N. 160 ORDINANZA 10 giugno - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Contratti di lavoro a tempo determinato - Prosecuzione. 
- Delibera legislativa relativa  al  disegno  di  legge  n.  579-607,
  stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie urgenti per  l'anno  2013.
  Disposizioni varie), approvata dall'Assemblea  regionale  siciliana
  nella seduta del 19 novembre 2013, art. 4. 
-   
(GU n.29 del 22-7-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,  Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  4  della
delibera  legislativa  relativa  al  disegno  di  legge  n.  579-607,
stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie  urgenti  per  l'anno  2013.
Disposizioni varie),  approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana
nella seduta del 19 novembre 2013,  promosso  dal  Commissario  dello
Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 27  novembre
2013, depositato in cancelleria il 5 dicembre 2013 ed iscritto al  n.
100 del registro ricorsi 2013. 
    Udito nella camera di consiglio del 10  giugno  2015  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che, con  ricorso  notificato  il  27  novembre  2013  e
depositato  il  5  dicembre  2013  (reg.  ric.  100  del  2013),   il
Commissario dello Stato per la  Regione  siciliana  ha  promosso,  in
riferimento agli artt. 3, 51, 81,  quarto  comma,  97,  117,  secondo
comma, lettera l), e terzo comma, della  Costituzione,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 4  della  delibera  legislativa
relativa al disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623 (Disposizioni
finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni  varie),  approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 novembre 2013; 
    che, ad avviso  del  ricorrente,  l'impugnata  disposizione,  pur
qualificandosi come  interpretazione  autentica  dell'art.  38  della
legge  della  Regione  autonoma  siciliana  15  maggio  2013,  n.   9
(Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013.  Legge  di
stabilita'  regionale),  avrebbe  in  realta'  natura  innovativa  ed
efficacia retroattiva, determinando un ampliamento indefinibile della
platea dei destinatari della disciplinata prosecuzione  del  rapporto
di  lavoro:  platea  non  limitata,  come  nel  richiamato  art.  38,
esclusivamente a coloro i quali avessero un  rapporto  di  lavoro  in
essere alla data del  30  novembre  2012,  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'art. 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato.  Legge  di  stabilita'  2013)  e  alle  condizioni  ivi
previste; bensi' estesa anche ai  titolari  di  contratti  di  lavoro
«assistiti», termine non riconducibile ad alcuna categoria  giuridica
precisa; 
    che il conseguente ampliamento, in misura  non  predeterminabile,
dei possibili beneficiari della proroga si porrebbe in contrasto:  a)
con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto consentirebbe l'instaurarsi
ope legis di nuovi rapporti di lavoro subordinato; b) con l'art. 117,
terzo comma, Cost., in  relazione  al  principio  fondamentale  della
materia  di  potesta'  concorrente   «coordinamento   della   finanza
pubblica» posto dall'art. 9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e  di  competitivita'  economica),  convertito,  con   modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio  2010,  n.  122;  c)  con
l'art. 81, quarto comma, Cost., non avendo il  legislatore  regionale
quantificato l'ammontare della spesa derivante dalla norma impugnata,
ne' individuato  le  risorse  finanziarie  con  cui  provvedere  alla
relativa copertura; 
    che la Regione  autonoma  siciliana  non  si  e'  costituita  nel
giudizio; 
    che, successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa in
questione e' stata promulgata e pubblicata come legge  della  Regione
autonoma siciliana 5 dicembre 2013, n. 21  (Disposizioni  finanziarie
urgenti per l'anno 2013. Disposizioni  varie),  con  omissione  della
disposizione oggetto di censura; 
    che,  nel  corso  del  giudizio,  la  Corte  costituzionale,  con
ordinanza n. 114 del 2014 (reg. ord. n. 96 del  2014),  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 127
della Costituzione  e  all'art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione), dell'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo  1953,  n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge  5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3),
limitatamente alle parole «Ferma restando  la  particolare  forma  di
controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale  della  Regione
siciliana»; 
    che, come osservato nell'ordinanza n. 114 del 2014,  «il  profilo
dell'ammissibilita' dell'impugnazione, in via  principale,  da  parte
del Commissario dello Stato per  la  Regione  siciliana  delle  norme
delle  delibere  legislative   approvate   dall'Assemblea   regionale
siciliana, allo stesso pervenute ai sensi dell'art. 28 dello  statuto
speciale di quella Regione, [...] assume carattere  pregiudiziale  ai
fini della risoluzione della questione di legittimita' costituzionale
come prospettata dal ricorso introduttivo del presente giudizio»;  e,
d'altra parte, l'inciso sopra trascritto dell'art. 31, comma 2, della
legge   n.   87   del   1953   era   l'unico   ostacolo   legislativo
all'applicazione, tramite l'art. 10 della legge cost. n. 3 del  2001,
del vigente art. 127 Cost. anche nei confronti della Regione autonoma
siciliana; 
    che la questione,  cosi'  sollevata,  e'  stata  accolta  con  la
sentenza n. 255 del 2014, sul presupposto che il peculiare  controllo
di costituzionalita' delle leggi della  Regione  autonoma  siciliana,
strutturalmente preventivo, fosse caratterizzato da un minor grado di
garanzia dell'autonomia rispetto  a  quello  previsto  dall'art.  127
Cost. e che, pertanto, dovesse trovare applicazione l'art.  10  della
legge costituzionale n. 3 del 2001, il quale introduce  la  «clausola
di maggior  favore»  ai  fini  della  piu'  compiuta  garanzia  delle
autonomie speciali. 
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. 3,  51,  81,  quarto
comma, 97, 117, secondo comma,  lettera  l),  e  terzo  comma,  della
Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  4
della delibera legislativa relativa al disegno di legge  n.  579-607,
stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie  urgenti  per  l'anno  2013.
Disposizioni varie),  approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana
nella seduta del 19 novembre 2013; 
    che, ai fini della risoluzione di tale questione di  legittimita'
costituzionale,    ha    carattere    pregiudiziale    il     profilo
dell'ammissibilita' dell'impugnazione, in via  principale,  da  parte
del Commissario dello Stato per  la  Regione  siciliana  delle  norme
delle  delibere  legislative   approvate   dall'Assemblea   regionale
siciliana, allo stesso pervenute ai sensi dell'art. 28 dello  Statuto
della  Regione  autonoma  siciliana,  approvato  con  regio   decreto
legislativo  15  maggio  1946,  n.  455,  e   convertito   in   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (ordinanza n. 114 del 2014); 
    che la sentenza n. 255 del 2014  -  dichiarando  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo  1953,  n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge  5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3),
limitatamente alle parole «Ferma restando  la  particolare  forma  di
controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale  della  Regione
siciliana» - ha annullato l'unico «frammento normativo che  manteneva
fermo il particolare sistema di  controllo  delle  leggi  siciliane»,
cosi' rendendo «non piu' operanti le norme statutarie  relative  alle
competenze del Commissario dello  Stato  nel  controllo  delle  leggi
siciliane»; 
    che, pertanto, gli artt. 27 (con  riguardo  alla  competenza  del
Commissario  dello  Stato  ad  impugnare  le   delibere   legislative
dell'Assemblea regionale  siciliana),  28,  29  e  30  dello  Statuto
speciale non trovano piu' applicazione, per  effetto  dell'estensione
alla Regione autonoma siciliana  del  controllo  successivo  previsto
dagli artt. 127 Cost. e 31 della legge n. 87 del 1953 per le  Regioni
a statuto ordinario, secondo  quanto  gia'  affermato  per  le  altre
Regioni ad autonomia speciale e per le Province autonome; 
    che, di conseguenza, non essendo piu' previsto che  questa  Corte
eserciti il suo sindacato sulla delibera legislativa regionale  prima
che quest'ultima sia stata promulgata e pubblicata, deve  dichiararsi
in limine l'improcedibilita' del ricorso, senza che il giudizio possa
proseguire neanche agli effetti di una pronuncia di cessazione  della
materia del contendere per mancata promulgazione  delle  disposizioni
impugnate,  circostanza  quest'ultima  che   preclude   altresi'   la
concessione di una eventuale rimessione in termini  in  favore  della
Presidenza del Consiglio dei ministri (ordinanze n. 111 e n. 105  del
2015). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2015. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                             e Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI