N. 60 ORDINANZA 24 febbraio - 23 marzo 2016

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Concorso  al  risanamento  della
  finanza pubblica da parte delle autonomie speciali - Previsione  di
  accantonamento di quote di compartecipazione  ai  tributi  erariali
  per l'anno 2012. 
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 novembre 2012
  (Riparto   del   contributo   alla   finanza   pubblica    previsto
  dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95
  tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento
  e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento). 
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(GU n.13 del 30-3-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuseppe FRIGO; 
Giudici :Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,
  Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,  Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  27
novembre 2012 (Riparto del contributo alla finanza pubblica  previsto
dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra
le regioni a statuto speciale e le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano.   Determinazione   dell'accantonamento),   promosso    dalla
Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 6-11 febbraio
2013, depositato in cancelleria l'11 febbraio 2013 ed iscritto al  n.
1 del registro conflitti tra enti 2013. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016  il  Giudice
relatore Paolo Grossi. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato  il  6-11  febbraio  2013  e
depositato l'11 febbraio 2013, la Provincia autonoma di  Bolzano,  in
persona del Presidente pro tempore, ha proposto,  nei  confronti  del
Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei
ministri, conflitto di attribuzione tra enti, chiedendo alla Corte di
dichiarare che non spettava allo  Stato,  e  per  esso  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, adottare - in violazione del principio
di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione,
del  principio  di  ragionevolezza  di  cui  all'art.  3  Cost.,  del
principio di delimitazione  temporale,  nonche'  del  Titolo  VI  del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige), ed in particolare degli artt. 75, 79, 103,  104
e 107 - il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  27
novembre 2012 (Riparto del contributo alla finanza pubblica  previsto
dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra
le regioni a statuto speciale e le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano. Determinazione dell'accantonamento), accantonando  la  somma
di euro 68.638.854,39 spettante alla Provincia autonoma di Bolzano; e
conseguentemente di annullare l'atto impugnato, con le conseguenze di
diritto, ivi compresa la  restituzione  alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano delle somme accantonate ai sensi del predetto atto; 
    che la ricorrente premette che i commi 3 e  4  dell'art.  16  del
citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni  urgenti  per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - in relazione ai quali la
medesima Regione ha proposto autonomo ricorso in via  principale,  in
trattazione - hanno rispettivamente introdotto una misura predefinita
ed a tempo indeterminato di concorso  al  risanamento  della  finanza
pubblica  da  parte  delle  autonomie  speciali,  accompagnata  dalla
previsione di un accantonamento  di  quote  di  compartecipazione  ai
tributi  erariali,  indicando,   quale   criterio   predefinito   per
l'accantonamento, le spese sostenute per  consumi  intermedi  desunte
per l'anno 2011  dal  SIOPE  (ossia  dal  Sistema  informativo  sulle
operazioni  degli  enti  pubblici,   gestito   congiuntamente   dalla
Ragioneria generale dello Stato, dalla Banca d'Italia e dall'Istituto
nazionale  di  statistica,  attraverso  il  quale  vengono   rilevati
telematicamente gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesorieri di
tutte le  amministrazioni  pubbliche);  ed  hanno  predeterminato  un
termine perentorio di scadenza per la  conclusione  dell'accordo  sul
patto di stabilita', definendo unilateralmente in legge gli obiettivi
posti a carico di essa Provincia; 
    che, cio' premesso, la ricorrente  rileva  che,  con  l'impugnato
decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze  ha  stabilito  -
unilateralmente e a prescindere dal  raggiungimento  di  qualsivoglia
accordo  -  il  riparto  del  contributo   alla   finanza   pubblica,
determinando il relativo  accantonamento  a  valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna Regione  a  statuto
speciale e Provincia autonoma; e  contesta  che  sono  stati  inoltre
rideterminati, per l'anno 2012, gli obiettivi del patto di stabilita'
interno  delle  autonomie  speciali,  con  previsioni  operanti  fino
all'emanazione delle norme di attuazione di  cui  all'art.  27  della
legge 5  maggio  2009,  n.  42  (Delega  al  Governo  in  materia  di
federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'articolo   119   della
Costituzione); 
    che la ricorrente denuncia, inoltre, l'ingiustizia  del  criterio
preso  a  riferimento  per  la  ripartizione  del   contributo,   che
privilegia le amministrazioni con maggiore spesa indiretta,  rispetto
a quelle con maggior spesa diretta, come dimostrato dalla  differenza
del contributo richiesto ad essa rispetto  a  quello  richiesto  alla
Provincia  autonoma  di  Trento  (euro  38.880.982,14),  analoga  per
dimensioni finanziarie; 
    che la Provincia autonoma di Bolzano  deduce  quindi  (con  ampie
argomentazioni):   a)   l'illegittimita'   derivata    del    decreto
ministeriale impugnato per  illegittimita'  costituzionale  dell'art.
16,  commi  3  e  4,  del  d.l.  n.  95  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e  successive  modifiche,
per contrasto con il Titolo VI dello statuto speciale, che  definisce
il quadro della finanza della  Regione  e  delle  Province  autonome,
garantito in particolare dall'art. 75 dello statuto, nonche'  con  il
sistema pattizio delle relazioni finanziarie con  lo  Stato  definito
negli artt. 79, 103, 104 e 107 dello statuto e con  il  principio  di
leale  collaborazione;  b)  l'illegittimita'   per   violazione   del
principio di delimitazione temporale, trattandosi,  in  concreto,  di
misure  di  contenimento  finanziario  a  tempo   indeterminato;   c)
l'illegittimita' per violazione del principio costituzionale di leale
collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. e violazione dell'art.
79    dello    statuto,    attesa    l'unilaterale     determinazione
dell'accantonamento per l'anno 2013  nei  confronti  delle  autonomie
speciali, senza che fosse stata raggiunta la  prescritta  intesa;  d)
l'illegittimita' per violazione del principio costituzionale di leale
collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. anche  in  riferimento
al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3  Cost.,  per  iniquo
riparto del contributo fra  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano; 
    che si e' costituito il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
deducendo l'inammissibilita' del ricorso e la  non  fondatezza  delle
censure, con riferimento ai dedotti profili di l'illegittimita'. 
    Considerato che,  con  atto  notificato  il  16  gennaio  2015  e
depositato il successivo 20 gennaio, la Provincia autonoma di Bolzano
ha rinunciato al ricorso, in ragione di quanto convenuto nell'accordo
tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  in  materia  di  finanza
pubblica, sottoscritto il 15 ottobre 2014; 
    che a tale rinuncia il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha
dato formale adesione, come da delibera del Consiglio dei ministri in
data 28 gennaio 2016; 
    che, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle norme integrative  per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al  ricorso,
seguita  dall'accettazione  della  controparte  costituita,  comporta
l'estinzione del processo (ex multis, ordinanze n. 259 del 2015 e  n.
75 del 2013). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2016. 
 
                                F.to: 
                     Giuseppe FRIGO, Presidente 
                       Paolo GROSSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA