N. 89 ORDINANZA 23 marzo - 13 aprile 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati e pene - Reato di omesso versamento di ritenute  certificate  -
  Fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Soglia di punibilita'. 
- Decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.  74  (Nuova  disciplina  dei
  reati in materia di imposte sui redditi e sul  valore  aggiunto,  a
  norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno  1999,  n.  205),  art.
  10-bis. 
-   
(GU n.16 del 20-4-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Alessandro  CRISCUOLO,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  10-bis  del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei  reati
in materia di imposte sui redditi e  sul  valore  aggiunto,  a  norma
dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999,  n.  205),  promossi  dal
Tribunale ordinario di Lecco con ordinanza del 13 febbraio 2015,  dal
Tribunale ordinario di Avellino con ordinanza del 17  luglio  2015  e
dal Tribunale ordinario di Treviso con  ordinanza  del  16  settembre
2014, rispettivamente iscritte ai nn. 124, 235  e  248  del  registro
ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 26, 45 e 47, prima serie speciale, dell'anno 2015. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  23  marzo  2016  il  Giudice
relatore Giuseppe Frigo. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 13 febbraio 2015 (r.o. n. 124 del
2015), il Tribunale ordinario di Lecco, in composizione  monocratica,
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   10-bis   del   decreto
legislativo 10 marzo 2000, n.  74  (Nuova  disciplina  dei  reati  in
materia di imposte  sui  redditi  e  sul  valore  aggiunto,  a  norma
dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella  parte  in
cui, con riferimento ai fatti commessi sino  al  17  settembre  2011,
punisce  l'omesso  versamento   delle   ritenute   risultanti   dalla
certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore ad
euro  50.000  per  ciascun  periodo  d'imposta,  anziche'   ad   euro
103.291,38; 
    che il giudice a quo riferisce di essere chiamato a giudicare una
persona imputata del reato previsto dalla norma censurata,  per  aver
omesso di versare,  entro  il  termine  per  la  presentazione  della
dichiarazione annuale di  sostituto  d'imposta,  ritenute  risultanti
dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un importo di  euro
94.837,15 in relazione all'anno d'imposta 2009:  donde  la  rilevanza
della questione; 
    che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza,  il  rimettente
osserva come, con la sentenza n. 80 del 2014, la Corte costituzionale
abbia  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo,  in   riferimento
all'art. 3 Cost., l'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 nella parte
in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre  2011,
puniva l'omesso versamento dell'imposta sul  valore  aggiunto  (IVA),
dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per  importi  non
superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38; 
    che la Corte ha ritenuto, in  specie,  lesiva  del  principio  di
eguaglianza la  previsione,  per  il  delitto  di  omesso  versamento
dell'IVA, di una soglia di  punibilita'  (euro  50.000)  inferiore  a
quelle  stabilite  per   la   dichiarazione   infedele   e   l'omessa
dichiarazione dagli artt. 4 e  5  del  medesimo  decreto  legislativo
(rispettivamente, euro 103.291,38 ed  euro  77.468,53),  prima  della
loro modifica in diminuzione ad opera  dal  decreto-legge  13  agosto
2011,  n.  138  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni,  dalla
legge 14 settembre 2011, n.  148;  modifica  operante,  per  espressa
previsione normativa, in rapporto ai soli fatti commessi dopo  il  17
settembre  2011:  in  questo  modo,  infatti,  veniva  riservato   un
trattamento deteriore a comportamenti  di  evasione  tributaria  meno
insidiosi e lesivi degli  interessi  del  fisco,  attenendo  l'omesso
versamento a somme di cui lo stesso contribuente si era  riconosciuto
debitore nella dichiarazione annuale dell'IVA; 
    che, ad avviso  del  giudice  a  quo,  il  medesimo  problema  di
ragionevolezza  -  connesso  alla  previsione  di   una   soglia   di
punibilita' di 50.000  euro,  inferiore  a  quella  prevista  per  il
delitto di omessa dichiarazione, senz'altro piu' grave - si  porrebbe
anche  in  relazione  al  reato  di  omesso  versamento  di  ritenute
certificate: reato del tutto simile, quanto a struttura, a quello  di
omesso versamento dell'IVA; 
    che analoga questione e' stata sollevata dal Tribunale  ordinario
di Avellino, in composizione monocratica, con ordinanza del 17 luglio
2015 (r.o. n. 235 del  2015),  nel  corso  del  processo  penale  nei
confronti di una persona imputata del reato di  cui  all'art.  10-bis
del d.lgs. n. 74 del 2000, per aver omesso di versare,  in  relazione
all'anno d'imposta 2008, ritenute alla fonte per un ammontare di euro
51.712; 
    che il rimettente reputa affatto ingiustificata la disparita'  di
trattamento venutasi a creare in punto di soglia  di  punibilita',  a
seguito della sentenza  n.  80  del  2014,  tra  i  reati  di  omesso
versamento dell'IVA e di omesso versamento di  ritenute  certificate,
quanto ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011; 
    che tale differenza di  regime  non  troverebbe  una  spiegazione
ragionevole nella diversa  natura  fiscale  del  debito  inadempiuto,
posto che l'art. 10-ter richiama, ai fini della determinazione  tanto
della soglia di  punibilita'  che  della  pena,  il  precedente  art.
10-bis,  a  dimostrazione  della  piena  equivalenza  delle  condotte
incriminate nella considerazione legislativa; 
    che anche il Tribunale  ordinario  di  Treviso,  in  composizione
monocratica - con ordinanza del 16 settembre 2014 (r.o.  n.  248  del
2015), emessa nell'ambito del processo penale nei  confronti  di  una
persona tratta a giudizio per non aver versato  ritenute  certificate
relative all'anno d'imposta 2008 per un  importo  di  euro  76.336  -
dubita,  nei  medesimi  termini,  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000; 
    che il giudice a quo reputa del  tutto  irragionevole,  e  dunque
contrastante con l'art. 3 Cost., la disparita' di trattamento, quanto
a soglia di punibilita', determinatasi a seguito della sentenza n. 80
del 2014 tra i reati  di  omesso  versamento  dell'IVA  e  di  omesso
versamento di ritenute certificate, limitatamente ai  fatti  commessi
sino al 17 settembre 2011; 
    che detta  sperequazione  non  potrebbe  trovare  giustificazione
nella diversa tipologia del tributo cui attiene l'omesso  versamento,
discutendosi comunque di somme dovute all'erario  in  adempimento  di
obblighi  tributari  e  avendo  lo  stesso  legislatore  mostrato  di
ritenere indifferente, sul piano dell'offensivita', la natura fiscale
delle somme, col prevedere per entrambe le  fattispecie  la  medesima
soglia di punibilita'; 
    che, del pari, non si potrebbe ritenere che  la  condotta  punita
dall'art. 10-bis presenti un maggior disvalore in ragione  del  fatto
che il sostituto d'imposta - tenuto al versamento  delle  ritenute  -
opera,   in   certo   qual   modo,   «come   "esattore"   per   conto
dell'amministrazione finanziaria», trattenendo alla  fonte  somme  di
denaro destinate a confluire nelle casse dell'erario; 
    che, a parte il rilievo che una considerazione similare  potrebbe
essere formulata anche in rapporto  all'omesso  versamento  dell'IVA,
essa non rifletterebbe comunque la reale sostanza dell'istituto della
sostituzione  tributaria,  posto  che  il  sostituto  non   trattiene
materialmente alcuna somma di  denaro  dal  compenso  corrisposto  al
sostituito, ma si limita a pagare a quest'ultimo «una somma "al netto
della ritenuta"»; 
    che neppure, infine, si potrebbe far leva sulla circostanza  che,
ai fini dell'integrazione del delitto  di  cui  all'art.  10-bis  del
d.lgs. n. 74 del 2000, il sostituto d'imposta, oltre a non versare al
fisco  le  ritenute,  deve   aver   rilasciato   al   sostituito   la
certificazione dell'avvenuta  effettuazione  delle  ritenute  stesse:
certificazione utilizzabile dal sostituito  per  dimostrare  di  aver
assolto il proprio obbligo tributario (nel caso di ritenuta a  titolo
di imposta), ovvero di aver diritto alla compensazione tra il credito
corrispondente alla ritenuta subita e il debito d'imposta  (nel  caso
di ritenuta a titolo di acconto); 
    che  da  un  lato,  infatti,  la  certificazione  rilasciata  dal
sostituto non puo' essere  ritenuta  mendace,  in  quanto  attestante
esclusivamente l'effettuazione delle ritenute, e non  anche  il  loro
versamento al fisco; dall'altro lato, il presupposto che consente  al
sostituito  di  scomputare  le  ritenute   non   sarebbe   costituito
dall'avvenuto rilascio della certificazione, ma dalla circostanza che
le ritenute siano state effettivamente operate dal sostituto; 
    che  e'  intervenuto  in  tutti   i   giudizi   di   legittimita'
costituzionale   il   Presidente   del   Consiglio   dei    ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo che le questioni sollevate siano  dichiarate  inammissibili
o, in subordine, infondate. 
    Considerato che i Tribunali ordinari di Lecco, Avellino e Treviso
dubitano della legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in  materia  di  imposte  sui
redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25
giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con  riferimento  ai  fatti
commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle
ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per
un ammontare superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo  d'imposta,
anziche' ad euro 103.291,38; 
    che le ordinanze di rimessione sollevano  questioni  identiche  o
analoghe,  sicche'  i  relativi  giudizi  vanno  riuniti  per  essere
definiti con un'unica decisione; 
    che successivamente alle ordinanze di rimessione  e'  intervenuto
il decreto legislativo 24  settembre  2015,  n.  158  (Revisione  del
sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1,  della
legge 11 marzo 2014, n. 23), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
7 ottobre 2015, serie generale n. 233, supplemento ordinario  n.  55,
che  ha  apportato  un  ampio  complesso  di  modifiche  al   sistema
sanzionatorio tributario, tanto penale che amministrativo; 
    che,  nel  quadro  degli  interventi  di  revisione  del  sistema
sanzionatorio penale, l'art. 7  del  citato  decreto  legislativo  ha
modificato anche la norma censurata, stabilendo, per un verso, che le
ritenute, il cui omesso versamento  assume  rilievo  penale,  possano
risultare, oltre che dalla certificazione rilasciata  ai  sostituiti,
anche dalla dichiarazione di  sostituto  d'imposta  (donde  il  nuovo
nomen  iuris  del  reato,  risultante  dalla  rubrica,   di   «Omesso
versamento di ritenute dovute o certificate»), e innalzando, al tempo
stesso - per quanto qui piu' interessa -  la  soglia  di  punibilita'
dell'illecito dai precedenti 50.000 euro a 150.000 euro  per  ciascun
periodo d'imposta: dunque, ad un importo piu' elevato di quello che i
giudici rimettenti hanno chiesto a questa Corte  di  introdurre,  con
riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011; 
    che - in conformita' a quanto gia'  deciso  da  questa  Corte  in
rapporto a similari questioni (ordinanze n. 14 del 2016 e n. 256  del
2015) - va quindi disposta la restituzione degli atti  ai  giudici  a
quibus, per una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non
manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce del mutato
quadro normativo. 
    Visto l'art. 9, commi 1  e  2,  delle  norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    ordina la restituzione degli atti ai Tribunali ordinari di Lecco,
Avellino e Treviso. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2016. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Giuseppe FRIGO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA