N. 228 SENTENZA 21 ottobre - 11 novembre 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Regione (in genere) - Collegio dei revisori dei  conti  della  Giunta
  regionale e del Consiglio  regionale  -  Modalita'  di  scelta  dei
  componenti. 
- Legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina  del
  collegio dei revisori  dei  conti  della  Giunta  regionale  e  del
  Consiglio regionale della Calabria), art. 2,  comma  1,  nel  testo
  originario. 
-   
(GU n.46 del 18-11-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
nel testo originario, della legge della Regione Calabria  10  gennaio
2013, n. 2 (Disciplina del collegio  dei  revisori  dei  conti  della
Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria),  promosso
dal Tribunale amministrativo  regionale  per  la  Calabria,  sede  di
Catanzaro, nel procedimento vertente tra S.E., la Regione Calabria ed
altro, con ordinanza dell'11 luglio 2014,  iscritta  al  n.  231  del
registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; 
    udito nella camera di consiglio del 21 ottobre  2015  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la  Calabria,  sede
di Catanzaro, con ordinanza del 11 luglio 2014, iscritta  al  n.  231
del registro ordinanze 2014, ha sollevato questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma  1,  nel  testo  originario,  della
legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n.  2  (Disciplina  del
collegio  dei  revisori  dei  conti  della  Giunta  regionale  e  del
Consiglio regionale della Calabria),  in  riferimento  all'art.  117,
primo e terzo comma, della Costituzione. 
    2.- Il giudizio principale veniva instaurato da  S.E.  contro  la
Regione Calabria e nei confronti di  S.P.  per  l'annullamento  della
delibera del  Consiglio  regionale  della  Calabria  n.  378  del  19
dicembre 2013, nella parte concernente la nomina di S.P. a componente
del collegio dei revisori dei conti  della  Giunta  regionale  e  del
Consiglio regionale della Calabria. 
    3.- Premette il giudice rimettente che per il conseguimento degli
obiettivi  stabiliti  nell'ambito  del  coordinamento  della  finanza
pubblica, l'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto
2011,  n.  138  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria  e  per  lo  sviluppo),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n.  148,  impone
alle  Regioni,  nell'ambito  della  propria  autonomia  statutaria  e
legislativa, di  adeguare  i  rispettivi  ordinamenti  a  determinati
parametri di qualita' e legalita', tra i quali rientra  l'istituzione
di un collegio dei revisori dei conti, i cui componenti  sono  scelti
mediante estrazione da un elenco, i  cui  iscritti  devono  possedere
necessari requisiti di professionalita'. 
    4.- Il giudice a quo ricorda come la Corte costituzionale con  la
sentenza n. 198 del 2012 ha ritenuto  non  fondata  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  del  citato  art.   14,   poiche'   «La
disposizione impugnata  mira  a  introdurre  per  le  amministrazioni
regionali un sistema di controllo analogo a quello gia' previsto, per
le amministrazioni locali, dalla  legge  23  dicembre  2005,  n.  266
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  -  Legge  finanziaria  2006),  "ai  fini  della  tutela
dell'unita' economica della  Repubblica  e  del  coordinamento  della
finanza pubblica" (art. 1, comma 166)». 
    5.- Tanto premesso, espone che l'art. 14, comma  1,  lettera  e),
del d.l. n. 138 del 2011 e' espressione di principi  fondamentali  in
materia oggetto di legislazione concorrente. 
    La Regione Calabria ha dato attuazione ai richiamati principi con
la legge regionale n. 2 del 2013, la quale, all'art. 2, comma 1,  nel
testo originario, stabilisce che «Il  collegio  e'  composto  da  tre
membri,  nominati  dall'Assemblea  legislativa  regionale  con   voto
limitato a due nell'ambito di un elenco di nove nominativi estratti a
sorte tra coloro che, in possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma
successivo,  abbiano  presentato   domanda   nei   termini   previsti
dall'avviso per  la  costituzione  dell'elenco  istituito  presso  il
Consiglio regionale della Calabria». 
    Tale disposizione regionale, ad avviso del rimettente, sarebbe in
contrasto con la disciplina statale che nel prevedere  il  meccanismo
dell'estrazione a sorte, esclude in radice ogni potere di scelta  dei
predetti componenti ad  opera  degli  organi  regionali  e  lederebbe
l'art. 117, primo e terzo comma, Cost. 
    6.- Il rimettente assume la rilevanza della questione atteso  che
il ricorrente non era stato  nominato  componente  del  Collegio  dei
revisori benche' il suo nominativo fosse stato estratto per terzo  e,
dunque, in posizione utile all'attribuzione dell'incarico. 
    7.- La Regione Calabria si e'  costituita  in  giudizio,  per  il
tramite dell'Avvocatura regionale, con atto  dell'11  dicembre  2014,
con il quale ha esposto che, nelle more del giudizio incidentale,  la
legge regionale 11 agosto 2014, n. 15 (Modifica della legge regionale
10 gennaio 2013, n. 2 - Disciplina  del  collegio  dei  revisori  dei
conti  della  Giunta  regionale  e  del  Consiglio  regionale   della
Calabria)  all'art.  1  ha  sostituito  la  norma  impugnata  con  la
seguente:  «Il  collegio  e'  composto  da   tre   membri,   nominati
dall'Assemblea legislativa regionale mediante estrazione a sorte  tra
gli iscritti all'elenco di cui al comma  2,  che  abbiano  presentato
domanda  nei  termini  previsti  dall'avviso  per   la   costituzione
dell'elenco istituito presso il Consiglio regionale della  Calabria»,
e che all'art. 2 della medesima legge regionale n.  15  del  2014  e'
stato stabilito: «L'entrata in vigore della presente  legge  comporta
l'immediata decadenza dei componenti il  collegio  dei  revisori  del
Consiglio  e  della  Giunta  regionale  ed  il  rinnovo   dell'organo
collegiale secondo le procedure previste dall'articolo 2 della  legge
regionale n. 2/2013». 
    Conclude, quindi, chiedendo che gli atti siano rimessi al giudice
a quo, per la valutazione della  persistenza  della  rilevanza  della
questione alla luce del suddetto ius superveniens. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la  Calabria,  sede
di Catanzaro, dubita della legittimita' costituzionale  dell'art.  2,
comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria  10
gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei  revisori  dei  conti
della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria),  in
riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione. 
    2.- La disposizione regionale, nel testo  originario  applicabile
ratione temporis, sancisce «Il collegio e' composto  da  tre  membri,
nominati dall'Assemblea legislativa regionale con voto limitato a due
nell'ambito di un elenco di nove  nominativi  estratti  a  sorte  tra
coloro che, in possesso dei requisiti di  cui  al  comma  successivo,
abbiano presentato domanda nei termini previsti  dall'avviso  per  la
costituzione dell'elenco  istituito  presso  il  Consiglio  regionale
della Calabria». 
    3.- Il rimettente prospetta che la stessa sia  in  contrasto  con
l'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
138 (Ulteriori misure urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria  e
per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma
1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, che  nel  dettare  principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevede  «[...]
i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione  da  un
elenco,  i  cui  iscritti  devono  possedere  i   requisiti   [...]»,
escludendo ogni discrezionalita'. 
    4.- Preliminarmente, va rilevato  che  pur  venendo  invocati  il
primo ed il terzo comma dell'art. 117 Cost., la censura e' illustrata
con riferimento al solo art. 117, terzo comma,  Cost.,  in  relazione
alla materia concorrente del «coordinamento della finanza pubblica». 
    5.- Sempre in via preliminare, si rileva che l'art 1 della  legge
della Regione Calabria 11 agosto 2014, n. 15  (Modifica  della  legge
regionale 10 gennaio  2013,  n.  2  -  Disciplina  del  collegio  dei
revisori dei conti della Giunta regionale e del  Consiglio  regionale
della Calabria) ha sostituito la norma censurata  dal  TAR  Calabria,
sede di Catanzaro, con la seguente: «Il collegio e' composto  da  tre
membri,  nominati  dall'Assemblea  legislativa   regionale   mediante
estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 2, che
abbiano presentato domanda nei termini previsti  dall'avviso  per  la
costituzione dell'elenco  istituito  presso  il  Consiglio  regionale
della Calabria». Il successivo art. 2 ha poi previsto che  «L'entrata
in vigore della presente legge  comporta  l'immediata  decadenza  dei
componenti il collegio dei revisori  del  Consiglio  e  della  Giunta
regionale ed il rinnovo dell'organo collegiale secondo  le  procedure
previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 2/2013». 
    Tale disciplina, facendo salve per  il  passato  le  nomine  gia'
effettuate, non ha inciso sulla norma regolatrice, ratione  temporis,
della vicenda all'esame del giudice a quo, che va  dunque  sottoposta
allo scrutinio di questa Corte. 
    6.- La questione e' fondata. 
    7.- L'istituzione del Collegio dei revisori presso le Regioni  e'
stata positivamente vagliata con la sentenza n. 198 del 2012, poiche'
consente alla Corte dei conti di svolgere  il  controllo  complessivo
della finanza pubblica, a tutela dell'unita' economica  dello  Stato,
anche nei confronti delle Regioni. E' alla luce di tale  collegamento
funzionale che la lettera e) del  comma  1,  dello  stesso  articolo,
affida alla magistratura contabile la formulazione  dei  criteri  per
l'iscrizione negli appositi elenchi dei candidati idonei a  rivestire
il ruolo di revisore dei conti presso le Regioni (norma  attuata  con
la deliberazione  adottata  dalla  Corte  dei  conti,  sezione  delle
autonomie, nell'Adunanza dell'8 febbraio 2012). 
    La disposizione interposta va dunque ricondotta sia alla  materia
del «sistema tributario e contabile dello Stato» (art.  117,  secondo
comma, lettera e,  Cost.),  sia  a  quella  di  «coordinamento  della
finanza pubblica» (art. 117, terzo comma,  Cost.).  Essa  esprime  un
principio fondamentale,  la  cui  evidente  finalita'  e'  quella  di
garantire la terzieta' di questo organo che costituisce un  rilevante
tassello del complesso sistema di controllo della finanza regionale. 
    8.- La  norma  della  Regione  Calabria  censurata,  quindi,  nel
prevedere una scelta da parte  dell'Assemblea  legislativa  regionale
tra i nominati estratti a sorte, viola tale principio. 
    9.-   Pertanto,   deve   essere    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma  1,  nel  testo  originario,  della
legge reg. Calabria n. 2 del 2013. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  2,  comma  1,
nel testo originario, della legge della Regione Calabria  10  gennaio
2013, n. 2 (Disciplina del collegio  dei  revisori  dei  conti  della
Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI