N. 224 ORDINANZA 7 ottobre - 5 novembre 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Disposizioni varie in materia di bilancio e contabilita' pubblica. 
- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni  urgenti  per  il
  settore  agricolo,  la  tutela   ambientale   e   l'efficientamento
  energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio  e
  lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle
  tariffe  elettriche,  nonche'  per  la  definizione  immediata   di
  adempimenti derivanti dalla normativa europea)  -  convertito,  con
  modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.
  116 - art. 8, comma 2, lettere d) ed e). 
-   
(GU n.45 del 11-11-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma  2,
lettere  d)  ed  e),  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   91
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 11 agosto 2014, n. 116, promossi dalla  Provincia  autonoma  di
Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento con  ricorsi  notificati
rispettivamente il 15-23 ottobre ed il 20 ottobre 2014, depositati in
cancelleria il 21 ed il 27 ottobre 2014 ed iscritti ai nn.  79  e  83
del registro ricorsi 2014. 
    Visti gli atti di costituzione di Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 7  ottobre  2015  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio. 
    Ritenuto che con i due ricorsi in epigrafe la Provincia  autonoma
di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento hanno  impugnato  l'art.
8, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 11 agosto 2014, n. 116,  denunciandone  il  contrasto  con  gli
artt. 81, 117, 118, 119 e 120  -  gli  ultimi  quattro  in  combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) -  e
136 della Costituzione, nonche' con gli artt. 8, 9, 16,  75,  75-bis,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972,  n.
670  (Approvazione  del  testo  unico  delle   leggi   costituzionali
concernenti  lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige)  e
relative norme di attuazione; 
    che si e' costituito il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o non fondati; 
    che, successivamente, la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  e  la
Provincia autonoma di Trento, con  atti  depositati  in  cancelleria,
rispettivamente, in data 20 e  27  gennaio  2015,  hanno  rinunciato,
ciascuna, al proprio ricorso; 
    che le rinunce sono state accettate dal Presidente del  Consiglio
dei ministri con atti depositati in  cancelleria  in  data  9  aprile
2015. 
    Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, aventi ad oggetto
le medesime disposizioni, vanno riuniti; 
    che per essi  vi  e'  stata  rinuncia  da  parte  delle  Province
autonome ricorrenti  e  accettazione  da  parte  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI