N. 30 SENTENZA 27 gennaio - 17 febbraio 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Trasporto - Trasporto di viaggiatori - Divieto, per  le  imprese  che
  svolgono attivita' di noleggio bus con conducente, di  incrementare
  il parco automezzi con autobus usati. 
- Legge della Regione Piemonte  26  giugno  2006,  n.  22  (Norme  in
  materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di
  autobus con conducente), art. 12, comma 3. 
-   
(GU n.8 del 24-2-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,  Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  12,  comma
3, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in
materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante  noleggio  di
autobus  con  conducente),  promosso  dal  Tribunale   amministrativo
regionale per il Piemonte nel  procedimento  vertente  tra  la  Ditta
Vottero Autoservizi di Vottero  Prina  Fiorenzo  e  la  Provincia  di
Torino con ordinanza del 27  marzo  2015,  iscritta  al  n.  155  del
registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2015. 
    Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio  2016  il  Giudice
relatore Daria de Pretis. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 27 marzo 2015 il  Tribunale  amministrativo
regionale per il Piemonte - sezione seconda - ha sollevato  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 12,  comma  3,  della  legge
della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22  (Norme  in  materia  di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus  con
conducente), in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo  e  secondo
comma, della Costituzione. 
    La questione e' sorta nel corso di  un  giudizio  promosso  dalla
Ditta  Vottero  Autoservizi  contro  la  Provincia  di   Torino   per
l'annullamento dell'atto con cui il dirigente del Servizio  trasporti
della    Provincia    ha    respinto    l'istanza    di    nulla-osta
all'immatricolazione di un autobus (usato) «ad incremento  del  parco
automezzi dell'impresa ricorrente». 
    La Provincia ha respinto l'istanza in applicazione dell'art.  12,
comma 3, della citata legge regionale n. 22 del 2006. In base a  tale
disposizione (nella formulazione vigente al momento dell'atto  e  del
ricorso al TAR), «Gli incrementi  del  parco  autobus  successivi  al
rilascio dell'autorizzazione sono effettuati con autobus  nuovi».  La
ricorrente ha impugnato  l'atto  di  rigetto  con  un  unico  motivo,
consistente  nell'illegittimita'  derivata   dall'incostituzionalita'
dell'art. 12, comma 3, della legge regionale  n.  22  del  2006,  per
contrasto con gli artt. 3, 41 e  117  della  Costituzione,  anche  in
relazione a quanto previsto  dalla  legge  11  agosto  2003,  n.  218
(Disciplina dell'attivita' di  trasporto  di  viaggiatori  effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente). 
    1.1.- Il rimettente illustra, in primo luogo, il contenuto  della
citata legge n. 218 del 2003 e, di seguito, sintetizza  il  contenuto
della legge regionale n. 22  del  2006.  In  particolare,  l'art.  12
(Qualita' degli autobus) stabiliva, nella versione originaria, quanto
segue: «1. Al fine di tutelare la sicurezza degli utenti  le  imprese
si dotano di un parco autobus adibito a noleggio avente un'anzianita'
media non superiore ad  otto  anni,  con  un'anzianita'  massima  per
singolo autobus non superiore a quindici anni ed  in  ogni  caso  una
percorrenza chilometrica  massima  pari  a  1.000.000  di  chilometri
certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti. 2. La
presente  disposizione  acquista  efficacia  trascorsi  quattro  anni
dall'entrata in vigore della presente legge e in caso di mancanza del
requisito,  l'autorizzazione  e'  sospesa  fino  alla  sua  effettiva
reintegrazione. 3. Gli incrementi del  parco  autobus  successivi  al
rilascio dell'autorizzazione sono effettuati con autobus nuovi». 
    Il giudice a  quo  argomenta  la  rilevanza  della  questione  di
costituzionalita', osservando che essa «sostanzialmente coincide  con
l'unica ed articolata censura dedotta dall'impresa ricorrente». 
    Il TAR passa poi ad  illustrare  la  non  manifesta  infondatezza
della questione. Sotto un primo profilo, il rimettente evidenzia  che
la norma  regionale  de  qua  «avrebbe  introdotto  un  requisito  di
esercizio   non   previsto   dal   diritto   europeo,   con   effetto
discriminatorio nei confronti delle imprese stabilite  nella  Regione
Piemonte, in violazione dell'art.  3  Cost.  nonche'  dell'art.  117,
primo comma, Cost. che impone alle Regioni di conformarsi ai  vincoli
dell'ordinamento comunitario». Il giudice  a  quo  richiama,  a  tale
proposito, l'art. 20 (Uguaglianza davanti alla legge) della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata  a  Nizza  il  7
dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e l'art. 3
del  regolamento  CE  n.  1071/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009  (che  stabilisce  norme  comuni  sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di  trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio). 
    Sotto un secondo profilo, il rimettente osserva che la  norma  in
questione appare «in diretto contrasto con la natura "trasversale"  e
prevalente della  tutela  della  libera  concorrenza,  sancita  dalla
Direttiva 2006/123/CE», aggiungendo che sarebbe «stata  ripetutamente
affermata   l'impossibilita'   per   le   Regioni    di    introdurre
nell'ordinamento,  anche  per  via  normativa,  previsioni   atte   a
distorcere il confronto concorrenziale e la  liberta'  d'impresa  sul
piano interspaziale, ossia tra territori  regionali  differenti»  (il
TAR richiama, a sostegno, la sentenza della Corte  costituzionale  n.
165 del 2014). Il giudice a quo sottolinea che  «[l]a  legge  statale
non prevede limitazioni all'utilizzo di autobus usati», ne'  «prevede
limitazioni territoriali per l'esercizio dell'attivita'  di  noleggio
da parte delle imprese autorizzate». L'art. 1 della legge n. 218  del
2003  stabilisce  che  l'esercizio  dell'attivita'  di  trasporto  di
viaggiatori  su  strada  «rientra  nella  sfera  della  liberta'   di
iniziativa economica ai sensi dell'art. 41  della  Costituzione,  cui
possono  essere  imposti  esclusivamente  vincoli  per  esigenze   di
carattere  sociale  o  prescrizioni  finalizzate  alla  tutela  della
concorrenza». L'art. 4 della legge n. 218 del 2003 non  attribuirebbe
«alle Regioni il potere di disciplinare in senso piu' restrittivo  la
tipologia  di  automezzi  utilizzabili  dalle  imprese  autorizzate».
Pertanto, «la norma regionale piemontese violerebbe gli artt. 3, 41 e
117 Cost.,  introducendo  una  gravosa  restrizione  all'utilizzo  di
autobus usati nei confronti dei soli operatori economici iscritti nel
registro della Regione Piemonte, al di fuori dei  principi  stabiliti
dalla legge statale e delle competenze  riservate  alla  legislazione
regionale». 
    Infine, sotto un terzo profilo il rimettente osserva che, «[o]ve,
invece, il divieto di acquisire autobus  usati  trovasse  la  propria
giustificazione nell'obiettivo  di  salvaguardare  la  sicurezza  (in
particolare,  la  sicurezza  della  circolazione   e   degli   utenti
trasportati)  e  di  tutelare  l'ambiente  (in  particolare,  per  il
contenimento delle  emissioni  inquinanti),  la  norma  regionale  si
porrebbe in contrasto con  l'art.  117,  secondo  comma,  Cost.,  che
riserva alla potesta' esclusiva statale le  materie  della  sicurezza
(lett. h) e della tutela dell'ambiente (lett. s)». 
    In  conclusione,  il  giudice  a   quo   solleva   questione   di
costituzionalita' dell'art. 12, comma 3, della  legge  della  Regione
Piemonte n. 22 del 2006, per violazione degli  artt.  3,  41  e  117,
primo e secondo comma, della Costituzione, «nella parte in cui  vieta
alle  imprese  che  svolgono  attivita'  di  noleggio   autobus   con
conducente di incrementare il parco autobus con automezzi usati». 
    2.- Le parti del giudizio a quo non si  sono  costituite  davanti
alla Corte  costituzionale.  Inoltre,  il  Presidente  della  Regione
Piemonte  non   e'   intervenuto   nel   giudizio   di   legittimita'
costituzionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Piemonte  -
sezione seconda - dubita della legittimita' costituzionale  dell'art.
12, comma 3, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22
(Norme in materia di trasporto  di  viaggiatori  effettuato  mediante
noleggio di autobus con conducente), in riferimento agli artt. 3,  41
e 117, primo e secondo comma, della Costituzione. 
    La questione e' sorta nel corso di  un  giudizio  promosso  dalla
Ditta  Vottero  Autoservizi  contro  la  Provincia  di   Torino   per
l'annullamento dell'atto con cui il dirigente del Servizio  trasporti
della    Provincia    ha    respinto    l'istanza    di    nulla-osta
all'immatricolazione di un autobus (usato) «ad incremento  del  parco
automezzi dell'impresa ricorrente». 
    La Provincia ha respinto l'istanza in applicazione dell'art.  12,
comma 3, della citata legge regionale n. 22 del 2006. In base a  tale
disposizione (nella formulazione  vigente  al  momento  dell'adozione
dell'atto e del ricorso al TAR), «Gli incrementi  del  parco  autobus
successivi  al  rilascio  dell'autorizzazione  sono  effettuati   con
autobus nuovi». 
    Con  riferimento  a  tale  disposizione,  il  giudice  rimettente
solleva tre questioni di costituzionalita':  a)  la  norma  regionale
«avrebbe introdotto  un  requisito  di  esercizio  non  previsto  dal
diritto europeo, con  effetto  discriminatorio  nei  confronti  delle
imprese stabilite nella Regione Piemonte, in violazione  dell'art.  3
nonche' dell'art. 117, primo comma, Cost.»; b) la norma  si  porrebbe
«in diretto contrasto con la natura "trasversale" e prevalente  della
tutela  della  libera  concorrenza»  e  introdurrebbe  «una   gravosa
restrizione all'utilizzo di autobus  usati  nei  confronti  dei  soli
operatori economici iscritti nel registro della Regione Piemonte,  al
di fuori dei principi stabiliti dalla legge statale [legge 11  agosto
2003, n. 218, recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  trasporto  di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con  conducente»]
e delle competenze riservate alla legislazione  regionale»,  violando
cosi' gli artt. 3, 41 e 117 Cost.; c) «[o]ve, invece, il  divieto  di
acquisire  autobus  usati   trovasse   la   propria   giustificazione
nell'obiettivo di salvaguardare la  sicurezza  [...]  e  di  tutelare
l'ambiente [...], la norma regionale si  porrebbe  in  contrasto  con
l'art. 117, secondo comma, Cost., che riserva alla potesta' esclusiva
statale  le  materie  della  sicurezza  (lett.  h)  e  della   tutela
dell'ambiente (lett. s)». 
    2.- Dopo l'adozione dell'ordinanza di rimessione, la disposizione
sottoposta all'esame di questa Corte e' stata sostituita dalla  legge
della Regione Piemonte 3 agosto 2015, n. 20, recante  «Modifica  alla
legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di  trasporto
di  viaggiatori  effettuato  mediante   noleggio   di   autobus   con
conducente)». Attualmente, l'art. 12, comma 3, della legge  regionale
n. 22 del 2006 stabilisce  quanto  segue:  «Le  imprese  in  possesso
dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da  altro  Stato
membro dell'Unione europea, che esercitano l'attivita' di noleggio in
Piemonte, devono utilizzare veicoli in possesso dei requisiti di  cui
al presente articolo». Il 6 agosto 2015, giorno  della  pubblicazione
della legge regionale n. 20 del 2015 nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione, la disposizione oggetto del giudizio di costituzionalita' ha
dunque cessato di produrre i suoi effetti. 
    Tale ius superveniens non impone la restituzione  degli  atti  al
giudice rimettente, essendo palese la sua ininfluenza nel giudizio  a
quo. Infatti, in base al principio tempus regit actum,  alla  stregua
del  quale  si  definiscono  le  condizioni  di   validita'   di   un
provvedimento  amministrativo,  la  legittimita'   del   diniego   di
nulla-osta va valutata in base alla norma vigente  al  momento  della
sua adozione. Dunque, non e' dubitabile la permanenza - nel  giudizio
a quo - della rilevanza della questione  pendente  davanti  a  questa
Corte (sentenze n. 151 del 2014 e n. 90 del 2013). 
    3.- Nel  merito,  la  seconda  questione  sollevata  dal  giudice
rimettente e' fondata. 
    Tale questione ha carattere misto, di competenza e  di  sostanza,
in quanto il giudice a quo invoca congiuntamente gli  artt.  3  e  41
Cost. e l'art. 117 Cost.,  essendo  da  intendere  il  riferimento  a
quest'ultima  disposizione,  alla  luce  degli  argomenti  spesi  dal
rimettente, come denuncia  della  lesione  della  competenza  statale
esclusiva in materia di «tutela della concorrenza». 
    Il nucleo della questione puo' essere sintetizzato  nei  seguenti
termini: se la Regione, che e'  titolare  di  competenza  legislativa
residuale in materia di trasporto pubblico locale (di linea e non  di
linea:  sentenza  n.  452  del  2007),  possa  prevedere  o  meno   -
nell'esercizio  di  tale  competenza  -  un   limite   all'iniziativa
economica privata, in presenza della legge n. 218 del 2003. 
    L'art.  1  della  legge  n.   218   del   2003   stabilisce   che
«[l]'esercizio dell'attivita' di trasporto di viaggiatori  su  strada
rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica  ai  sensi
dell'articolo 41  della  Costituzione,  cui  possono  essere  imposti
esclusivamente  vincoli  per  esigenze   di   carattere   sociale   o
prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto
previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287» (comma  1).  La  stessa
legge n. 218 del 2003 si propone di stabilire «i principi e le  norme
generali a tutela della  concorrenza  nell'ambito  dell'attivita'  di
trasporto effettuata mediante servizi  di  noleggio  di  autobus  con
conducente, nel rispetto  dei  principi  e  dei  contenuti  normativi
fissati dall'ordinamento comunitario» (comma 2), e,  in  particolare,
di «garantire [...]: a) la trasparenza del mercato,  la  concorrenza,
la liberta' di accesso delle imprese al mercato,  nonche'  il  libero
esercizio dell'attivita'  in  riferimento  alla  libera  circolazione
delle  persone;  b)  la  sicurezza   dei   viaggiatori   trasportati,
l'omogeneita' dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni
di lavoro» (comma 4). 
    L'art. 4 della legge statuisce che,  «[a]l  fine  di  definire  i
contenuti  e  le  modalita'  delle   prestazioni   che   le   imprese
professionali  esercenti  l'attivita'  di  noleggio  di  autobus  con
conducente sono tenute a fornire ai committenti o  ai  sottoscrittori
delle relative  offerte,  di  subordinare  l'effettivo  esercizio  al
rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di
rapporti  di  lavoro  e  di  prestazioni  di  guida,  di   assicurare
condizioni omogenee  per  l'inserimento  sul  mercato  delle  imprese
nazionali e di  quelle  comunitarie,  spetta  alle  regioni  adottare
propri atti legislativi o  regolamentari  che  siano  rispondenti  ai
criteri di tutela della liberta' di concorrenza di cui alla  presente
legge» (comma 1). In particolare, «spetta alle regioni l'adozione  di
atti legislativi o regolamentari volti: a) a stabilire  le  modalita'
per il rilascio delle autorizzazioni di  cui  all'articolo  5;  b)  a
fissare le modalita' e  le  procedure  per  l'accertamento  periodico
della permanenza dei requisiti previsti  dalle  norme  comunitarie  e
nazionali  per  lo  svolgimento  dell'attivita'   di   trasporto   di
viaggiatori su strada» (comma 2).  Il  comma  3,  poi,  dispone  che,
«[p]er un quadro  di  riferimento  complessivo  sul  numero  e  sulla
distribuzione  territoriale  delle  imprese  professionali  esercenti
l'attivita' di noleggio di autobus  con  conducente,  ai  fini  degli
adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario,  le
regioni istituiscono il registro regionale  delle  imprese  esercenti
l'attivita' di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di  autobus
con conducente [...]». 
    Con la legge n. 218 del 2003, il legislatore  statale  ha  dunque
inteso definire il  punto  di  equilibrio  fra  il  libero  esercizio
dell'attivita' di trasporto e gli interessi pubblici interferenti con
tale liberta' (art. 1, comma 4, della legge  n.  218  del  2003).  Il
bilanciamento cosi' operato - fra la liberta' di iniziativa economica
e gli altri interessi costituzionali -, costituendo espressione della
potesta'  legislativa  statale  nella  materia  della  «tutela  della
concorrenza», definisce un assetto degli interessi che il legislatore
regionale non e' legittimato ad alterare (sentenza n. 80 del 2006). 
    Questa  Corte  ha  chiarito  che   «[l]'eventuale   esigenza   di
contemperare la liberalizzazione del  commercio  con  quelle  di  una
maggiore tutela della salute, del lavoro, dell'ambiente  e  dei  beni
culturali deve essere intesa sempre in senso sistemico, complessivo e
non frazionato (sentenze n. 85 del 2013 e n. 264 del 2012), all'esito
di un bilanciamento che deve compiere il  soggetto  competente  nelle
materie implicate, le quali nella specie  afferiscono  ad  ambiti  di
competenza statale, tenendo conto che la  tutela  della  concorrenza,
attesa la sua  natura  trasversale,  assume  carattere  prevalente  e
funge, quindi, da limite  alla  disciplina  che  le  Regioni  possono
dettare in forza della competenza in materia di  commercio  (sentenze
n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012) o in altre  materie»  (sentenza  n.
165 del 2014). In altre parole, la  «tutela  della  concorrenza»  «si
attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina  delle
ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti
all'esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle  attivita'
economiche» (sentenza n. 49 del 2014). 
    In questo contesto, i citati artt. 1 e 4 della legge n.  218  del
2003 devono  essere  intesi  nel  senso  che,  essendosi  assunto  il
legislatore  statale  il  compito  di  conciliare  la   liberta'   di
iniziativa economica con  l'esigenza  di  sicurezza  dei  viaggiatori
(art. 1), le regioni sono abilitate a regolare gli  oggetti  indicati
dalla stessa legge statale (art. 4) e, in generale, la  gestione  del
servizio (sentenze n. 30 del 1998 e n. 135 del 1997), ma non  possono
introdurre, a carico delle  imprese  di  trasporto  aventi  sede  nel
territorio regionale, limiti che, lungi dal rispettare i «criteri  di
tutela della liberta' di concorrenza»  fissati  nella  legge  statale
(art. 4, comma 1), penalizzerebbero  gli  operatori  "interni",  data
l'assenza  di   delimitazioni   territoriali   delle   autorizzazioni
rilasciate nelle altre regioni (art. 5, comma 3). 
    Restringendo la liberta' di esercizio dell'attivita' di  noleggio
bus con conducente - con l'imposizione del divieto di incremento  del
parco mezzi con autobus usati -, la norma  regionale  contestata  non
solo comporta maggiori oneri in capo alle imprese di trasporto aventi
sede in Piemonte rispetto a quelle situate in altre  regioni,  ma  e'
altresi' idonea a produrre l'effetto (nel caso in cui  l'impresa  non
abbia le maggiori risorse necessarie per comprare un  autobus  nuovo)
di  impedire  irragionevolmente  l'espansione  dell'attivita'   delle
imprese stesse e, dunque, di limitare la concorrenza e  con  essa  le
possibilita' di scelta da parte dei committenti (sentenze n.  47  del
2015 e n. 97 del 2014). La previsione  censurata  eccede,  dunque,  i
limiti entro i quali il legislatore regionale  puo'  disciplinare  la
materia, di sua competenza residuale, del trasporto pubblico  locale,
dato che fra tali limiti vi e' quello del rispetto del  bilanciamento
operato  dal  legislatore  statale  nella   materia   trasversale   e
prevalente, ad esso affidata in via esclusiva,  della  «tutela  della
concorrenza». 
    Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
12, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 22 del  2006,  per
violazione degli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    4.- Restano assorbite la prima e la terza questione sollevate dal
rimettente. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12,  comma  3,
della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n.  22  (Norme  in
materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante  noleggio  di
autobus con conducente). 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2016. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI