N. 71 ORDINANZA 8 marzo - 5 aprile 2016

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. 
 
Imposte e tasse - Modalita' di individuazione del maggior gettito  di
  competenza delle  autonomie  speciali  da  riservare  all'Erario  -
  Ricorso della Regione autonoma Sardegna. 
- Decreto del Direttore  generale  delle  finanze  e  del  Ragioniere
  generale  dello  Stato  del   5   dicembre   2012   (Modalita'   di
  individuazione del maggior gettito di  competenza  delle  autonomie
  speciali da riservare all'Erario, ai sensi dell'articolo  2,  comma
  4,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122). 
-   
(GU n.14 del 6-4-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici  :Giuseppe  FRIGO,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,   Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,   Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito del decreto  del  Direttore  generale  delle  finanze  e  del
Ragioniere generale dello Stato del 5  dicembre  2012  (Modalita'  di
individuazione del maggior  gettito  di  competenza  delle  autonomie
speciali da riservare all'Erario, ai sensi dell'articolo 2, comma  4,
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122),  promosso  dalla
Regione autonoma Sardegna con ricorso notificato l'11 febbraio  2013,
depositato in cancelleria il 20 febbraio 2013 ed iscritto al n. 3 del
registro conflitti tra enti 2013. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2016 il Presidente Paolo
Grossi in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna
e l'avvocato dello Stato Giuseppe  Albenzio  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ricorso iscritto al n. 3 del registro conflitti
tra enti 2013, la Regione autonoma Sardegna ha proposto conflitto  di
attribuzione nei confronti dello Stato per l'annullamento del decreto
del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale  dello
Stato del 5 dicembre 2012 (Modalita' di  individuazione  del  maggior
gettito  di  competenza  delle  autonomie   speciali   da   riservare
all'Erario, ai sensi dall'articolo 2, comma 4,  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122), in riferimento agli artt. 7, 8 e 54 della legge
costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la
Sardegna), nonche' agli artt. 3, 117, e 119 della Costituzione, anche
in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre  2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della  Costituzione),
nonche' all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.
74 (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite  dagli
eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il
29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 1° agosto 2012, n. 122; 
    che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo il rigetto del ricorso. 
    Considerato che la Regione autonoma  Sardegna  ha  rinunciato  al
ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe; 
    che  detta  rinuncia  e'  stata  accettata  dal  Presidente   del
Consiglio dei ministri; 
    che, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle norme integrative  per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al  ricorso,
seguita  dall'accettazione  della  controparte  costituita,  comporta
l'estinzione del processo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA