N. 80 ORDINANZA 8 marzo - 7 aprile 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Enti pubblici - Istituzione dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel
  settore primario - Assorbimento  del  personale  gia'  in  servizio
  nella soppressa Azienda Regionale Veneto Agricoltura. 
- Legge della Regione Veneto 28 novembre  2014,  n.  37  (Istituzione
  dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario),  artt.
  13 e 14, comma 9. 
-   
(GU n.15 del 13-4-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici  :Giuseppe  FRIGO,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,   Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,   Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e  14,
comma 9, della legge della Regione Veneto 28  novembre  2014,  n.  37
(Istituzione  dell'Agenzia  veneta  per  l'innovazione  nel   settore
primario), promosso dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 3-10 febbraio 2015, depositato  in  cancelleria
il 10 febbraio 2015 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto; 
    udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2016 il Presidente Paolo
Grossi in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Silvana Sciarra. 
    Ritenuto che, con ricorso  spedito  per  la  notificazione  il  3
febbraio 2015 e depositato il successivo 10 febbraio,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,   ha   promosso   questioni   principali   di
legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 14, comma 9, della legge
della  Regione  Veneto  28  novembre   2014,   n.   37   (Istituzione
dell'Agenzia veneta  per  l'innovazione  nel  settore  primario),  in
riferimento all'art. 97, primo e  terzo  (recte:  secondo  e  quarto)
comma, della Costituzione, ai «generali principi» dettati, anche  «in
materia di progressione di  carriera»,  dal  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), all'art. 35 dello stesso
decreto legislativo e all'art. 1, comma 563, della legge 27  dicembre
2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014); 
    che il ricorrente ha premesso che  l'art.  1  della  legge  della
Regione Veneto n. 37 del  2014  ha  istituito  l'Agenzia  veneta  per
l'innovazione nel settore  primario,  definendola  «ente  strumentale
della Regione del Veneto, dotata di personalita' giuridica di diritto
pubblico» (comma 1), ed ha  previsto  che  essa,  «Nei  limiti  delle
funzioni proprie, individuate  all'articolo  2,  [...]  subentra  nei
rapporti giuridici attivi e passivi della  Azienda  regionale  Veneto
Agricoltura» (comma 3), la quale viene,  al  contempo,  «soppressa  e
posta in liquidazione nei tempi e secondo le modalita' previste dalla
presente legge» (comma 2); 
    che  lo  stesso  ricorrente  ha  evidenziato  che  tale   Azienda
regionale Veneto Agricoltura era definita dall'art. 1, comma 3, della
legge della Regione Veneto  5  settembre  1997,  n.  35  (Istituzione
dell'azienda  regionale  per  i   settori   agricolo,   forestale   e
agro-alimentare "Veneto Agricoltura"), istitutiva della stessa, «Ente
di  diritto  pubblico  economico  dotato  di  personalita'  giuridica
propria», con la conseguenza che, a fronte della soppressione  di  un
ente cosi' qualificato, viene costituito un ente pubblico strumentale
della Regione, il quale, a norma dell'art. 1, comma 2, del d.lgs.  n.
165 del 2001, e', al pari di questa, una pubblica amministrazione; 
    che, passando  ad  illustrare  il  contenuto  delle  disposizioni
impugnate, il Presidente del Consiglio dei ministri ha  rappresentato
che l'art. 13 della legge regionale n. 37 del 2014, sotto la  rubrica
«Norme transitorie», regola le sorti del personale gia'  in  servizio
nell'Azienda  regionale  Veneto  Agricoltura,  stabilendo   che   «Il
personale  in  servizio  nella  soppressa  Azienda  regionale  Veneto
Agricoltura, che risulti in possesso dei  requisiti  richiesti  dalla
vigente normativa,  e'  inquadrato  nella  qualifica  funzionale  del
contratto   collettivo   nazionale    di    lavoro    del    comparto
regioni-autonomie locali corrispondente a quella occupata» (comma 1);
e che «Il  restante  personale  in  servizio,  non  in  possesso  dei
requisiti di cui al comma 1, sino alla data di  cessazione,  mantiene
il contratto di lavoro in essere e, per quanto attiene al trattamento
economico si avra' riguardo  al  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro del comparto regioni-autonomie locali» (comma 2); 
    che, quanto all'altra disposizione impugnata dell'art. 14,  comma
9, della legge regionale n. 37 del  2014,  essa  stabilisce  che  «Le
funzioni della soppressa Azienda non  attribuite  all'Agenzia  e  non
oggetto di dismissione sono  esercitate  dalle  competenti  strutture
della Giunta  regionale,  cui  vengono  assegnate  le  corrispondenti
risorse strumentali ed umane »; 
    che, ad avviso del ricorrente, dalle due  disposizioni  impugnate
si evince che il personale della soppressa Azienda  regionale  Veneto
Agricoltura sara', per una parte, chiamato  a  svolgere  le  funzioni
dell'Agenzia veneta per l'innovazione  nel  settore  primario  presso
tale ente pubblico di nuova istituzione e, per altra parte, assegnato
alle competenti strutture della Giunta  regionale  per  svolgervi  le
funzioni, gia' di competenza  della  detta  Azienda,  non  attribuite
all'Agenzia e non oggetto di dismissione; 
    che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l'art.  13
della legge regionale n. 37 del 2014, violerebbe,  anzitutto,  l'art.
97, secondo e quarto comma, Cost., nonche' «i generali principi»  del
d.lgs. n. 165 del 2001 «che ne rappresentano l'attuazione»,  perche',
stabilendo implicitamente il passaggio del personale gia' in servizio
nella soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura,  ente  pubblico
economico,  nella  dotazione   organica   dell'Agenzia   veneta   per
l'innovazione nel settore primario, ente  strumentale  della  Regione
Veneto, sulla base del mero riscontro  del  «possesso  dei  requisiti
richiesti dalla vigente normativa», fa accedere tale personale ad  un
impiego in un'amministrazione pubblica senza concorso; 
    che,  in  secondo  luogo,  la   stessa   impugnata   disposizione
contrasterebbe con l'art. 97, secondo e quarto  comma,  Cost.,  anche
perche', non limitando l'inquadramento  nelle  qualifiche  funzionali
del  contratto  collettivo   nazionale   di   lavoro   del   comparto
Regioni-autonomie locali  da  essa  previsto  al  personale  gia'  in
servizio nella soppressa Azienda regionale sulla base di un contratto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  potrebbe  essere  diretta  alla
stabilizzazione  anche  del  personale  precario,  senza  il   previo
superamento, da parte di questo, di un concorso; 
    che, in terzo luogo, l'art. 13 della legge regionale  n.  37  del
2014 violerebbe l'art. 97, secondo e quarto comma, Cost.,  nonche'  i
«principi generali dettati in materia di  progressione  di  carriera»
dal d.lgs. n. 165  del  2001  «che  ne  rappresentano  l'attuazione»,
perche', in difetto di una puntuale e predefinita corrispondenza  tra
le qualifiche funzionali dei  rilevanti  comparti  di  contrattazione
collettiva, consentirebbe inquadramenti  in  qualifiche  superiori  a
quella  gia'  rivestita  dal  lavoratore  nella   soppressa   Azienda
regionale senza il previo superamento, da parte dello stesso,  di  un
concorso; 
    che la medesima impugnata disposizione contrasterebbe, in  quarto
luogo, con l'art. 35 del  d.lgs.  n.  165  del  2001,  il  quale,  in
attuazione  dell'art.  97  Cost.,  prevede  che  l'assunzione   nelle
amministrazioni  pubbliche  puo'  avvenire  solo  mediante  procedure
concorsuali o, nei soli casi in esso previsti, particolari  procedure
selettive, nonche' con l'osservanza, in ogni caso,  dei  principi  di
imparzialita', parita' di genere, pubblicita' e trasparenza; 
    che l'art. 13 della legge regionale n. 37 del 2014 si porrebbe in
contrasto, infine, anche con l'art. 1, comma 563, della legge n.  147
del 2013, atteso che il divieto, da questo dettato,  secondo  cui  la
mobilita' di personale tra le  societa'  controllate  direttamente  o
indirettamente  dalle  pubbliche  amministrazioni  o  dai  loro  enti
strumentali «non puo' [...] avvenire tra le [dette] societa' [...]  e
le  pubbliche  amministrazioni»  (terzo  periodo),   deve   ritenersi
applicabile, stante l'identita'  di  ratio,  anche  al  passaggio  di
personale da un ente pubblico economico (quale la  soppressa  Azienda
regionale Veneto Agricoltura) alle pubbliche  amministrazioni  (quale
e' l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario); 
    che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l'art. 14,
comma 9, della legge regionale n. 37 del  2014,  sarebbe  affetto  da
vizi analoghi a quelli dell'art. 13 della stessa legge; 
    che detta impugnata disposizione violerebbe,  in  specie,  l'art.
97, secondo e quarto comma, Cost., «i principi stabiliti  nel  D.Lgs.
n. 165 del 2001 (in particolare [...] al gia' richiamato  art.  35)»,
nonche' l'art. 1, comma 563, terzo periodo, della legge  n.  147  del
2013, perche', stabilendo l'assegnazione  alle  competenti  strutture
della Giunta regionale delle risorse umane  necessarie  all'esercizio
delle funzioni della soppressa Azienda regionale  Veneto  Agricoltura
non attribuite  all'Agenzia  veneta  per  l'innovazione  nel  settore
primario e non dismesse in sede di liquidazione di questa e,  quindi,
implicitamente, il passaggio  automatico  e  riservato  di  personale
dell'anzidetta Azienda,  ente  pubblico  economico,  alle  dipendenze
della Regione, nei ruoli della medesima, fa accedere  tale  personale
ad un impiego nell'amministrazione pubblica senza concorso; 
    che, sempre ad avviso del ricorrente, l'impugnato art. 14,  comma
9, lederebbe l'art. 97 Cost. e il  d.lgs.  n.  165  del  2001,  anche
perche', qualora avesse inteso comprendere nel  menzionato  passaggio
di personale gia'  in  servizio  nella  soppressa  Azienda  regionale
Veneto  Agricoltura  anche   quello   precario,   determinerebbe   la
stabilizzazione di questo senza il previo superamento, da parte dello
stesso, di un concorso; 
    che, con atto depositato il 16 marzo 2015, si e'  costituita  nel
giudizio la Regione Veneto, chiedendo che le questioni proposte siano
dichiarate inammissibili o, comunque, infondate; 
    che, in prossimita' della pubblica udienza, la Regione Veneto  ha
depositato una memoria illustrativa con la  quale,  nel  ribadire  le
difese esposte nel proprio  atto  di  costituzione  in  giudizio,  ha
rappresentato che, successivamente alla proposizione del ricorso,  le
disposizioni  impugnate  sono  state  modificate  dai  commi  4  e  5
dell'art. 57 della legge della Regione Veneto 27 aprile  2015,  n.  6
(Legge di stabilita' regionale per l'esercizio 2015); 
    che, quanto all'impugnato art. 13, il comma 4 dell'art. 57  della
legge regionale n. 6 del 2015, senza  cambiarne  la  rubrica,  lo  ha
sostituito con il seguente:  «Ferma  restando  l'attuale  consistenza
organica, il personale in servizio nella soppressa Azienda  regionale
Veneto Agricoltura mantiene il contratto di lavoro in essere  e,  per
quanto  riguarda  le  dinamiche  contrattuali,  segue  il   contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali»
(comma 1); «L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore  primario,
concorre al contenimento della spesa pubblica, osservando le medesime
disposizioni di  riduzione  della  spesa  applicabili  alla  Regione»
(comma 2); 
    che, quanto all'impugnato art. 14, comma 9, il comma 5  dell'art.
57 della legge regionale n. 6 del 2015 ha  previsto  la  sostituzione
delle parole «risorse umane e strumentali» con le seguenti:  «risorse
strumentali ed umane, previa partecipazione,  per  queste  ultime,  a
concorso  pubblico  nell'ambito  della  programmazione  annuale   del
personale», di tal che', a seguito  della  citata  modificazione,  la
disposizione impugnata stabilisce attualmente che «Le funzioni  della
soppressa  Azienda  non  attribuite  all'Agenzia  e  non  oggetto  di
dismissione sono esercitate dalle competenti strutture  della  Giunta
regionale,  cui   vengono   assegnate   le   corrispondenti   risorse
strumentali ed umane, previa partecipazione,  per  queste  ultime,  a
concorso  pubblico  nell'ambito  della  programmazione  annuale   del
personale»; 
    che la difesa della Regione Veneto  ha  inoltre  evidenziato  che
l'art. 57 della legge regionale n. 6 del  2015  ha  modificato  anche
un'altra disposizione della legge regionale n. 37 del 2014  rilevante
ai fini dello scrutinio delle promosse questioni costituita dal comma
1 dell'art. 1; 
    che tale comma e' stato modificato dal comma 1 del detto art. 57,
il quale ha sostituito le parole «ente  strumentale»  con  le  parole
«ente pubblico economico strumentale», di tal che', a  seguito  della
citata modificazione, l'art. 1, comma 1, della legge regionale n.  37
del 2014, stabilisce attualmente che «E' istituita  l'Agenzia  veneta
per  l'innovazione  nel  settore  primario,  di  seguito   denominata
Agenzia, quale ente pubblico economico strumentale della Regione  del
Veneto, dotata di personalita' giuridica di  diritto  pubblico  e  di
autonomia amministrativa, organizzativa,  contabile  e  patrimoniale,
nei limiti previsti dalla presente legge»; 
    che, secondo la  Regione  Veneto,  le  menzionate  sopravvenienze
legislative determinerebbero, prima ancora  della  completa  elisione
delle ragioni di censura avanzate dal ricorrente, la cessazione della
materia del contendere, in quanto le disposizioni impugnate, oltre ad
essere state modificate in senso satisfattivo  delle  dette  ragioni,
non avrebbero avuto applicazione nel periodo  compreso  tra  la  loro
entrata in vigore e la loro modificazione ad opera dell'art. 57 della
legge regionale n. 6 del 2015; 
    che il 1° marzo 2016 il Presidente del Consiglio dei ministri  ha
depositato atto di rinuncia al ricorso, approvata dal  Consiglio  dei
ministri nella seduta del 26 febbraio 2016 con la motivazione che  le
dette sopravvenienze  normative  e  la  produzione,  da  parte  della
Regione Veneto, di documentazione comprovante la mancata applicazione
medio tempore delle disposizioni impugnate avevano fatto venire  meno
le ragioni dell'impugnazione; 
    che, con atto depositato il 7 marzo 2016, la  Regione  Veneto  ha
depositato  atto  di  accettazione   della   rinuncia   al   ricorso,
autorizzata dalla Giunta regionale  con  deliberazione  del  3  marzo
2016. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
promosso questioni principali di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 13 e 14, comma 9, della legge della Regione Veneto 28  novembre
2014, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia veneta  per  l'innovazione  nel
settore primario), in riferimento all'art. 97, primo e terzo  (recte:
secondo e quarto) comma, della Costituzione, ai  «generali  principi»
dettati, anche «in materia di progressione di carriera», dal  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), all'art.
35 dello stesso decreto legislativo e all'art. 1,  comma  563,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  -  Legge  di  stabilita'
2014); 
    che, previa delibera del Consiglio dei ministri del  26  febbraio
2016, il ricorrente ha rinunciato al ricorso; 
    che la Regione Veneto ha accettato tale rinuncia; 
    che, ai sensi dell'art. 23, delle norme integrative per i giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,  nei  giudizi  di  legittimita'
costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, qualora sia
accettata  dalla  parte  costituita,   determina   l'estinzione   del
processo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA