N. 227 SENTENZA 7 ottobre - 11 novembre 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sanita'  pubblica  -  Autorizzazioni   di   attivita'   sanitarie   e
  accreditamenti   istituzionali   delle   strutture   sanitarie    -
  Disposizioni concernenti la cessione e  la  decadenza,  nonche'  la
  competenza del Commissario ad acta della sanita'. 
- Legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 22  (Modifiche  ed
  integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e  s.m.i.),
  artt. 1 e 2. 
-   
(GU n.46 del 18-11-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  1  e  2
della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 22  (Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e s.m.i.),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 15-18 dicembre 2014, depositato in  cancelleria  il  23
dicembre 2014 ed iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2014. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  6  ottobre  2015  il  Giudice
relatore Marta Cartabia; 
    udito l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 15-18 dicembre 2014 e depositato il
23 dicembre 2014 (reg. ric.  n.  92  del  2014),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Calabria 7
(recte: 16) ottobre 2014, n. 22 (Modifiche e integrazioni alla  legge
regionale 18 luglio 2008, n. 24 e s.m.i.), per  violazione  dell'art.
117, terzo comma, della Costituzione - in relazione all'art. 2, commi
80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria  2010)  -  e  dell'art.   120,   secondo   comma,   della
Costituzione; nonche' dello stesso art. 1 della legge  reg.  Calabria
n. 22 del 2014, nella parte in cui introduce il comma 9  dell'art.  9
della legge della Regione Calabria 18 luglio 2008, n.  24  (Norme  in
materia di autorizzazione,  accreditamento,  accordi  contrattuali  e
controlli delle strutture  sanitarie  e  sociosanitarie  pubbliche  e
private), per violazione dell'art. 117, comma  secondo,  lettera  g),
Cost.; e infine del medesimo art. 1 della legge reg. Calabria  n.  22
del 2014, nella parte in cui sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'art. 9
della legge reg. Calabria n. 24 del 2008,  per  violazione  dell'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    2.- L'art. 1 della legge impugnata interviene sulla  legge  della
Regione  Calabria  18  luglio  2008,  n.  24  (Norme  in  materia  di
autorizzazione,  accreditamento,  accordi  contrattuali  e  controlli
delle strutture sanitarie  e  sociosanitarie  pubbliche  e  private),
sostituendone l'art. 9. 
    Ai sensi del citato art. 9, come sostituito,  «[l]'autorizzazione
sanitaria all'esercizio e l'accreditamento di una  struttura  possono
essere  ceduti  inter  vivos  mediante  atto  di  trasferimento,   in
qualsiasi forma, della proprieta' della  struttura  (ivi  inclusa  la
scissione societaria e il trasferimento di ramo d'azienda), ovvero di
concessione in godimento della stessa, in tutto o  in  parte,  ad  un
soggetto diverso da quello autorizzato e/o accreditato [...]»  (comma
1). L'atto di trasferimento deve essere  sottoposto  alla  condizione
sospensiva del rilascio di un  decreto  di  voltura  da  parte  della
Regione, a pena di inefficacia nei confronti della Regione  stessa  e
degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, e deve  essere
trasmesso, in copia autenticata  da  notaio,  al  settore  competente
dell'amministrazione regionale  (comma  2),  alla  quale  deve  anche
essere chiesto il  rilascio  del  decreto  di  voltura,  con  istanza
corredata da una dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'
attestante la permanenza del possesso dei requisiti  autorizzativi  e
di accreditamento, di cui al regolamento regionale 1° settembre 2009,
n.  13  (Regolamenti  e  manuali  per  l'accreditamento  del  Sistema
Sanitario  Regionale),  nonche'  dalla  documentazione  attestante  i
requisiti soggettivi del cessionario, di cui al medesimo  regolamento
(comma 1). Il decreto di voltura e' adottato  entro  sessanta  giorni
dalla ricezione della domanda, previa verifica: a)  delle  condizioni
di cui allo stesso art. 9, comma 3,  vale  a  dire  che  la  cessione
riguardi tutte le attivita' autorizzate e/o accreditate, oppure uno o
piu' moduli, tipologie di attivita' o branche di prestazioni, e  che,
se  e'  ceduto  l'accreditamento,  lo  sia  anche  la  corrispondente
autorizzazione; b) «dei soli requisiti  soggettivi  del  subentrante»
(art. 9, comma 4). «Fino alla scadenza della  gestione  commissariale
della sanita' della Regione Calabria», la competenza  ad  adottare  i
provvedimenti di voltura e'  riconosciuta  al  «Commissario  ad  acta
della sanita'» (art. 9, comma 9). 
    Oltre a questo, il novellato art. 9 disciplina  la  continuazione
delle attivita' da parte degli eredi in caso di decesso del  titolare
dell'autorizzazione (comma 5); i casi che non costituiscono cessione,
nei  quali   l'attivita'   puo'   proseguire   previa   comunicazione
all'ufficio competente (comma 6: fusione,  trasformazione,  mutamento
della  compagine,  denominazione  o  ragione  sociale  delle  persone
giuridiche  titolari   dell'autorizzazione   o   accreditamento);   i
controlli sulla permanenza dei requisiti (comma  7);  la  successione
del cessionario nei contratti di prestazioni con le aziende sanitarie
(comma 8). 
    Le  norme  di  cui  al  nuovo  art.  9  «si  applicano  anche  ai
procedimenti in itinere  e  non  ancora  definiti  con  provvedimento
espresso, previa presentazione  da  parte  dei  soggetti  interessati
dell'istanza di cui  al  comma  1,  contenente  la  precisazione  che
l'istanza stessa e' presentata  in  relazione  al  procedimento  gia'
pendente e allegazione di copia della precedente istanza» (comma 10).
Le    disposizioni    regolamentari    incompatibili     «s'intendono
automaticamente adeguate» (comma 11). 
    L'art. 2 della legge reg. Calabria n. 22 del 2014 inserisce nella
legge reg. Calabria n. 24 del 2008, dopo il gia' citato  art.  9,  il
nuovo  art.  9-bis,  il  quale  contempla   i   casi   di   decadenza
dall'autorizzazione all'esercizio. Il comma 1 prevede la decadenza in
caso di esercizio di attivita' sanitaria o socio-sanitaria diversa da
quella   autorizzata;   di   estinzione   della   persona   giuridica
autorizzata; di rinuncia; di mancato inizio dell'attivita'  entro  il
termine di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, prorogabile una
sola volta  per  gravi  motivi.  Il  comma  2  prevede  la  decadenza
d'ufficio  in  relazione  a   condanne   definitive   riportate   per
determinati reati dai titolari (o, se  titolare  ne  e'  una  persona
giuridica, dai legali rappresentanti, amministratori, o  titolari  di
azioni o quote per oltre il quindici per cento),  o  all'applicazione
nei confronti degli stessi, con  decreto  definitivo,  di  misure  di
prevenzione  personali  o  patrimoniali,  in  quanto   indiziati   di
appartenere «ad una delle associazioni di cui  all'articolo  1  della
legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni». 
    3.- Premette il ricorrente che, il 17 dicembre 2009,  la  Regione
Calabria ha stipulato con i Ministri della salute e  dell'economia  e
delle finanze, ai sensi  dell'art.  1,  comma  180,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello  Stato  -  legge  finanziaria  2005),  un
accordo, comprensivo di un piano di rientro dal disavanzo  sanitario,
in  merito   agli   interventi   necessari   per   il   perseguimento
dell'equilibrio economico nel  rispetto  dei  livelli  essenziali  di
assistenza. Non  avendo  la  Regione  conseguito  gli  obiettivi  ivi
previsti, il Consiglio dei  ministri  -  ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in  materia
economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo   e   l'equita'   sociale),
convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  29
novembre 2007, n. 222, nonche' dell'art. 8, comma 1,  della  legge  5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3)  -
ha nominato un Commissario ad acta per la realizzazione del piano  di
rientro, individuato dapprima (con delibera del 30 luglio  2010)  nel
Presidente della Regione pro tempore  e  poi  (con  delibera  del  19
settembre 2014, dopo le dimissioni del Presidente della Regione)  nel
Generale L. P. I contenuti dei mandati commissariali cosi' conferiti,
in virtu' delle relative delibere, comprendevano espressamente  anche
l'attuazione della normativa statale in materia di  autorizzazioni  e
accreditamento istituzionale, mediante  adeguamento  della  normativa
regionale vigente. 
    Il ricorrente  aggiunge  che,  dopo  l'approvazione  della  legge
regionale impugnata, il Commissario ad acta, con decreto  17  ottobre
2014, n.  65  (pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Calabria 16 ottobre 2014, n. 51 - recte: 27 ottobre 2014, n. 53),  ha
dichiarato che la legge stessa ostacolava  la  piena  attuazione  del
piano di rientro e dei programmi operativi 2013-2015 e ha invitato il
Consiglio regionale ad abrogarla. 
    4.- Cio' premesso,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
denuncia gli artt. 1  e  2  della  legge  impugnata,  anzitutto,  per
violazione dell'art.  120,  secondo  comma,  Cost.:  le  disposizioni
censurate  modificherebbero  la  disciplina  sanitaria  regionale  in
costanza del piano  di  rientro,  in  merito  a  profili  di  stretta
competenza del commissario ad acta. Ripercorrendo  la  giurisprudenza
sul  rilievo  costituzionale   delle   funzioni   commissariali,   il
ricorrente sottolinea, tra  l'altro,  che  anche  una  situazione  di
interferenza meramente potenziale con tali funzioni, a prescindere da
contrasti diretti con esse, basta a integrare la violazione dell'art.
120, secondo comma, Cost. 
    Inoltre, il ricorrente lamenta  che  le  disposizioni  impugnate,
recando interventi  non  contemplati  dal  piano  di  rientro  e  dai
relativi programmi in tema di  autorizzazioni  e  accreditamenti,  si
pongono in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione
ai principi fondamentali per il contenimento della spesa sanitaria di
cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, in virtu'
dei quali le previsioni dell'accordo tra Stato e Regione e del  piano
di rientro sono  vincolanti  per  la  Regione,  che  e'  obbligata  a
rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, che ostacolino la piena
attuazione del piano, e a non adottarne di nuovi. Anche sotto  questo
profilo il ricorrente si richiama alla giurisprudenza  costituzionale
che ha considerato sia il citato art. 2, commi 80 e 95, sia l'art. 1,
comma  796,  lettera  b),  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria  2007),  espressivi  di  principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti  per
le Regioni che abbiano sottoscritto gli accordi per  il  riequilibrio
dei disavanzi sanitari. 
    Ulteriori profili di contrasto con i  principi  di  coordinamento
della  finanza  pubblica  sono  poi  ravvisati  dal  Presidente   del
Consiglio dei ministri nell'art. 2 della legge reg.  Calabria  n.  22
del 2014, in quanto tale articolo, circoscrivendo i presupposti della
decadenza,  potrebbe  impedire   all'amministrazione   sanitaria   di
disporla nei confronti  di  chi  si  renda  responsabile  di  cattiva
gestione delle risorse finanziarie. Anche l'art. 1 della stessa legge
sarebbe affetto dal medesimo vizio di illegittimita'  costituzionale,
in  quanto  attenuerebbe  il  controllo  della  spesa  sanitaria   in
riferimento alla selezione dei soggetti in condizione di incidere  su
di essa. 
    5.- In relazione all'art. 1 della legge reg. Calabria n.  22  del
2014, nella parte in cui introduce il comma 9 dell'art. 9 della legge
reg. Calabria n. 24 del 2008, e' denunciata la  violazione  dell'art.
117, secondo comma, lettera g), Cost., che  riserva  alla  competenza
esclusiva dello Stato la materia dell'«organizzazione  amministrativa
dello Stato»: ad avviso del ricorrente, il  commissario  ad  acta  e'
organo dell'amministrazione dello Stato, nominato dal Governo in caso
di dimissioni  o  impedimento  del  Presidente  della  Regione,  fino
all'insediamento   del   nuovo   Presidente   o    alla    cessazione
dell'impedimento; le  funzioni  del  commissario  ad  acta  sarebbero
disciplinate esclusivamente dalla  legge  statale,  senza  che  altre
possano esserne aggiunte da leggi regionali. 
    6.- Infine, in relazione allo stesso  art.  1  della  legge  reg.
Calabria n. 22 del 2014, nella parte in cui sostituisce i commi 1,  2
e 3 dell'art. 9  della  legge  reg.  Calabria  n.  24  del  2008,  e'
denunciata la violazione dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  l),
Cost., in  riferimento  alla  competenza  esclusiva  dello  Stato  in
materia  di   «ordinamento   civile».   Le   disposizioni   censurate
disciplinerebbero una fattispecie speciale di  cessione  di  azienda,
regolandola in modo atipico rispetto agli artt. 2555 e  seguenti  del
codice  civile:   segnatamente,   e'   previsto   che   la   cessione
dell'autorizzazione o dell'accreditamento possa avvenire in qualsiasi
forma, invece che nelle sole forme di cui all'art. 2556 cod. civ.; la
cessione e' sottoposta alla  condizione  sospensiva  del  decreto  di
voltura, non contemplata nel codice civile; il  cessionario  potrebbe
subentrare nell'intero complesso delle attivita' o  in  piu'  moduli,
senza alcuna ulteriore specificazione e in deroga all'art. 2558  cod.
civ., a  norma  del  quale  l'acquirente  dell'azienda  subentra  nei
contratti stipulati per l'esercizio  della  stessa  che  non  abbiano
carattere personale. 
    7.- La Regione Calabria non si e' costituita in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 15-18 dicembre 2014 e depositato il
23 dicembre 2014 (reg. ric.  n.  92  del  2014),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della  Regione  Calabria
16 ottobre 2014, n. 22 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale
18  luglio  2008,  n.  24  e  s.m.i.),  i  quali  -  rispettivamente,
novellando l'art. 9 della legge  della  Regione  Calabria  18  luglio
2008, n. 24 (Norme  in  materia  di  autorizzazione,  accreditamento,
accordi  contrattuali  e  controlli  delle  strutture   sanitarie   e
sociosanitarie pubbliche e private), e introducendo in essa un  nuovo
art. 9-bis  -  recano  nuove  norme  in  materia  di  cessione  delle
autorizzazioni all'esercizio  e  degli  accreditamenti  di  strutture
sanitarie, nonche' di decadenza dalle predette autorizzazioni. 
    Ad avviso del ricorrente, i censurati artt. 1  e  2  violerebbero
l'art. 120, secondo comma, della Costituzione, in  quanto  modificano
la disciplina sanitaria regionale in costanza di un piano di rientro,
per la cui attuazione e' stato conferito al commissario ad acta,  tra
l'altro, il mandato di intervenire per l'attuazione  della  normativa
statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti  istituzionali,
mediante adeguamento della normativa regionale; violerebbero altresi'
l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in  relazione  ai  principi   di
coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 2,  commi  80  e
95, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2010), in quanto recano interventi  non  contemplati  dal
piano di rientro e  dai  relativi  programmi  operativi  in  tema  di
autorizzazioni  e  accreditamenti;  si   porrebbero,   altresi',   in
contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica,  in
quanto attenuerebbero il controllo sulla spesa sanitaria intervenendo
sulla selezione dei soggetti in condizione di incidere su di  essa  e
circoscrivendo i presupposti  della  decadenza,  con  il  rischio  di
impedire all'amministrazione sanitaria di disporla nei  confronti  di
chi  si  renda  responsabile  di  cattiva  gestione   delle   risorse
finanziarie. 
    Inoltre, lo stesso art. 1 della legge reg.  Calabria  n.  22  del
2014, nella parte in cui introduce il comma 9 dell'art. 9 della legge
reg. Calabria n. 24  del  2008,  e'  impugnato  per  invasione  della
competenza legislativa esclusiva dello Stato  di  cui  all'art.  117,
secondo  comma,  lettera  g),  Cost.,  relativa   all'«organizzazione
amministrativa dello Stato», in  quanto  attribuirebbe  funzioni,  in
materia di controllo delle  cessioni  delle  autorizzazioni  e  degli
accreditamenti,  al  Commissario  ad  acta,  che  e'   pero'   organo
dell'amministrazione dello Stato. 
    Infine, in relazione al medesimo art. 1 della legge reg. Calabria
n. 22 del 2014, nella parte in cui sostituisce  i  commi  1,  2  e  3
dell'art. 9 della legge reg. Calabria n. 24 del 2008,  e'  denunciata
una violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera  l),  Cost.,  in
relazione alla competenza  esclusiva  dello  Stato  sull'«ordinamento
civile», in quanto essi introdurrebbero una disciplina della cessione
di aziende sanitarie divergente,  sotto  vari  profili,  rispetto  al
modello di cessione d'azienda disciplinato agli artt. 2555 e seguenti
del codice civile. 
    2.- La questione, sollevata sull'intero testo degli artt. 1  e  2
della legge reg. Calabria n. 22 del 2014, per violazione degli  artt.
117, terzo comma, e 120 Cost., e' fondata. 
    3.-  Come  da  tempo  questa  Corte  ha   chiarito,   l'autonomia
legislativa concorrente delle  Regioni  nella  materia  della  tutela
della salute, in particolare nell'ambito della gestione del  servizio
sanitario,  puo'  incontrare  limiti  imposti  dalle  esigenze  della
finanza pubblica  al  fine  di  contenere  i  disavanzi  del  settore
sanitario (sentenza n.  193  del  2007).  In  particolare,  e'  stato
ripetutamente affermato che costituisce un principio fondamentale  di
coordinamento della finanza pubblica quanto  stabilito  dall'art.  2,
commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono  vincolanti,
per le Regioni che  li  abbiano  sottoscritti,  gli  accordi  di  cui
all'art.  1,  comma  180,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2005),  finalizzati  al  contenimento
della spesa sanitaria e al  ripianamento  dei  debiti  (ex  plurimis,
sentenze n. 278, n. 110 e n. 85 del 2014, n. 180 e n. 104 del  2013).
Tali accordi assicurano, da un lato, la partecipazione delle  Regioni
alla definizione  dei  percorsi  di  risanamento  dei  disavanzi  nel
settore sanitario e, dall'altro, escludono che la Regione  possa  poi
adottare unilateralmente misure - amministrative o  normative  -  con
essi incompatibili (sentenza n. 51 del 2013). 
    Qualora poi si verifichi una persistente  inerzia  della  Regione
rispetto alle attivita' richieste dai suddetti accordi  e  concordate
con lo Stato, l'art. 120, secondo comma, Cost.  consente  l'esercizio
del  potere  sostitutivo  straordinario  del  Governo,  al  fine   di
assicurare contemporaneamente l'unita' economica della Repubblica e i
livelli  essenziali  delle   prestazioni   concernenti   il   diritto
fondamentale alla salute (art. 32 Cost.). A tal fine il Governo  puo'
nominare un commissario ad acta, le cui funzioni, come  definite  nel
mandato conferitogli e come specificate dai programmi  operativi  (ex
art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009), pur avendo  carattere
amministrativo e non legislativo (sentenza n. 361 del  2010),  devono
restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da
ogni interferenza degli  organi  regionali  -  anche  qualora  questi
agissero per via legislativa -  pena  la  violazione  dell'art.  120,
secondo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 278 e n. 110 del 2014,
n. 228, n. 219, n. 180 e n. 28 del 2013  e  gia'  n.  78  del  2011).
L'illegittimita' costituzionale della legge regionale sussiste  anche
quando  l'interferenza  e'  meramente   potenziale   e,   dunque,   a
prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri  del
commissario incaricato di attuare il piano di  rientro  (sentenza  n.
110 del 2014). 
    4.- Alla luce di  questi  principi,  palese  e'  l'illegittimita'
costituzionale delle disposizioni impugnate. 
    Al fine di realizzare il  piano  di  rientro  dai  disavanzi  del
servizio sanitario regionale,  oggetto  dell'accordo  firmato  il  17
dicembre 2009 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia
e  delle  finanze  e  il  Presidente  della  Regione  Calabria,   con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010, e' stato
nominato un Commissario ad  acta,  incaricato  di  alcuni  interventi
prioritari, tra cui la «attuazione della normativa statale in materia
di   autorizzazioni   e   accreditamenti   istituzionali,    mediante
adeguamento  della  vigente  normativa  regionale».  In  seguito,  un
mandato di analogo contenuto e' stato  conferito  dal  Consiglio  dei
ministri,  con  deliberazione  del  19  settembre  2014,   al   nuovo
Commissario ad acta contestualmente nominato, incaricato altresi'  di
adottare e attuare i Programmi operativi 2013-2015, i quali prevedono
anch'essi, con riguardo alla materia  delle  autorizzazioni  e  degli
accreditamenti, l'elaborazione di  una  proposta  di  modifica  della
legislazione regionale vigente. 
    A quanto risulta dal decreto del Commissario ad acta  n.  65  del
2014,  poco  prima  dell'approvazione  della  impugnata  legge   reg.
Calabria n. 22  del  2014,  l'organo  straordinario  aveva  acquisito
dall'Agenzia nazionale per  i  servizi  sanitari  alle  Regioni  (nel
maggio 2014) e trasmesso  ai  Ministeri  affiancanti  (nel  settembre
2014) il testo di una proposta  di  legge  regionale  in  materia  di
autorizzazioni e accreditamenti, ad avviso del Commissario  ad  acta,
conforme  ai  pertinenti  principi  fondamentali  della  legislazione
nazionale e capace di realizzare un piu' elevato standard  di  tutela
della salute. 
    Di conseguenza, nel decreto citato, il  Commissario  ad  acta  ha
ritenuto che l'approvazione della legge reg. Calabria n. 22 del  2014
costituisse ostacolo  all'attuazione  del  piano  di  rientro  e  dei
programmi operativi e ha invitato, ai sensi dell'art.  2,  comma  80,
della legge n. 191 del 2009, il  Consiglio  regionale  ad  abrogarla,
disponendo contestualmente la trasmissione degli atti  al  Presidente
del Consiglio dei ministri affinche' potesse valutare  l'opportunita'
di sollevare  questione  di  legittimita'  costituzionale,  come  poi
avvenuto. 
    5.- L'esame delle finalita' e  dei  contenuti  della  legge  reg.
Calabria n. 22 del 2014 conferma la sussistenza di  una  interferenza
con le funzioni attribuite al Commissario ad acta. 
    Come risulta dalla relazione illustrativa della relativa proposta
di legge (proposta di legge n. 581, IX legislatura, presentata  il  3
giugno 2014), la legge regionale oggetto  del  presente  giudizio  e'
stata  approvata  per   semplificare   le   procedure   di   cessione
dell'autorizzazione e dell'accreditamento, nonche' per  circoscrivere
in maniera piu' puntuale le ipotesi di decadenza dell'autorizzazione.
Corrispondono alle  finalita'  descritte  le  principali  innovazioni
introdotte agli artt. 9 e 9-bis della legge reg. Calabria n.  24  del
2008, nel testo conseguente all'entrata in vigore delle  disposizioni
oggetto di censura: in particolare, la delimitazione  dell'ambito  di
applicazione   e   la   semplificazione   delle    procedure    volte
all'emanazione del provvedimento di voltura; nonche' la  soppressione
dell'ipotesi di  decadenza  per  cessione  dell'autorizzazione  senza
assenso regionale  (art.  9,  comma  3,  lettera  d,  nella  versione
originaria), sostituita dalla previsione per  cui  la  cessione  deve
essere sospensivamente condizionata al provvedimento  di  voltura  ed
e', altrimenti,  inefficace  nei  confronti  della  Regione  e  delle
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale (art.  9,  comma  2,
come novellato). 
    Se poi si considera che - secondo quanto  disposto  dall'art.  9,
comma 10, della legge reg. Calabria n. 24 del  2008,  come  novellato
dalla  legge  in  questione  -  le  nuove  norme  sulla  cessione  di
accreditamenti   e   autorizzazioni   sono   applicabili   anche   ai
procedimenti amministrativi pendenti, non puo' non concludersi che le
disposizioni impugnate sono idonee a compromettere, o  a  restringere
significativamente, l'applicabilita' di eventuali  regimi  diversi  e
piu' stringenti, come quello che il Commissario ad acta  dichiara  di
avere elaborato in adempimento del proprio mandato e che e' destinato
ad essere sottoposto al consueto  procedimento  di  formazione  delle
leggi regionali. 
    6.- In conclusione, devono essere condivisi i rilievi della parte
ricorrente - cui la Regione ha omesso di replicare - secondo i  quali
le  disposizioni  in  questione,  in  ragione  del   loro   specifico
contenuto, costituiscono  un'interferenza  con  le  attribuzioni  del
Commissario ad acta e, quindi, un ostacolo alla piena attuazione  del
piano di rientro. Di qui la violazione degli artt. 117, terzo  comma,
e 120 Cost. 
    7.- Restano assorbiti gli altri motivi di censura. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2  della
legge della Regione Calabria 16 ottobre  2014,  n.  22  (Modifiche  e
integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e s.m.i.). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI