N. 200 ORDINANZA 22 settembre - 15 ottobre 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Ordinamento  giudiziario  -  Riduzione  degli  uffici  giudiziari   -
  Conferimento  della  delega   legislativa   al   Governo   mediante
  disposizioni inserite nella legge di conversione del  decreto-legge
  n. 138 del 2011. 
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti  per
  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per  lo  sviluppo);  legge  14
  settembre 2011, n. 148 (Conversione in  legge,  con  modificazioni,
  del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori  misure
  urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria  e  per  lo  sviluppo.
  Delega al Governo per la riorganizzazione della  distribuzione  sul
  territorio degli uffici  giudiziari),  art.  1,  comma  2;  decreto
  legislativo 7 settembre 2012,  n.  155  (Nuova  organizzazione  dei
  tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero,  a  norma
  dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011,  n.  148),
  con l'allegata tabella A, sia nell'intero  che  con  riguardo  agli
  artt. 1, 2, 9 e 11. 
-   
(GU n.42 del 21-10-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale del decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la  stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), dell'art. 1, comma 2, della legge  14
settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni,  del
decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  recante  ulteriori  misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.  Delega
al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio
degli uffici giudiziari) e del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari  e  degli  uffici
del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge
14 settembre 2011, n. 148), con l'allegata tabella A, sia nell'intero
che con riguardo, in particolare, agli artt. 1, 2, 9 e  11,  promosso
dal Tribunale ordinario di Torino nel procedimento penale a carico di
M.G., con ordinanza del  24  marzo  2014,  iscritta  al  n.  112  del
registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visti l'atto  di  costituzione  di  M.G.,  nonche'  gli  atti  di
intervento del Consiglio dell'Ordine  degli  avvocati  di  Alba,  del
Consiglio dell'Ordine  degli  avvocati  di  Pinerolo,  del  Consiglio
dell'Ordine degli avvocati di Acqui Terme, del Consiglio  dell'Ordine
degli avvocati di Lucera e del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del  22  settembre  2015  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi gli avvocati Monica Bernardoni per M.G. e per il  Consiglio
dell'Ordine  degli  avvocati  di  Pinerolo,  Pietro  Piroddi  per  il
Consiglio  dell'Ordine  degli  avvocati  di  Acqui  Terme,   Giuseppe
Agnusdei per il Consiglio dell'Ordine  degli  avvocati  di  Lucera  e
l'avvocato  dello  Stato  Antonio  Grumetto  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che il Tribunale ordinario di Torino, con ordinanza  del
24 marzo 2014, ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138  (Ulteriori  misure  urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),  dell'art.  1,
comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
sviluppo.  Delega  al   Governo   per   la   riorganizzazione   della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), e del  decreto
legislativo 7  settembre  2012,  n.  155  (Nuova  organizzazione  dei
tribunali ordinari e degli uffici del  pubblico  ministero,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), con
l'allegata  tabella  A,  sia  nell'intero  che   con   riguardo,   in
particolare, agli artt. 1, 2, 9 e  11,  limitatamente  alla  disposta
soppressione del  Tribunale  e  della  Procura  della  Repubblica  di
Pinerolo, e al loro accorpamento al Tribunale e  alla  Procura  della
Repubblica di Torino e all'obbligo di fissare e celebrare le  udienze
avanti al Tribunale di Torino, in riferimento,  nel  complesso,  agli
artt. 70, 72, primo e quarto comma, 76 e  77,  secondo  comma,  della
Costituzione; 
    che l'ordinanza di rimessione veniva pronunciata all'udienza  del
24 marzo 2014, tenutasi dinanzi al Tribunale ordinario di  Torino,  a
seguito della soppressione del Tribunale ordinario di  Pinerolo,  nel
corso del procedimento penale a carico di M.G.; 
    che il Tribunale ordinario di Torino deduce che l'art.  1,  comma
2, della legge n. 148 del 2011, e, di conseguenza, l'intero d.lgs. n.
155 del 2012, sarebbe stato  adottato  in  violazione  dell'art.  72,
primo e quarto comma, Cost., in quanto sul testo dell'emendamento che
conteneva la delega legislativa sarebbe stata  posta  la  fiducia  e,
dunque, lo stesso non sarebbe passato per la  competente  Commissione
parlamentare referente; 
    che la Corte costituzionale con la  sentenza  n.  237  del  2013,
richiamata nell'ordinanza n.  15  del  2014,  le  cui  statuizioni  e
argomentazioni il rimettente non condivide, ha dichiarato non fondata
analoga  questione,   ma   che   tale   decisione   dovrebbe   essere
riconsiderata alla luce della sentenza n. 32 del 2014; 
    che il requisito di cui all'art.  72,  quarto  comma,  Cost.  non
sarebbe stato salvaguardato nella specie, come assume la sentenza  n.
237 del 2013, atteso che non vi sarebbe stato il  passaggio  in  sede
referente; 
    che nei confronti del d.l. n. 138 del 2011, all'art. 1, comma  2,
della legge n. 148 del 2011, e, in via consequenziale, degli artt. 1,
2, 9 e 11 del d.lgs. n. 155 del 2012, e'  prospettata,  altresi',  la
violazione degli artt. 70, 76 e 77 Cost.; 
    che cio', in particolare, e' dedotto  in  relazione  ai  principi
enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 32 del 2014; 
    che dopo aver richiamato  la  giurisprudenza  costituzionale  sul
rigore con cui deve essere effettuato l'accertamento del rispetto dei
presupposti per ricorrere alla decretazione d'urgenza, come stabiliti
dall'art. 77, secondo  comma,  Cost.,  il  Tribunale  rileva  che  la
clausola che accompagna il d.l. n. 138 del 2011 non da'  conto  della
loro esistenza rispetto all'oggetto della delega; 
    che la legge delega, introdotta con un emendamento  nell'iter  di
conversione del decreto-legge,  sarebbe  all'evidenza  estranea  allo
stesso, secondo i  principi  affermati  dalla  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 22 del 2012, e come rilevato dal  Comitato  per  la
legislazione della Camera dei deputati; 
    che il rimettente afferma la sussistenza  della  rilevanza  della
questione di costituzionalita' in quanto il  Tribunale  ordinario  di
Torino e' stato chiamato a decidere un processo per  fatto  di  reato
gia' di competenza del Tribunale ordinario di  Pinerolo,  in  ragione
della soppressione di quest'ultimo; 
    che si e' costituito  in  giudizio,  con  atto  depositato  nella
cancelleria della  Corte  il  21  luglio  2014,  M.G.,  imputato  nel
giudizio principale, che ha aderito  all'ordinanza  di  rimessione  e
svolgendo   analoghe   considerazioni    ha    chiesto    dichiararsi
l'illegittimita' costituzionale delle norme impugnate; 
    che con memoria del 21 luglio 2014  ha  spiegato  intervento  nel
giudizio incidentale il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Alba,
adducendo di avere interesse in causa in ragione  della  soppressione
del relativo Tribunale e del conseguente  accorpamento  al  Tribunale
ordinario di Asti, e per tali ragioni ha  fatto  proprie  le  censure
prospettate dal Tribunale ordinario di  Torino,  chiedendo,  altresi'
che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli  artt.  1,
2, 9 e 11 del d.lgs. n. 155  del  2012,  nella  parte  in  cui  hanno
soppresso il Tribunale ordinario di Alba e  disposto  la  trattazione
dell'udienza presso il Tribunale ordinario di Asti; 
    che con atto del 21 luglio 2014 e'  intervenuto  in  giudizio  il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pinerolo, deducendo di essere
esistente e in carica, nonostante la soppressione del  Tribunale,  ai
sensi dell'art. 65, comma 2, della legge 31  dicembre  2012,  n.  247
(Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), che ha
prorogato i consigli circondariali in  carica  sino  al  31  dicembre
2014, e richiamando  a  sostegno  dell'illegittimita'  costituzionale
delle norme impugnate la sentenza della Corte  costituzionale  n.  32
del 2014; 
    che  lo  stesso  assume  di  essere  portatore  di  un  interesse
qualificato, inerente  in  modo  diretto  ed  immediato  al  rapporto
sostanziale dedotto in giudizio; 
    che la questione sollevata attingerebbe direttamente non solo  le
prerogative del Consiglio dell'Ordine degli avvocati  di  Pinerolo  e
della classe forense  rappresentata,  che  viene  privata  della  sua
specificita' territoriale, ma inciderebbe direttamente sull'esistenza
del  soggetto  interveniente,  ontologicamente  ed  indissolubilmente
legato all'esistenza del Tribunale circondariale di  riferimento  che
il legislatore intende sopprimere; 
    che in data 22 luglio 2014 ha depositato atto  di  intervento  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo che la  questione  e'
manifestamente infondata in ragione di quanto statuito dalla sentenza
n. 237 del 2013 della Corte costituzionale; 
    che, sempre in data 22 luglio  2014  ha  spiegato  intervento  il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di  Acqui  Terme,  esponendo  di
avere interesse in causa in ragione della soppressione  del  relativo
Tribunale  e  della  Procura  della  Repubblica  e  del   conseguente
accorpamento  al  Tribunale  e  alla  Procura  della  Repubblica   di
Alessandria,  e  per  tali  ragioni  ha  fatto  proprie  le   censure
prospettate  dal  Tribunale  ordinario  di  Torino,  richiamando   in
particolare la sentenza n. 32 del 2014; 
    che intervento e' stato spiegato anche dal Consiglio  dell'Ordine
degli avvocati di Lucera,  con  atto  del  22  luglio  2014,  che  ha
prospettato di avere interesse in causa in ragione della soppressione
del relativo Tribunale e della  Procura  della  Repubblica,  e  della
sezione distaccata di Rodi Garganico, con il conseguente accorpamento
al Tribunale ordinario  di  Foggia  e  alla  relativa  Procura  della
Repubblica,  e  per  tali  ragioni  ha  fatto  proprie   le   censure
prospettate dal Tribunale ordinario di Torino,  chiedendo,  altresi',
che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli  artt.  1,
2, 9 e 11 del d.lgs. n. 155  del  2012,  nella  parte  in  cui  hanno
soppresso i suddetti uffici giudiziari; 
    che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lucera, oltre alle
censure gia' prospettate nell'ordinanza di rimessione  del  Tribunale
ordinario di Torino, ha dedotto: 
    - l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  2,  della
legge  148  del  2011  per  violazione  dell'art.  3   Cost.,   quale
ragionevolezza  ed  eguaglianza,  e   dell'art.   24   Cost.,   quale
effettivita' dell'esercizio del diritto difensivo; 
    - l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  2,  della
legge n. 148 del 2011 e del d.lgs. n. 155 del  2012,  in  riferimento
all'art.  81  Cost.,  nonche'  per  irragionevolezza  ed   intrinseca
contraddittorieta'; 
    - l'illegittimita' costituzionale del d.lgs. n. 155 del 2012,  in
particolare in relazione all'art. 1, commi 2, lettere b), c),  d)  ed
e), e 3, della legge n. 148 del 2011, per la violazione  degli  artt.
76, 3, 24, 25, primo comma, 97, secondo comma, Cost., in  quanto  non
sarebbero state rispettate le condizioni previste dalla legge  delega
per la soppressione degli uffici giudiziari di primo grado,  ledendo,
peraltro, il principio del giudice naturale; 
    che il  Consiglio  dell'Ordine  degli  avvocati  di  Pinerolo  ha
depositato memoria in data 13 agosto 2015, con la quale ha  insistito
nelle   proprie   deduzioni,    ripercorrendo    la    giurisprudenza
costituzionale sul procedimento  per  il  conferimento  della  delega
legislativa e richiamando in particolare la sentenza n. 32 del 2014; 
    che anche M.G. ha depositato memoria in data 13 agosto  2015  con
la  quale  ha  insistito   nella   richiesta   di   declaratoria   di
illegittimita' costituzionale delle norme impugnate e  ha  richiamato
la suddetta sentenza n. 32 del 2014; 
    che in data 1° settembre  2015  il  Consiglio  dell'Ordine  degli
avvocati di Acqui  Terme  ha  depositato  memoria  con  la  quale  ha
insistito nelle conclusioni gia' rassegnate. 
    Considerato che il Tribunale ordinario  di  Torino  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale del decreto-legge 13  agosto
2011,  n.  138  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), dell'art. 1, comma 2, della legge  14
settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni,  del
decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  recante  ulteriori  misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.  Delega
al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio
degli uffici giudiziari), e del decreto legislativo 7 settembre 2012,
n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari  e  degli  uffici
del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge
14 settembre 2011, n. 148), con l'allegata tabella A, sia nell'intero
che  con  riguardo,  in  particolare,  agli  artt.  1,  2,  9  e  11,
limitatamente  alla  disposta  soppressione  del  Tribunale  e  della
Procura della Repubblica di Pinerolo, in riferimento, nel  complesso,
agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 76 e 77 della Costituzione; 
    che   con   l'ordinanza   dibattimentale   adottata   nel   corso
dell'udienza pubblica e' stato  dichiarato  ammissibile  l'intervento
del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di  Pinerolo  e  sono  stati
dichiarati  inammissibili  gli  interventi  spiegati   dai   seguenti
soggetti:  il  Consiglio  dell'Ordine  degli  avvocati  di  Alba,  il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di  Acqui  Terme,  il  Consiglio
dell'Ordine degli avvocati di Lucera; 
    che per giurisprudenza di  questa  Corte,  ormai  costante,  sono
ammessi  a  intervenire  nel  giudizio  incidentale  di  legittimita'
costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel
caso di legge regionale, al Presidente  della  Giunta  regionale)  le
sole parti del giudizio principale, mentre l'intervento  di  soggetti
estranei a questo e' ammissibile soltanto per i terzi titolari di  un
interesse qualificato, inerente  in  modo  diretto  ed  immediato  al
rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio  e   non   semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di
censura (ex plurimis, sentenze n. 237 del 2013 e n. 272 del 2012); 
    che, invero, i soggetti sopra indicati non sono stati  parti  nel
giudizio a quo; 
    che, tuttavia, mentre il Consiglio dell'Ordine degli avvocati  di
Pinerolo  e'  titolare  di  un  interesse  qualificato,   diretto   e
immediato, all'intervento,  in  ragione  delle  ricadute,  sulla  sua
stessa  esistenza  della  disciplina  sospettata  di   illegittimita'
costituzionale con riguardo alla soppressione del Tribunale  e  della
Procura della Repubblica di Pinerolo, il Consiglio dell'Ordine  degli
avvocati di Alba, il Consiglio dell'Ordine degli  avvocati  di  Acqui
Terme, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati  di  Lucera  non  sono
titolari di analogo interesse qualificato; 
    che prima  di  passare  all'esame  del  merito  delle  questioni,
occorre rilevare che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di  Alba
e il Consiglio dell'Ordine degli  avvocati  di  Lucera,  nell'aderire
all'ordinanza di rimessione, hanno impugnato ulteriori disposizioni e
hanno invocato ulteriori parametri costituzionali; 
    che tali disposizioni e profili  non  possono  essere  esaminati,
poiche' per costante orientamento  di  questa  Corte,  l'oggetto  del
giudizio di costituzionalita' in via  incidentale  e'  limitato  alle
sole   norme   e   parametri   indicati,   pur   se   implicitamente,
nell'ordinanza  di  rimessione  e  non  possono   essere   presi   in
considerazione ulteriori questioni  o  profili  di  costituzionalita'
dedotti dalle parti - e a  maggior  ragione  dagli  intervenienti  -,
tanto se siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a  quo,
quanto se siano diretti ad ampliare o modificare  successivamente  il
contenuto  della  stessa  ordinanza  (sentenza  n.  237  del  2013  e
ordinanza n. 298 del 2011); 
    che la questione di legittimita' costituzionale del decreto-legge
n. 138 del 2011 e dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del  2011,
sollevata in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72,  primo  e
quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., e' manifestamente infondata
in ragione di quanto statuito dalla sentenza n. 237 del 2013; 
    che nella citata sentenza si e', infatti, affermato che «[...] la
disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n.  148  del
2011 - contenente misure organizzative  degli  uffici  giudiziari  di
primo grado - non altera l'omogeneita' del decreto-legge  oggetto  di
conversione  [...]  la  delega  conferita  e'  diretta  a  realizzare
risparmi  di  spesa  e   incremento   di   efficienza,   nonche'   al
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9 del d.l.  n.  98  del
2011; [...] l'ulteriore profilo di censura, relativo alla  violazione
del procedimento ordinario previsto per la legge  di  delegazione,  e
prospettato anche in considerazione della  sua  approvazione  con  il
voto di fiducia su un maxi-emendamento, non e' fondato [...]»  atteso
che «il rispetto da parte delle  Camere  della  procedura  desumibile
dalla disciplina regolamentare relativa all'approvazione dei  disegni
di legge di conversione, conduce ad escludere che si sia  configurata
la lesione  delle  norme  procedurali  fissate  nell'art.  72  Cost.,
poiche' risultano salvaguardati sia l'esame  in  sede  referente  sia
l'approvazione in aula, come richiesto per  i  disegni  di  legge  di
delegazione legislativa»; 
    che il riferimento alla  successiva  sentenza  n.  32  del  2014,
effettuato  dal  Tribunale  ordinario  di  Torino  a  sostegno  della
fondatezza delle questioni prospettate, non e' conferente, in  quanto
detta pronuncia richiama la  giurisprudenza  che  e'  stata  vagliata
anche dalla sentenza  n.  237  del  2013,  facendo  applicazione  dei
principi enunciati da questa Corte ad una diversa fattispecie; 
    che  in  conseguenza,  anche   la   questione   di   legittimita'
costituzionale del d.lgs. n. 155 del 2012, con l'allegata tabella  A,
sia nell'intero che con riguardo, in particolare, agli artt. 1, 2,  9
e 11, nella parte in cui sopprime il Tribunale ordinario di  Pinerolo
e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, sollevata
in via consequenziale, in ragione  della  prospettata  illegittimita'
costituzionale della legge delega, nonche' in riferimento all'art. 76
Cost., e' manifestamente infondata; 
    che, peraltro, la sentenza n.  237  del  2013,  nel  vagliare  il
rispetto dei criteri direttivi della delega  legislativa,  anche  con
riguardo alla disposta soppressione del  Tribunale  e  della  Procura
della Repubblica di  Pinerolo,  ha  affermato  che,  «da  una  parte,
risulta per tabulas che non vi  e'  stata  una  esplicita  o  formale
violazione dei criteri di delega (a parte il caso gia'  esaminato  di
Urbino), dall'altra, la loro applicazione non manifesta  elementi  di
irragionevolezza  e  risponde  a  un  corretto  bilanciamento   degli
interessi»; che la «scelta del legislatore delegato,  come  richiesto
dal carattere generale dell'intervento, non poteva essere  effettuata
valutando soltanto i dati dei singoli uffici e i  relativi  territori
in  una  comparazione  meramente  statistica,  come  si  assume,   in
sostanza, nelle ordinanze di rimessione, dovendo,  invece,  inserirsi
in una prospettiva di riorganizzazione del  territorio  nazionale  in
un'ottica di riequilibrio complessivo degli uffici di primo grado»; 
    che  la  disciplina  in  esame   ha   ad   oggetto   una   misura
organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali  ordinari
ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro  di  una  piu'
ampia valutazione del complessivo assetto territoriale  degli  uffici
giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un  risparmio  di
spesa e un incremento di efficienza,  e  tale  valutazione  e'  stata
effettuata sulla base di un'articolata attivita' istruttoria, come si
desume dalla relazione che accompagna il d.lgs. n.  155  del  2012  e
dalle schede tecniche allegate - le quali, con specifico  riferimento
alle  singole  realta'  territoriali,  illustrano  le  modalita'   di
applicazione dei criteri -, nonche' dalle relazioni e dai pareri,  in
particolare delle Commissioni giustizia della Camera dei  deputati  e
del Senato della Repubblica, sottoposti all'attenzione del Governo  e
del Parlamento. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita' costituzionale del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), dell'art. 1, comma 2, della legge 14  settembre  2011,  n.
148 (Conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  13
agosto  2011,  n.  138,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo  per
la riorganizzazione della distribuzione sul territorio  degli  uffici
giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt.  70,  72,  primo  e
quarto comma, e 77, secondo comma, della Costituzione, dal  Tribunale
ordinario di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita' costituzionale del decreto legislativo 7 settembre 2012,
n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari  e  degli  uffici
del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge
14 settembre 2011, n. 148), con l'allegata tabella A, sia nell'intero
che con riguardo, in particolare, agli artt. 1, 2, 9 e 11, sollevata,
in riferimento, nel complesso, agli artt.  70,  72,  primo  e  quarto
comma, 76 e 77, secondo comma,  Cost.,  dal  Tribunale  ordinario  di
Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2015. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
 
                                                            Allegato: 
                   Ordinanza emessa all'udienza del 22 settembre 2015 
 
                              ORDINANZA 
 
    Rilevato che nel giudizio di cui all'ordinanza del  Tribunale  di
Torino n. 112 del 2014  sono  intervenuti  il  Consiglio  dell'Ordine
degli Avvocati di Pinerolo, il Consiglio dell'Ordine  degli  Avvocati
di Alba, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Acqui  Terme,  il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera; 
    considerato che, per costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,
sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale  di  legittimita'
costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel
caso di legge regionale, al Presidente  della  Giunta  regionale)  le
sole parti del giudizio principale (ex plurimis, sentenze n. 237  del
2013, n. 59 del 2013 e n. 272 del 2012; ordinanza n. 32 del 2013); 
    che  l'intervento  di  soggetti  estranei   al   detto   giudizio
principale e'  ammissibile  soltanto  per  i  terzi  titolari  di  un
interesse qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e  immediato  al
rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio  e   non   semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di  censura  (ex
plurimis, citate sentenze n. 237 del 2013, n. 59 del 2013  e  n.  272
del 2012; citata ordinanza n. 32 del 2013); 
    che il giudice rimettente ha sollevato, tra l'altro, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, in relazione alla Tabella A,
allegata, del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  155  (Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e  degli  uffici  del  pubblico
ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148), nella parte in cui sopprime il Tribunale di Pinerolo; 
    che  presso  ciascun  Tribunale  e'  costituito  l'Ordine   degli
Avvocati, al  quale  sono  iscritti  tutti  gli  avvocati  aventi  il
principale domicilio professionale nel  circondario  (art.  25  della
legge  31  dicembre  2012,  n.  247,  che  reca   "Nuova   disciplina
dell'ordinamento della professione forense"); 
    che il  Consiglio  dell'Ordine  degli  Avvocati  di  Pinerolo  e'
titolare  di  un  interesse   qualificato,   diretto   e   immediato,
all'intervento, in ragione delle ricadute della disciplina sospettata
di illegittimita' costituzionale sulla sua stessa esistenza; 
    che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alba, il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Acqui Terme, il  Consiglio  dell'Ordine
degli  Avvocati  di  Lucera  non  sono  titolari  di   un   interesse
qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e  immediato  al  rapporto
sostanziale dedotto in giudizio. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  ammissibile  l'intervento  spiegato  dal  Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Pinerolo; 
    2) dichiara inammissibili gli interventi spiegati  dal  Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Alba, dal Consiglio  dell'Ordine  degli
Avvocati di Acqui Terme, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  di
Lucera. 
 
               F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente