N. 217 SENTENZA 20 ottobre - 5 novembre 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Professioni sanitarie - Regolamentazione delle discipline bionaturali
  - Istituzione di un elenco regionale degli operatori. 
- Legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni  in
  materia   di   valorizzazione   e   promozione   delle   discipline
  bionaturali), artt. 2, comma 1, e 5, comma 1. 
-   
(GU n.45 del 11-11-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2,  comma
1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n.
19 (Disposizioni in materia  di  valorizzazione  e  promozione  delle
discipline bionaturali), promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 9-13 gennaio 2015,  depositato  in
cancelleria il 19 gennaio 2015 ed iscritto  al  n.  12  del  registro
ricorsi 2015. 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  20  ottobre  2015  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra; 
    udito l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito  per  la  notifica  il  9  gennaio  2015,
ricevuto dalla resistente il  successivo  13  gennaio,  e  depositato
nella cancelleria il 19 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 117, terzo  comma,  della
Costituzione, la' dove  riserva  allo  Stato  la  determinazione  dei
principi fondamentali nelle materie  «professioni»  e  «tutela  della
salute», questione principale di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della  Regione  Umbria  7
novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in  materia  di  valorizzazione  e
promozione delle discipline bionaturali). 
    Il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, premesso che
la legge della Regione Umbria n. 19 del 2014 si pone  l'obiettivo  di
valorizzare le discipline bionaturali, favorendo il coordinamento tra
gli  operatori  e  promuovendo  la  qualificazione  dell'offerta  dei
relativi servizi (art. 1), analizza il contenuto  delle  disposizioni
censurate. 
    L'art. 2, comma  1,  della  legge  prevede  che  «Ai  fini  della
presente legge per discipline bionaturali si intendono le attivita' e
le pratiche individuate dalla Giunta regionale, con proprio atto, che
hanno come finalita' il mantenimento o il  recupero  dello  stato  di
benessere della persona per il miglioramento della  sua  qualita'  di
vita.  Tali  pratiche,  che  non  hanno  carattere   di   prestazione
sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali  dell'individuo  con
metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei
contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e  si
sono sviluppate». Il ricorrente osserva che la  norma  non  individua
puntualmente le attivita' e le pratiche cui fa riferimento, ma rinvia
tale compito alla Giunta regionale e si limita  a  caratterizzare  le
stesse con riferimento a generiche finalita'  -  quali  il  benessere
della persona e il miglioramento  della  qualita'  della  vita  -  da
conseguire stimolando  le  risorse  vitali  con  metodi  ed  elementi
naturali. Lo stesso ricorrente precisa che le  citate  pratiche  sono
inoltre qualificate  dal  connotato  negativo  della  esclusione  del
«carattere di prestazione sanitaria». 
    Quanto all'art. 5, comma 1, della legge reg.  Umbria  n.  19  del
2014, il ricorrente osserva che esso prevede l'istituzione, presso la
struttura competente della Giunta regionale, per le finalita' di  cui
all'art. 1 della stessa  legge,  dell'«elenco  regionale  ricognitivo
degli operatori in discipline bionaturali». 
    Il ricorrente precisa infine che la legge  regionale  n.  19  del
2014 prevede ancora la promozione, da parte della Regione Umbria,  di
«reti del benessere» tra  gli  operatori  in  discipline  bionaturali
(art. 3), l'istituzione, presso la struttura competente della  Giunta
regionale, di un elenco dei soggetti  che  offrono  formazione  nelle
stesse discipline (art. 2), l'istituzione di un Comitato tecnico  per
la  valorizzazione  delle  discipline  bionaturali,  del  quale  sono
definiti la composizione, le funzioni ed i compiti (art. 6). 
    Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri  afferma
che, come le  analoghe  disposizioni  di  legge  approvate  da  altre
Regioni e dichiarate incostituzionali con le sentenze n. 353 del 2003
e n. 40 del 2006, anche  le  impugnate  norme  della  Regione  Umbria
illegittimamente riconoscerebbero professioni - aventi ad oggetto, in
particolare,  l'esercizio  di  pratiche  terapeutiche  -  non  ancora
istituite   dalla   legislazione   dello   Stato.   A    quest'ultima
competerebbe, infatti, in via esclusiva, la previa  formulazione  dei
principi fondamentali nella  materia,  in  mancanza  dei  quali  alle
Regioni non spetterebbe di emanare norme che istituiscono  figure  di
operatori professionali non ancora individuate dalla legge statale  e
che disciplinano  pratiche  terapeutiche  mediante  l'istituzione  di
registri, albi od elenchi e la  regolamentazione  dei  requisiti  per
l'iscrizione agli stessi. Il ricorrente rammenta che l'art. 6,  comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  (Riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della  legge
23 ottobre 1992, n. 421),  e  l'art.  1,  comma  2,  della  legge  26
febbraio  1999,  n.  42  (Disposizioni  in  materia  di   professioni
sanitarie), hanno riservato allo Stato l'individuazione delle  figure
professionali  sanitarie  e   che,   come   affermato   dalla   Corte
costituzionale nella citata sentenza n.  353  del  2003,  «A  seguito
dell'entrata in vigore del nuovo  Titolo  V  della  Costituzione,  la
disciplina de qua e' da ricondurre [...] nell'ambito della competenza
concorrente in  materia  di  "professioni"»  e  deve  «rispettare  il
principio   [...]   secondo   cui   l'individuazione   delle   figure
professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici»  deve
«essere riservata allo Stato». 
    Ne'  varrebbe  obiettare,  sempre  secondo  il  ricorrente,   che
l'impugnato art. 2, comma 1, prevede che le pratiche bionaturali «non
hanno carattere di prestazione sanitaria». In primo luogo, perche' si
tratta comunque di «professioni», la cui disciplina di  principio  e'
devoluta allo Stato  anche  qualora  non  si  tratti  di  professioni
sanitarie  (e'  citata,  al  riguardo,  la   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 355 del  2005).  In  secondo  luogo,  perche'  tale
previsione legale non e' idonea ad obliterare la reale  natura  delle
pratiche bionaturali, che emergerebbe, senza possibilita' di  dubbio,
dalla  definizione  che,   delle   medesime,   fornisce   la   stessa
disposizione impugnata. Il fatto, poi, che l'art. 2, comma  1,  della
legge regionale n. 19  del  2014,  ometta  di  individuare  le  dette
pratiche e demandi tale compito alla Giunta regionale, attribuendo ad
essa una discrezionalita' talmente  ampia  da  consentirle  qualunque
scelta, comporterebbe il grave rischio che venga lasciato  spazio  ad
attivita' curative prive di garanzie quanto  alla  loro  efficacia  e
perfino alla loro natura non lesiva, con  gravi  conseguenze  per  la
tutela della salute pubblica, il  cui  controllo  sarebbe  del  tutto
sottratto alla normativa statale. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri asserisce ancora che  la
stessa Corte costituzionale, nella  sentenza  n.  300  del  2007,  ha
valorizzato,  quale  sintomo  dell'individuazione  di  nuove   figure
professionali,  proprio  la  descrizione  indeterminata  dei  compiti
assegnati agli operatori  delle  discipline  bionaturali  compendiata
nelle  espressioni,  assai  simili  a  quella   che   ricorre   nelle
disposizioni ora  impugnate,  contenute  nella  legge  della  Regione
Liguria 14 marzo 2006, n. 6 (Norme regionali in materia di discipline
bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori), e nella legge
della Regione Veneto  6  ottobre  2006,  n.  19  (Interventi  per  la
formazione degli operatori di discipline bio-naturali). Il ricorrente
conclude che si tratterebbe «di una terminologia il  cui  significato
reale  e'  gia'  stato  chiarito  e  la  cui  reiterazione  in  leggi
successive assume carattere di riproposizione  di  normative  la  cui
legittimita' e' gia' stata negata». 
    Sotto altro aspetto, il ricorrente sottolinea come, nella  citata
sentenza n. 300 del 2007, la Corte costituzionale abbia  escluso  che
discipline analoghe a quella ora impugnata possano essere  ricondotte
alla materia «formazione professionale». 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri afferma  conclusivamente
che, nonostante il tempo trascorso dalla sentenza n.  300  del  2007,
permarrebbe  immutato   il   principio   fondamentale   secondo   cui
l'individuazione delle figure professionali e l'istituzione di  nuovi
albi sono riservati allo Stato.  Tale  principio,  al  di  la'  della
particolare  attuazione  ad  opera  di  singoli  precetti  normativi,
configura un limite di ordine generale invalicabile  da  parte  della
legge regionale (sono citate le sentenze n. 424 e n. 319 del  2005  e
n. 40 del 2006). 
    Il  ricorrente   chiede   quindi   alla   Corte   di   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale degli impugnati artt. 2, comma  1,  e
5, comma 1, della legge reg. Umbria n. 19 del 2014. 
    Lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri  chiede  altresi'
alla Corte di «valutare se le restanti disposizioni  contenute  nella
Legge regionale presentino quelle inscindibili connessioni con quelle
oggetto di specifica impugnazione  tali  da  comportare  l'estensione
della  declaratoria  di  illegittimita'  all'intero  testo  ai  sensi
dell'art. 27 L. 87/1953». 
    2. - La Regione Umbria non si e' costituita nel giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   proposto
questione principale di legittimita' costituzionale  degli  artt.  2,
comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione  Umbria  7  novembre
2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione  e  promozione
delle discipline bionaturali), chiedendo, altresi', a  questa  Corte,
di valutare se le ulteriori disposizioni della stessa legge regionale
debbano  essere  anch'esse   dichiarate   incostituzionali   in   via
consequenziale. 
    Secondo il ricorrente, le disposizioni impugnate  violano  l'art.
117, terzo comma, della Costituzione, che attribuisce allo  Stato  la
determinazione dei principi fondamentali nelle materie  «professioni»
e «tutela della salute»,  perche',  in  contrasto  con  il  principio
fondamentale che riserva allo  Stato  l'individuazione  delle  figure
professionali - principio  che,  per  le  professioni  sanitarie,  si
ricava, in particolare, dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421), e dall'art. 1, comma 2, della legge 26  febbraio  1999,  n.  42
(Disposizioni in materia di professioni sanitarie) -  individuano  la
figura professionale, da ascrivere all'ambito di quelle sanitarie, di
operatore in discipline bionaturali. 
    2.- La questione e' fondata perche' gli impugnati artt. 2,  comma
1, e 5, comma 1, della legge regionale n. 19  del  2014,  eccedono  i
limiti della  competenza  legislativa  regionale  nella  materia,  di
legislazione concorrente, delle «professioni». 
    2.1.- Con la legge regionale n. 19 del 2014, la Regione Umbria ha
dettato   una   regolamentazione   complessiva    delle    discipline
bionaturali, al dichiarato scopo di valorizzare le stesse,  favorendo
il coordinamento tra gli operatori e  promuovendo  la  qualificazione
dell'offerta dei relativi servizi (art. 1). 
    Le  due  disposizioni  specificamente   impugnate   stabiliscono,
rispettivamente, che «Ai fini della  presente  legge  per  discipline
bionaturali si intendono le attivita' e le pratiche individuate dalla
Giunta regionale, con proprio  atto,  che  hanno  come  finalita'  il
mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per
il miglioramento della sua qualita' di vita. Tali pratiche,  che  non
hanno carattere di prestazione  sanitaria,  tendono  a  stimolare  le
risorse vitali dell'individuo con metodi ed elementi naturali la  cui
efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in
cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate» (art. 2, comma  1)
e che «Per le finalita' di cui all'articolo 1,  presso  la  struttura
competente della Giunta regionale, e'  istituito  l'elenco  regionale
ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali» (art. 5, comma
1). 
    La legge regionale  n.  19  del  2014,  inoltre,  sempre  per  la
finalita' indicata  nell'art.  1,  istituisce,  presso  la  struttura
competente della Giunta regionale, l'elenco dei soggetti che  offrono
formazione  nelle  discipline  bionaturali  (art.  3);  assegna  alla
Regione il compito di promuovere  la  costituzione  di  reti  per  il
benessere  tra  gli  operatori  in  tali  discipline  attraverso   la
costituzione di associazioni  professionali  (art.  4);  dispone  che
l'iscrizione nell'elenco  regionale  degli  operatori  in  discipline
bionaturali ha luogo su richiesta di questi  ultimi  alla  competente
struttura  regionale,  la  quale  puo'  verificare  il  possesso  dei
requisiti dichiarati a tale fine (art. 5, commi 2 e 3) e demanda alla
Giunta regionale la definizione delle modalita',  delle  procedure  e
della documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco (art.
5, comma 4); istituisce, presso  la  Giunta  regionale,  il  Comitato
tecnico  per  la   valorizzazione   delle   discipline   bionaturali,
stabilendone la composizione, le funzioni  ed  i  compiti  (art.  6);
prevede che la Giunta regionale presenti, con cadenza biennale,  alla
competente   Commissione   consiliare    permanente    dell'Assemblea
legislativa della  Regione  Umbria,  una  relazione  sullo  stato  di
attuazione della legge (art. 7); disciplina la copertura  finanziaria
(art. 8). 
    2.2.- Questa Corte ha in piu' occasioni  scrutinato,  nell'ambito
di  giudizi  promossi  in  via  principale,  normative  regionali  di
regolamentazione di attivita' professionali. 
    In  tali  occasioni,  e,  in  particolare,  a   proposito   della
regolamentazione,  da  parte  di  alcune  Regioni,  delle   attivita'
definite discipline bionaturali, e' stato costantemente ribadito  che
«la potesta' legislativa regionale nella  materia  concorrente  delle
"professioni"   deve   rispettare   il    principio    secondo    cui
l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e
titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente
unitario, allo Stato, rientrando nella competenza  delle  Regioni  la
disciplina  di  quegli   aspetti   che   presentano   uno   specifico
collegamento con la realta' regionale; e che tale  principio,  al  di
la' della  particolare  attuazione  ad  opera  dei  singoli  precetti
normativi, si  configura  [...]  quale  limite  di  ordine  generale,
invalicabile dalla legge regionale, da cio' derivando che non e'  nei
poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali  (sentenze
n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n.
424 del 2005)» (sentenza n. 98 del 2013). 
    A  tale  considerazione  di  ordine  generale,  questa  Corte  ha
aggiunto che «tra gli indici sintomatici  della  istituzione  di  una
nuova  professione»  vi  e'  «quello  della  previsione  di  appositi
elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento  della
attivita' che la legge regolamenta,  giacche'  "l'istituzione  di  un
registro professionale  e  la  previsione  delle  condizioni  per  la
iscrizione  in  esso  hanno,  gia'   di   per   se',   una   funzione
individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale"
(sentenze n. 93 del 2008, n. 300 e 57 del 2007 e n.  355  del  2005),
prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si  caratterizzi
o  meno  per  essere  necessaria  ai  fini  dello  svolgimento  della
attivita' cui l'elenco fa riferimento (sentenza  n.  300  del  2007)»
(sentenza n. 98 del 2013; nello stesso senso, da ultimo, sentenza  n.
178 del 2014). 
    2.3.- Nella fattispecie di cui  qui  si  discute  il  legislatore
regionale ha individuato nuove  figure  professionali,  ignote,  come
tali, alla legge statale. 
    L'impugnato art. 2, comma 1, della  legge  regionale  n.  19  del
2014, definisce i compiti  lavorativi  assegnati  agli  operatori  in
discipline bionaturali, compendiati nel  riferimento  alla  finalita'
del «mantenimento o [del] recupero dello  stato  di  benessere  della
persona per il miglioramento della sua  qualita'  di  vita»,  nonche'
nell'indicazione  che  tale  fine  venga  conseguito  stimolando  «le
risorse vitali dell'individuo con metodi ed  elementi  naturali».  E'
irrilevante l'incompiuta definizione dell'attivita' lavorativa, posto
che e' rimesso ai meccanismi procedurali previsti dalla stessa  legge
denunciata - in specie, ad un atto della  Giunta  regionale,  cui  si
demanda la puntuale individuazione delle attivita' e  delle  pratiche
che costituiscono  discipline  bionaturali  -  riempire  i  contenuti
lasciati parzialmente aperti dall'art. 2, comma 1 (sentenza n. 93 del
2008; sentenze n. 230 e n. 77 del 2011, n. 449 del 2006). 
    Si deve anche notare che l'istituzione, ad  opera  dell'impugnato
art.  5,  comma  1,  dell'elenco  degli   operatori   in   discipline
bionaturali, e' di per se'  sintomatica  dell'individuazione  di  una
nuova professione. Ne' varrebbe osservare che lo stesso art. 5, comma
1, definisce «ricognitivo» l'elenco in questione. Non si  tratta,  in
realta', di porre in essere una mera ricognizione di professioni gia'
riconosciute dalla legge  dello  Stato,  come  alla  legge  regionale
sarebbe consentito fare (sentenze n. 230 del 2011 e n. 271 del 2009),
quanto piuttosto di individuarne una nuova. Non a caso i commi 4 e  3
dell'art. 5 prevedono,  rispettivamente,  la  definizione,  da  parte
della  Giunta  regionale,  della  documentazione  da  presentare  per
l'iscrizione nell'elenco e la verifica  del  possesso  dei  requisiti
dichiarati a tale fine. 
    Si  deve  quindi  concludere  che   le   disposizioni   impugnate
identificano  la  nuova  professione  di  operatore   in   discipline
bionaturali  e  travalicano  i  limiti  della  potesta'   legislativa
regionale   nella   materia,   di   competenza   concorrente,   delle
«professioni». 
    2.4.-  L'inquadramento  dell'impugnata   disciplina   nell'ambito
materiale delle «professioni» rende priva di rilievo, ai fini che qui
interessano, l'indagine sul se le pratiche bionaturali abbiano  (come
affermato dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2014)
o no (come sostenuto nel ricorso del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri)   carattere   di   prestazione   sanitaria,   atteso    che
«l'individuazione  di   una   specifica   area   caratterizzante   la
"professione" e' ininfluente ai  fini  della  regolamentazione  delle
competenze derivante dall'applicazione nella  materia  in  esame  del
terzo comma dell'art. 117 Cost.» (sentenza  n.  40  del  2006;  nello
stesso senso, sentenze n. 230 del 2011, n. 271 e n. 138 del 2009,  n.
222 e n. 93 del 2008, n. 424 del 2005). 
    3.- Le restanti disposizioni contenute nella legge reg. Umbria n.
19 del 2014 presentano un inscindibile legame funzionale  con  quelle
fatte oggetto di specifica impugnazione. In assenza di queste ultime,
le  prime  restano,  di  conseguenza,  prive  di   autonoma   portata
normativa. Pertanto, la declaratoria di illegittimita' costituzionale
non puo' non estendersi all'intero testo della legge regionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2, comma  1,
e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19
(Disposizioni  in  materia  di  valorizzazione  e  promozione   delle
discipline   bionaturali)   e,   di   conseguenza,   delle   restanti
disposizioni della medesima legge regionale. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2015 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI