N. 4 ORDINANZA 2 dicembre 2015- 14 gennaio 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Processo penale - Sospensione della prescrizione  anche  in  caso  di
  irreversibile    incapacita'    dell'imputato    di     partecipare
  coscientemente  al   procedimento   -   Irreversibile   incapacita'
  d'intendere e di volere sopravvenuta al fatto - Mancata  previsione
  quale causa di estinzione del reato. 
- Codice penale, artt. 150 e 159, primo comma. 
-   
(GU n.3 del 20-1-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  artt.  150  e
159, primo comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario
di Cagliari, prima sezione penale, nel procedimento penale  a  carico
di L.S.A., con ordinanza del 10 dicembre 2014, iscritta al n. 70  del
registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2015. 
    Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre  2015  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 10 dicembre 2014 (r.o. n. 70  del
2015), il Tribunale ordinario di Cagliari, prima sezione  penale,  ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, primo
comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione  all'art.
6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle liberta' fondamentali (d'ora in  avanti  «CEDU»),  firmata  a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la  legge  4
agosto  1955  n.  848,  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 159 del codice penale,  «nella  parte  in  cui  prevede  la
sospensione del corso della  prescrizione  anche  in  presenza  delle
condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p.,  laddove  sia  accertata
l'incapacita'   di   partecipare   coscientemente   al   procedimento
dell'imputato per  effetto  di  una  patologia  irreversibile  e  non
suscettibile di miglioramenti»; 
    che, con  la  medesima  ordinanza,  il  Tribunale  rimettente  ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3  e  27,  primo  comma,  Cost.,
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  150  cod.  pen.,
«nella  parte  in  cui  non  prevede  l'assoluta   ed   irreversibile
incapacita'  di  intendere  [e]  di  volere  sopravvenuta  al   fatto
derivante da una  lesione  cerebrale  ingravescente  quale  causa  di
estinzione del reato»; 
    che il giudice a quo - investito di un giudizio  per  il  delitto
previsto dall'art. 372 cod. pen. - nella prima udienza dibattimentale
dell'8 maggio 2001 aveva disposto una perizia per  accertare  sia  la
capacita' di intendere  e  di  volere  dell'imputato  al  momento  di
commissione  del  fatto,  sia  la  sua   capacita'   di   partecipare
coscientemente al processo; 
    che  il  perito  nominato  dal  Tribunale  -  ritenuta  la  piena
capacita' dell'imputato all'epoca dei fatti - aveva  escluso  la  sua
attuale capacita' di partecipare al processo, trattandosi di  persona
affetta da grave infermita' di mente, in particolare da  «demenza  di
tipo Alzheimer o vascolare grave,  riscontrata  anche  tramite  esami
specialistici quale la T.C. del cranio e la risonanza magnetica»; 
    che, in conseguenza di cio', il giudice a quo  aveva  sospeso  il
processo ai sensi dell'art. 71 del codice di procedura penale; 
    che, successivamente, sono stati disposti periodici  accertamenti
peritali,   che   hanno   rilevato   «un   progressivo   aggravamento
[dell'imputato] sia sotto l'aspetto  cognitivo  che  comportamentale,
tanto che attualmente ha subito la perdita delle  funzioni  cognitive
superiori, soffrendo di una demenza irreversibile in  relazione  alla
quale non e' possibile nessun  miglioramento,  ne'  e'  conosciuta  o
ipotizzabile alcuna terapia farmacologica che possa  determinare  una
regressione dei sintomi [...] e comunque giammai in  misura  tale  da
far recuperare al paziente [...]  la  capacita'  di  interloquire  ed
interagire con gli altri»; 
    che la questione sollevata sarebbe rilevante, in quanto,  se  non
vi  fosse   stata   la   sospensione   determinata   dall'incapacita'
dell'imputato  di  partecipare  coscientemente  al  procedimento,  il
termine  massimo  di  prescrizione  relativo  al  delitto  di   falsa
testimonianza, per il quale si procede, sarebbe maturato l'8  gennaio
2005; 
    che, da un lato, le perizie in atti escluderebbero  l'incapacita'
di intendere e di volere dell'imputato all'epoca di  commissione  del
reato  e,  dall'altro,  non  emergerebbero  dagli  atti   processuali
elementi per il suo proscioglimento; 
    che,  richiamata  la  giurisprudenza  di  questa  Corte   e,   in
particolare, la sentenza n. 23 del 2013, il giudice a quo ha ritenuto
la questione non manifestamente infondata con riferimento agli  artt.
111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione  all'art.
6 della CEDU; 
    che infatti la norma censurata, pur garantendo appieno il diritto
di partecipazione personale e cosciente  dell'imputato  al  processo,
«produce  anche  effetti  sfavorevoli  sul  piano   degli   interessi
presidiati dai principi di  economia  processuale  e  di  ragionevole
durata del processo»; 
    che situazioni di sospensione sine die del processo, quale quella
determinata  dall'incapacita'   irreversibile   di   partecipare   al
procedimento,  inoltre,  «danno  ordinariamente  vita  a  pluriennali
pendenze, capaci di protrarsi per un tempo  indefinito,  destinate  a
chiudersi, in sostanza, solo con la morte dell'interessato e  con  la
conseguente sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato»; 
    che  l'applicabilita'  della  disciplina  della  sospensione  del
termine di prescrizione alle ipotesi in cui l'impedimento  e'  legato
ad un'incapacita' processuale irreversibile dell'imputato  violerebbe
il principio di uguaglianza,  in  quanto  sarebbe  irragionevole  che
«dalla  condizione  dell'imputato  incapace  in  modo   assolutamente
irreversibile di partecipare al processo, tanto  piu'  se  per  cause
fisiologiche, derivino  le  stesse  conseguenze  giuridiche  previste
dall'ordinamento  nei  casi  di  impedimenti  transitori,  quali   un
generico impedimento cosi' come l'incapacita' processuale transitoria
e suscettibile di risoluzione, accertata ai  sensi  dell'articolo  70
c.p.p.»; 
    che la norma impugnata  violerebbe  anche  l'art.  24  Cost.,  in
quanto  la  ratio  sottesa  alla  disciplina  della  sospensione  del
processo,  in  caso   di   incapacita'   processuale   irreversibile,
rappresentata dalla garanzia del  diritto  di  difesa  dell'imputato,
rischierebbe di essere frustrata dalle conseguenze della  sospensione
del corso della prescrizione, perche', nell'eventuale  e  improbabile
ipotesi in cui l'incapacita' venisse meno, l'imputato  si  troverebbe
costretto a difendersi nell'ambito di un processo per fatti risalenti
nel tempo, con le  evidenti  difficolta'  di  apprestare  un'adeguata
strategia difensiva; 
    che il Tribunale rimettente ritiene non manifestamente infondata,
in riferimento agli artt. 3  e  27,  primo  comma,  Cost.,  anche  la
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  150  cod.  pen.,
«nella  parte  in  cui  non  prevede  l'assoluta   ed   irreversibile
incapacita'  di  intendere  [e]  di  volere  sopravvenuta  al   fatto
derivante da una  lesione  cerebrale  ingravescente  quale  causa  di
estinzione del reato»; 
    che la questione sarebbe rilevante,  perche'  il  suo  «eventuale
accoglimento  comporterebbe  la  definitiva  decisione  del  caso  in
esame»; 
    che, inoltre, la questione sarebbe non manifestamente  infondata,
in  quanto  entrambi  gli  eventi  -  la  morte  e  la   sopravvenuta
incapacita' irreversibile di partecipare al processo -  «determinano,
in   concreto,   l'impossibilita'   definitiva    ed    irreversibile
dell'imputato di gestire  il  rapporto  processuale  come  di  essere
destinatario della sanzione», con la conseguenza che l'estinzione del
reato si impone «quale diretto riflesso del principio di personalita'
della responsabilita'  penale  sancito  dall'art.  27,  comma  primo,
Cost.»; 
    che la norma censurata violerebbe altresi'  l'art.  3  Cost.,  in
quanto tratterebbe in modo difforme «fattispecie simili, quanto  meno
con riferimento ai concreti effetti [...] sul rapporto processuale». 
    Considerato che, con ordinanza del 10 dicembre 2014 (r.o.  n.  70
del 2015), il Tribunale ordinario di Cagliari, prima sezione  penale,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24,  secondo  comma,  111,
primo comma, e 117, primo comma,  della  Costituzione,  in  relazione
all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955 n.  848,
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  159  del  codice
penale, «nella parte in cui prevede la sospensione  del  corso  della
prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt.  71
e 72 c.p.p.,  laddove  sia  accertata  l'incapacita'  di  partecipare
coscientemente al  procedimento  dell'imputato  per  effetto  di  una
patologia irreversibile e non suscettibile di miglioramenti»; 
    che, con  la  medesima  ordinanza,  il  Tribunale  rimettente  ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3  e  27,  primo  comma,  Cost.,
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  150  cod.  pen.,
«nella  parte  in  cui  non  prevede  l'assoluta   ed   irreversibile
incapacita'  di  intendere  [e]  di  volere  sopravvenuta  al   fatto
derivante da una  lesione  cerebrale  ingravescente  quale  causa  di
estinzione del reato»; 
    che le questioni sono  manifestamente  inammissibili,  in  quanto
l'ordinanza di rimessione prospetta il  petitum  in  forma  ancipite,
proponendo quesiti collegati da un nesso di irrisolta alternativita'; 
    che infatti il giudice rimettente censura, da un lato, l'art. 159
cod. pen., nella parte in cui prevede la sospensione del corso  della
prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt.  71
e  72  del  codice  di  procedura  penale,  laddove   sia   accertata
l'incapacita'    irreversibile    dell'imputato    di     partecipare
coscientemente al processo, e, dall'altro lato, l'art. 150 cod. pen.,
nella parte in cui non prevede, quale causa di estinzione del  reato,
l'assoluta ed irreversibile incapacita'  di  intendere  e  di  volere
sopravvenuta al fatto; 
    che entrambe le questioni - ancorche' sollevate con riferimento a
norme diverse e a parametri  costituzionali  parzialmente  diversi  -
mirano a rimediare al medesimo vulnus denunciato dal giudice  a  quo,
determinato dal fatto  che,  in  caso  di  incapacita'  irreversibile
dell'imputato di partecipare coscientemente al processo,  si  origina
una situazione di sospensione sine die, che da' «vita  a  pluriennali
pendenze, capaci di protrarsi per un tempo  indefinito,  destinate  a
chiudersi, in sostanza, solo con la morte dell'interessato e  con  la
conseguente sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato»; 
    che, tuttavia, le due questioni non sono poste in via subordinata
e porterebbero a risultati  diversi,  in  quanto  l'una  mira  a  far
decorrere la prescrizione nonostante la sospensione del processo  per
l'incapacita'  dell'imputato  di  parteciparvi,  l'altra  a  definire
immediatamente il processo, mediante una pronuncia di estinzione  del
reato; 
    che  le  due  soluzioni,  non  prospettate  in  un  rapporto   di
subordinazione,  sono  tra  loro  alternative,  in  quanto,   se   si
accogliesse la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 150
cod. pen., mediante un pronuncia additiva che equipari alla morte del
reo  l'incapacita'  sopravvenuta  ed  irreversibile   dello   stesso,
diventerebbe  priva  di  rilevanza  la  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 159 cod. pen.; 
    che, indipendentemente dal suo carattere ancipite,  la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 159, primo comma, cod.  pen.
e' manifestamente inammissibile, anche perche', con la sentenza n. 45
del 2015, e' stata gia'  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
della norma censurata, «nella parte in  cui,  ove  lo  stato  mentale
dell'imputato sia tale da impedirne la  cosciente  partecipazione  al
procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della
prescrizione quando e' accertato che tale stato e' irreversibile», e,
secondo il consolidato orientamento della  giurisprudenza  di  questa
Corte,  le  questioni  concernenti  norme  medio  tempore  dichiarate
illegittime sono manifestamente inammissibili (ex  multis,  ordinanza
n. 129 del 2015). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt. 150 e 159, primo  comma,  del
codice penale, sollevate dal Tribunale ordinario di  Cagliari,  prima
sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI