N. 265 ORDINANZA 23 settembre - 17 dicembre 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Mafia  e  criminalita'  organizzata  -  Estensione  ai  testimoni  di
  giustizia e ai loro figli dei benefici in favore delle  vittime  di
  mafia e dei loro familiari. 
- Delibera legislativa della Regione siciliana, relativa  al  disegno
  di legge n. 478/A (Benefici in favore dei testimoni di giustizia) -
  approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella  seduta  del  1°
  agosto 2014, art. 1 - comma 1. 
-   
(GU n.51 del 23-12-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
della delibera  legislativa  della  Regione  siciliana,  relativa  al
disegno di legge n.  478/A  (Benefici  in  favore  dei  testimoni  di
giustizia), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
del 1° agosto 2014, promosso  dal  Commissario  dello  Stato  per  la
Regione  siciliana,  con  ricorso  notificato  il  9   agosto   2014,
depositato in cancelleria il 18 agosto 2014 ed iscritto al n. 60  del
registro ricorsi 2014. 
    Udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2015 il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  9  agosto  2014   e
depositato il successivo 18 agosto (reg. ric. n.  60  del  2014),  il
Commissario dello Stato per la  Regione  siciliana  ha  promosso,  in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di  legittimita'
costituzionale dell'art.  1,  comma  1,  della  delibera  legislativa
relativa al disegno  di  legge  n.  478/A  (Benefici  in  favore  dei
testimoni di giustizia), approvata dall'Assemblea regionale siciliana
nella seduta del 1° agosto 2014; 
    che la norma impugnata estende ai testimoni  di  giustizia  o  ai
loro figli i benefici previsti dall'art. 4, commi 1  e  1-bis,  della
legge della Regione siciliana 13 settembre 1999, n. 20  (Nuove  norme
in materia di interventi contro la mafia e di misure di  solidarieta'
in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari); 
    che  la  disposizione  e'  censurata  nella  sola  parte  in  cui
l'estensione  dei  benefici  concerne  il  figlio  del  testimone  di
giustizia, per violazione del principio di uguaglianza; 
    che il ricorrente rileva che l'art. 16-ter del  decreto-legge  15
gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di persona  a
scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni  di  giustizia,
nonche' per la protezione e il trattamento  sanzionatorio  di  coloro
che collaborano con la  giustizia),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n.  82,  riserva  il
beneficio  dell'assunzione  presso  la  pubblica  amministrazione  al
testimone di giustizia, escludendone altre persone; 
    che l'attribuzione del  beneficio  al  figlio  del  testimone  di
giustizia introdurrebbe un trattamento differenziato a  vantaggio  di
chi rende testimonianza presso autorita' giudiziarie aventi  sede  in
Sicilia, senza alcuna giustificazione; 
    che inoltre l'art. 3 Cost. sarebbe violato anche perche' la norma
impugnata  non  prevede  l'estensione  del  beneficio   a   qualunque
familiare convivente,  avvantaggiando  in  tal  modo  il  figlio  del
testimone di giustizia, benche'  le  misure  speciali  di  protezione
previste dagli artt. 9 e 13, comma 5, del d.l. n. 8  del  1991  siano
attribuite a tutti i familiari conviventi; 
    che il  disegno  di  legge  e'  stato  promulgato  con  la  legge
regionale 26 agosto 2014, n. 22 (Benefici in favore dei testimoni  di
giustizia), con omissione della previsione impugnata. 
    Considerato che questa Corte, con la sentenza n.  255  del  2014,
sopravvenuta al ricorso, sulla premessa che «il  peculiare  controllo
di costituzionalita' delle leggi  [...]  della  Regione  siciliana  -
strutturalmente preventivo - e' caratterizzato da un minor  grado  di
garanzia dell'autonomia rispetto  a  quello  previsto  dall'art.  127
Cost.», e in applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione), che introduce la «clausola di maggior favore» ai  fini
della piu' compiuta garanzia delle autonomie  speciali,  ha  ritenuto
che «deve pertanto estendersi anche alla Regione siciliana il sistema
di impugnativa  [successiva]  delle  leggi  regionali,  previsto  dal
riformato  art.  127  Cost.»,  e,   a   tal   fine,   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale, in parte qua, della norma - ostativa
a siffatta estensione - contenuta nell'art. 31, comma 2, della  legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione  e  sul  funzionamento
della Corte costituzionale), come sostituito dall'art.  9,  comma  1,
della legge 5 giugno 2003, n.  131  (Disposizioni  per  l'adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18
ottobre 2001, n. 3); 
    che, in conseguenza della eliminazione  del  frammento  normativo
che manteneva fermo il particolare sistema di controllo  delle  leggi
siciliane, risultano ora  «non  piu'  operanti  le  norme  statutarie
relative alle competenze del Commissario dello  Stato  nel  controllo
delle leggi siciliane, alla stessa stregua  di  quanto  affermato  da
questa Corte con riguardo a quelle dell'Alta  Corte  per  la  Regione
siciliana (sentenza n. 38  del  1957),  nonche'  con  riferimento  al
potere del Commissario dello Stato circa l'impugnazione delle leggi e
dei regolamenti statali (sentenza n. 545 del 1989)» (sentenza n.  255
del 2014); 
    che, pertanto, gli artt. 27  (sulla  competenza  del  Commissario
dello Stato  ad  impugnare  le  delibere  legislative  dell'Assemblea
regionale siciliana),  28,  29  e  30  dello  statuto  della  Regione
siciliana (approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2)
non trovano  piu'  applicazione,  per  effetto  dell'estensione  alla
Regione siciliana del controllo successivo previsto dagli  artt.  127
Cost. e 31 della legge n. 87  del  1953  per  le  Regioni  a  statuto
ordinario,   secondo   quanto   gia'   affermato   dalla   richiamata
giurisprudenza di questa Corte per  le  altre  Regioni  ad  autonomia
differenziata e per le Province autonome; 
    che cio' impedisce che il presente giudizio possa  avere  seguito
(anche solo agli effetti di una pronuncia di cessazione della materia
del  contendere  per   mancata   promulgazione   delle   disposizioni
impugnate, circostanza quest'ultima che preclude  la  concessione  di
una eventuale rimessione in termini in favore  della  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri)  e  comporta  una  dichiarazione  in  limine
dell'improcedibilita' del ricorso (ex plurimis, ordinanze n. 123 e n.
105 del 2015). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI