N. 77 SENTENZA 8 marzo - 7 aprile 2016

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. 
 
Imposte e tasse - Inclusione, tra le risorse  attribuite  all'Erario,
  di quelle relative al gettito  dell'IVA,  riscosso  sul  territorio
  regionale siciliano, calcolato  sull'incremento  delle  accise  sui
  carburanti. 
- Nota del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento
  della Ragioneria generale dello  Stato  del  5  dicembre  2012,  n.
  26757;  decreto  del  Direttore  generale  delle  finanze   e   del
  Ragioniere generale dello Stato del 5 dicembre 2012  (Modalita'  di
  individuazione del maggior gettito di  competenza  delle  autonomie
  speciali da riservare all'Erario, ai sensi dell'articolo  2,  comma
  4,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122). 
-   
(GU n.15 del 13-4-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici  :Giuseppe  FRIGO,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,   Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,   Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito della nota del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale dello  Stato  del  5  dicembre
2012, n. 26757 e del decreto del Direttore generale delle  finanze  e
del Ragioniere generale dello Stato del 5 dicembre 2012 (Modalita' di
individuazione del maggior  gettito  di  competenza  delle  autonomie
speciali da riservare all'Erario, ai sensi dell'articolo 2, comma  4,
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122),  promosso  dalla
Regione  siciliana  con  ricorso  notificato  il  4  febbraio   2013,
depositato in cancelleria il 12 febbraio 2013 ed iscritto al n. 2 del
registro conflitti tra enti 2013. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2016 il Giudice relatore
Aldo Carosi; 
    udito l'avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 4 febbraio 2013 e depositato il  12
febbraio  2013,  la  Regione  siciliana  ha  proposto  conflitto   di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei  ministri
in relazione alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  del  5  dicembre
2012, n. 26757 ed al decreto del Direttore generale delle  finanze  e
del Ragioniere generale dello Stato del 5 dicembre 2012 (Modalita' di
individuazione del maggior  gettito  di  competenza  delle  autonomie
speciali da riservare all'Erario, ai sensi dall'articolo 2, comma  4,
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122), pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n.  289  del  12
dicembre 2012. 
    Ad avviso della ricorrente, la  nota  ed  il  decreto  menzionati
violerebbero le competenze ad essa attribuite dagli artt.  36,  primo
comma,  del  regio  decreto  legislativo  15  maggio  1946,  n.   455
(Approvazione dello statuto della  Regione  siciliana),  e  2,  primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.
1074 (Norme di attuazione dello Statuto della  Regione  siciliana  in
materia finanziaria), nonche' il principio di leale collaborazione. 
    1.1.- La Regione siciliana  premette  che  il  decreto  impugnato
sarebbe attuativo dell'art. 2, comma 4, del  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle  popolazioni  colpite
dagli eventi  sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle
province di  Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma  1,  della  legge  1°  agosto  2012,  n.  122.  La
disposizione  affida  ad  un  decreto  ministeriale  il  compito   di
stabilire le modalita'  di  individuazione  del  maggior  gettito  di
competenza delle autonomie speciali relativo alle  risorse  derivanti
dall'aumento di due centesimi al litro, fino  al  31  dicembre  2012,
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina  con  piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come  carburante,
gettito attribuito all'Erario dal precedente comma 3  per  alimentare
il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del  20-29
maggio 2012,  istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
    La ricorrente riferisce che lo schema del decreto in questione le
era stato preventivamente sottoposto e che detto  Ministero,  con  la
nota impugnata, nel  dare  riscontro  -  senza  condividerle  -  alle
osservazioni formulate, aveva trasmesso la versione definitiva  dello
stesso, successivamente adottato. 
    Tanto premesso, la ricorrente lamenta che la nota ed  il  decreto
pretendano di includere tra le risorse riservate allo Stato anche  il
gettito   dell'imposta   sul   valore   aggiunto   (IVA)    calcolata
sull'incremento  delle  accise  applicate  sui  carburanti,   gettito
riscosso nel  territorio  siciliano  ed  ammontante  -  da  giugno  a
dicembre  2012  -  ad  euro  1.169.273,25.  Cio'   integrerebbe   una
violazione degli artt. 36, primo comma,  dello  statuto  e  2,  primo
comma, del  d.P.R.  n.  1074  del  1965,  atteso  che  tale  entrata,
diversamente da  quella  costituita  dalle  accise,  sarebbe  di  sua
integrale spettanza e non sussisterebbero gli estremi per la  riserva
erariale. In particolare, quest'ultima richiederebbe  una  previsione
legislativa che nella fattispecie difetterebbe, limitandosi l'art. 2,
comma 3, del d.l. n. 74 del 2012 a contemplare  la  sola  accisa  sui
carburanti.  Dunque,  tanto  la  nota  quanto  il  decreto  avrebbero
ecceduto dal disposto normativo. 
    Tali atti  contrasterebbero  anche  con  il  principio  di  leale
collaborazione, in  quanto,  malgrado  l'attivazione  del  meccanismo
funzionale al raggiungimento dell'intesa, il  Ministero  non  avrebbe
provveduto solo previa reiterazione delle trattative volte a superare
le divergenze insorte con la Regione. 
    In via  subordinata,  la  ricorrente  sollecita  questa  Corte  a
sollevare  d'ufficio   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 2, commi 3 e 4, del d.l. n. 74 del 2012, ove ritenesse  che
gli atti censurati ne abbiano fatto corretta applicazione. 
    2.- Con atto depositato il 14 marzo 2013,  si  e'  costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che   il
conflitto sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato. 
    2.1.- Il resistente eccepisce,  anzitutto,  il  difetto  di  tono
costituzionale  del  conflitto,  atteso  che  la   controversia   non
verterebbe sull'appartenenza del potere, ma sul  suo  esercizio,  che
sarebbe avvenuto in violazione della legge,  ossia  dell'art.  2  del
d.l. n. 74 del 2012, il quale,  nell'impostazione  della  ricorrente,
non includerebbe anche il gettito dell'IVA tra le  entrate  riservate
all'Erario. 
    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri,  il  ricorso
sarebbe comunque infondato  nel  merito  in  ragione  dell'erroneita'
della tesi interpretativa propugnata dalla Regione. 
    Devolvendo al Fondo per la ricostruzione delle aree  colpite  dal
sisma «le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31  dicembre  2012,
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina  con  piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante»,
la norma avrebbe riguardato sia  le  maggiori  entrate  a  titolo  di
accisa che quelle,  conseguenti,  a  titolo  di  IVA,  da  calcolarsi
sull'ammontare inclusivo dell'accisa. 
    D'altra parte, la  stessa  ratio  dell'intervento  legislativo  -
integrata dalla finalita' di reperire risorse  per  la  ricostruzione
delle zone terremotate e non  certo  di  incrementare  le  entrate  a
beneficio   della   Regione    siciliana    -    avallerebbe    detta
interpretazione. Tanto piu' che, secondo il resistente,  non  avrebbe
avuto senso affidare ad un successivo decreto il compito di stabilire
«le modalita' di individuazione del  maggior  gettito  di  competenza
delle autonomie speciali da riservare all'Erario» se la riserva fosse
limitata al solo maggior gettito  delle  accise,  gia'  di  spettanza
statale a termini di statuto. 
    Nemmeno sarebbe configurabile la dedotta violazione del principio
di leale collaborazione, che, in caso di riserva all'Erario di  nuove
entrate tributarie, opererebbe  nei  rapporti  tra  Stato  e  Regione
siciliana solo ove sia complessa la determinazione  in  concreto  del
gettito in questione, ipotesi che non ricorrerebbe nella fattispecie.
In ogni caso detto principio, attuato  attraverso  la  consultazione,
non  avrebbe  imposto   di   protrarre   l'interlocuzione   fino   al
raggiungimento dell'accordo. 
    In ordine all'autorimessione, invocata dalla Regione,  ad  avviso
della difesa  erariale  essa  sarebbe  inammissibile,  in  quanto  la
ricorrente avrebbe dovuto impugnare in via principale le norme  della
cui lesivita'  si  duole.  Comunque,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  2  del  d.l.  n.  74  del   2012   sarebbe
manifestamente infondata, in  quanto  sussisterebbero  le  condizioni
indicate dall'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 per la
riserva allo Stato del gettito in considerazione,  ossia  la  novita'
dell'entrata tributaria cui sia impressa una  specifica  destinazione
rispondente ad una finalita' statale. 
    2.2.- Con memoria depositata il 16 febbraio 2016,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri ha ribadito l'eccezione d'inammissibilita'
del conflitto per difetto di tono costituzionale e,  nel  merito,  la
sua infondatezza, oltre a negare la sussistenza degli estremi perche'
questa  Corte  sollevi  innanzi  a  se'  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2 del d.l. n. 74 del 2012. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe la Regione  siciliana  ha
proposto conflitto di  attribuzione  nei  confronti  dello  Stato  in
relazione alla nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  del  5  dicembre
2012, n. 26757 ed al decreto del Direttore generale delle  finanze  e
del Ragioniere generale dello Stato del 5 dicembre 2012 (Modalita' di
individuazione del maggior  gettito  di  competenza  delle  autonomie
speciali da riservare all'Erario, ai sensi dall'articolo 2, comma  4,
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122). 
    Quest'ultimo, attuativo dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici  che  hanno  interessato  il  territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia  e
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012)  -  convertito  con  modificazioni
dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2012, n. 122 - identifica
il maggior gettito di competenza delle  autonomie  speciali  relativo
alle risorse derivanti dall'aumento di due centesimi al  litro,  fino
al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e  sulla
benzina con piombo, nonche'  dell'aliquota  dell'accisa  sul  gasolio
usato come carburante; risorse destinate ad alimentare, ai sensi  del
precedente comma 3, il Fondo statale per la ricostruzione delle  aree
colpite dal sisma in pianura padana del 2012. 
    La ricorrente riferisce che lo schema del decreto  le  era  stato
preventivamente sottoposto e che il Ministero con la nota  impugnata,
nel  dare  riscontro  -  senza  condividerle  -   alle   osservazioni
formulate,  aveva  trasmesso  la  versione  definitiva  dello  stesso
decreto, successivamente adottato. 
    Tanto premesso, la ricorrente lamenta che la nota ed  il  decreto
pretendano di includere tra le risorse attribuite allo Stato anche il
gettito   dell'imposta   sul   valore   aggiunto   (IVA)    calcolata
sull'incremento delle accise sui carburanti - asserendone l'integrale
spettanza alla Regione - in difetto degli  estremi  previsti  per  la
riserva erariale. Di qui la violazione degli artt. 36,  primo  comma,
del regio decreto legislativo 15 maggio 1946,  n.  455  (Approvazione
dello statuto della Regione siciliana), e 2, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965,  n.  1074  (Norme  di
attuazione  dello  Statuto  della  Regione   siciliana   in   materia
finanziaria), nonche' del principio di leale  collaborazione,  atteso
che, malgrado l'attivazione del meccanismo della  previa  intesa,  il
Ministero  non  avrebbe  provveduto  solo  a  seguito  di   reiterate
trattative volte a superare le divergenze. 
    2.-  Va  anzitutto  disattesa  l'eccezione  di  difetto  di  tono
costituzionale  sollevata  dall'Avvocatura  generale   dello   Stato,
secondo la quale la doglianza concernente  l'attribuzione  all'Erario
dell'incremento di gettito relativo  all'IVA  si  risolverebbe  nella
deduzione del contrasto degli atti censurati con l'art. 2,  comma  3,
del d.l. n. 74 del 2012, che farebbe  riferimento  esclusivamente  al
maggior gettito delle accise sui carburanti. 
    Questa Corte ha infatti affermato che  «la  prospettazione  della
lesione  delle  competenze  costituzionali  della  ricorrente   [...]
conferisce ai ricorsi, di per se', il necessario tono  costituzionale
(sentenze n. 263 e n. 137 del 2014, n. 380 del 2007 e ordinanza n. 27
del  2006)»  (sentenza  n.  235  del  2015),  il  quale  deve  essere
riconosciuto sebbene il conflitto  «abbia  ad  oggetto  un  atto  che
potrebbe risultare anche illegittimo per violazione  della  norma  di
legge alla quale avrebbe dovuto dare esecuzione» (sentenza n. 137 del
2014). 
    3.- Il ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  proposto  dalla
Regione siciliana e' tuttavia inammissibile per una diversa ragione. 
    Giova  in  proposito  ricordare  che  questa   Corte   «ha   gia'
sottolineato  l'inammissibilita'  dei  ricorsi   per   conflitto   di
attribuzione   proposti   contro   atti   meramente    consequenziali
(confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi,  etc.)  rispetto
ad atti  anteriori,  non  impugnati,  con  i  quali  sia  gia'  stata
esercitata la competenza contestata. In questi casi viene, infatti, a
determinarsi la decadenza dall'esercizio dell'azione, dal momento che
non  puo'  essere  consentita,  attraverso  l'impugnazione  dell'atto
meramente consequenziale della norma non impugnata, la  contestazione
di quest'ultima, in ordine alla quale e' gia' inutilmente spirato  il
termine fissato dalla legge» (ex plurimis, sentenza n. 144 del 2013). 
    Gli  atti  impugnati  sono  meramente   consequenziali   rispetto
all'art. 2, commi 3 e 4, del d.l. n. 74 del 2012,  a  suo  tempo  non
impugnato dalla Regione siciliana. 
    Come gia' evidenziato, il citato comma 3 prevede che affluisca al
Fondo per la ricostruzione delle aree  terremotate,  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  il
maggior gettito tributario derivante dall'aumento di due centesimi al
litro, fino al 31  dicembre  2012,  dell'aliquota  delle  accise  sui
carburanti, mentre il  successivo  comma  4  demanda  ad  un  decreto
ministeriale di stabilire le modalita' di individuazione del «maggior
gettito  di  competenza  delle  autonomie  speciali»  da   attribuire
all'Erario. 
    Dette disposizioni contemplano una riserva erariale che  riguarda
«le   risorse   derivanti   dall'aumento»    menzionato,    locuzione
sufficientemente ampia da includere tutte  le  maggiori  entrate  che
l'aumento genera, ossia anche il maggior gettito dell'IVA  applicata,
facendo concorrere le accise alla formazione della base imponibile (a
prescindere  dalla  legittimita'  di   tale   condotta,   che   nella
fattispecie non viene in rilievo). 
    La descritta interpretazione normativa, oltre  che  conforto  nel
dato  letterale,  trova  riscontro   nella   relazione   tecnica   di
accompagnamento al decreto-legge e nei lavori preparatori concernenti
la successiva legge di conversione. 
    Alla stregua di quanto precede si deve concludere che la  riserva
riguarda tanto il maggior gettito delle accise sui carburanti  quanto
il maggior gettito dell'IVA ad esso correlato. 
    Ne consegue che gli atti in relazione ai quali e' stato  promosso
il conflitto non affermano o realizzano direttamente ed autonomamente
l'acquisizione all'Erario del gettito dell'IVA derivante dall'aumento
dell'aliquota delle accise  sui  carburanti  -  e  quindi  l'asserita
violazione degli artt. 36 dello statuto siciliano e 2,  primo  comma,
del d.P.R. n. 1074 del 1965 - ma si limitano a ribadire,  esplicitare
ed attuare quanto gia' prescritto dall'art. 2, commi 3 e 4, del  d.l.
n. 74 del 2012. 
    Piu' in particolare, la nota n. 26757  del  5  dicembre  2012  ha
carattere confermativo ed  esplicativo  delle  disposizioni  poc'anzi
richiamate, essendo anch'essa diretta «ad affermare la spettanza allo
Stato delle entrate» (sentenza n. 369 del 2010) dovute  a  titolo  di
IVA ed a chiarire le ragioni normative dell'attribuzione. Il  decreto
del 5 dicembre 2012, a sua volta, ha natura meramente consequenziale,
in quanto si  limita  ad  indicare  l'entita'  del  gettito  -  anche
dell'IVA - dipendente dall'aumento  dell'aliquota  tributaria  «ed  a
definire le modalita' concrete dell'acquisizione del maggior gettito»
(sentenza n.  144  del  2013)  a  carico  delle  autonomie  speciali,
specificando «i termini concreti» (sentenza n.  30  del  2012)  della
previsione normativa. 
    Inoltre, poiche' lo stesso art. 2, comma 4, del d.l.  n.  74  del
2012 non prevede  alcuna  forma  di  collaborazione  con  la  Regione
siciliana per l'adozione del decreto  ministeriale  -  tantomeno  che
esso  sia  frutto  d'intesa  da  perseguirsi   attraverso   reiterate
trattative - le considerazioni che precedono debbono estendersi anche
al secondo profilo di censura dedotto dalla  ricorrente,  ossia  alla
violazione del principio  di  leale  collaborazione.  Giova  peraltro
rammentare che quest'ultimo impone la previsione di  un  procedimento
che contempli la partecipazione della Regione  siciliana  -  mediante
l'interlocuzione sulle scelte tecniche e sulle stime da effettuare  e
la  possibilita'  di  rappresentare  il  proprio  punto  di  vista  -
solamente se la determinazione  in  concreto  del  gettito  derivante
dalle nuove norme sia complessa (ex  plurimis,  sentenze  n.  42  del
2013) e che  «Al  termine  del  procedimento,  com'e'  naturale,  una
decisione finale deve comunque intervenire,  ad  opera  degli  organi
centrali, anche se vi sia dissenso da parte della Regione»  (sentenza
n. 98 del 2000). 
    Alla luce  delle  considerazioni  che  precedono,  dalla  mancata
impugnazione    dell'atto    legislativo     presupposto     discende
l'inammissibilita' del conflitto. 
    4.- La suddetta inammissibilita' impedisce di prendere  in  esame
la questione incidentale di legittimita'  costituzionale  prospettata
nel ricorso (sentenza n. 144 del 2013) ed avente ad oggetto l'art. 2,
commi 3 e 4, del d.l. n. 74 del 2012. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile  il  conflitto  di  attribuzione  promosso
dalla Regione siciliana nei confronti del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, in relazione alla nota del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
del 5 dicembre 2012, n. 26757 ed al decreto  del  Direttore  generale
delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato  del  5  dicembre
2012 (Modalita' di individuazione del maggior gettito  di  competenza
delle  autonomie  speciali  da   riservare   all'Erario,   ai   sensi
dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.  122),
con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA