N. 152 SENTENZA 9 giugno - 14 luglio 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi - Programmi
  di  sviluppo  cofinanziati  con   fondi   dell'Unione   europea   -
  Avvalimento, da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze,
  della Consip spa quale centrale di committenza. 
- Decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  (Misure  urgenti  per  la
  competitivita'  e  la  giustizia   sociale)   -   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 -  art.  9,  comma
  8-bis. 
-   
(GU n.29 del 22-7-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  9,  comma
8-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitivita'   e   la   giustizia   sociale),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,  n.  89,  promosso  dalla
Regione Campania con ricorso spedito per la  notifica  il  21  agosto
2014, depositato in cancelleria il 22 agosto 2014 ed iscritto  al  n.
64 del registro ricorsi 2014. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2015 il Giudice relatore
Mario Rosario Morelli; 
    uditi l'avvocato Beniamino Caravita di  Toritto  per  la  Regione
Campania  e  l'avvocato  dello  Stato  Massimo  Salvatorelli  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- La Regione Campania ha  proposto  questione  di  legittimita'
costituzionale,  tra  l'altro,   dell'art.   9,   comma   8-bis   del
decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  (Misure  urgenti   per   la
competitivita'   e   la   giustizia   sociale),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  il  quale  prevede
che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvalga  di  Consip
spa, nella sua qualita' di centrale di committenza, per le  procedure
di gara finalizzate all'acquisizione di beni e di servizi strumentali
all'esercizio   delle   funzioni   delle   autorita'   di   gestione,
certificazione e audit istituite presso  le  singole  amministrazioni
titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione
europea. 
    La ricorrente sostiene che la  norma  impugnata,  «non  limitando
esplicitamente il proprio ambito operativo alle sole  amministrazioni
statali», violerebbe gli artt. 97, 118 e 120 della Costituzione ed in
tal senso svolge le sue argomentazioni. 
    2.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilita'  o,  comunque,  la  non
fondatezza della questione. 
    3.- In prossimita' dell'udienza la Regione Campania ha depositato
memoria   con   la   quale   insiste   per   la    declaratoria    di
incostituzionalita' del denunciato art.  9,  comma  8-bis,  ribadendo
quanto gia' assunto con il ricorso. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Riservata a separata pronuncia la decisione sull'impugnazione
proposta dalla Regione Campania avverso altre disposizioni  contenute
nel decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66  (Misure  urgenti  per  la
competitivita'   e   la   giustizia   sociale),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  viene  in  questa
sede in esame la questione di  legittimita'  costituzionale  relativa
dell'art. 9, comma 8-bis. 
    Detta ultima disposizione recita testualmente: «Nell'ottica della
semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei  programmi
di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il  Ministero
dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.a.,  nella  sua
qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo  3,  comma
34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  sulla  base  di
convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo  svolgimento  di
procedure  di  gara  finalizzate  all'acquisizione,  da  parte  delle
autorita' di gestione, certificazione e  audit  istituite  presso  le
singole  amministrazioni   titolari   dei   programmi   di   sviluppo
cofinanziati con fondi dell'Unione europea,  di  beni  e  di  servizi
strumentali all'esercizio delle relative funzioni». 
    La ricorrente, sulla premessa che la norma anzidetta si  applichi
non solo  alle  amministrazioni  statali,  ne  assume  il  contrasto,
anzitutto, con gli artt. 97 e 118 Cost., in quanto l'accentramento di
funzioni amministrative in capo al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  provocherebbe  un'invasione  nelle   sfere   di   competenza
regionali in ambito  amministrativo,  con  lesione  dei  principi  di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza ed in  contrasto  con
il principio di buon andamento dell'azione amministrativa. 
    La Regione deduce, altresi', la violazione dell'art.  120  Cost.,
giacche' la prevista sostituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze  alle  diverse  amministrazioni  titolari  dei  programmi  di
sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea - «tra cui  anche
le singole autorita' regionali competenti» - violerebbe il  principio
di leale collaborazione, presupponendo il potere  sostitutivo,  quale
«strumento eccezionale di intervento», l'inerzia degli enti  titolari
dei poteri, con cio' confermando che in alcuni ambiti lo Stato non e'
titolare in via diretta di alcuna potesta'. 
    2.- La questione non e' fondata. 
    2.1.- Il censurato comma 8-bis dell'art. 9 del  d.l.  n.  66  del
2014 si inserisce nel contesto di una regolamentazione,  piu'  ampia,
concernente  l'acquisizione  di  beni   e   servizi   da   parte   di
amministrazioni pubbliche (statali, regionali, provinciali  e  locali
in genere), volta alla razionalizzazione  della  spesa  pubblica  per
beni e servizi, con l'obiettivo  del  risparmio  e  della  efficienza
della spesa medesima (Capo I del Titolo II del citato d.l. n. 66  del
2014). 
    La disposizione denunciata e' rivolta,  tuttavia,  ad  un  ambito
particolare, quale quello dei programmi di sviluppo cofinanziati  con
i fondi dell'Unione europea, in cui viene  anzitutto  in  rilievo  la
disciplina dettata dai regolamenti della Comunita' europea in materia
di fondi strutturali e di investimento (da ultimo il  Regolamento  CE
17  dicembre  2013,  n.  1303/2013,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di  sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo  di  coesione,  sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e  disposizioni  generali  sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la  pesca,
e che abroga il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio). 
    Un ambito che da'  spazio,  secondo  una  logica  di  efficienza,
controllo e trasparenza, ad una disciplina  articolata,  che  prevede
molteplici  attori  ai  fini  della   realizzazione   dei   programmi
cofinanziati, ossia  le  varie  autorita'  -  designate  per  ciascun
programma operativo da ogni Stato membro (art.  123)  -  di  gestione
(quale  autorita'   responsabile   principale   dell'attuazione   del
programma: art. 125), di certificazione (quale autorita'  che  svolge
compiti di pagamento e predisposizione dei  bilanci:  art.  126),  di
audit (quale autorita' che si interessa  del  corretto  funzionamento
del sistema di gestione e controllo  del  programma  operativo:  art.
127), nonche' gli organismi intermedi (ai quali puo' essere  affidata
la gestione di parte di un programma: art. 123)  e  di  coordinamento
(incaricati di mantenere i contatti con la Commissione  e  coordinare
le attivita' degli altri organismi designati: artt. 123 e 128). 
    Proprio in questa prospettiva  la  normativa  interna  ha  inteso
supportare la disciplina eurounitaria  attraverso  la  previsione  di
moduli di  coordinamento  e  sostegno  delle  attivita'  relative  ai
programmi cofinanziati con fondi dell'Unione  europea,  affidando  le
relative funzioni alla Presidenza del Consiglio  (o  ad  un  Ministro
delegato), alla Agenzia per la coesione territoriale ed  allo  stesso
Ministero dell'economia e delle finanze (art. 10 del decreto-legge 31
agosto  2013,  n.  101,  recante   «Disposizioni   urgenti   per   il
perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione  nelle  pubbliche
amministrazioni»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125; art. 1, comma  245,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge  di  stabilita'  2014»;  in
precedenza, le indicazioni del Quadro strategico nazionale del giugno
2007, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio
2007, n. 3329). 
    Nella medesima ottica  e'  stato,  altresi',  previsto,  dapprima
puntualmente (art. 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
«Disposizioni urgenti per il  rilancio  dell'economia»»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98)  e,  poi,  in
termini piu' generali (art. 12 del decreto-legge 12  settembre  2014,
n. 133, recante «Misure  urgenti  per  l'apertura  dei  cantieri,  la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione  del  Paese,
la   semplificazione   burocratica,    l'emergenza    del    dissesto
idrogeologico  e  per  la  ripresa   delle   attivita'   produttive»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164),
il potere  sostitutivo  del  Governo,  ai  sensi  del  secondo  comma
dell'art. 120 Cost., per arginare e porre  rimedio  alla  «inerzia  o
inadempimento  delle  amministrazioni  pubbliche  responsabili  degli
interventi», cosi' da evitare di incorrere nelle sanzioni dell'Unione
europea «per i  casi  di  mancata  attuazione  dei  programmi  e  dei
progetti  cofinanziati   con   fondi   strutturali   europei   e   di
sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti» (art. 9, comma 2,  del
citato d.l. n. 69 del 2013). 
    2.2.- Nel delineato contesto si colloca,  quindi,  l'avvalimento,
da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze,  della  Consip
spa, quale centrale di committenza (artt.  3,  comma  34,  e  33  del
decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»),  affinche'
l'attuazione  dei  programmi  di  sviluppo  cofinanziati  con   fondi
dell'Unione europea sia condotta in modo efficiente  e  semplificato.
Esigenza, questa, che si e' resa particolarmente pressante,  giacche'
l'esperienza  operativa  ha  registrato  ritardi   ed   inadempimenti
nell'attuazione dei programmi anzidetti, tanto da rendere  necessaria
una specifica previsione di sostituzione governativa. 
    Per  tali  fini,  dunque,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, anche  nell'esercizio  delle  sue  competenze  attinenti  al
coordinamento nazionale delle autorita' di audit, nonche' nell'ambito
delle procedure di assistenza tecnica e di supporto  delle  autorita'
di gestione e certificazione dei programmi europei, e'  demandato  di
provvedere,  tramite  la  Consip   spa,   alla   predisposizione   di
convenzione volta a disciplinare lo svolgimento di procedure di  gara
specificamente,  appunto,  «finalizzate  all'acquisizione,  da  parte
delle autorita' di gestione, certificazione e audit istituite  presso
le  singole  amministrazioni  titolari  dei  programmi  di   sviluppo
cofinanziati con fondi dell'Unione europea,  di  beni  e  di  servizi
strumentali all'esercizio delle relative funzioni». 
    La  disposizione  di  cui  al  comma  8-bis  -  che  si   rivolge
indifferentemente a tutte le amministrazioni  titolari  di  programma
cofinanziato e, quindi, anche agli enti territoriali e  locali  -  e'
volta, dunque, a razionalizzare e semplificare i processi di acquisto
con l'obiettivo di ridurre i tempi e di ottimizzare, in un'ottica  di
trasparenza, i costi delle procedure, lasciando, tuttavia, inalterato
il profilo dell'esercizio proprio delle funzioni spettanti a ciascuna
amministrazione coinvolta. 
    La disciplina censurata e', pertanto, riconducibile alla  materia
del «coordinamento della finanza  pubblica»,  di  cui  all'art.  117,
terzo comma, Cost. (sentenze n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004), quale
norma  di  principio  posta   dallo   Stato,   che,   non   incidendo
sull'esercizio  delle   funzioni   spettanti   alle   amministrazioni
coinvolte nei programmi di sviluppo cofinanziati dall'Unione  europea
(e, segnatamente, quelle  designate  dalle  Regioni),  non  pone,  di
conseguenza, problemi di interferenza con gli artt. 97 e  118  Cost.,
congiuntamente evocati, ne' assume i connotati del potere sostitutivo
del Governo (specificamente invece, come  detto,  previsto  in  altra
sede normativa per il caso di inerzia nell'attuazione  dei  programmi
stessi). 
    Dal che la non fondatezza, sotto ogni  profilo,  della  sollevata
questione. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni
di legittimita' costituzionale, promosse dalla Regione  Campania  con
il ricorso indicato in epigrafe; 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 9, comma 8-bis, del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66
(Misure urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
promossa, in riferimento agli artt. 97, 118 e 120 della Costituzione,
dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2015. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI