni  per  l'assestamento  del  bilancio  annuale  2014  e
pluriennale 2014-2016 della Provincia  autonoma  di  Trento  -  legge
finanziaria  provinciale  di   assestamento   2014),   promosso   dal
Presidente del Consiglio dei  ministri,  con  ricorso  notificato  il
20-27 giugno 2014, depositato in cancelleria il  26  giugno  2014  ed
iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2014. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento; 
    udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2015 il Giudice relatore
Giorgio Lattanzi; 
    uditi  l'avvocato  dello  Stato  Pio  Giovanni  Marrone  per   il
Presidente del Consiglio dei ministri  e  gli  avvocati  Giandomenico
Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso spedito  per
la notificazione il 20 giugno 2014, ricevuto il successivo 27  giugno
e depositato il 26 giugno  2014  (reg.  ric.  n.  46  del  2014),  ha
promosso questione di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  53,
comma 2, lettere a) e b), (recte: 53, comma 2), e 54, commi  5  e  8,
lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 22  aprile
2014, n. 1 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014
e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di  Trento  -  legge
finanziaria  provinciale  di  assestamento  2014),   in   riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. 
    Il ricorrente osserva che le norme impugnate, al fine di regolare
l'accesso  a  prestazioni  sociali,  impiegano   l'indicatore   delle
condizione economica familiare (ICEF),  anziche'  l'indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE). 
    Quest'ultimo e' disciplinato dall'art. 1, comma  1,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di  criteri  unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo  59,  comma  51,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e impone criteri unificati  di
valutazione della  situazione  economica  di  coloro  che  richiedono
prestazioni o servizi sociali  o  assistenziali  non  destinati  alla
generalita' dei soggetti o comunque  collegati  nella  misura  o  nel
costo a determinate situazioni economiche. 
    Ricorda il ricorrente  che  l'ISEE,  come  questa  Corte  avrebbe
affermato con la sentenza n.  297  del  2012,  determina  un  livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e  sociali,
posto che queste ultime vanno assicurate in condizioni di uguaglianza
sull'intero territorio nazionale. 
    La Provincia  autonoma,  pertanto,  non  avrebbe  competenza  per
derogare a tale criterio normativo. 
    2.- Si e' costituita la Provincia autonoma di  Trento,  eccependo
l'inammissibilita'  del  ricorso,  e  chiedendone,  nel  merito,   il
rigetto. 
    La  Provincia  premette  che  l'art.  53,  comma  2,   impugnato,
inserendo il comma 2.1.  nell'art.  6  della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, recante  «Disposizioni  in
materia di politica provinciale  della  casa  e  modificazioni  della
legge  provinciale  13  novembre  1992,  n.  21   (Disciplina   degli
interventi  provinciali  in  materia  di  edilizia  abitativa)»,  con
riferimento  all'accesso  agli  alloggi  di   edilizia   residenziale
pubblica, ridetermina a favore del conduttore il canone di locazione,
in presenza di eventi che  abbiano  comportato  una  diminuzione  del
reddito stimata sulla base dell'ICEF. 
    L'art.  54  impugnato,  invece,  disciplina  la  concessione   di
contributi  pubblici  per  l'acquisto  o   la   ristrutturazione   di
un'abitazione privata, disponendo che gli aspiranti  siano  collocati
in graduatoria anche in base all'ICEF  (comma  5)  e  che  la  Giunta
determini il  livello  minimo  e  massimo  dell'indicatore  ICEF  per
l'accesso al contributo (comma 8, lettera b). 
    Cio' detto, la parte  resistente  osserva  che  l'ICEF,  anziche'
appartenere al campo dei livelli  essenziali  delle  prestazioni,  e'
oggetto della competenza legislativa ed amministrativa propria  della
materia cui si riferiscono i benefici concessi  sulla  base  di  tale
indicatore.  Nel  caso  di  specie,  si   tratta   delle   competenze
provinciali primarie in  tema  di  edilizia  comunque  sovvenzionata,
totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico e di
assistenza e beneficienza pubblica, ai sensi dell'art. 8, numeri  10)
e 25), del d.P.R. 31 agosto 1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige). 
    Queste competenze sono state esercitate con la legge  provinciale
n. 15 del 2005,  il  cui  regolamento  attuativo,  approvato  con  il
decreto  del  Presidente  della  Provincia  12  dicembre   2011,   n.
17-75/Leg., recante «Regolamento in  materia  di  edilizia  abitativa
pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15  "Disposizioni  in
materia di politica provinciale  della  casa  e  modificazioni  della
legge  provinciale  13  novembre  1992,  n.  21:   Disciplina   degli
interventi provinciali in materia di edilizia  abitativa"),  articolo
11»,  rinvia  alla  normativa  provinciale  sull'ICEF.   Quest'ultima
precede il d.lgs. n. 109 del 1998, poiche'  e'  stata  introdotta,  a
mezzo di delibere della Giunta, sulla base dell'art.  6  della  legge
della  Provincia  autonoma  di  Trento  1°  febbraio   1993,   n.   3
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria). 
    Svolte  queste  premesse  normative,   la   Provincia   eccepisce
l'inammissibilita' del ricorso, anzitutto in quanto tardivo. Le norme
impugnate non disporrebbero alcunche' a proposito  dell'ICEF,  ma  si
limiterebbero a presupporne l'operativita', che discende dall'art.  6
della legge provinciale n. 3 del 1993. Il Governo, tuttavia,  non  ha
impugnato questa disposizione,  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra  atti
legislativi statali e  leggi  regionali  e  provinciali,  nonche'  la
potesta' statale di indirizzo e  coordinamento),  neppure  a  seguito
dell'entrata in vigore  del  d.lgs.  n.  109  del  1998,  benche'  la
Provincia non abbia ritenuto di adeguarsi.  Sulla  base  dell'art.  6
della legge provinciale n. 3  del  1993,  l'ICEF  ha  sempre  trovato
applicazione, salvo che per l'accesso a prestazioni  disciplinate  da
leggi dello Stato cui non si siano sostituite leggi  provinciali,  ai
sensi dell'art. 105 dello statuto speciale. Cio' vale  anche  per  il
settore dell'edilizia pubblica, che  subirebbe  uno  «sconvolgimento»
ove si fosse obbligati ad adottare l'ISEE per  ogni  prestazione  non
ancora esaurita. 
    Una  seconda  ragione  di  inammissibilita',   a   parere   della
Provincia, dipende da un difetto di motivazione del ricorso,  che  ha
individuato quale norma interposta l'art. 1, comma 1, del  d.lgs.  n.
109 del 1998, benche' esso sia  stato  oramai  abrogato  per  effetto
dell'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201  (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 22 dicembre 2011, n. 214, attuato con il decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,   recante
«Regolamento   concernente   la   revisione   delle   modalita'    di
determinazione  e  i  campi  di  applicazione  dell'Indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE)». 
    L'effetto  abrogativo  si   e'   verificato   in   seguito   alla
pubblicazione del  decreto  di  approvazione  del  nuovo  modello  di
dichiarazione   sostitutiva   unica   concernente   le   informazioni
necessarie per la determinazione dell'ISEE, avvenuta il  17  novembre
2014, e, quindi, successivamente alla notifica dell'odierno ricorso. 
    Nonostante cio', la Provincia ritiene che il  ricorrente  avrebbe
comunque dovuto dare conto della imminente sopravvenienza  normativa,
tanto  piu'  che  l'art.  5  del  d.l.  n.  201  del   2011   avrebbe
profondamente innovato la disciplina dell'ISEE. Le soglie di  accesso
alle  prestazioni  sono,  infatti,  determinate  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, e non piu'  dagli  enti  erogatori,  che  non
possono piu' neppure introdurre ulteriori criteri. La circostanza che
il  «parametro»  della  questione  di  costituzionalita'  e'  mutato,
secondo la Provincia, rende inammissibile il ricorso, posto  che  «il
giudizio non puo' essere trasferito d'ufficio ad  un  nuovo,  diverso
parametro». 
    Infine,  il   ricorso   sarebbe   inammissibile   anche   perche'
l'Avvocatura non avrebbe motivato in ordine  all'applicabilita'  alla
Provincia autonoma di un parametro di competenza  introdotto  con  la
revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione,  nonostante
si verta in materie di competenza legislativa provinciale. 
    Nel merito, la Provincia rileva che, allo  stato,  l'art.  5  del
d.l. n. 201 del 2011  e  il  d.P.C.m.  n.  159  del  2013  non  hanno
determinato  i  livelli  essenziali  delle  prestazioni  relative  ai
diritti all'assistenza sociale  (LIVEAS)  e  le  relative  soglie  di
accesso con riguardo agli interventi di edilizia pubblica, sicche' il
parametro dedotto dal  ricorrente  non  sarebbe  pertinente,  essendo
legato a specifiche prestazioni  delle  quali  la  normativa  statale
dovrebbe definire il livello essenziale di erogazione. 
    Posto che  gli  interventi  oggetto  delle  norme  impugnate  non
riguardano i  livelli  essenziali  delle  prestazioni  in  base  alla
normativa statale, l'ISEE non sarebbe in ogni caso applicabile, tanto
piu' che l'art. 14, comma 6, del d.P.C.m. n.  159  del  2013  demanda
alle autonomie speciali l'attuazione del decreto in forme compatibili
con gli statuti. Tale conclusione pare alla Provincia pacifica  anche
con riguardo al d.lgs. n. 109 del 1998, che non provvedeva a definire
alcun  livello  essenziale  delle  prestazioni  e   lasciava   l'ente
erogatore libero di determinare la soglia di accesso a queste ultime.
Apparirebbe percio' «del tutto irragionevole l'imposizione  da  parte
dello Stato di un metodo di valutazione della situazione economica in
un  contesto  in  cui  e'  rimessa  alle  Regioni   sia   l'effettiva
istituzione della prestazione sia  la  definizione  della  soglia  di
accesso». 
    In ogni caso, aggiunge la Provincia, il ricorrente neppure allega
che  l'applicazione  dell'ICEF,   in   luogo   dell'ISEE,   determina
l'erogazione di un  livello  delle  prestazioni  inferiore  a  quello
essenziale. 
    Con riferimento all'art. 54, commi 5 e 8, lettera b), infine,  la
difesa provinciale osserva che  i  contributi  per  l'acquisto  o  la
ristrutturazione di un alloggio di proprieta' privata non  riguardano
il diritto sociale all'abitazione e sono percio' del  tutto  estranei
al campo dei livelli essenziali delle prestazioni. 
    3.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica,  l'Avvocatura  generale
dello Stato ha depositato una memoria, insistendo per  l'accoglimento
del ricorso. 
    L'Avvocatura rileva che il d.lgs. n. 109 del 1998 non ha definito
i LIVEAS, ma ha introdotto con  l'ISEE  un  «metodo  di  calcolo  del
reddito che gli enti erogatori devono  considerare  per  l'accesso  a
servizi agevolati, lasciando  liberi  tali  enti  di  individuare  la
soglia reddituale e di far ricorso a criteri ulteriori  (sentenza  n.
296 del 2012)». 
    In seguito, la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali),
ha istituito il piano nazionale  triennale  degli  interventi  e  dei
servizi sociali (art. 18), approvato con  il  d.P.R.  3  maggio  2001
(Piano nazionale degli interventi e dei  servizi  sociali  2001-2003)
per il solo triennio 2001-2003. 
    Il metodo di calcolo indicato con l'ISEE, prosegue  l'Avvocatura,
non   puo'   che   operare    sull'intero    territorio    nazionale,
sovrapponendosi alle competenze provinciali in  materia  di  edilizia
pubblica e di assistenza e beneficienza pubblica. 
    Proprio con riferimento a tale  ambito  materiale,  questa  Corte
avrebbe ripetutamente affermato che  la  determinazione  dell'offerta
minima di alloggi per i ceti meno abbienti  attiene  alla  competenza
esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni,
nella quale pertanto rientrerebbe anche la disciplina dell'ISEE. 
    4.- Da ultimo, la Provincia autonoma ha  depositato  una  memoria
insistendo per il rigetto del ricorso. 
    La difesa provinciale osserva che il d.P.C.m. n. 159 del 2013  e'
stato  parzialmente  annullato  da  alcune  pronunce  del   Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio,  che  tuttavia  non  avrebbero
l'effetto di mutare i termini del giudizio costituzionale. Semmai, se
ne ricaverebbe un quadro di  «complessiva  incertezza»  con  riguardo
alla disciplina dell'ISEE. 
    Anche  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha  depositato,   ma
tardivamente, una memoria. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 20  giugno  2014,
ricevuto il successivo 27 giugno e depositato il 26 giugno 2014 (reg.
ric. n. 46 del 2014),  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questione di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  53,
comma 2, lettere a) e b), (recte: 53, comma 2), e 54, commi  5  e  8,
lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 22  aprile
2014, n. 1 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014
e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di  Trento  -  legge
finanziaria  provinciale  di  assestamento  2014),   in   riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. 
    Il ricorrente lamenta che le disposizioni impugnate, al  fine  di
concedere  agevolazioni  sul  canone  degli  immobili   di   edilizia
residenziale  pubblica   e   contributi   nell'ambito   dell'edilizia
abitativa  agevolata,  applichino  un  indicatore  della   situazione
economica degli aspiranti diverso  dall'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE), previsto  dall'art.  1,  comma  1,  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  109  (Definizioni  di  criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti  che
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma  dell'articolo  59,
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n.  449).  Difatti  l'art.  6
della legge della Provincia autonoma di Trento 1° febbraio 1993, n. 3
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria), ha demandato
alla Giunta il  potere  di  individuare  un  indicatore,  basato  sul
reddito e sugli altri  elementi  significativi  del  patrimonio,  cui
ricorrere  ove  le  leggi  provinciali  subordinino  gli  «interventi
agevolativi»  ad  una  valutazione  delle  condizioni  economiche   o
reddituali dei beneficiari. 
    Per effetto di questa disposizione, vige nella Provincia autonoma
di Trento la delibera della Giunta provinciale  24  maggio  2005,  n.
1015, recante «Definizione delle  modalita'  di  presentazione  delle
dichiarazioni in ordine al sistema esperto per la  valutazione  della
condizione economica familiare (ICEF) di cui all'articolo 6, comma 4,
della legge provinciale 1 febbraio 1993, n.  3  ed  approvazione  dei
relativi modelli di dichiarazione sostitutiva, delle  istruzioni  per
la compilazione, nonche' indicazioni in merito alla  loro  validita',
modifiche, controlli e  sanzioni»,  ove  si  rinviene  la  disciplina
dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF),  cui  le
disposizioni oggetto di ricorso rinviano. 
    A parere del ricorrente, l'ISEE determina un  livello  essenziale
delle prestazioni concernenti i diritti  sociali  che  devono  essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, dal quale la legislazione
provinciale non puo' discostarsi, se non violando l'art. 117, secondo
comma, lettera. m), Cost. 
    2.- In via  preliminare,  va  valutata  l'eccezione  con  cui  la
Provincia autonoma ha dedotto l'inammissibilita' del ricorso  perche'
esso non  contiene  alcun  riferimento  alle  competenze  legislative
attribuite dallo statuto di autonomia speciale. 
    L'eccezione e' fondata. 
    L'art. 10 della  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche al Titolo  V  della  parte  seconda  della  Costituzione),
limita l'applicabilita' dell'art. 117 Cost., nel testo introdotto con
quest'ultima  legge,  alle  parti  in  cui  esso  assicura  forme  di
autonomia piu' ampie rispetto alle attribuzioni statutarie. 
    Ove, percio', venga impugnata in via principale la  legge  di  un
soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione  dell'oggetto
del giudizio, onere  di  cui  e'  gravato  il  ricorrente,  non  puo'
prescindere dalla indicazione delle competenze legislative  assegnate
dallo  statuto,  alle  quali  le  disposizioni  impugnate   sarebbero
riferibili qualora non operasse il nuovo testo  dell'art.  117  Cost.
(sentenza n. 220 del 2008; ordinanza n. 358 del 2002). 
    Pertanto, il ricorrente ben puo' dedurre la violazione  dell'art.
117 Cost. e  postulare  che  la  normativa  regionale  o  provinciale
impugnata eccede dalle competenze statutarie quando a  queste  ultime
essa non sia in alcun modo riferibile  (sentenza  n.  16  del  2012),
fermo restando che la motivazione del ricorso su tale profilo  dovra'
divenire tanto piu' esaustiva, quanto piu',  in  linea  astratta,  le
disposizioni censurate appaiano  invece  inerenti  alle  attribuzioni
dello statuto di autonomia (sentenza n. 213 del 2003). 
    E'  consentito,  altresi',  porre  a   fondamento   del   ricorso
contemporaneamente le norme dello statuto  speciale  di  autonomia  e
l'art. 117 Cost., se  nell'esercizio  di  competenze  conferite  allo
Stato sono stati posti in  essere  limiti  comunque  opponibili  alle
autonomie speciali a titolo  di  obblighi  internazionali,  di  norme
fondamentali  delle   riforme   economico-sociali   o   di   principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica (sentenze n. 315 e n. 187
del 2013), considerato che in tali casi non puo' mettersi in  dubbio,
neppure alla luce dello statuto,  la  soggezione  della  legislazione
regionale o provinciale alla normativa statale. 
    Non e', viceversa, ammessa la  proposizione  di  un  ricorso  che
ometta persino di menzionare le attribuzioni recate dagli statuti  di
autonomia speciale, dato che questa Corte, con orientamento costante,
«ha piu' volte affermato che, qualora sia  proposta  impugnazione  di
una norma di legge  di  una  Regione  ad  autonomia  speciale,  anche
denunciandone  l'eventuale  contrasto  con  il  diritto   dell'Unione
europea, il ricorrente ha l'onere di specificare le ragioni  per  cui
debba prendersi in considerazione l'art.  117  Cost.,  in  luogo  del
parametro ricavabile dallo statuto speciale»  (sentenza  n.  288  del
2013; nello stesso senso, sentenze n. 311 del 2013, n. 90  del  2011,
n. 286 del 2007, n. 203 del 2005 e n. 213 del 2003). 
    Nel  caso  di  specie,  e'  sufficiente  osservare,   sul   piano
dell'ammissibilita', che il ricorso non reca alcun  riferimento  allo
statuto della Provincia autonoma, ma si  fonda  sulla  sola  asserita
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. 
    Inoltre,  si  puo'  aggiungere  che  e'   indiscussa   l'astratta
pertinenza delle  disposizioni  impugnate  rispetto  alla  competenza
legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di «edilizia
comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a
carattere pubblico» e di «assistenza e beneficenza pubblica» (art. 8,
numeri  8  e  25,  del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige»),  sicche'  sarebbe
stata necessaria anche una pur sintetica motivazione con  riferimento
alla compressione di tali  attribuzioni  per  effetto  dell'esercizio
della competenza legislativa esclusiva  e  trasversale  dello  Stato,
prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. 
    Tali omissioni rendono il ricorso inammissibile. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale degli artt. 53, comma 2, e 54, commi 5  e  8,  lettera
b), della legge della Provincia autonoma di Trento 22 aprile 2014, n.
1 (Disposizioni  per  l'assestamento  del  bilancio  annuale  2014  e
pluriennale 2014-2016 della Provincia  autonoma  di  Trento  -  legge
finanziaria  provinciale  di   assestamento   2014),   promossa,   in
riferimento  all'art.  117,  secondo   comma,   lettera   m),   della
Costituzione, dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2015. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI