N. 267 ORDINANZA 21 ottobre - 17 dicembre 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Idrocarburi - Disciplina della rete di distribuzione di carburanti  -
  Divieto per i  comuni  di  rilasciare  ulteriori  autorizzazioni  o
  proroghe relativamente agli impianti incompatibili. 
- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni  urgenti  per  la
  concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la  competitivita')
  - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge
  24 marzo 2012, n. 27 - art. 17, comma 4, lettera c). 
-   
(GU n.51 del 23-12-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
  
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  17,  comma
4, lettera c), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 24 marzo 2012, n. 27, promosso dalla  Provincia  autonoma
di Trento, con ricorso notificato il 25 maggio  2012,  depositato  in
cancelleria il 29 maggio 2012 ed  iscritto  al  n.  84  del  registro
ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 21 ottobre  2015  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  25  maggio  2012  e
depositato il successivo 29 maggio (reg. ric. n.  84  del  2012),  la
Provincia autonoma di Trento ha promosso  questioni  di  legittimita'
costituzionale, tra l'altro, dell'art. 17, comma 4, lettera  c),  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1  (Disposizioni  urgenti  per  la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e  la  competitivita'),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  24
marzo 2012, n. 27, in riferimento all'art. 117, quarto  comma,  della
Costituzione, agli artt. 9, numero 3), e  16  del  d.P.R.  31  agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  al
d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme  di  attuazione  dello  Statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato,
incremento della produzione industriale, cave e torbiere,  commercio,
fiere e mercati), all'art. 15 del d.P.R. 19  novembre  1987,  n.  526
(Estensione  alla  regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle   province
autonome di Trento e  Bolzano  delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e all'art. 2 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'
la potesta' statale di indirizzo e coordinamento); 
    che l'art. 17, comma 4, lettera c),  del  d.l.  n.  1  del  2012,
avente a oggetto la disciplina relativa alla  rete  distributiva  dei
carburanti, ha modificato e integrato il comma  4  dell'art.  28  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la
stabilizzazione   finanziaria),   convertito,   con    modificazioni,
dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
aggiungendovi, in fine, il seguente periodo: «I comuni non rilasciano
ulteriori autorizzazioni o proroghe di  autorizzazioni  relativamente
agli impianti incompatibili»; 
    che la normativa impugnata sarebbe ascrivibile alla  materia  del
commercio, per la quale la Provincia vanta, ai sensi  dell'art.  117,
quarto comma, Cost., potesta' legislativa residuale; 
    che sarebbe illegittima una normativa  statale  che  pretenda  di
disciplinare  la  materia,  vietando  direttamente   ai   Comuni   di
rilasciare «ulteriori autorizzazioni  o  proroghe  di  autorizzazioni
relativamente agli impianti incompatibili»; 
    che infatti, ai sensi dell'art. 16 dello statuto speciale per  il
Trentino-Alto Adige (approvato con d.P.R.  n.  670  del  1972),  alla
potesta'  legislativa  si  accompagna  quella  di  allocazione  delle
funzioni amministrative e, poiche' le funzioni relative agli impianti
di distribuzione del carburante spettano  alla  Provincia,  la  norma
impugnata ne avrebbe reso illegittimamente destinatari i Comuni; 
    che inoltre l'art. 17, comma 4, lettera c), del  d.l.  n.  1  del
2012 si porrebbe in contrasto con l'art. 2, comma 1,  del  d.lgs.  n.
266  del  1992,  a  mente  del  quale  i  vincoli   derivanti   dalla
legislazione statale non  operano  in  via  diretta,  ma  determinano
soltanto un obbligo di adeguamento della legislazione provinciale; 
    che nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate; 
    che la norma impugnata, secondo l'Avvocatura, sarebbe  espressiva
della competenza esclusiva dello Stato in  materia  di  tutela  della
concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.); 
    che la Provincia autonoma ha rinunciato al ricorso; 
    che il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  accettato  la
rinuncia. 
    Considerato che la  Provincia  autonoma  di  Trento  ha  promosso
questioni di legittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'art.  17,
comma 4,  lettera  c),  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1
(Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'), convertito,  con  modificazioni,
dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  in
riferimento all'art. 117,  quarto  comma,  della  Costituzione,  agli
artt. 9,  numero  3),  e  16  del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 31  luglio
1978, n. 1017 (Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in  materia  di  artigianato,  incremento
della produzione industriale, cave e  torbiere,  commercio,  fiere  e
mercati), all'art. 15 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione
alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di  Trento
e  Bolzano  delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24  luglio  1977,  n.  616),  e  all'art.  2  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra  atti
legislativi statali e  leggi  regionali  e  provinciali,  nonche'  la
potesta' statale di indirizzo e coordinamento); 
    che la Provincia autonoma ha rinunciato al ricorso, relativamente
all'impugnativa dell'art. 17, comma 4, lettera c), del d.l. n. 1  del
2012; 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del
Consiglio dei ministri, ha accettato la rinuncia; 
    che  la  rinuncia  al  ricorso,   accettata   dalla   controparte
costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme  integrative
per i giudizi davanti alla  Corte  costituzionale,  l'estinzione  del
processo (ex plurimis, ordinanze n. 203 e n. 172 del 2015). 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separata sede la decisione delle ulteriori  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI