N. 35 ORDINANZA 27 gennaio - 17 febbraio 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato  -  Ampliamento  della
  durata  dell'affidamento  del  servizio  applicabile   anche   alle
  concessioni gia' sottoscritte. 
- Legge della Regione Lombardia 26  novembre  2014,  n.  29,  recante
  «Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al
  Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003,
  n.  26  (Disciplina  dei  servizi  locali  di  interesse  economico
  generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia,  di
  utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)», art.  1,  comma  1,
  lettera m). 
-   
(GU n.8 del 24-2-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,  Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lettera m), della legge della Regione Lombardia 26 novembre 2014,  n.
29, recante «Disposizioni in materia di  servizio  idrico  integrato.
Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III,  della  legge  regionale  12
dicembre 2003, n. 26 (Disciplina  dei  servizi  locali  di  interesse
economico generale. Norme in materia  di  gestione  dei  rifiuti,  di
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)»,  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il
23-28 gennaio 2015, depositato in cancelleria il 27 gennaio  2015  ed
iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia; 
    udito nella camera di consiglio del 27 gennaio  2016  il  Giudice
relatore Daria de Pretis. 
    Ritenuto che  con  ricorso  notificato  il  23-28  gennaio  2015,
depositato in cancelleria il 27 gennaio 2015 (iscritto al n.  15  del
registro ricorsi del 2015), il Presidente del Consiglio dei  ministri
ha promosso giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  l,
comma l, lettera m), della legge della Regione Lombardia 26  novembre
2014, n. 29, recante «Disposizioni  in  materia  di  servizio  idrico
integrato. Modifiche al Titolo V, Capi  I,  II  e  III,  della  legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi  locali  di
interesse economico  generale.  Norme  in  materia  di  gestione  dei
rifiuti,  di  energia,  di  utilizzo  del  sottosuolo  e  di  risorse
idriche)», in  riferimento  all'art.  117,  commi  primo  e  secondo,
lettere e) e s), della Costituzione; 
    che la disposizione impugnata modifica  la  legge  della  Regione
Lombardia n. 26 del 2003, prevedendo che:  «al  secondo  periodo  del
comma l dell'articolo 49 le parole "non superiore a venti anni"  sono
sostituite dalle seguenti: "non superiore a trenta anni. Tale termine
si applica anche alle concessioni gia' sottoscritte"»; 
    che, ad avviso  del  ricorrente,  tale  norma,  introducendo  una
«proroga ope legis» della durata dell'affidamento del servizio idrico
anche per le concessioni gia' sottoscritte, si porrebbe in  contrasto
con l'art. 149-bis, comma l, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152 (Norme in materia  ambientale)  -  secondo  cui  e'  riservata
all'ente di governo  dell'ambito  la  deliberazione  della  forma  di
gestione del servizio idrico  fra  quelle  previste  dall'ordinamento
europeo e il conseguente affidamento del servizio nel rispetto  della
normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza  economica  -,  e  invaderebbe  quindi  la
competenza legislativa esclusiva  dello  Stato  nelle  materie  della
«tutela dell'ambiente» e della «tutela della concorrenza» (art.  117,
secondo comma, lettere e e s, Cost.); 
    che, sotto altro profilo, la disposta proroga  delle  concessioni
in  atto  violerebbe  l'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in  quanto
l'ordinamento comunitario riconduce il servizio idrico alla categoria
dei servizi di interesse economico generale (art.  106  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea),  come  tale  soggetto   al
principio della libera concorrenza  e  dell'affidamento  dei  servizi
mediante procedura ad evidenza pubblica; 
    che il 2 marzo 2015 si  e'  costituita  in  giudizio  la  Regione
Lombardia, replicando che la prospettata «proroga  ope  legis»  delle
concessioni gia' sottoscritte costituirebbe  una  mera  facolta'  per
l'ente di governo e per il soggetto gestore del servizio di estendere
la durata del rapporto concessorio al massimo per 30  anni  in  luogo
dei precedenti 20 anni (coerentemente peraltro con  quanto  stabilito
dall'art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006), e aggiungendo da  un  lato
che il servizio  idrico  integrato  non  sarebbe  riconducibile  alla
categoria dei servizi di interesse economico  generale  e  dall'altro
che  proprio  l'attuale  disciplina  statale   sulle   modalita'   di
affidamento del servizio idrico integrato (art. 149-bis, comma l, del
d.lgs. 152 del 2006) confermerebbe la possibilita' del ricorso per la
sua gestione all'in house providing; 
    che, con successiva memoria  depositata  il  4  agosto  2015,  la
Regione Lombardia,  nel  ribadire  e  confermare  le  difese  esposte
nell'atto di costituzione, ha fatto presente  di  avere  emanato  nel
frattempo la legge 8 aprile 2015, n. 8 (Legge europea regionale 2015.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea),  il  cui
art. 3 cosi' dispone: «1.  All'articolo  49,  comma  l,  della  legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi  locali  di
interesse economico  generale.  Norme  in  materia  di  gestione  dei
rifiuti,  di  energia,  di  utilizzo  del  sottosuolo  e  di  risorse
idriche), come modificato dall'articolo l, comma l, lettera m), della
legge regionale 26 novembre 2014, n. 29 (Disposizioni in  materia  di
servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II  e  III,
della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi
locali di interesse economico generale. Norme in materia di  gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo  del  sottosuolo  e  di  risorse
idriche"), sono  apportate  le  seguenti  modifiche:  a)  al  secondo
periodo le parole "e per un periodo non superiore a trenta anni" sono
soppresse; b) il terzo periodo e' soppresso»; 
    che, a parere  della  Regione,  tale  sopravvenienza  legislativa
avrebbe determinato la cessazione della materia  del  contendere,  in
quanto la norma  impugnata,  oltre  ad  essere  stata  abrogata,  non
avrebbe avuto medio tempore alcuna applicazione; 
    che, con atto depositato il 9 dicembre 2015,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, vista la delibera del  12  ottobre  2015  del
Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare al  ricorso,  con
la motivazione che il citato art. 3 della legge regionale  n.  8  del
2015 ha modificato la norma impugnata sopprimendo il riferimento alla
durata degli affidamenti e che la disposizione censurata non ha avuto
medio tempore applicazione; 
    che con nota depositata il 21 gennaio 2016 la  Regione  Lombardia
ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso. 
    Considerato che nei giudizi di legittimita' costituzionale in via
principale la rinuncia  alla  impugnazione  della  parte  ricorrente,
accettata dalla resistente  costituita,  determina  l'estinzione  dei
processi ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 82  e  n.
77 del 2015; ordinanze n. 93, n. 79 e n. 73 del 2015). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'estinzione del processo. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2016. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI