N. 201 ORDINANZA 23 settembre - 15 ottobre 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Spese  di  giustizia  -  Liquidazione   erariale   delle   competenze
  professionali al difensore designato dal  giudice  in  sostituzione
  occasionale del difensore di fiducia, o di ufficio, dell'imputato. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
  (Testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia di spese di giustizia - Testo A), artt. 116 e 117. 
-   
(GU n.42 del 21-10-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 116 e 117
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di spese di giustizia -  Testo  A),  promosso  dal  Tribunale
ordinario di Lecce, con ordinanza del 18 ottobre 2013, iscritta al n.
142 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visto l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2015 il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto che il Tribunale ordinario  di  Lecce,  in  composizione
monocratica, ha nuovamente sollevato, in riferimento  all'articolo  3
della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002,  n.  115  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di  giustizia  -  Testo  A),  nella
parte in cui, secondo la esegesi accolta dalla Corte  di  cassazione,
estendono  anche  al  mero  difensore  designato   dal   giudice   in
sostituzione occasionale del difensore  di  fiducia,  o  di  ufficio,
dell'imputato, il diritto alla liquidazione erariale delle competenze
professionali  spettante  al  difensore  di  ufficio  (in   caso   di
impossidenza od irreperibilita' dell'assistito); 
    che, in riferimento all'art. 81, quarto comma, oltre che all'art.
3, Cost., il medesimo Tribunale ha gia' in due  precedenti  occasioni
denunciato i predetti artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002,  in
parte qua; 
    che la correlativa (sempre identica) questione, nel  primo  caso,
e' stata dichiarata manifestamente inammissibile,  con  ordinanza  di
questa Corte n. 185 del 2012,  «sia  per  il  carattere  perplesso  e
contraddittorio del suo petitum, sia per il profilo  della  impropria
richiesta di avallo  della  [diversa]  interpretazione,  delle  norme
denunciate, proposta dallo stesso rimettente»; nel secondo  caso,  e'
stata dichiarata manifestamente infondata, con ordinanza n.  191  del
2013, nella quale si sottolinea come «sia proprio l'esegesi estensiva
delle predette disposizioni a sottrarle al sospetto di illegittimita'
costituzionale», come gia', del resto,  affermato  con  la  risalente
ordinanza n. 8  del  2005,  che  aveva  rilevato  l'erroneita'  della
esegesi  restrittiva  (che  il  Tribunale  di  Lecce   vorrebbe   ora
ripristinare per via di  reductio  ad  legitimitatem)  per  la  quale
dovrebbe  escludersi  la  liquidabilita'  del  compenso  erariale  al
sostituto; 
    che, secondo il rimettente,  diversa,  dalla  questione  da  esso
sollevata in tali due precedenti occasioni, sarebbe  quella  attuale,
con cui - a quanto egli assume - «non si censura di nuovo,  a  monte,
l'irragionevolezza  dell'astratta  equiparazione  tra  il   difensore
d'ufficio ed il mero sostituto, posta alla  base  del  riconoscimento
del diritto del secondo alla liquidazione erariale, bensi' si censura
per la prima volta, a valle,  l'irragionevolezza  degli  specifici  e
concreti effetti normativi paradossali che il riconoscimento di  tale
diritto [...] riverbera irreversibilmente su tutto l'ordinamento,  in
palese contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3
Cost.»; 
    che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  o,  comunque,  per
l'infondatezza della questione cosi' risollevata. 
    Considerato che la riferita odierna questione supera il vaglio di
ammissibilita'   poiche',   in   presenza    di    un    orientamento
giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo, se e' pur libero  di
non uniformarvisi e di proporre una sua diversa esegesi,  essendo  la
"vivenza" della norma una vicenda per definizione aperta, ancor  piu'
quando  si  tratti   di   adeguarne   il   significato   a   precetti
costituzionali,  ha,  alternativamente,  la  facolta'   di   assumere
l'interpretazione censurata in termini  di  "diritto  vivente"  e  di
richiederne su tal presupposto, come nella specie,  il  controllo  di
compatibilita' con parametri costituzionali (sentenza n. 117 del 2012
e n. 91 del 2004); 
    che,  nel  merito,  la  questione   e',   pero',   manifestamente
infondata; 
    che, infatti, l'unica nuova censura rinvenibile  nella  (non  del
tutto lineare e coerente)  motivazione  dell'ordinanza  in  esame  e'
quella  che  attiene  alla  asserita  ingiustificata  disparita'   di
trattamento che verrebbe a determinarsi, ad  avviso  del  rimettente,
tra il sostituto di un difensore di  fiducia  nominato  ex  art.  97,
comma 4, c.p.p. - ammesso alla liquidazione erariale per  l'attivita'
svolta in udienza, in conseguenza appunto della sua equiparazione,  a
tale effetto, al difensore di ufficio - e il sostituto, "con  delega"
del difensore di fiducia, cui il diritto a tale liquidazione  non  e'
riconosciuto; 
    che trattasi, pero', anche per tale profilo, di censura priva  di
qualsiasi fondamento, atteso che, nel primo caso, stante l'assenza in
udienza del difensore di fiducia o di un suo incaricato, il sostituto
e' nominato direttamente dal magistrato procedente; diversamente, nel
secondo caso, il sostituto interviene su delega  del  titolare  della
difesa  dell'imputato,  per  cui  il  suo  diritto  a  compenso   per
l'attivita' svolta inerisce al rapporto con il delegante o, al  piu',
con il cliente del medesimo, ma non e' certamente riconducibile ad un
mandato  ex  officio   che   possa   giustificare   una   conseguente
liquidazione erariale. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale degli artt. 116 e  117  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia - Testo A), sollevata, in riferimento all'articolo 3  della
Costituzione, dal  Tribunale  ordinario  di  Lecce,  in  composizione
monocratica, con l'ordinanza in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta il 23 settembre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2015. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA