N. 6 ORDINANZA 2 dicembre 2015- 14 gennaio 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014. 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione  del
  bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge  di  stabilita'
  2014), art. 1, commi 213, 508, 511, 515, terzo periodo, e 516. 
-   
(GU n.3 del 20-1-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  commi
213, 508, 511, 515, terzo periodo, e 516,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014),  promossi  dalle
Province autonome di Bolzano e di Trento  e  dalla  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol, con ricorsi notificati il 24 febbraio-4
marzo e il 25 febbraio 2014, depositati in cancelleria il 4 ed  il  5
marzo 2014 e rispettivamente iscritti ai nn. 11, 14 e 15 del registro
ricorsi 2014. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 2 dicembre  2015  il  Giudice
relatore Aldo Carosi. 
    Ritenuto che, con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric.
n. 11, n. 14 e n. 15 del 2014, la Provincia autonoma di  Bolzano,  la
Provincia autonoma di Trento  e  la  Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige/Südtirol hanno impugnato, tra le altre disposizioni, gli  artt.
213, 508, 511, 515, terzo periodo, e  516  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014); 
    che in particolare la Provincia autonoma di Bolzano ha  impugnato
l'art. 1, commi 213, 508 e 511  della  legge  n.  147  del  2013,  in
riferimento agli artt. 81, 117, terzo comma, 136 della  Costituzione,
agli artt. 8, numero 1), 16, 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 103,
104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il  Trentino-Alto  Adige),  in  relazione  all'art.  2  del   decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra  atti
legislativi statali e  leggi  regionali  e  provinciali,  nonche'  la
potesta' statale di indirizzo e coordinamento), e agli artt.  9,  10,
10-bis, 16 e 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268  (Norme
di attuazione dello statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige  in
materia di finanza regionale e provinciale), al d.P.R. 28 marzo 1975,
n.  474  (Norme  di  attuazione  dello   Statuto   per   la   regione
Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 26 gennaio 1980,  n.  197  (Norme  di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
concernenti integrazioni alle norme in materia di  igiene  e  sanita'
approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), all' art. 2, commi 106 e
108, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2010) ed all'art. 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio
ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione),  nonche'
in riferimento ai principi di ragionevolezza, di leale collaborazione
e di delimitazione temporale; 
    che la Provincia autonoma di Trento ha impugnato l'art. 1,  commi
508, 511, 515, terzo periodo, e 516, della legge n. 147 del  2013  in
riferimento agli artt. 81, sesto comma,  e  136  Cost.,  all'art.  10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della Parte seconda della Costituzione), agli  artt.  16,  75,  79,
primo comma, lettera c), e terzo comma, 80, 81, 103, 104  e  107  del
d.P.R. n. 670 del 1972, in relazione agli artt. 9, 10,  10-bis  e  14
del d.lgs. n. 268 del 1992, alla legge n. 191 del 2009,  all'art.  12
della legge n. 243 del 2012 ed all'art.  8  del  d.P.R.  19  novembre
1987, n. 526 (Estensione alla regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle
province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616),  nonche'  in
riferimento ai principi di ragionevolezza, dell'accordo  e  di  leale
collaborazione; 
    che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha impugnato
l'art. 1, comma 508, della legge n. 147 del 2013 in riferimento  agli
artt. 69, 79, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972; 
    che con riguardo a tutti i ricorsi si e' costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendone il rigetto, in  quanto  le  censure
mosse alle norme impugnate sarebbero inammissibili o,  comunque,  non
fondate; 
    che successivamente, a seguito dell'accordo in materia di finanza
pubblica raggiunto con il Governo il 15  ottobre  2014,  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano e la Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi; 
    che  dette  rinunce  sono  state  accettate  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto
le medesime norme, censurate in  riferimento  a  parametri  in  larga
misura coincidenti, vanno riuniti; 
    che con riguardo alle questioni da scrutinare in questa  sede  vi
e' stata per le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' per
la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, rinuncia  da  parte
delle  ricorrenti  ed  accettazione  ad  opera  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri; 
    che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con  i  ricorsi  indicati  in
epigrafe; 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara estinti i processi. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI