N. 153 SENTENZA 9 giugno - 14 luglio 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Contenimento della spesa pubblica - Tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale statale - Obbligo di adeguamento delle Regioni. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89 - art. 13, commi 1, 2, 3 e 4. -(GU n.29 del 22-7-2015 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Marta CARTABIA; Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promosso dalla Regione Campania con ricorso spedito per la notifica il 21 agosto 2014, depositato in cancelleria il 22 agosto 2014 ed iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2014. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis; uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con il ricorso in epigrafe, la Regione Campania impugna l'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, per contrasto con gli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, 120 e 123 della Costituzione. La ricorrente, in primo luogo, afferma che le norme censurate, imponendo un tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale regionale (fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente), avrebbero invaso la potesta' legislativa residuale delle Regioni in materia di organizzazione amministrativa, riconosciuta dall'art. 117, quarto comma, Cost. Non limitandosi poi a prescrivere un determinato contenimento della spesa pubblica regionale, bensi' individuando specificamente e selettivamente la voce di spesa regionale da ridurre, le medesime disposizioni sarebbero altresi' lesive dell'autonomia finanziaria della Regione, la quale si esplica anche nella scelta delle spese da limitare a vantaggio di altre. L'intervento normativo in esame non sfuggirebbe al giudizio di incostituzionalita' nemmeno ove, pur in assenza di una sua espressa qualificazione in tale senso, fosse ricondotto alla materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». In tale caso, infatti, risulterebbe comunque violato l'art. 117, terzo comma, Cost., posto che il legislatore statale non si sarebbe limitato a sancire un principio generale, bensi' avrebbe disposto la diretta limitazione di una singola voce di spesa, in palese contrasto con la giurisprudenza costituzionale che circoscrive l'esercizio della potesta' legislativa statale alla fissazione di mere norme di principio (viene citata la sentenza n. 297 del 2009). Sotto altro profilo, l'estensione temporale dell'efficacia di tali previsioni anche ai rapporti in corso colliderebbe con l'art. 97 Cost., per gli effetti, si suppone negativi, che ne deriverebbero sul buon andamento dell'azione amministrativa. Il vulnus arrecato alla autonomia regionale sarebbe ancora aggravato dalle conseguenze che le disposizioni impugnate (in particolare, quella di cui al comma 3 dell'art. 13) collegano al mancato adeguamento dell'ordinamento regionale al nuovo limite sancito dal legislatore statale. La norma, invero, nella parte in cui impone alle Regioni di adeguarsi «ai sensi dell'articolo 1, comma 475 della legge 27 dicembre 2013, n. 147», sembra da interpretare (in ragione del rinvio a sua volta contenuto nell'art. 1, comma 475, all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) nel senso di far derivare dal mancato adeguamento nei termini indicati il taglio dei trasferimenti di risorse statali nei confronti delle Regioni (nelle quantita' indicate dallo stesso all'art. 2, comma 1 del d.l. n. 174 del 2012). Tale misura sanzionatoria, da un lato, determinerebbe conseguenze gravemente sproporzionate rispetto agli obiettivi di contenimento della spesa prefissati (tali da svilire e depotenziare l'attivita' di programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative dell'ente territoriale); dall'altro, eliderebbe qualsivoglia discrezionalita' della Regione in ordine all'an o al quomodo della riduzione della propria spesa, con gravissima lesione delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute. Da ultimo, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del censurato art. 13, laddove impongono alle Regioni di adeguare il proprio ordinamento al previsto abbassamento del parametro massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale interessato e alle altre modifiche apportate dal medesimo decreto ai commi 471, 472 e 473 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge n. 147 del 2013 (ovvero entro il 1° luglio 2014), sarebbero costituzionalmente illegittime per contrasto con gli articoli 3, 97 117, 118, 119 e 120 Cost. Per garantire un corretto adeguamento degli ordinamenti regionali a tali innovazioni occorrerebbero tempi adeguati e congrui, mentre la legge di conversione del d.l. n. 66 del 2014, definitivamente entrata in vigore il 23 giugno 2014, lascerebbe alle Regioni soltanto otto giorni per l'adeguamento, il cui termine spirerebbe il 1° luglio 2014. Si tratterebbe dunque di un periodo di tempo irragionevolmente breve e lesivo del principio di leale collaborazione, in quanto chiaramente inadeguato rispetto alla tempistica ordinaria di espletamento dell'iter normativo necessario a conformare l'ordinamento regionale alle nuove norme statali, con conseguente illegittimita' della previsione, sulla base di quanto chiarito da questa Corte con sentenza n. 196 del 2004. 2.- Con atto depositato il 18 settembre 2014, si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, formulando tuttavia deduzioni inconferenti rispetto alle questioni sollevate nel presente giudizio. La difesa erariale, infatti, premessi generici riferimenti ai mutamenti dello scenario economico nazionale e mondiale, nonche' al quadro dei rapporti tra Stato e autonomie introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), si intrattiene a lungo sui contenuti della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), in relazione alla sfera di autonomia delle Regioni a statuto speciale. Nessuna considerazione viene dedicata ai temi oggetto del ricorso in discussione. 3.- Con memoria depositata il 19 maggio 2015, la Regione Campania aggiunge ulteriori censure a quanto prospettato in ricorso. Le impugnate previsioni opererebbero un prelievo obbligatorio sulle retribuzioni, qualificabile come "prelievo tributario", illegittimamente limitato alla categoria dei dipendenti pubblici. A tale riguardo, viene richiamata la sentenza n. 223 del 2012, secondo cui l'imposizione di un prelievo obbligatorio, con finalita' di concorso alle pubbliche spese, ad un'unica categoria di soggetti violerebbe il principio «della parita' di prelievo a parita' di presupposto d'imposta economicamente rilevante». Le stesse disposizioni sarebbero altresi' costituzionalmente illegittime per contrasto con gli artt. 36 e 38 Cost., in quanto il prelievo tributario obbligatorio disposto sulle retribuzioni (eccedenti una determinata cifra) inciderebbe illegittimamente e a posteriori sulle retribuzioni e sulle indennita' gia' maturate dai pubblici dipendenti. La regolamentazione retroattiva di diritti gia' acquisiti in mancanza di una legittima ragione imperativa di interesse generale, determinerebbe ancora una lesione del legittimo affidamento maturato in capo ai destinatari delle nuove prescrizioni, nonche' la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. Da ultimo, la decurtazione, poiche' non meramente transitoria, supererebbe i limiti imposti al legislatore dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale avrebbe ritenuto sacrifici anche onerosi non lesivi dell'art. 3 Cost. a condizione, tuttavia, che si trattasse di limitazioni eccezionali, transeunti, non arbitrarie e consentanee allo scopo prefisso nonche' temporalmente limitate (si citano l'ordinanza n. 299 del 1999 e le sentenze n. 310 del 2013, n. 223 del 2012 e n. 245 del 1997). Per il resto, la memoria ribadisce quanto gia' argomentato nel ricorso introduttivo sia in ordine alla ritenuta lesione della autonomia organizzativa, legislativa e amministrativa della Regione (in violazione degli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, 120 e 123 Cost.), sia sul carattere irragionevole, sproporzionato e lesivo del principio di leale collaborazione del termine prescritto per adeguare gli ordinamenti regionali alle innovazioni apportate dall'art. 13 del d.l. n. 66 del 2014. 4.- All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle rispettive difese scritte. Considerato in diritto 1.- La Regione Campania impugna l'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, in riferimento agli articoli 3, 97, 117 primo, terzo e quarto comma, 118, 119, 120 e 123 della Costituzione. 1.1.- Secondo la ricorrente, il citato articolo, nella parte impugnata, imponendo alle Regioni di «adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1 [del medesimo art. 13], ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto», si porrebbe in contrasto: con l'art. 117, quarto comma, e 123 Cost., poiche' invaderebbe la competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa, da esercitarsi secondo i «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» fissati negli statuti; con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, ove anche ricondotto alla materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», avrebbe disposto la diretta limitazione di una singola voce di spesa, in contrasto con l'indicata norma costituzionale che circoscriverebbe l'esercizio della potesta' legislativa statale alla fissazione di sole norme di principio; con l'art. 119 Cost., in quanto lesivo dell'autonomia finanziaria della Regione, che si esplica anche nella scelta delle spese da limitare a vantaggio di altre; con l'art. 97 Cost., per gli effetti sul buon andamento dell'azione amministrativa che deriverebbero dall'estensione dell'efficacia delle norme impugnate ai rapporti in corso; con l'art. 3 Cost., in quanto la misura sanzionatoria prevista all'art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 (cui rinvia indirettamente il terzo comma dell'impugnato art. 13), sarebbe «sproporzionata ed illogica» rispetto agli obiettivi di contenimento della spesa prefissati; con gli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., la' dove impone alle Regioni di adeguare il proprio ordinamento al disposto abbassamento del parametro massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale interessato entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013 (ovvero entro il 1° luglio 2014), trattandosi di termine irragionevole e lesivo del principio di leale collaborazione, in quanto inadeguato rispetto all'iter normativo necessario a conformare l'ordinamento regionale alle nuove norme statali. 1.2.- Occorre premettere che, per quanto la Regione Campania dichiari di impugnare i primi quattro commi dell'art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, le censure formulate attengono, in realta', soltanto al comma 3, il quale per l'appunto impone alle Regioni di adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo fissato (dal comma 1 del medesimo art. 13) in euro 240.000 annui (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente). 1.3.- In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilita' delle questioni sollevate dalla Regione soltanto con la memoria depositata il 19 maggio 2015 e riferite: alla violazione del principio «della parita' di prelievo a parita' di presupposto d'imposta economicamente rilevante»; al contrasto con gli artt. 36 e 38 Cost.; alla lesione del legittimo affidamento; alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; alla violazione dell'art. 3 Cost., stante il carattere definitivo e non transeunte del sacrificio imposto. L'oggetto del giudizio di costituzionalita' in via principale, infatti, e' limitato ai parametri e alle questioni indicate nel ricorso introduttivo, e non puo', la parte ricorrente, introdurre nuove censure dopo l'esaurimento del termine perentorio assegnato per impugnare in via principale le leggi (sentenze n. 108 del 2012 e n. 169 del 2010). 1.4.- Ancora in via preliminare, si deve precisare che e' riservata a separate pronunce la decisione sull'altra questione di legittimita' costituzionale promossa dalla Regione Campania, con ricorso iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2014. 2.- Cosi' circoscritto il thema decidendum, la prospettata violazione della competenza legislativa e dell'autonomia finanziaria della Regione e' infondata. La spesa per il personale costituisce un importante aggregato della spesa di parte corrente (sentenze n. 69 del 2011 e n. 169 del 2007), sicche' disposizioni dirette al suo contenimento attraverso l'individuazione di limiti generali ad essa, anche con la fissazione di un tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale, costituiscono legittima espressione della competenza legislativa riservata allo Stato dall'art. 117, terzo comma, Cost., di determinazione dei principi fondamentali nella materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». Come questa Corte ha ripetutamente affermato, anche «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalita' del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilita' di intervento dei livelli territoriali sub-statali», possono essere ricondotte nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 237 del 2009; in precedenza, nello stesso senso, sentenza n. 417 del 2005), giacche' «il finalismo» insito in tale genere di disposizioni esclude che possa invocarsi «la logica della norma di dettaglio» (sentenza n. 205 del 2013). A questa stregua, sono state qualificate come principi fondamentali di coordinamento finanziario norme che ponevano limiti a singole voci della spesa relativa al personale (in tal senso, recentemente le sentenze n. 61 e n. 23 del 2014), sul presupposto che «la stessa nozione di principio fondamentale non puo' essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarita' della materia» (sentenza n. 16 del 2010). Coerentemente con questa ricostruzione finalistica del coordinamento che si puo' realizzare anche tramite norme finanziarie le quali non si limitino a porre un obiettivo di riequilibrio della finanza pubblica, ma prescrivano le specifiche modalita' per il suo perseguimento, si e' affermato che «la specificita' delle prescrizioni, di per se', neppure puo' escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007)» (sentenza n. 16 del 2010). La previsione impugnata, con la quale e' stato imposto alle Regioni di estendere al proprio personale il vincolo del tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo, gia' introdotto per il personale statale, si colloca nel contesto di un piu' ampio intervento di revisione della spesa pubblica, concorrendo, quale misura di razionalizzazione e trasparenza dell'organizzazione degli apparati politico istituzionali (dello Stato e delle autonomie territoriali), alla stabilizzazione della finanza pubblica complessiva. Questa «scelta di fondo» del legislatore statale (sentenza n. 151 del 2012) va qualificata dunque come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, idoneo, in quanto tale, ad attrarre alla stessa competenza legislativa dello Stato la definizione delle particolari regole che ne costituiscono il necessario svolgimento tecnico. All'accertata natura di principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» di quanto previsto nella disposizione censurata, consegue che la lamentata violazione dell'autonomia di spesa delle Regioni non sussiste (ex plurimis, sentenze n. 79 del 2014, n. 52 del 2010, n. 237 e n. 139 del 2009, n. 36 del 2004). Ne' e' ravvisabile alcuna violazione della potesta' legislativa residuale delle regioni in materia di organizzazione amministrativa, in quanto quest'ultima recede a fronte di misure di coordinamento finanziario necessariamente uniformi sull'intero territorio nazionale (ex plurimis, sentenze n. 219 del 2013 e n. 151 del 2012). 3.- A quanto appena esposto, deve comunque aggiungersi che l'impugnata misura di contenimento finanziario non ricadrebbe in alcun caso, come invece reputa la Regione, in una materia di competenza regionale. Questa Corte ha piu' volte statuito che il trattamento economico dei dipendenti pubblici va ricondotto alla materia dell'«ordinamento civile», prevalendo quest'ultimo ambito di competenza su ogni tipo di potesta' legislativa delle Regioni, e quindi anche sulle attribuzioni fatte valere, nella sua impugnazione, dalla Regione ricorrente in materia di organizzazione amministrativa (sentenza n. 19 del 2013), nonche' in materia di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 225 del 2013). Si perviene cosi', anche per questa diversa via, alla medesima conclusione di infondatezza di tutte le censure di asserita lesione delle competenze legislative regionali invocate dalla ricorrente. 4.- La Regione lamenta anche la violazione dell'art. 97 Cost., per gli effetti, si suppone negativi, sul buon andamento dell'azione amministrativa che deriverebbero dall'estensione dell'efficacia delle norme impugnate ai rapporti in corso. La questione e' inammissibile. Secondo la giurisprudenza costituzionale «le Regioni possono evocare parametri di legittimita' diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo allorquando la violazione denunciata sia "potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni" (sentenza n. 199 del 2012) e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione (sentenza n. 33 del 2011)» (sentenza n. 229 del 2013). Queste condizioni non sono soddisfatte nel caso in esame, nel quale la Regione, pur invocando la violazione di un parametro diverso da quelli relativi al riparto delle competenze legislative, non ha spiegato in quali termini tale vizio «comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite o ridondi sul riparto di competenze legislative (ex plurimis, sentenze n. 128 e n. 33 del 2011, n. 156 e n. 52 del 2010)» (sentenza n. 236 del 2013). 5.- La questione sollevata con riguardo al termine imposto per l'adeguamento dell'ordinamento regionale e' anch'essa inammissibile, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, e' evocata in modo cumulativo, generico e indistinto una pluralita' di norme costituzionali (in particolare, la Regione prospetta la violazione degli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost.), senza che vengano specificate le ragioni del contrasto delle disposizioni impugnate con ciascuno dei parametri citati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso in via principale non puo' limitarsi a indicare «le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilita' o incompatibilita' costituisce l'oggetto della questione di costituzionalita'» (sentenza n. 450 del 2005), ma deve contenere, per superare lo scrutinio di ammissibilita', anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalita', posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva (sentenze n. 315 del 2009, n. 322 del 2008, n. 38 del 2007 e n. 233 del 2006). E tale esigenza di motivazione si pone inoltre «in termini perfino piu' pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali» (sentenze n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005). Sotto altro profilo, il motivo in esame presuppone che il comma 3 del censurato art. 13, la' dove impone alle regioni di adeguare il proprio ordinamento (all'abbassamento del parametro massimo del trattamento economico annuo) «ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto», debba essere interpretato nel senso che il termine (di sei mesi) decorre dall'entrata in vigore della stessa legge n. 147 del 2013, andando quindi a spirare il 1° luglio 2014. Cosicche', essendo la legge di conversione del d.l. n. 66 del 2014 definitivamente entrata in vigore il 23 giugno 2014, le Regioni avrebbero avuto soltanto otto giorni di tempo per provvedere all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti. Sennonche', contrariamente a quanto supposto dalla Regione, sembra invece ben possibile interpretare la norma impugnata nel senso che l'adeguamento dell'ordinamento regionale debba avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 89 del 2014 (e non dall'entrata in vigore della precedente legge n. 147 del 2013). La questione, quindi, e' inammissibile per mancato esperimento del tentativo d'interpretazione conforme a Costituzione. Difatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte, «di una disposizione legislativa non si pronuncia l'illegittimita' costituzionale quando se ne potrebbe dare un'interpretazione in violazione della Costituzione, ma quando non se ne puo' dare un'interpretazione conforme a Costituzione» (sentenza n. 46 del 2013; nello stesso senso sentenza n. 77 del 2007, ordinanze n. 102 del 2012, n. 212, n. 103 e n. 101 del 2011, n. 110, n. 192 e n. 322 del 2010, n. 257 del 2009, n. 363 del 2008). In subordine, anche ammettendo che il termine semestrale decorra dall'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013 (e vada quindi a scadere il 1° luglio 2014), i giorni a disposizione della Regione per l'adeguamento non sarebbero stati soltanto otto, come si sostiene nel ricorso, bensi' piu' di sessanta, stante che l'obbligo di adeguamento sarebbe sorto sin dalla entrata in vigore del d.l. n. 66 del 2014, con la conseguenza che e' da tale data che la Regione stessa avrebbe potuto e dovuto attivarsi, senza attendere la legge di conversione. L'erronea ricostruzione della fattispecie normativa costituisce ulteriore ragione di inammissibilita' della questione. 6.- La misura coercitiva prevista all'art. 2 del d.l. n. 174 del 2012, in quanto «sproporzionata ed illogica», secondo la Regione, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., parametro richiamato soltanto nella intestazione del relativo paragrafo del ricorso, ma agevolmente desumibile sulla base degli argomenti svolti (sull'ammissibilita' del riferimento in questi termini, sentenze n. 109 del 2007, n. 352 del 1996, n. 305 del 1994 e n. 115 del 1993). La norma in questione - richiamata indirettamente dal comma 3 del censurato art. 13, attraverso il rinvio operato all'art. 1, comma 475, della legge n. 147 del 2013 - prevede al comma 1, per quanto rileva in questa sede, il taglio dei trasferimenti erariali nella misura dell'ottanta per cento, fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, per il caso in cui le Regioni non adottino, nei termini in essa indicati, tutta una serie di provvedimenti, elencati dalla lettera a) alla lettera m) dello stesso comma 1. Si tratta di una vasta congerie di disposizioni accomunate dall'esigenza di contenimento della spesa pubblica (a titolo esemplificativo, si va dalla riduzione del numero delle societa' sottoposte a controllo pubblico, all'entita' dei gettoni di presenza, alla gratuita' della partecipazione a commissioni, all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, all'acquisto di buoni taxi, all'imposizione di limiti nell'assunzione di personale, alla soppressione o riduzione di enti, agenzie e organismi). Al novero degli adempimenti posti quale condizione per l'erogazione dei trasferimenti erariali viene aggiunto anche l'adeguamento al nuovo tetto retributivo, della quale cosa la Regione Campania si duole nel suo ricorso, per i ricordati motivi. Sennonche', nella delibera della Giunta regionale della Campania 8 agosto 2014, n. 362, che autorizza la presentazione del ricorso, non viene espressa alcuna volonta' di impugnare l'art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, in relazione alla misura prescritta dall'art. 2 del d.l. n. 174 del 2012. La delibera cita si' quest'ultima disposizione al punto i) del «rilevato», ma unicamente per argomentare a sostegno della diversa questione dell'asserita incongruita' del termine imposto alle regioni per adeguarsi alle nuove prescrizioni statali, come e' reso evidente dal passo che qui si trascrive: «L'irragionevolezza e la sproporzione del termine rispetto agli adempimenti richiesti, nonche' la violazione del principio di leale collaborazione, risulta ancora piu' grave ed evidente in considerazione delle pesanti sanzioni che la legge prescrive per il mancato adempimento delle sue disposizioni ai sensi dell'art. 1, comma 475, della legge 147/2013, cui espressamente rinvia l'art. 13, comma 3, del DL 66/2014». Il difetto di corrispondenza tra ricorso e delibera, quanto a oggetto dell'impugnazione, comporta l'inammissibilita' del motivo. L'esigenza che le impugnazioni regionali di leggi dello Stato siano promosse dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), risulterebbe infatti elusa, se si ammettesse che il ricorso del Presidente possa denunciare vizi diversi da quelli prefigurati nella delibera della Giunta che autorizza la presentazione dell'impugnazione in via principale (sentenza n. 180 del 1980).
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione sull'altra questione di legittimita' costituzionale, di cui al ricorso della Regione Campania iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2014; 1) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promossa, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 123, 117, terzo comma, 119 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le ulteriori questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 66 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2015. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Daria de PRETIS, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI