N. 254 SENTENZA 18 novembre - 3 dicembre 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure di contenimento della spesa
  pubblica - Contributo di solidarieta' su trattamenti  pensionistici
  o vitalizi che non fanno capo a enti gestori di forme di previdenza
  obbligatorie. 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione  del
  bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge  di  stabilita'
  2014), art. 1, comma 487. 
-   
(GU n.49 del 9-12-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma
487, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di
stabilita' 2014),  promossi  dalla  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige  e  dalla  Regione
siciliana, con ricorsi notificati il 25 febbraio 2014, depositati  in
cancelleria il 3 ed il 5 marzo 2014 e rispettivamente iscritti ai nn.
10, 15 e 17 del registro ricorsi 2014. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 17 novembre 2015 e  nella  camera
di consiglio del 18 novembre 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato; 
    uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per  la  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia, Beatrice Fiandaca per la Regione  siciliana  e
l'avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio
dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 25 febbraio 2014 e depositato il  3
marzo  2014  (reg.  ric.  n.  10  del  2014),  la  Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia ha impugnato, fra  gli  altri,  il  comma  487,
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di
stabilita' 2014), per violazione degli artt.  48  e  49  della  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione
Friuli-Venezia Giulia). 
    Il comma 487 prevede che «I risparmi derivanti  dalle  misure  di
contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui  al
comma  486,  dagli  organi  costituzionali,  dalle  regioni  e  dalle
province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nell'esercizio  della
propria autonomia, anche in  riferimento  ai  vitalizi  previsti  per
coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di
cui al comma 48». 
    2.-  Secondo  la  Regione  tale  disposizione  si   connette   al
precedente comma 486, il quale stabilisce in via generale un concorso
al finanziamento delle gestioni previdenziali obbligatorie  a  carico
dei  trattamenti  pensionistici  erogati  dagli  "enti  gestori"  per
importi superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS. 
    La norma impugnata  prevederebbe  un  particolare  meccanismo  di
penalizzazione  delle  finanze  regionali.  Infatti,   mentre   delle
trattenute operate ai sensi del comma 486 beneficia  lo  stesso  ente
erogatore del trattamento previdenziale obbligatorio, nell'ipotesi in
cui, in applicazione dei principi di cui  al  richiamato  comma  486,
derivino risparmi di  spesa  alla  Regione,  essa  sarebbe  tenuta  a
riversarli in favore dello Stato. 
    2.1.- Ad  avviso  della  ricorrente,  pertanto,  tale  previsione
lederebbe la propria autonomia finanziaria, in quanto disporrebbe  un
ingiustificato trasferimento allo Stato di somme che, ai sensi  dello
statuto, spetterebbero alla Regione. 
    Neppure potrebbe pervenirsi a una diversa conclusione  alla  luce
della sentenza n. 151 del 2012, perche' le argomentazioni  utilizzate
in quella pronuncia non  possono  valere  in  relazione  alle  regole
statutarie che governano la Regione, le cui attribuzioni  finanziarie
non sono determinate "discrezionalmente" dal legislatore statale,  ma
trovano precisa e sicura parametrazione direttamente negli artt. 48 e
49 dello statuto speciale. 
    Alla luce delle richiamate previsioni, non solo sarebbe riservata
alla Regione ogni decisione sulla allocazione delle risorse  e  sulle
modalita'  di  realizzazione  dei  risparmi,  ma  tali   scelte   non
potrebbero neppure dar luogo a singole "restituzioni" di  fondi  allo
Stato, le quali si tradurrebbero nella decurtazione  di  risorse  che
per statuto spettano alla Regione. 
    Pertanto, non essendovi alcun fondamento per  il  passaggio  allo
Stato del risparmio di spesa eventualmente ottenuto dalla Regione  in
applicazione dei principi  di  cui  al  comma  486,  la  disposizione
impugnata violerebbe gli artt. 48 e 49 dello statuto speciale. 
    2.2.- Inoltre, la sottrazione di risorse che si vorrebbe  operare
non  troverebbe  neppure  giustificazione  nel  perseguimento  di  un
obiettivo che solo lo Stato potrebbe perseguire,  ma  si  tradurrebbe
nell'impiego di  risorse  regionali  per  l'attuazione  di  politiche
statali negli stessi campi di competenza regionale. 
    2.3.- D'altra parte,  non  sarebbe  chiara  la  destinazione  che
verrebbe data alle risorse risparmiate  dalla  Regione,  non  essendo
indicato a quale dei fondi previsti dal comma 48 esse debbano  essere
attribuite. 
    3.- Con ricorso notificato il 25 febbraio 2014 e depositato il  5
marzo  2014  (reg.  ric.  n.  15  del  2014),  la  Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige  ha  impugnato,  fra  gli  altri,  il  comma  487
dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, per violazione  degli  artt.
24, 26, 31, 69 e 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.  670  (Approvazione
del testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige); nonche' degli artt. 119  e  121
Cost. 
    3.1.- Ad  avviso  della  ricorrente,  tale  previsione  lederebbe
l'autonomia  del  Consiglio  regionale  e   l'autonomia   finanziaria
regionale, disponendo un ingiustificato trasferimento allo  Stato  di
somme spettanti, per statuto, alla Regione. 
    D'altra parte, le argomentazioni utilizzate da questa Corte nella
sentenza n. 151 del 2012 non  potrebbero  valere  in  relazione  alle
regole statutarie che  governano  la  Regione,  le  cui  attribuzioni
finanziarie non sono determinate "discrezionalmente" dal  legislatore
statale, ma trovano  precisa  e  sicura  parametrazione  direttamente
nell'art. 69 dello statuto speciale. 
    Alla luce di questa disposizione, sarebbe riservata alla  Regione
ogni decisione in ordine  alla  destinazione  delle  risorse  e  alle
modalita' per realizzare i risparmi, ma tali  scelte  non  potrebbero
neppure dar luogo a singole "restituzioni" di fondi  allo  Stato,  le
quali  si  tradurrebbero  nella  decurtazione  di  risorse  che,  per
statuto, spettano alla Regione. 
    Pertanto, non essendovi alcun fondamento per  il  passaggio  allo
Stato del risparmio di spesa eventualmente ottenuto dalla Regione  in
applicazione dei principi  di  cui  al  comma  486,  la  disposizione
impugnata violerebbe l'art. 69 dello statuto speciale. 
    3.2.-  Sarebbe  inoltre  violata  l'autonomia  finanziaria  della
Regione, in quanto l'obbligo di versare al  bilancio  dello  Stato  i
risparmi in questione, implicherebbe un ulteriore contributo a carico
del bilancio regionale, in contrasto con l'art. 79 dello statuto, che
disciplina il  concorso  della  Regione  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica. 
    4.- Con ricorso notificato il 25 febbraio 2014 e depositato il  5
marzo 2014 (reg. ric. n.  17  del  2014),  la  Regione  siciliana  ha
impugnato, fra gli altri, il comma 487 dell'art. 1 della legge n. 147
del  2013,  per  violazione  dell'art.  4  dello  statuto   regionale
(approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946,  n.  455,
convertito in legge  costituzionale  dalla  legge  costituzionale  26
febbraio 1948, n. 2);  nonche',  in  subordine,  dell'art.  36  dello
statuto e dell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia finanziaria). 
    4.1.- Secondo la Regione,  il  comma  in  esame,  ancorche'  poco
chiaro  nella  formulazione,  appare  riferito   al   contributo   di
solidarieta' su trattamenti pensionistici o vitalizi  che  non  fanno
capo a enti gestori di  forme  di  previdenza  obbligatoria,  perche'
corrisposti direttamente dagli organi costituzionali, dalle Regioni e
dalle Province autonome.  Esso  prescrive  l'obbligo  di  versare  le
relative trattenute al bilancio dello Stato per il finanziamento  del
Fondo di cui al comma 48. 
    Tuttavia, con riferimento alle pensioni e ai vitalizi erogati  al
personale  e  ai  deputati  dell'Assemblea  regionale  siciliana,  la
determinazione   di   tali   trattamenti   rientra   nella   potesta'
regolamentare   della   stessa   Assemblea   regionale,   ai    sensi
dell'articolo 4 dello statuto. 
    Ad avviso della  ricorrente,  pertanto,  l'eventuale  obbligo  di
adottare una misura di  contenimento  della  spesa,  sulla  base  dei
principi di cui  al  comma  486,  lederebbe  la  sfera  di  autonomia
costituzionalmente garantita dell'organo. 
    4.2.- In subordine, secondo la Regione, la disposizione impugnata
sarebbe in contrasto con l'art. 36 dello  statuto  e  con  l'art.  2,
primo comma, del d.P.R. n. 1074 del  1965.  Infatti,  ai  fini  della
riserva allo Stato del gettito  dei  tributi  erariali  riscossi  sul
territorio, la destinazione di tali risparmi al fondo di cui al comma
48, soddisferebbe solo il requisito  della  novita',  ma  non  quello
della specificita' della destinazione medesima. 
    5.- In tutti  i  giudizi  si  e'  costituito  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato
inammissibile o infondato. 
    5.1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  eccepisce  preliminarmente
l'inammissibilita' del ricorso per carenza di interesse, in quanto le
ricorrenti lamenterebbero un  pregiudizio  alle  proprie  prerogative
finanziarie, senza tuttavia dimostrare come le  norme  contestate  si
traducano in un'alterazione del  rapporto  tra  bisogni  regionali  e
insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte. 
    5.2.- Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato  osserva  che
tutti gli enti territoriali sono tenuti al rispetto  degli  obiettivi
generali di finanza pubblica e che questo principio e' stato  elevato
a rango costituzionale alla luce delle modifiche  apportate  all'art.
119 Cost. 
    In questo quadro, le norme  impugnate  sarebbero  espressione  di
principi di «coordinamento della finanza pubblica» e deriverebbero la
loro ratio proprio dal particolare momento congiunturale. 
    5.2.1.- Con  specifico  riguardo  alle  censure  formulate  dalla
Regione siciliana, la difesa statale ritiene  che  il  contributo  di
solidarieta' integri i requisiti  statutariamente  richiesti  per  la
valida apposizione della riserva erariale. 
    Tale contributo, infatti, avrebbe natura tributaria,  «in  quanto
la  struttura  di  una  temporanea  sovrimposta  dell'IRPEF  presenta
inoppugnabilmente il carattere di novita' del provento». 
    Sarebbe altresi' soddisfatto il carattere di  specificita'  della
destinazione del gettito, perche' la sua  destinazione  al  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese e al Fondo di garanzia per la
prima casa, costituirebbe una precisa funzionalizzazione  teleologica
ravvisabile nelle ragioni sottese alla istituzione dei due fondi. 
    6.-  Con  memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza,  la
Regione   autonoma   Friuli-Venezia   Giulia    deduce,    anzitutto,
l'infondatezza  dell'eccezione  di  inammissibilita'  sollevata   dal
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Secondo la Regione, infatti, il tipo  di  censura  formulato  non
richiederebbe  affatto  la  positiva  dimostrazione   degli   effetti
finanziari delle misure contestate, perche' il vizio  denunciato  non
riguarda la generica riduzione di  determinati  stanziamenti,  ma  la
stessa ammissibilita' dell'appropriazione, da parte dello  Stato,  di
risorse che, per statuto, spettano alla Regione. 
    6.1.- Nel merito, la Regione osserva che l'emergenza  finanziaria
non consente di derogare al riparto di competenza  costituzionalmente
previsto. 
    6.2.- La norma contestata, inoltre, non  sarebbe  una  misura  di
risparmio, ma una misura di spesa, visto che i risparmi derivanti dal
taglio  previsto  dal  comma  486  confluiscono  in  due  fondi   per
incentivi. 
    6.3.- Tale misura,  peraltro,  inciderebbe  anche  sull'autonomia
finanziaria  del  Consiglio  regionale.  Infatti,  qualora   l'organo
decidesse di ridurre i vitalizi degli  ex  consiglieri,  si  vedrebbe
sottratte risorse da un bilancio che e' a sua volta autonomo rispetto
a quello della Regione. 
    6.4.- La ricorrente evidenzia,  inoltre,  l'illegittimita'  degli
obiettivi  perseguiti  dal  legislatore  per  comprimere  l'autonomia
finanziaria della Regione, vale a  dire  il  finanziamento  di  fondi
settoriali in materie di competenza regionale, preclusi dall'art. 119
Cost. 
    6.5.- Infine, secondo la Regione, non si tratterebbe  neppure  di
un temporaneo accantonamento di somme da erogare alla Regione, ma  di
una appropriazione definitiva. 
    7.- Con atto depositato il 28 gennaio 2015, la  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige, alla luce dell'Accordo  in  materia  di  finanza
pubblica stipulato con il Governo il 15 ottobre 2014 e attuato con la
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  -  legge  di  stabilita'
2015), ha dichiarato di rinunciare all'impugnativa. 
    8.- Con atto depositato il 21  aprile  2015,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia al ricorso. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ricorso n. 10  del
2014), la Regione autonoma Trentino-Alto Adige  (ricorso  n.  15  del
2014)  e  la  Regione  siciliana  (ricorso  n.  17  del  2014)  hanno
impugnato, fra gli  altri,  l'art.  1,  comma  487,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014). 
    Tale disposizione stabilisce  che  «I  risparmi  derivanti  dalle
misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei  principi
di cui al comma 486, dagli organi  costituzionali,  dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio  della
propria autonomia, anche in  riferimento  ai  vitalizi  previsti  per
coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di
cui al comma 48». 
    Il comma 48 prevede, nel quadro dell'unitario «Sistema  nazionale
di garanzia», due diversi fondi: il «Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese» (lettera a), nell'ambito del quale e' istituita  una
«Sezione speciale» (lettera b); e il «Fondo di garanzia per la  prima
casa» (lettera c). 
    A sua volta, il richiamato comma 486 dispone che, a decorrere dal
1° gennaio  2014  e  per  un  periodo  di  tre  anni,  i  trattamenti
pensionistici corrisposti da enti  gestori  di  forme  di  previdenza
obbligatorie, i cui  importi  complessivamente  superino  quattordici
volte il trattamento minimo INPS, siano assoggettati ad un contributo
di solidarieta' pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto
importo lordo annuo, fino a quello  di  venti  volte  il  trattamento
minimo INPS; nonche' pari al 12 per  cento  per  la  parte  eccedente
l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e  al
18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo  di  trenta
volte tale trattamento. Le somme trattenute vengono  acquisite  dalle
competenti gestioni previdenziali  obbligatorie,  anche  al  fine  di
concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191. 
    Alla luce della disposizione impugnata, pertanto, le risorse  che
deriverebbero  alla  Regione  dall'applicazione  del  contributo   di
solidarieta', secondo i principi  di  cui  al  comma  486,  anche  in
riferimento ai vitalizi  previsti  per  coloro  che  hanno  ricoperto
funzioni pubbliche elettive, sarebbero destinate allo  Stato  per  il
finanziamento dei suindicati Fondi. 
    2.- In considerazione dell'identita' delle  norme  denunciate,  i
tre giudizi devono essere riuniti per essere trattati  congiuntamente
e decisi con un'unica pronuncia. 
    3.- Nelle more del giudizio, la  Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige ha raggiunto con lo Stato un  accordo  in  materia  di  finanza
pubblica, al quale e' seguita la rinuncia al ricorso.  Il  Presidente
del Consiglio  dei  ministri,  tramite  l'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha dichiarato di accettare la rinuncia. 
    Pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle  norme  integrative  per  i
giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,  l'accettazione  della
rinuncia determina l'estinzione  del  processo  in  riferimento  alle
questioni di legittimita' promosse dalla  Regione  autonoma  Trentino
Alto Adige, con il ricorso n. 15 del 2014, limitatamente all'art.  1,
comma 487, della legge n. 147 del 2013. 
    Nonostante  abbia  raggiunto  un  analogo  accordo,  la   Regione
siciliana non ha rinunciato al ricorso. Restano dunque da decidere  i
ricorsi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della  Regione
siciliana. 
    4.-  La  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  denuncia   la
violazione  della  propria  autonomia  finanziaria,  in   quanto   la
disposizione impugnata  imporrebbe  un  ingiustificato  trasferimento
allo Stato di risparmi di spesa ad essa  spettanti,  ai  sensi  degli
artt. 48 e 49 dello statuto. 
    4.1.- La questione e' inammissibile. 
    4.2.- L'art. 48 dello statuto garantisce alla Regione l'autonomia
finanziaria e, a questo fine, il successivo art.  49  le  attribuisce
una «quota fissa»  di  una  serie  di  «entrate  tributarie  erariali
riscosse nel territorio», che vengono espressamente elencate. 
    Come  afferma  la  stessa  difesa  regionale,   le   attribuzioni
finanziarie  della  Regione  trovano  fondamento  direttamente  negli
articoli dello statuto speciale, «essendo ivi previste come quote  di
compartecipazione, rigidamente predeterminate,  ai  tributi  erariali
(corsivo aggiunto)». 
    L'assunto che i risparmi di spesa previsti dalla norma  impugnata
siano  illegittimamente  riversati  al  bilancio  statale  presuppone
pertanto che si  tratti  di  «entrate  tributarie  erariali»  che  la
Regione stessa possa, per la quota di sua spettanza, rivendicare. 
    Ne deriva che in tanto la ricorrente puo' lamentare  una  lesione
della propria autonomia finanziaria, in quanto dimostri che la  fonte
di provenienza di quei risparmi sia di  natura  tributaria.  Siffatta
dimostrazione, d'altra parte, appare tanto piu' necessaria alla  luce
della stessa formulazione dell'impugnato  comma  487,  che  definisce
«risparmi  derivanti  dalle  misure  di  contenimento   della   spesa
adottate,  sulla  base  dei  principi  di  cui  al  comma  486  [...]
nell'esercizio della propria autonomia», le  somme  che  tale  ultima
disposizione qualifica, invece,  come  «trattenute»  a  favore  delle
gestioni previdenziali obbligatorie. 
    La Regione, tuttavia, non ha fornito alcuna motivazione in ordine
alla  natura  tributaria  di  tali  risparmi  e  dunque  della   loro
riconducibilita' alle risorse ad essa spettanti, ai  sensi  dell'art.
49 dello statuto.  Una  simile  lacuna  argomentativa,  pertanto,  e'
motivo di inammissibilita' della questione. 
    5.- Secondo la Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia,  inoltre,
le  risorse  ad  essa  sottratte  ai  sensi  della  norma  impugnata,
sarebbero illegittimamente impiegate dallo Stato per l'attuazione  di
politiche in materie di competenza regionale, in violazione dell'art.
119 Cost. 
    5.1.- Tale censura e' inammissibile. 
    5.2.- Ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001,  n.  3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione),  «Sino  all'adeguamento  dei  rispettivi  statuti»  le
disposizioni  del  novellato  Titolo  V  della  Parte  seconda  della
Costituzione «si applicano anche alle Regioni a statuto  speciale  ed
alle Province autonome di Trento e di Bolzano per  le  parti  in  cui
prevedono forme di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a  quelle  gia'
attribuite». 
    Tale disposizione «configura un particolare  rapporto  tra  norme
degli Statuti speciali e norme del Titolo V della seconda parte della
Costituzione» (sentenza n. 314  del  2003),  che  si  risolve  in  un
giudizio di preferenza, nel momento della loro applicazione, a favore
delle disposizioni costituzionali che garantiscono forme di autonomia
«piu'  ampie»,  rispetto  a  quelle  attribuite  dalle   disposizioni
statutarie. 
    La Regione, che ai fini della questione qui  controversa,  ovvero
del suo diritto alle risorse in discussione, ha fin qui  evocato  gli
artt. 48 e 49 dello statuto, richiama anche, a questo  punto,  l'art.
119 Cost. Secondo la giurisprudenza di questa Corte,  tuttavia,  essa
«avrebbe dovuto quanto meno spiegare in quale rapporto si trovano, ai
fini  dello  scrutinio  di  legittimita'  costituzionale  [...],   le
invocate norme  della  Costituzione  e  quelle,  anch'esse  di  rango
costituzionale, contenute nello statuto speciale»  (sentenza  n.  202
del 2005). 
    La   mancanza   di   tale   spiegazione   determina,    pertanto,
l'inammissibilita' della censura. 
    6.- La Regione  siciliana  lamenta  che  l'eventuale  obbligo  di
adottare una misura di  contenimento  della  spesa,  sulla  base  dei
principi di cui al comma  486,  lederebbe  l'art.  4  dello  statuto,
perche' la determinazione dei trattamenti di  quiescenza  erogati  al
personale  e   ai   deputati   dell'Assemblea   regionale   siciliana
rientrerebbe nella  potesta'  regolamentare  della  stessa  Assemblea
regionale. 
    6.1.- La questione  e'  inammissibile  per  carenza  di  autonoma
lesivita' della disposizione impugnata (sentenza n. 77 del 2015). 
    6.2.-  Il  comma  487,  infatti,  nel  demandare   alle   Regioni
l'adozione delle misure di contenimento della spesa, sulla  base  dei
principi  di  cui  al   comma   486,   prevede   che   cio'   avvenga
«nell'esercizio della propria autonomia», facendo in tal  modo  salva
l'autonomia regionale. 
    La norma e' dunque priva di  qualunque  attitudine  lesiva  delle
competenze statutarie dell'Assemblea regionale siciliana, perche' non
pone espressamente alcun obbligo di risparmiare,  ma  ne  rimette  la
decisione all'esercizio di  un  atto  di  autonomia  da  parte  della
Regione. 
    7.- In via subordinata, la Regione  siciliana  evidenzia  che  la
destinazione al fondo di cui al comma 48 dei risparmi previsti  dalla
norma impugnata non sarebbe specifica e pertanto violerebbe l'art. 36
dello statuto regionale (approvato con il regio  decreto  legislativo
15 maggio 1946, n. 455,  convertito  in  legge  costituzionale  dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e l'art. 2, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965,  n.  1074
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria). 
    7.1.- Anche tale questione e' inammissibile. 
    7.2.- Come gia' osservato in riferimento ai  parametri  statutari
evocati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, anche l'art. 36
dello statuto siciliano e l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965  fanno
riferimento ad «entrate tributarie erariali riscosse sul  territorio»
che spettano alla Regione e che, a  determinate  condizioni,  possono
essere eccezionalmente riservate allo Stato. 
    Ne consegue che la Regione siciliana, per contestare la  mancanza
del requisito  della  specifica  destinazione  di  tali  risparmi  al
bilancio statale, avrebbe dovuto preventivamente  dimostrare  che  si
tratta di tributi. L'assoluta carenza di motivazione in  ordine  alla
natura tributaria dei richiamati risparmi determina, anche in  questo
caso, l'inammissibilita' della questione. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con  i  ricorsi  indicati  in
epigrafe; 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara estinto il processo relativamente alle  questioni  di
legittimita'   costituzionale   promosse   dalla   Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige, limitatamente all'art. 1, comma 487, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), con il
ricorso indicato in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 487, della legge n. 147  del  2013,
promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso
indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 48 e 49  della  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione
Fiuli-Venezia Giulia), e all'art. 119 della Costituzione; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 487, della legge n. 147  del  2013,
promossa  dalla  Regione  siciliana,  con  il  ricorso  indicato   in
epigrafe, in riferimento agli artt. 4 e 36  dello  statuto  regionale
(approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946,  n.  455,
convertito in legge  costituzionale  dalla  legge  costituzionale  26
febbraio 1948, n. 2), e all'art. 2,  primo  comma,  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  26  luglio  1965,  n.  1074  (Norme  di
attuazione  dello  Statuto  della  Regione   siciliana   in   materia
finanziaria). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI