N. 75 SENTENZA 23 febbraio - 7 aprile 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Enti locali - Disciplina dei diritti di rogito dei segretari comunali
  -  Valutazione  dell'ammissibilita'  dei  referendum  popolari  nei
  Comuni della Provincia di Bolzano. 
- Legge  della  Regione  autonoma  Trentino-Alto   Adige/Südtirol   9
  dicembre 2014, n. 11 (Disposizioni  in  materia  di  enti  locali),
  artt. 11 e 16. 
-   
(GU n.15 del 13-4-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI,  Aldo  CAROSI,  Mario  Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 11  e  16
della legge della Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  9
dicembre 2014, n.  11  (Disposizioni  in  materia  di  enti  locali),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 4-9 febbraio 2015,  depositato  in  cancelleria  il  12
febbraio 2015 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi del 2015. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol; 
    udito nell'udienza pubblica  del  23  febbraio  2016  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    uditi l'avvocato dello Stato Roberto De Felice per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi
Manzi per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per  la  notifica  il  4  febbraio  2015,
ricevuto dalla resistente il successivo 9 febbraio e depositato nella
cancelleria di questa Corte il 12 febbraio 2015 (reg. ric. n. 23  del
2015), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 11 e  16  della  legge  della
Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige  9  dicembre  2014,   n.   11
(Disposizioni in materia di enti locali), per violazione degli  artt.
4, 5 e 6 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670  (Approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige), nonche' degli artt. 3 e 117, secondo  comma,
lettere g) ed l), e 117, terzo comma, della Costituzione. 
    L'art. 11 stabilisce che «Il comma 1 dell'articolo 58 della legge
regionale n. 4 del 1993 e' sostituito dal seguente: "1.  Dall'entrata
in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per
la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari) una quota del provento annuale  dei  diritti
di segreteria spettante al comune, per gli atti di cui ai  numeri  1,
2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604
e successive modificazioni,  e'  attribuita  al  segretario  comunale
rogante in misura pari al settantacinque  per  cento  e  fino  ad  un
massimo di un quinto dello stipendio in godimento"». 
    1.1.-  Ad  avviso  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  tale
disposizione sarebbe in contrasto con l'art.  10,  comma  2-bis,  del
decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90  (Misure  urgenti   per   la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 11 agosto 2014,  n.  114,  ai  sensi  del  quale
«Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale,  e
comunque a  tutti  i  segretari  comunali  che  non  hanno  qualifica
dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al  comune  ai
sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre  1973,
n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente  articolo,  per  gli
atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella  D  allegata  alla
legge  8  giugno  1962,  n.  604,  e  successive  modificazioni,   e'
attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore  a
un quinto dello stipendio in godimento». 
    Secondo la difesa statale, infatti, l'art.  11,  disponendo,  con
previsione retroattiva,  che  una  quota  del  provento  annuale  dei
diritti  di  segreteria  spettanti  al  Comune  sia  attribuita   «ai
segretari  comunali  roganti»,  includerebbe  in  tale  categoria   i
segretari «che hanno la qualifica dirigenziale, nonche' [quelli]  che
prestano la propria attivita' lavorativa in  enti  locali  dotati  di
dipendenti con qualifica dirigenziale», cioe' tipologie di  segretari
comunali  che  il  richiamato   art.   10,   comma   2-bis,   esclude
espressamente. 
    La disposizione impugnata, pertanto,  estendendo  il  diritto  di
rogito a tutti i segretari  comunali,  siano  essi  dirigenti  o  non
dirigenti, in misura pari al settantacinque per cento del provento  e
fino  al  massimo  di  un  quinto  dello  stipendio   in   godimento,
consentirebbe l'attribuzione ai segretari  dirigenti  di  somme  piu'
cospicue di  quelle  spettanti  ai  non  dirigenti,  determinando  un
depauperamento delle risorse comunali. 
    La  Regione,  in  tal  modo,  avrebbe  ecceduto   dalla   propria
competenza in materia di  «ordinamento  degli  enti  locali  e  delle
relative circoscrizioni» (art. 4, numero 3, dello  statuto),  ledendo
un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, in
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    1.2.-  Ad  avviso  del  ricorrente,  inoltre,   la   disposizione
impugnata, consentendo l'attribuzione dei diritti di rogito anche per
semplici contratti standard, di contenuto predeterminato, stipulati a
seguito dell'espletamento di gare per lavori,  forniture  e  servizi,
incentiverebbe la loro stesura nella forma dell'atto pubblico. 
    In tal modo, pero', essa inciderebbe sulla disciplina degli  atti
successivi all'aggiudicazione, invadendo la materia dell'«ordinamento
civile»,  riservata  alla  competenza  esclusiva  dello   Stato,   in
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    1.3.- Secondo il Presidente del Consiglio dei  ministri,  infine,
il censurato art. 11, incentivando la forma pubblica per  la  stipula
dei menzionati contratti, comporterebbe un aggravio dei costi per  le
imprese  aggiudicatarie  sul  territorio   regionale,   creando   una
disparita' di trattamento nei confronti delle imprese  aggiudicatarie
sul restante territorio nazionale, in violazione dell'art. 3 Cost. 
    2.- Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  impugnato,
altresi', l'art. 16 della legge della Regione autonoma  Trentino-Alto
Adige/Südtirol n. 11 del 2014, ai sensi  del  quale  «1.  Nei  comuni
della provincia di Bolzano la legittimita' e la regolarita' e  quindi
l'ammissibilita'  dei  referendum  popolari  viene  valutata  da  una
Commissione composta secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma  1
della legge provinciale 18 novembre 2005,  n.  11.  Ai  membri  della
Commissione competono le indennita' di cui alla legge provinciale  19
marzo 1991, n. 6, previste per le commissioni a rilevanza esterna. 
    2. I componenti della Commissione per i procedimenti  referendari
sono nominati  dal  Consiglio  dei  comuni  ed  individuati  mediante
sorteggio, a cura del segretario del  Consiglio  dei  comuni,  di  un
membro effettivo e di un membro  supplente  nell'ambito  di  ciascuna
delle tre terne di nomi, proposti dai presidenti rispettivamente  del
Tribunale di Bolzano, della Sezione  di  controllo  della  Corte  dei
Conti avente sede a Bolzano e della Sezione autonoma per la provincia
di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa. 
    3. Le funzioni di segretario della Commissione per i procedimenti
referendari  sono  svolte  dal  segretario  comunale  del  rispettivo
comune. 
    4. La Commissione  per  i  procedimenti  referendari  elegge  nel
proprio seno il Presidente, che convoca e dirige le sedute, ed il suo
sostituto. Essa delibera in  presenza  di  tutti  i  componenti  e  a
maggioranza di voti e  opera  secondo  la  tempistica  stabilita  nei
singoli regolamenti comunali. 
    5. La commissione e' competente per tutti i referendum a  livello
comunale ed  e'  nominata  per  la  durata  in  carica  dei  consigli
comunali. I costi della commissione  sono  a  carico  del  rispettivo
comune». 
    2.1.- Ad avviso del ricorrente,  tale  previsione  violerebbe  la
potesta'  regolamentare  dei  Comuni  in  materia  di   consultazioni
popolari comunali, poiche', in base agli statuti, spetta ai  Consigli
comunali la disciplina del procedimento referendario e  dunque  anche
la nomina della commissione che deve  valutare  l'ammissibilita'  del
quesito. 
    2.2.-  La  disposizione   impugnata,   inoltre,   violerebbe   la
competenza  esclusiva  statale   in   materia   di   «ordinamento   e
organizzazione amministrativa  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici
nazionali», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., in
quanto il legislatore regionale avrebbe inserito tra i membri di  una
commissione interna  funzionari  a  carico  di  organi  dello  Stato,
attribuendo loro nuove specifiche funzioni. 
    3.- Con atto depositato il 19 marzo  2015,  la  Regione  autonoma
Trentino-Alto  Adige/Südtirol   si   e'   costituita   in   giudizio,
«limitatamente  all'impugnazione  dell'art.  11»,  chiedendo  che  il
ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato. 
    3.1.- La difesa regionale premette che in Trentino-Alto  Adige  i
segretari comunali sono dipendenti dei Comuni, ai sensi dell'art.  21
della legge 11 marzo 1972,  n.  118  (Provvedimenti  a  favore  delle
popolazioni alto-atesine). 
    Ai  sensi  dell'art.  65  dello  statuto  speciale,  inoltre,  la
disciplina dello stato giuridico dei segretari comunali  spetta  alla
competenza della legge regionale (e dei regolamenti comunali),  salvo
il rispetto delle norme contenute nel Titolo VI della  legge  n.  118
del 1972, cui rinvia anche l'art.  105  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali). 
    3.1.1.- Dopo aver ricostruito l'evoluzione della  disciplina  dei
diritti di rogito, la Regione  osserva  che  la  norma  impugnata  ha
ridotto l'importo del beneficio spettante ai segretari - dal  massimo
di un terzo al massimo di un quinto dello stipendio in  godimento  -,
evitando tuttavia di ledere il principio della certezza del diritto e
l'affidamento dei segretari (con qualifica dirigenziale)  dei  Comuni
maggiori, che si vedrebbero altrimenti privati delle risorse  di  cui
si era tenuto conto al momento della  contrattazione  collettiva;  ed
evitando,  altresi',  un  impoverimento  dei  Comuni  della   Regione
complessivamente considerati. 
    3.2.-  Ancora  in   via   preliminare,   la   Regione   eccepisce
l'inammissibilita' della censura statale secondo la quale l'impugnato
art.  11  eccederebbe  dalla  competenza  primaria  in   materia   di
«ordinamento   degli   enti   locali»   sarebbe   inammissibile   per
genericita'; tale censura sarebbe generica, perche' il ricorrente non
avrebbe  precisato  quale  limite  della  potesta'  primaria  sarebbe
violato,  ne'  avrebbe  tenuto  conto  della  competenza  legislativa
regionale in materia di ordinamento del personale  comunale,  di  cui
all'art. 65 dello statuto speciale. 
    Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata,  perche'  la
disposizione censurata non  violerebbe  alcuno  dei  limiti  previsti
dall'art. 4 dello statuto e, in  ogni  caso,  troverebbe  il  proprio
fondamento nel richiamato art. 65, nonche' nell'art. 24  della  legge
n. 118 del 1972. 
    3.3.- Ad avviso della Regione, inoltre, anche la censura relativa
alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., sarebbe infondata,
in  quanto  la   norma   impugnata   determinerebbe   non   gia'   un
depauperamento, ma un aumento di risorse  per  i  Comuni  rispetto  a
quanto previsto dall'art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90 del 2014. 
    Ai sensi del richiamato art. 10, comma 2-bis, infatti, il diritto
di rogito e' attribuito a  tutti  i  segretari  comunali  nei  Comuni
«privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i
segretari  comunali  che  non  hanno  qualifica   dirigenziale»;   al
segretario, inoltre, spetta l'intero diritto di rogito,  purche'  non
si superi il «quinto dello stipendio in godimento». 
    Applicata al  Trentino-Alto  Adige,  una  norma  del  genere  non
provoca il risparmio auspicato dallo Stato, perche'  dei  333  Comuni
ubicati sul territorio  regionale,  solo  12  hanno  una  popolazione
superiore a 10.000 abitanti e, quindi, dispongono di dirigenti. 
    Al contrario, la norma regionale determina un risparmio maggiore,
perche' riconosce a tutti i segretari i diritti di  rogito  solo  nel
limite del 75 per cento. 
    La Regione, peraltro, ha effettuato a tal fine una simulazione in
cui ha confrontato  i  criteri  di  riparto  dei  diritti  di  rogito
previsti dalla norma impugnata e da quella statale, limitatamente  ai
diritti  riscossi  nel  2013.  Da  tale   simulazione   risulta   che
l'applicazione della disciplina regionale comporterebbe minori  oneri
complessivi per la finanza pubblica regionale. 
    Ad avviso della Regione, dunque, il  richiamato  art.  10,  comma
2-bis, non potrebbe essere invocato come principio  di  coordinamento
della finanza pubblica, in quanto dalla sua attuazione nella  Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol  deriverebbe  un  impoverimento
delle finanze comunali. 
    Ove invece si volesse  considerare  espressiva  di  un  principio
fondamentale, l'impugnata norma regionale comunque non lo violerebbe,
in quanto essa produrrebbe  nel  territorio  regionale  un  beneficio
maggiore di quello derivante dall'applicazione della norma statale. 
    3.3.1.- D'altra parte,  secondo  la  Regione,  l'art.  10,  comma
2-bis, non sarebbe neppure qualificabile come principio  fondamentale
di coordinamento della finanza pubblica, essendo una norma che limita
una singola voce di spesa, in modo non temporaneo  e  senza  lasciare
margini di scelta alla Regione. 
    Si  tratterebbe,  piuttosto,  di  una  norma   di   coordinamento
finanziario «indiretto», che ricadrebbe nell'ambito  di  applicazione
dell'art. 79, comma 4, dello statuto. 
    3.4.- La difesa regionale, infine,  deduce  l'infondatezza  delle
censure relative alla violazione degli artt. 3 e 117, secondo  comma,
lettera l), Cost. 
    Osserva la Regione che la norma impugnata prevede  l'attribuzione
al segretario comunale di una quota di  diritti  di  rogito  per  gli
stessi atti che sono richiamati dall'art. 10, comma 2-bis. Dunque, se
la disciplina  dello  stato  giuridico  ed  economico  dei  segretari
comunali compete, in base allo statuto e  alla  legge  statale,  alla
legge della Regione, ad  essa  non  potrebbe  certo  essere  precluso
riferirsi ai medesimi atti considerati dalla legislazione  statale  e
sulla cui disciplina la legge regionale non ha inciso. 
    D'altra parte, la presunta "incentivazione" della forma dell'atto
pubblico sarebbe una mera illazione della difesa statale,  sprovvista
di qualunque  supporto  nella  normativa  regionale;  essa,  inoltre,
rappresenterebbe un aspetto puramente fattuale, inidoneo  a  tradursi
in un vizio di legittimita' costituzionale. 
    4.- Con atto depositato l'8 settembre  2015,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  ha  rinunciato  al  ricorso,  limitatamente
all'impugnazione dell'art. 16  della  legge  della  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 11 del 2014. 
    5.- Con atto depositato il 7 ottobre 2015,  la  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol ha accettato  la  rinuncia  parziale  al
ricorso. 
    6.-  Con  memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza,  la
Regione ha illustrato lo ius superveniens di cui all'art.  11,  comma
1, lettera b), numero 4), ultimo periodo, della legge 7 agosto  2015,
n. 124 (Deleghe al  Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche),  ai  sensi  del  quale  «Per  la  regione
Trentino-Alto Adige resta ferma la  particolare  disciplina  prevista
per i segretari comunali dal titolo VI della legge 11 marzo 1972,  n.
118, nonche' dalle leggi regionali del Trentino-Alto Adige 26  aprile
2010, n. 1, e 9 dicembre 2014, n. 11, anche in conformita' al  titolo
XI del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive  modificazioni,
e alle relative norme di attuazione di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 15  luglio  1988,  n.  574,  sull'uso  della  lingua
tedesca nei rapporti con  la  pubblica  amministrazione».  La  citata
disposizione  reca,  dunque,  un  criterio  direttivo   che   prevede
l'abolizione della figura del segretario comunale. 
    6.1.- Osserva la Regione  come  la  stessa  legislazione  statale
consideri pienamente legittima la situazione speciale  esistente  nel
suo territorio, peraltro facendo  specifico  riferimento  alla  legge
oggetto del presente giudizio. 
    Il rilievo della  normativa  sopravvenuta  ai  fini  della  presa
d'atto della situazione speciale del Trentino-Alto Adige, non sarebbe
neppure attenuato dalla circostanza che  si  tratti  di  un  criterio
direttivo contenuto in una legge delega; si tratta,  in  realta',  di
una  limitazione  territoriale  dell'ambito  di  applicazione   della
disciplina che dovra' essere emanata sulla base del  richiamato  art.
11, comma 1, lettera b), numero 4),  e  che  prevede  il  superamento
della figura del segretario comunale,  nonche'  la  sua  riconduzione
nell'ambito delle ordinarie figure dirigenziali e non dirigenziali. 
    6.2.- Ad avviso della Regione, inoltre, l'art. 10 del d.l. n.  90
del 2014 non potrebbe essere in alcuno modo qualificato alla  stregua
di un principio di coordinamento della finanza pubblica; il carattere
specifico  e  dettagliato  della  norma,  infatti,   impedirebbe   di
avvalorarla  come  principio,  specie  in  mancanza  di  qualsivoglia
autoqualificazione in tal senso. 
    6.3.- La Regione, infine, evidenzia  come  la  mera  riproduzione
nella legislazione regionale  della  nuova  disciplina  statale,  che
presuppone   un'ampia   esclusione   della    fascia    dirigenziale,
risulterebbe priva di contenuti all'interno del proprio ordinamento. 
    In Trentino-Alto Adige, infatti, i segretari comunali sono divisi
in quattro classi e non in tre, come nell'ordinamento statale,  senza
che vi sia una chiara qualificazione  del  segretario  comunale  come
dirigente;  inoltre,  nella  Provincia  autonoma   di   Bolzano,   la
contrattazione collettiva inquadra  direttamente  tutti  i  segretari
comunali nella IX qualifica funzionale, non dirigenziale. 
    Pertanto, l'applicazione della normativa statale  nel  territorio
regionale non escluderebbe  chiaramente  alcuna  situazione,  con  la
conseguenza che per la finanza locale  risulterebbe  preferibile  una
limitazione del 75 per cento della quota dei diritti da devolvere  ai
segretari   comunali,   piuttosto   che   una   limitazione    basata
sull'esclusione dal beneficio di alcune figure che,  nell'ordinamento
locale, sono difficilmente riscontrabili. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 4-9 febbraio 2015 e  depositato  il
successivo 12 febbraio (reg. ric. n. 23 del 2015), il Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 11 e 16 della legge della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 dicembre 2014, n. 11 (Disposizioni  in
materia di enti locali), per violazione degli artt.  4,  5  e  6  del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige), nonche' degli artt. 3  e  117,  secondo  comma,
lettere g) ed l), e 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Le  disposizioni  impugnate   concernono,   rispettivamente,   la
disciplina  dei  diritti  di  rogito  dei  segretari  comunali  e  la
valutazione dell'ammissibilita' dei referendum  popolari  nei  Comuni
della Provincia autonoma di Bolzano 
    2.- Nelle more del giudizio,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, con atto depositato in cancelleria l'8 settembre  2015,  ha
dichiarato  di  rinunciare   al   ricorso,   nella   parte   relativa
all'impugnazione dell'art. 16 della legge regionale n. 11  del  2014.
La rinuncia parziale e' stata  formalmente  accettata  dalla  Regione
autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  con  atto   depositato   in
cancelleria il 7 ottobre 2015. 
    Pertanto, ai sensi  dell'art.  23  delle  norme  integrative,  va
dichiarata l'estinzione del  processo  relativamente  alle  questioni
riferite all'anzidetta disposizione. 
    3.-  Residuano  le  questioni  di   legittimita'   costituzionale
promosse in riferimento all'art. 11 della legge regionale n.  11  del
2014. 
    4.- Tale disposizione,  a  partire  dall'entrata  in  vigore  del
decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90  (Misure  urgenti   per   la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma  1,  della  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  attribuisce  al
segretario comunale rogante una quota  pari  al  75  per  cento  -  e
comunque non superiore ad un quinto dello stipendio  in  godimento  -
del provento annuale dei diritti di segreteria  spettante  al  Comune
per una serie di atti previsti dalla legge. 
    4.1.- In tal modo, secondo  il  ricorrente,  la  Regione  avrebbe
esteso il diritto di rogito a tutti i  segretari  comunali,  anche  a
quelli con qualifica dirigenziale, eccedendo dalla propria competenza
in materia  di  «ordinamento  degli  enti  locali  e  delle  relative
circoscrizioni» e  contrastando  con  il  principio  fondamentale  di
coordinamento della finanza  pubblica,  di  cui  all'art.  10,  comma
2-bis, del richiamato d.l. n. 90 del 2014. 
    4.2.- La disposizione censurata, inoltre, avrebbe incentivato  la
forma pubblica anche per la stipula di contratti standard di  lavori,
forniture e servizi, cosi'  incidendo  sulla  disciplina  degli  atti
successivi all'aggiudicazione, in violazione dell'art.  117,  secondo
comma, lettera l), Cost. 
    4.3.- Essa, infine, avrebbe determinato un aggravio dei costi per
le imprese aggiudicatarie sul territorio regionale, rispetto a quelle
aggiudicatarie sul resto  del  territorio  nazionale,  in  violazione
dell'art. 3 Cost. 
    5.-  Preliminarmente,  deve  essere   valutata   l'eccezione   di
inammissibilita' della censura statale, secondo  la  quale  la  norma
impugnata avrebbe  ecceduto  dalla  propria  competenza  primaria  in
materia di «ordinamento degli enti  locali»,  prevista  dall'art.  4,
numero 3, dello statuto speciale. 
    Secondo la Regione, infatti, tale censura  sarebbe  generica,  in
quanto il ricorrente non avrebbe affatto precisato quale limite della
potesta' primaria sarebbe stato violato; ne' avrebbe tenuto  presente
che l'art. 65 dello statuto prevede la competenza  della  Regione  in
materia di «ordinamento del personale dei comuni». 
    5.1.- L'eccezione non puo' essere accolta. 
    Per come formulata nel ricorso, infatti, la censura di eccesso di
competenza non e' dotata di valenza autonoma, ma e' ricollegata  alla
violazione dell'art. 10, comma  2-bis,  del  d.l.  n.  90  del  2014.
L'eccesso di competenza cioe' si risolve, in sostanza,  nell'asserito
contrasto della disposizione impugnata con la norma statale evocata a
parametro interposto. 
    Pertanto,   i   termini   della   questione    di    legittimita'
costituzionale  sono  ben  identificati,  essendo  individuate,   tra
l'altro, «le ragioni dei dubbi di  legittimita'  costituzionale»  (ex
multis, sentenze n. 273, n. 218, n. 176 e n. 131 del 2015). 
    6.- Nel merito, le questioni non sono fondate in  riferimento  ad
alcuno dei parametri evocati. 
    6.1.- Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 117, terzo comma,
Cost., la non fondatezza  di  tale  censura  discende  dal  peculiare
assetto della finanza locale  nella  Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige/Südtirol. 
    Ai sensi dell'art. 79, comma 3, dello statuto speciale,  infatti,
«Fermo restando il coordinamento  della  finanza  pubblica  da  parte
dello Stato  ai  sensi  dell'articolo  117  della  Costituzione»,  le
Province  «provvedono  al  coordinamento   della   finanza   pubblica
provinciale, nei confronti degli enti locali [...]». L'art. 80,  poi,
riserva alla  Provincia  la  competenza  legislativa  in  materia  di
«finanza  locale»,  mentre  l'art.  81  prevede  che  sia  la  stessa
Provincia a corrispondere «ai comuni [...] idonei mezzi finanziari». 
    L'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
(Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige in  materia  di  finanza  regionale  e  provinciale),  inoltre,
stabilisce che «Le attribuzioni dell'amministrazione dello  Stato  in
materia  di  finanza  locale  esercitate  direttamente  dagli  organi
centrali e periferici dello Stato, nonche' quelle gia' spettanti alla
Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  nella  stessa  materia,  sono
esercitate per il rispettivo territorio dalle province  di  Trento  e
Bolzano. La materia della finanza locale non comprende la materia dei
tributi locali». 
    La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol,  pertanto,  non
grava sul bilancio dello Stato per il finanziamento della  spesa  dei
propri Comuni, poiche' nel territorio regionale la finanza locale  e'
a carico delle Province. 
    In  riferimento  alla  materia  del  finanziamento  del   sistema
sanitario  in  una  Regione  a  statuto  speciale,  questa  Corte  ha
osservato come «Nel caso in esame non  vale  richiamare  la  potesta'
legislativa  statale  in  materia  di  coordinamento  della   finanza
pubblica di cui all'art. 117, terzo comma,  Cost.:  questa  Corte  ha
infatti precisato che "lo Stato, quando non concorre al finanziamento
della spesa sanitaria, e neppure  ha  titolo  per  dettare  norme  di
coordinamento finanziario (sentenza n. 341 del 2009, sentenza n.  133
del 2010; nello stesso senso, successivamente, sentenze n. 115  e  n.
187  del  2012).  Come  evidenziato,  la   Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste non grava, per il  finanziamento  della  spesa
sanitaria nell'ambito del  proprio  territorio,  sul  bilancio  dello
Stato  e  quindi  quest'ultimo  non  e'  legittimato  ad  imporle  il
descritto concorso» (sentenza n. 125 del 2015). 
    Alla luce di  questa  giurisprudenza,  pertanto,  lo  Stato,  non
concorrendo al finanziamento dei Comuni che insistono sul  territorio
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, non puo' neppure
adottare norme per il loro  coordinamento  finanziario,  che  infatti
compete alla Provincia, ai sensi del richiamato  art.  79,  comma  3,
dello statuto. 
    Di qui, la non fondatezza della censura relativa alla  violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Puo' aggiungersi che in Trentino-Alto Adige l'applicazione  della
norma regionale sarebbe bensi' estesa anche ai Comuni  con  segretari
dirigenti (12 su 333), ma riconoscerebbe ad essi solo il 75 per cento
del  diritto  di  rogito;  al  contrario,   la   norma   statale   si
applicherebbe solo ai segretari dei  Comuni  senza  dirigenti  (321),
tuttavia attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito. 
    Ne  deriva  che  l'applicazione  dell'art.   10,   comma   2-bis,
nell'ordinamento regionale comporterebbe in ogni caso per le  finanze
comunali  un   onere   maggiore   di   quello   ad   esse   derivante
dall'applicazione della norma regionale impugnata. 
    Quest'ultima, dunque, non puo' considerarsi in contrasto  con  la
disposizione statale, ma ne costituisce  un  appropriato  adeguamento
all'ordinamento  regionale,  ai  sensi  dell'art.   2   del   decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra  atti
legislativi statali e  leggi  regionali  e  provinciali,  nonche'  la
potesta' statale di  indirizzo  e  coordinamento),  trovando  la  sua
giustificazione  nelle  peculiari  caratteristiche  demografiche  dei
Comuni della Regione. 
    6.2.- Del pari non fondata e' la censura relativa alla violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera l),  Cost.,  perche'  la  norma
regionale si limita a richiamare,  ai  fini  del  riconoscimento  dei
diritti di segreteria, i medesimi atti  previsti  dalla  legislazione
statale,  senza  interferire  minimamente  con  la  loro   disciplina
positiva.  Non  e'  ravvisabile,  pertanto,  alcuna  invasione  della
materia. 
    6.3.- Ne consegue che la  disposizione  impugnata  non  determina
neppure alcuna incentivazione della redazione nella  forma  dell'atto
pubblico e dunque non comporta la disparita' di trattamento lamentata
dal ricorrente, con conseguente non fondatezza della censura relativa
alla violazione dell'art. 3 Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  11  della  legge  della  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 dicembre 2014, n. 11 (Disposizioni  in
materia di enti locali), promosse, in riferimento agli artt. 3,  117,
secondo  comma,  lettera  g)  ed  l)  e  117,  terzo   comma,   della
Costituzione, dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    2) dichiara, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per  i
giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,  estinto  il  processo
relativamente alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
16, della legge della Regione autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol
n. 11 del 2014, promosse dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri
con il ricorso in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2016. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA