N. 222 SENTENZA 7 ottobre - 5 novembre 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Ordinamento  giudiziario  -  Riduzione  dei  periodi  di  sospensione
  feriale  dei  termini  processuali  e  del  congedo  ordinario  dei
  magistrati con efficacia a decorrere dall'anno 2015. 
- Decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132  (Misure  urgenti   di
  degiurisdizionalizzazione ed altri interventi  per  la  definizione
  dell'arretrato in materia di processo civile), art. 16. 
-   
(GU n.45 del 11-11-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  16  del
decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132   (Misure   urgenti   di
degiurisdizionalizzazione ed  altri  interventi  per  la  definizione
dell'arretrato in materia di processo civile), promosso dal Tribunale
ordinario di Ragusa nel procedimento penale  a  carico  di  G.S.  con
ordinanza del 23 settembre 2014, iscritta  al  n.  238  del  registro
ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2015. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 7  ottobre  2015  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 23 settembre 2014, il  Tribunale  ordinario
di Ragusa solleva questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132  (Misure  urgenti  di
degiurisdizionalizzazione ed  altri  interventi  per  la  definizione
dell'arretrato in materia di processo civile),  in  riferimento  agli
artt. 3 e 77, secondo comma, della Costituzione. 
    1.1.- Il giudice  rimettente  premette  che,  nell'ambito  di  un
giudizio penale, in fase  dibattimentale,  attinente  all'ipotesi  di
reato di cui all'art. 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285 (Nuovo codice della strada), non  riconducibile  ai  casi  per  i
quali e' disposta la deroga  alla  sospensione  feriale  dei  termini
processuali (ex artt. 91 e 92 del regio decreto 30 gennaio  1941,  n.
12, intitolato «Ordinamento giudiziario», ed artt. 2  e  2-bis  della
legge 7 ottobre  1969,  n.  742,  recante  «Sospensione  dei  termini
processuali nel periodo feriale»), con ordinanza emessa  in  data  23
settembre 2014, ha fissato l'udienza per l'assunzione  di  una  prova
testimoniale in data 8 settembre 2015. In  questa  data,  sulla  base
della disciplina anteriore alla novella di cui al citato art. 16, non
sarebbe stata possibile la celebrazione di un'udienza istruttoria. 
    Precisa, inoltre, che,  sebbene  la  disposizione  censurata  non
abbia   espressamente   modificato   l'art.    90,    primo    comma,
dell'ordinamento giudiziario, secondo cui i magistrati che esercitano
funzioni  giudiziarie  hanno  un  periodo   annuale   di   ferie   di
quarantacinque giorni, essa, lungi dal  riferirsi  esclusivamente  ai
magistrati ordinari in tirocinio, sarebbe espressiva  della  volonta'
del legislatore di procedere ad una riduzione delle ferie per tutti i
magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e  militari),  con  o
senza funzioni, nonche' per gli avvocati e i procuratori dello Stato.
Pertanto, essa avrebbe determinato la  tacita  abrogazione  dell'art.
90, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, come  si  desumerebbe,
oltre  che  dai  «non  equivoci  comunicati   del   Governo»,   dalla
inscindibile correlazione tra il primo  ed  il  secondo  comma  della
medesima disposizione. 
    Il rimettente ritiene che la riduzione del periodo di sospensione
feriale dei termini processuali «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno»,
disposta dal comma 1 dell'art. 16 (precedentemente  prevista  dal  1°
agosto al 15 settembre  e  determinata  dalla  distinta  esigenza  di
assicurare riposo agli avvocati ed ai procuratori legali) non sarebbe
stata in alcun modo efficace, ai fini della  rapida  definizione  dei
procedimenti e dello smaltimento dell'arretrato, senza la contestuale
riduzione del periodo di congedo ordinario riconosciuto ai magistrati
da quarantacinque a trenta giorni, di cui al  comma  2  del  medesimo
art. 16. 
    Considerato che l'obiettivo perseguito dal legislatore e'  quello
dell'aumento di produttivita' in sede  giurisdizionale,  connesso  al
numero di udienze  tenute  e  dei  procedimenti  definiti  nel  corso
dell'anno giudiziario, sarebbe palese,  secondo  il  rimettente,  che
l'eventuale  mancata  riduzione   delle   ferie   riconosciute   alla
magistratura avrebbe reso infruttuosa la  contestuale  riduzione  del
periodo di sospensione feriale dal  6  al  31  agosto.  Cio'  sarebbe
ulteriormente avvalorato dalla tendenziale  coincidenza  del  congedo
per ferie goduto dal magistrato  ordinario  con  il  periodo  feriale
fissato al principio di ogni anno (nell'ambito della stagione estiva)
ai sensi dell'art. 90 dell'ordinamento giudiziario,  periodo  che,  a
sua volta, tendenzialmente coincide con la  sospensione  feriale  dei
termini processuali. 
    Pertanto, i commi 1 e 2 dell'art. 16, pur se attinenti a  profili
distinti, sarebbero mossi da una ratio unitaria. 
    Tanto premesso, il giudice rimettente sostiene che la  fissazione
dell'udienza  di  assunzione  della  prova  testimoniale  in  data  8
settembre  2015  sia  una  conseguenza,  prima   ancora   che   della
contrazione  del  periodo  di   sospensione   feriale   dei   termini
processuali, della riduzione del periodo di congedo ordinario di  cui
all'art. 90 dell'ordinamento giudiziario, in  relazione  al  disposto
del successivo art. 91, secondo cui, durante il periodo  feriale  dei
magistrati, le corti d'appello  ed  i  tribunali  trattano  le  cause
penali  relative  ad  imputati  detenuti  o  a  reati   che   possono
prescriversi o che, comunque, presentano carattere di urgenza. 
    Su tali basi, il Tribunale ordinario di  Ragusa  ritiene  che  il
combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 16 collida  con
gli artt. 3 e 77, secondo comma, Cost. 
    1.2.- In via preliminare, il rimettente afferma che la  questione
e', senza dubbio, rilevante nel procedimento penale in trattazione. 
    Il Tribunale ordinario di Ragusa ricorda che la  pregiudizialita'
necessaria  della  questione  di  costituzionalita'   rispetto   alla
decisione del giudizio a quo si ravvisa «ogni  qualvolta  il  giudice
dubita della legittimita' costituzionale delle disposizioni normative
che, in quel momento, e' chiamato ad applicare  per  la  prosecuzione
e/o la definizione del giudizio» (sentenza n. 53 del 1982)  e  rileva
che,  nella  vicenda  in  esame,   la   questione   viene   sollevata
successivamente  all'emissione  dell'ordinanza  di  ammissione  della
prova testimoniale e di  fissazione  dell'udienza,  ma  anteriormente
alla data prevista per la sua assunzione (8 settembre 2015), «ipotesi
che rendera' in concreto determinante la decisione della Corte». 
    1.3.- Nel merito, il rimettente censura l'art. 16  anzitutto  per
violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. 
    La norma risulterebbe, infatti, priva, in maniera  evidente,  dei
requisiti della necessita' e dell'urgenza  che,  secondo  l'indirizzo
della  giurisprudenza  costituzionale,  «legittimano  il  Governo  ad
emanare decreti-legge» (sentenza n. 16 del 2002). 
    Tenuto conto che l'art. 16 del d.l. n. 132 del 2014  prevede,  al
comma 3, che «[l]e disposizioni di cui ai  commi  1  e  2  acquistano
efficacia a decorrere dall'anno  2015»,  una  decretazione  d'urgenza
avente ad oggetto una riduzione dei periodi  di  sospensione  feriale
dei termini processuali e di ferie  dei  magistrati,  con  effetto  a
decorrere dall'anno 2015, si porrebbe in contrasto manifesto  con  il
presupposto dell'urgenza di provvedere. 
    Tale  contrasto  sarebbe  avvalorato  dalla  considerazione  che,
stabilito l'inizio del periodo di sospensione feriale dei termini  in
data 6 agosto 2015 e considerata l'esigenza,  per  ragioni  di  buona
organizzazione del servizio giustizia, che  i  magistrati  godano  di
regola delle proprie ferie  in  via  continuativa  e  preferibilmente
durante  il  periodo  di  sospensione   feriale   dei   termini,   le
disposizioni di cui all'art. 16  sarebbero  destinate  a  produrre  i
propri effetti non prima  dei  mesi  di  luglio  e  agosto  2015.  Si
tratterebbe, pertanto, di  tempi  assolutamente  compatibili  con  la
deliberazione delle due Camere e il processo ordinario di  formazione
delle leggi, anche qualora  si  volesse  attribuire  rilievo  ad  una
preventiva calendarizzazione delle udienze. 
    1.4.- La norma sarebbe in contrasto anche con l'art. 3 Cost. 
    Essa,  infatti,  parificando  il  periodo  di  congedo  ordinario
riconosciuto ai magistrati a  quello  degli  altri  impiegati  civili
dello Stato, senza  tener  conto  delle  peculiarita'  dell'attivita'
giudiziaria, mostrerebbe un assetto normativo inidoneo ad  assicurare
la concreta ed integrale fruizione,  da  parte  dei  magistrati,  dei
trenta giorni di congedo ordinario riconosciuti agli impiegati civili
dello Stato, realizzando una disparita'  di  trattamento  rispetto  a
questi ultimi non giustificata e non ragionevole. Si  tratterebbe  di
una parificazione solo apparente, perche' la riforma non derogherebbe
alla necessita' che il giudice rispetti i termini per il deposito dei
provvedimenti,  anche  qualora  questi   scadano   nel   periodo   di
sospensione feriale e nel corso del periodo di congedo ordinario.  Il
magistrato sarebbe, dunque, tenuto, come nel passato, a  prestare  la
propria attivita' lavorativa anche  durante  il  periodo  di  congedo
ordinario,  non  potendo  sottrarsi  all'obbligo  di  predisporre   e
depositare gli atti i cui termini scadano  nel  corso  delle  proprie
ferie. 
    2.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  e
comunque infondata. 
    La  difesa  statale  premette  che  l'obiettivo  perseguito   dal
legislatore con il decreto-legge n. 132 del 2014, in cui  si  colloca
la disposizione sospettata di illegittimita' costituzionale, consiste
nell'aumento della produttivita' in sede  giurisdizionale,  obiettivo
legato,  tra  l'altro,  al  numero  delle  udienze   tenute   e   dei
procedimenti definiti nel  corso  dell'anno  giudiziario.  In  questa
prospettiva la riduzione  del  periodo  di  sospensione  feriale  dei
termini  processuali  e  quella  del  periodo  di  congedo  ordinario
riconosciuto ai magistrati  sarebbero  congiuntamente  preordinate  a
produrre l'effetto  di  razionalizzare  e  incrementare  l'efficienza
degli uffici giudiziari. 
    Tanto premesso, in primo luogo, sarebbero sussistenti i requisiti
di necessita' ed urgenza previsti dall'art. 77 Cost. 
    La norma censurata sarebbe,  infatti,  coerente  con  i  predetti
obiettivi. 
    Considerato  il  dato  dell'elevatissimo  contenzioso   pendente,
soprattutto in appello, e della sistematica violazione del termine di
ragionevole durata del processo di cui all'art. 6, paragrafo 1, della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,  ratificata
e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, la norma  in  esame
rientrerebbe fra le misure finalizzate ad  attuare  un'inversione  di
tendenza nella durata dei procedimenti, trasformando  quello  che  e'
ora un fattore di appesantimento della crisi in un possibile «volano»
per la crescita economica. 
    La disposizione transitoria contenuta nel comma  3  dell'articolo
in  esame,  in  forza  della  quale  la  riduzione  del  termine   di
sospensione  feriale  dei  termini  processuali  e  delle  ferie  dei
magistrati e degli avvocati e  procuratori  dello  Stato  produrranno
effetto a decorrere dall'anno 2015, non costituirebbe, di per se', un
dato incompatibile, almeno  in  modo  evidente,  con  il  presupposto
dell'urgenza richiesto dall'art. 77 Cost. 
    Del pari infondata sarebbe  la  dedotta  violazione  dell'art.  3
Cost. 
    La norma censurata non sembrerebbe arbitraria  o  carente  di  un
adeguato fondamento giustificativo, tanto da determinare la lamentata
violazione dell'art.  3  Cost.,  nella  parte  in  cui,  in  funzione
dell'evidenziata  finalita'   di   migliorare   l'efficienza   e   la
produttivita' degli apparati giudiziari, riduce il periodo di congedo
ordinario dei magistrati per parificarlo a quello  della  generalita'
degli impiegati dello Stato,. 
    La censura inerente all'effettivo godimento delle  ferie  sarebbe
in ogni caso superabile alla luce del contenuto del comma 4 dell'art.
16 del d.l. n. 132 del 2014, che,  con  una  specifica  disposizione,
rimette agli organi di governo delle magistrature  e  dell'avvocatura
dello  Stato   l'adozione   di   misure   organizzative   conseguenti
all'applicazione delle  disposizioni  dell'articolo  in  esame.  Tali
disposizioni  dovrebbero,  infatti,  comprendere  quelle   volte   ad
assicurare  l'effettivita'  del  godimento  del  periodo   di   ferie
spettante ai magistrati, come ridisegnato dal legislatore. 
    La difesa statale ritiene, inoltre, che la questione si esponga a
un radicale giudizio di manifesta inammissibilita', tenuto conto  del
fatto  che  il   rimettente   non   tenta   nemmeno   di   ipotizzare
un'interpretazione   costituzionalmente   orientata    della    nuova
disciplina di regolazione del periodo di godimento  delle  ferie  dei
magistrati. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di Ragusa  dubita  della  legittimita'
costituzionale dell'art. 16 del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.
132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri  interventi
per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile),  in
riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, della Costituzione. 
    A suo avviso, tale norma, disponendo la riduzione sia del periodo
di sospensione feriale dei termini processuali  (comma  1),  sia  del
congedo  ordinario  dei  magistrati  (comma  2),  «con  efficacia   a
decorrere  dall'anno  2015»  (comma  3),  si  porrebbe  in   evidente
contrasto con il presupposto dell'urgenza di provvedere, imposto  per
l'adozione dei decreti-legge dall'art. 77, secondo comma, Cost. 
    Essa violerebbe anche l'art. 3 Cost. in  quanto,  parificando  il
periodo di congedo ordinario  riconosciuto  ai  magistrati  a  quello
degli altri impiegati civili dello Stato,  senza  tener  conto  delle
peculiarita' dell'attivita' giudiziaria,  fra  cui  quella  di  dover
depositare i provvedimenti  nei  termini,  anche  ove  questi  ultimi
scadano nel periodo di congedo ordinario, darebbe luogo a un  assetto
normativo tale da non assicurare la concreta ed integrale  fruizione,
da parte dei magistrati, dei trenta giorni  di  congedo  riconosciuti
agli impiegati civili dello  Stato,  realizzando  una  disparita'  di
trattamento  rispetto  a  questi  ultimi  non  giustificata   e   non
ragionevole. 
    2.- In linea preliminare, occorre rilevare  che,  successivamente
all'adozione dell'ordinanza di rimessione, e' stata adottata la legge
10 novembre 2014, n. 162, di conversione del d.l. n.  132  del  2014.
Quest'ultima ha inciso sul testo dell'art. 16 limitatamente al  comma
1, nel quale le parole «dal 6 al 31  agosto  di  ciascun  anno»  sono
state sostituite dalle seguenti: «dal 1º  al  31  agosto  di  ciascun
anno».  Si  e',  in  altri  termini,  stabilito  che  il  periodo  di
sospensione feriale dei termini processuali decorra, anziche'  dal  6
agosto, come previsto nel testo del d.l. n.  132  del  2014,  dal  1°
agosto, mentre il termine finale del predetto periodo e' rimasto alla
data del 31 agosto,  cosi'  equiparando  la  durata  del  periodo  di
sospensione feriale dei termini  processuali  a  quella  del  congedo
ordinario dei magistrati (pari a trenta giorni). 
    Tale ius superveniens non incide  sul  giudizio  di  legittimita'
costituzionale, poiche'  si  rivolge  a  disciplinare  aspetti  della
disposizione denunciata (la delimitazione a trenta giorni anziche'  a
venticinque  del  periodo  di   sospensione   feriale   dei   termini
processuali) non rilevanti ai fini della valutazione delle censure di
illegittimita' costituzionale proposte. 
    Conseguentemente, deve escludersi la necessita' di  procedere  ad
una restituzione degli atti, anche perche', come questa Corte ha gia'
avuto modo di precisare, «un'eventuale  restituzione  degli  atti  al
giudice rimettente, ove questa non sia giustificata dalla  necessita'
che sia nuovamente valutata la perdurante rilevanza  nel  giudizio  a
quo e la non  manifesta  infondatezza  della  quaestio  a  suo  tempo
sollevata,  potrebbe  condurre,  proprio  in  aperto  contrasto   col
principio di effettivita' della tutela giurisdizionale che  non  puo'
essere disgiunta dalla sua tempestivita', ad un  inutile  dilatamento
dei  tempi  dei  giudizi  a  quibus,  soggetti  per  due  volte  alla
sospensione   conseguente   al   promovimento    dell'incidente    di
legittimita' costituzionale,  e  ad  una  duplicazione  dello  stesso
giudizio di costituzionalita', con il rischio di vulnerare il  canone
di ragionevole  durata  del  processo  sancito  dall'art.  111  Cost.
(sentenza n. 186 del 2013)» (sentenza n. 172 del 2014). 
    3.- La questione, cosi' come posta, e' inammissibile per  difetto
di motivazione in punto di rilevanza. 
    3.1.- Questa Corte ha  ripetutamente  affermato  che,  quando  il
rimettente non spieghi adeguatamente le ragioni per le quali  ritiene
di dover applicare la norma  della  cui  legittimita'  costituzionale
dubita per  proseguire  nel  giudizio  pendente  dinanzi  a  se',  la
questione e' inammissibile (fra le tante, di recente, sentenza n. 178
del 2015; ordinanze n. 187 e n. 183 del 2015). 
    Nell'itinerario argomentativo seguito dal giudice a  quo  non  e'
ravvisabile alcun elemento che chiarisca le ragioni per le quali egli
ritiene di dover fare applicazione delle disposizioni censurate,  per
consentire la prosecuzione del procedimento in corso. Nonostante egli
affermi, apoditticamente, che «la questione e', senz'altro, rilevante
nel procedimento penale in trattazione» e richiami il  principio  per
cui   la   pregiudizialita'   della   questione    di    legittimita'
costituzionale rispetto al giudizio a quo sussiste anche  allorquando
il giudice dubita della legittimita' costituzionale  di  disposizioni
normative che, in quel momento,  e'  chiamato  ad  applicare  per  la
prosecuzione del giudizio, l'esigenza di  dover  applicare  la  norma
censurata non emerge con chiarezza. 
    Il Tribunale ordinario di Ragusa premette di sollevare  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 132 del  2014
nell'ambito di un giudizio penale, in fase dibattimentale,  attinente
all'ipotesi di reato di cui all'art. 187 del decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo  codice  della  strada).  In  particolare,
precisa che, con ordinanza emessa il 23 settembre  2014,  ha  fissato
l'udienza per l'assunzione  di  una  prova  testimoniale  in  data  8
settembre 2015. In questa data, sulla base della disciplina anteriore
alla novella di cui al citato art. 16, non sarebbe stata possibile la
fissazione di un'udienza istruttoria, in quanto compresa nel  periodo
di sospensione feriale dei termini  processuali.  Tale  fissazione  -
puntualizza il rimettente - «discende [...] anzitutto dalla riduzione
del periodo di congedo ordinario di cui all'art. 90  ord.  giud.-  in
relazione al disposto  del  successivo  art.  91  (secondo  cui,  nel
periodo feriale dei magistrati, le corti  d'appello  ed  i  tribunali
ordinari trattano le cause penali relative ad imputati detenuti  o  a
reati che possono prescriversi o che, comunque, presentano  caratteri
di urgenza) - prima ancora che dalla connessa contrazione del periodo
di sospensione feriale dei termini processuali». 
    Non si spiega perche' il giudice si ritenga obbligato  a  fissare
l'udienza per l'assunzione della prova testimoniale  proprio  in  una
data non piu' ricompresa  nel  periodo  di  sospensione  feriale  dei
termini processuali per effetto dell'art. 16, comma 1,  del  d.l.  n.
132 del 2014 e sulle ragioni  che  rendono,  secondo  il  rimettente,
necessaria l'applicazione di quest'ultima norma alla prosecuzione del
giudizio in corso. 
    Risulta ancor meno dimostrata la  necessaria  applicazione  della
previsione relativa alla riduzione del periodo di  congedo  ordinario
dei magistrati, di cui al comma 2 dell'art. 16. Il giudice rimettente
nulla dice a tal proposito, limitandosi a ricordare la ratio unitaria
(che  attiene  alla  rapida  definizione  dei  procedimenti  e   allo
smaltimento dell'arretrato) dei commi 1  e  2  del  citato  art.  16,
nonche' la tendenziale coincidenza del congedo ordinario  goduto  dal
magistrato «con il periodo feriale fissato al principio di ogni  anno
[...] a sua volta  tendenzialmente  coincidente  con  il  periodo  di
sospensione feriale dei termini processuali». 
    Lo stesso rimettente riconosce che una tale coincidenza  e'  solo
tendenziale e dunque eventuale, poiche' non sussiste  alcun  precetto
normativo che imponga un  simile  effetto.  Non  rileva,  dunque,  la
pretesa unitarieta' di ratio di  disposizioni  «attinenti  a  profili
distinti» (come affermato  nella  stessa  ordinanza  di  rimessione),
ovvero a fattispecie diverse, ai fini della dimostrazione della  loro
congiunta applicazione nel caso di specie. 
    Questa Corte ha gia' avuto  piu'  volte  occasione  di  delineare
l'ambito  di  applicazione  e  la   finalita'   dell'istituto   della
sospensione feriale dei termini  processuali,  precisando  che  esso,
nato «dalla necessita' di assicurare un periodo di  riposo  a  favore
degli avvocati e procuratori  legali  [...]  e'  anche  correlato  al
potenziamento del diritto di azione e  di  difesa  (art.  24  Cost.)»
(sentenza n. 255 del 1987), cui deve essere accordata tutela, «quando
la possibilita' di agire in  giudizio  costituisca  per  il  titolare
l'unico rimedio per far valere un suo diritto» (sentenza  n.  49  del
1990). 
    Risulta, dunque, evidente che  l'individuazione  del  periodo  di
sospensione feriale dei termini processuali risponde a un'esigenza di
garanzia dell'effettivita' del  diritto  di  difesa  nel  periodo  di
riposo degli avvocati, ben diversa da quella sottesa alla  previsione
del periodo di congedo ordinario dei magistrati, cui  sono  viceversa
indirizzate, a titolo esclusivo,  alcune  delle  censure,  in  specie
quelle relative alla violazione dell'art. 3 Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 16 del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.
132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri  interventi
per la definizione dell'arretrato in  materia  di  processo  civile),
sollevata in riferimento agli artt. 3  e  77,  secondo  comma,  della
Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI