N. 91 ORDINANZA 23 marzo - 22 aprile 2016

Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato. 
 
Controversie concernenti il rapporto di impiego dei dipendenti  della
  Camera dei deputati - Competenza esclusiva della Camera ad adottare
  provvedimenti giurisdizionali. 
- Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, approvato
  con deliberazione  dell'Ufficio  di  Presidenza  della  Camera  dei
  deputati   28   aprile   1988,   modificato   dalla   deliberazione
  dell'Ufficio di Presidenza della Camera  dei  deputati  06  ottobre
  2009, n. 77, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6-bis. 
-   
(GU n.17 del 27-4-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Alessandro  CRISCUOLO,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6-bis del  Regolamento
per  la  tutela  giurisdizionale  dei   dipendenti,   approvato   con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 28
aprile  1988,  modificato   dalla   deliberazione   dell'Ufficio   di
Presidenza della Camera dei deputati 6 ottobre 2009, n. 77,  promosso
dal  Tribunale  ordinario  di  Roma,  sezione  seconda  lavoro,   con
ordinanza-ricorso depositata in cancelleria il 18  dicembre  2015  ed
iscritta al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato  2015,
fase di ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del  23  marzo  2016  il  Giudice
relatore Giuliano Amato. 
    Ritenuto che il Tribunale  ordinario  di  Roma,  sezione  seconda
lavoro, con ordinanza del 26 ottobre 2015, ha promosso  conflitto  di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti  della  Camera  dei
deputati, in relazione alla deliberazione degli articoli da 1 a 6-bis
del Regolamento per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti  28
aprile 1988, secondo il testo coordinato con le  modifiche  approvate
dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione 6 ottobre 2009,  n.  77,
resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera  dei  deputati
15 ottobre 2009, n. 781; 
    che i richiamati  articoli  disciplinano  la  costituzione  degli
organi giurisdizionali  interni  di  primo  e  secondo  grado  ed  il
procedimento dinanzi ad essi; 
    che tali disposizioni vengono  contestate  nella  parte  in  cui,
violando gli artt. 3, primo comma,  24,  primo  comma,  102,  secondo
comma, quest'ultimo in combinato  disposto  con  la  VI  disposizione
transitoria, 108, secondo comma, e 111, primo e secondo comma,  della
Costituzione,  precludono  ai  dipendenti   l'accesso   alla   tutela
giurisdizionale in riferimento alle controversie  di  lavoro  insorte
con la Camera dei deputati; 
    che il Tribunale ordinario di Roma premette di  essere  investito
della decisione in ordine al ricorso proposto da 175 dipendenti della
Camera   dei   deputati,   al   fine   di   ottenere   l'accertamento
dell'illiceita'    o    dell'illegittimita'     del     comportamento
dell'amministrazione che ha introdotto limiti  alle  progressioni  di
carriera, oltreche' della nullita' o  dell'illegittimita'  sia  della
delibera n. 102 del 2014 dell'Ufficio di  Presidenza,  con  cui  sono
state approvate le disposizioni volte a introdurre tali  limiti,  sia
del decreto n.  824  del  2014  della  Presidente  della  Camera  dei
deputati, che ha reso esecutiva tale delibera; 
    che al Tribunale ordinario di Roma vengono altresi' richieste  la
disapplicazione di entrambi i  richiamati  atti,  la  condanna  della
Camera  dei  deputati  all'esatto  adempimento   delle   obbligazioni
contrattuali assunte, ai sensi  dell'art.  1372  del  codice  civile,
nonche' ogni altro provvedimento che si renda  necessario,  ai  sensi
dell'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165
(Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche), per assicurare il  pieno  rispetto  delle
posizioni soggettive dei dipendenti; 
    che il Tribunale ordinario di Roma  riferisce  che  i  ricorrenti
hanno ritenuto sussistere la competenza del giudice ordinario, e,  in
particolare, del giudice del lavoro, ai sensi dell'art.  409,  quinto
comma, del codice di procedura civile;  essi  ritengono  che,  da  un
lato, l'art. l del Regolamento  per  la  tutela  giurisdizionale  dei
dipendenti della Camera dei deputati preveda  una  mera  facolta'  di
adire gli organi giurisdizionali interni per la tutela di diritti  ed
interessi legittimi dei  lavoratori;  dall'altro  che,  sulla  scorta
degli argomenti esposti dalla  Corte  di  cassazione,  sezioni  unite
civili, nell'ordinanza 6 maggio 2013, n. 10400, nonche'  dalla  Corte
costituzionale nella sentenza n. 120 del 2014, sia  da  escludere  la
competenza  della  Camera  dei  deputati  ad  adottare  provvedimenti
giurisdizionali nella materia dei rapporti di  lavoro  con  i  propri
dipendenti; 
    che la Camera dei deputati, invece,  ha  sollevato  eccezione  di
difetto  di   giurisdizione,   affermando   che   i   propri   organi
giurisdizionali  hanno  competenza  esclusiva   in   relazione   alle
controversie insorte con i dipendenti; 
    che e' stato richiamato, in proposito, l'orientamento della Corte
costituzionale (sentenza n. 154 del 1985) e della Corte di cassazione
(sezioni unite civili, sentenze 27 maggio 1999, n. 317  e  10  giugno
2004, n. 11019), secondo cui i regolamenti parlamentari, sui quali si
fonda l'autodichia, sono fonti normative di rango primario  e  dunque
sostanzialmente parificate alle leggi ordinarie, in quanto dispiegano
la loro efficacia  nella  sfera  di  azione  interna  alle  assemblee
legislative, riservata alla loro autonomia per  ragioni  di  garanzia
dell'indipendenza delle assemblee stesse; 
    che  il  Tribunale  ordinario   di   Roma   richiama,   altresi',
l'ordinanza 19 dicembre 2014, n. 26934,  con  cui  le  sezioni  unite
civili  della  Corte  di  cassazione  hanno  sollevato  conflitto  di
attribuzione tra i poteri dello Stato, chiedendo dichiararsi che  non
spettava al Senato della Repubblica deliberare gli articoli da  72  a
84  del  titolo  2°  (Contenzioso)  del  Testo  unico   delle   norme
regolamentari  dell'Amministrazione  riguardanti  il  personale   del
Senato della Repubblica; 
    che,  ad  avviso  del  ricorrente,  le  ampie   e   condivisibili
argomentazioni esposte dalla Corte di  cassazione  a  sostegno  della
citata  ordinanza  sarebbero  sostanzialmente   sovrapponibili   alla
fattispecie al suo esame; 
    che anche per  la  Camera  dei  deputati,  infatti,  non  sarebbe
dubitabile  che  nell'attuale  assetto   ordinamentale   gli   organi
giurisdizionali   interni   abbiano   competenza   esclusiva    sulle
controversie affidate alla loro cognizione; 
    che  l'argomento  letterale  in  senso  contrario   addotto   dai
ricorrenti, secondo cui la formulazione dell'art. l  del  Regolamento
per la tutela giurisdizionale prevederebbe soltanto una mera facolta'
per ciascun dipendente di adire l'organo giurisdizionale, ove ritenga
lesi i propri diritti o interessi legittimi, sarebbe alquanto labile; 
    che, infatti, nell'interpretazione ormai  da  lungo  consolidata,
gli organi di giustizia costituiti all'interno delle Camere hanno non
solo natura giurisdizionale,  ma  anche  competenza  esclusiva  nelle
materie loro riservate (sentenze n. 154 del 1985 e n. 120  del  2014;
nonche' Corte di cassazione, sezioni unite civili,  sentenza  n.  317
del 1999); 
    che,  pertanto,  nel  presente  giudizio  non  sarebbe  possibile
procedere  all'esame  della  controversia  nel  merito,  giacche'  la
competenza giurisdizionale spetterebbe, in via esclusiva, agli organi
giurisdizionali interni della Camera dei deputati; 
    che  l'autodichia  della  Camera  dei  deputati   ha   fondamento
nell'art. 12, comma 3, lettere d) ed  f),  del  suo  Regolamento,  ai
sensi del quale sono emanati i regolamenti subprimari,  tra  i  quali
quello sulla tutela giurisdizionale; 
    che, dunque, competente a decidere in  primo  grado  sui  ricorsi
presentati dai dipendenti della Camera dei deputati e' la Commissione
giurisdizionale per il personale; 
    che   di   tale   Commissione   il   regolamento   sulla   tutela
giurisdizionale disciplina composizione  e  modalita'  di  formazione
(art. 3); procedimento (art. 4); modalita'  di  decisione  (art.  5);
impugnazione delle sentenze (art. 6); 
    che tale complesso di  disposizioni,  ad  avviso  del  Tribunale,
costituisce  un  sistema  del  tutto  autonomo  ed  interno  per   la
risoluzione delle controversie insorte con il  personale  dipendente,
al punto da non consentire non solo il ricorso al giudice, ma neppure
il controllo generale di legittimita' che la Costituzione affida alla
Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; 
    che, il Tribunale ordinario di  Roma  richiama,  in  particolare,
l'ordinanza della Corte  di  cassazione,  sezioni  unite  civili,  19
dicembre  2014,  n.  26934,  evidenziando  che  la  disciplina  della
competenza giurisdizionale della Camera dei deputati presenterebbe  i
medesimi  profili  di  illegittimita'  che  hanno   giustificato   la
proposizione del conflitto di attribuzione, da parte della  Corte  di
cassazione, nei confronti del Senato della Repubblica; 
    che  anche  l'autodichia  della  Camera  dei  deputati,  infatti,
sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza (art.  3,  primo
comma, Cost.), di cui e' espressione il diritto di ognuno di agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art.
24, primo comma, Cost.); 
    che, pertanto, non  essendo  possibile  un'interpretazione  delle
richiamate disposizioni subregolamentari tale da fugare  ogni  dubbio
circa  il  contrasto  con  principi   fondamentali   dell'ordinamento
costituzionale, posto che il sistema giurisdizionale della Camera dei
deputati esclude, per unanime interpretazione, ogni  possibilita'  di
ricorso all'autorita' giudiziaria (ordinaria  o  amministrativa),  il
Tribunale ritiene necessario sollevare conflitto di attribuzione  nei
confronti della Camera dei deputati; 
    che solo la Corte costituzionale, infatti, puo'  valutare  se  la
disciplina  sulle  controversie  dei  dipendenti  della  Camera   dei
deputati sia effettivamente in contrasto con gli artt.  3,  24,  l02,
quest'ultimo  in  combinato   disposto   con   la   VI   disposizione
transitoria, 108, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost.; 
    che, secondo il Tribunale, la sussistenza  del  potere  esclusivo
degli  organi  interni  della  Camera  dei  deputati   determina   la
compressione o l'impedimento del potere giurisdizionale  del  giudice
ordinario; 
    che, pertanto, sarebbe evidente l'interesse a ricorrere a  questa
Corte, dovendo il giudice adito dare una risposta di  giustizia  agli
attuali ricorrenti, mentre cio' gli e' precluso dall'esistenza  delle
richiamate norme del Regolamento per la  tutela  giurisdizionale  dei
dipendenti; 
    che, quanto al requisito soggettivo, la natura  di  potere  dello
Stato di ogni giudice  dell'ordinamento  giudiziario  e'  stata  piu'
volte riconosciuta (ex multis, ordinanza n. 286 del 2014); 
    che, dunque, il Tribunale  ordinario  di  Roma  chiede  -  previa
dichiarazione  dell'ammissibilita'  del  conflitto  -  che  la  Corte
costituzionale dichiari che non spettava  alla  Camera  dei  deputati
deliberare gli articoli da l a 6-bis del Regolamento  per  la  tutela
giurisdizionale dei dipendenti, nella  parte  in  cui,  violando  gli
artt.  3,  primo  comma,  24,  primo  comma,  102,   secondo   comma,
quest'ultimo  in  combinato   disposto   con   la   VI   disposizione
transitoria, l08, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost.,
precludono l'accesso dei dipendenti della Camera  dei  deputati  alla
tutela giurisdizionale in riferimento  alle  controversie  di  lavoro
insorte con la Camera stessa. 
    Considerato che il Tribunale ordinario di Roma,  sezione  seconda
lavoro, con ordinanza del 26 ottobre 2015, ha promosso  conflitto  di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti  della  Camera  dei
deputati, in relazione alla deliberazione degli articoli da 1 a 6-bis
del Regolamento per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti  28
aprile 1988, secondo il testo coordinato con le  modifiche  approvate
dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione 6 ottobre 2009,  n.  77,
resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera  dei  deputati
15 ottobre 2009, n. 781; 
    che le disposizioni censurate disciplinano la costituzione  degli
organi giurisdizionali  interni  di  primo  e  secondo  grado  ed  il
procedimento dinanzi ad essi; 
    che tali disposizioni vengono contestate nella parte in cui,  con
l'asserita violazione degli artt. 3, primo comma,  24,  primo  comma,
102, secondo comma, quest'ultimo in  combinato  disposto  con  la  VI
disposizione transitoria, 108, secondo comma, e 111, primo e  secondo
comma, della Costituzione, precludono ai  dipendenti  l'accesso  alla
tutela giurisdizionale in riferimento  alle  controversie  di  lavoro
insorte con la Camera dei deputati; 
    che, in questa fase del giudizio, questa  Corte  e'  chiamata,  a
norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte
costituzionale), a deliberare, senza contradditorio,  se  il  ricorso
sia ammissibile in quanto vi sia «materia  di  un  conflitto  la  cui
risoluzione spetti alla sua competenza»,  sussistendone  i  requisiti
soggettivo e  oggettivo  e  restando  impregiudicata  ogni  ulteriore
questione anche in punto di ammissibilita'; 
    che, a  tale  fine,  nel  caso  in  esame  non  rileva  la  forma
dell'ordinanza  rivestita  dall'atto  introduttivo,  bensi'  la   sua
rispondenza ai contenuti previsti dall'art. 37 della legge n. 87  del
1953 e dall'art. 24, comma 1, delle norme integrative per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale (ex plurimis, sentenza n.  315  del
2006; ordinanze n. 137 del 2015, n. 271 e n. 161 del 2014, n.  296  e
n. 151 del 2013, n. 229 del 2012, n. 402 del 2006 e n. 129 del 2005); 
    che neppure rileva la distanza di tempo  dall'adozione  dell'atto
oggetto del conflitto, giacche' questa Corte ha gia' avuto  occasione
di affermare che «non esiste alcun termine per sollevare i  conflitti
di attribuzione tra poteri, ed ha  individuato  la  ratio  di  questa
mancanza nell'esigenza - avvertita dal  legislatore  in  ragione  del
livello  precipuamente  politico-costituzionale  di  tal  genere   di
controversie - di favorirne al massimo la composizione, svincolandola
dall'osservanza di termini di decadenza» (sentenza n.  58  del  2004;
nello stesso senso, sentenza n. 116 del 2003; ordinanze  n.  137  del
2015 e n. 61 del 2000); 
    che, sotto il profilo del requisito soggettivo,  va  riconosciuta
la  legittimazione  del  Tribunale  ordinario  di  Roma  a  sollevare
conflitto di attribuzione tra poteri dello  Stato,  alla  luce  della
consolidata giurisprudenza costituzionale secondo la quale «i singoli
organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione  di
piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerare
legittimati  -  attivamente  e  passivamente  -  ad  esser  parti  di
conflitti di attribuzione» (ex plurimis, ordinanza n. 228 del 1975); 
    che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione  della
Camera dei deputati ad essere parte  del  presente  conflitto,  quale
organo competente a dichiarare in modo  definitivo  la  volonta'  del
potere cui appartiene (ex plurimis, ordinanza n. 37 del 1998); 
    che, per  quanto  attiene  al  profilo  oggettivo,  il  Tribunale
ricorrente lamenta la lesione della propria  sfera  di  attribuzioni,
costituzionalmente garantita,  in  conseguenza  della  mancanza,  per
inesistenza dei relativi presupposti, del  potere  della  Camera  dei
deputati di deliberare norme regolamentari che  precludano  l'accesso
dei propri dipendenti alla tutela giurisdizionale in riferimento alle
controversie di lavoro; 
    che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione
spetta alla competenza di questa Corte; 
    che, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n.  87  del
1953, va disposta la  notificazione  del  ricorso  e  della  presente
ordinanza anche al Senato della Repubblica, stante l'identita'  della
posizione costituzionale dei due rami  del  Parlamento  in  relazione
alle questioni di principio da trattare (ordinanze n. 327, n.  241  e
n. 104 del 2011, n. 211 del 2010, n. 8 del 2008, n. 186 e n. 185  del
2005, n. 178 del 2001, n. 102 del 2000 e n. 470 del 1995). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art.  37  della  legge  11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri  dello
Stato, proposto dal Tribunale  ordinario  di  Roma,  sezione  seconda
lavoro, nei confronti della  Camera  dei  deputati,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe; 
    2) dispone: 
    a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al  Tribunale  ordinario  di  Roma,  sezione
seconda lavoro; 
    b) che il ricorso e la presente ordinanza,  siano  notificati,  a
cura del ricorrente, alla Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
Repubblica, in persona dei rispettivi Presidenti, entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto  a),  per  essere
successivamente depositati,  con  la  prova  dell'avvenuta  notifica,
nella cancelleria di questa Corte entro il termine di  trenta  giorni
dall'ultima notificazione, a norma dell'art. 24, comma 3, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2016. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA