N. 92 ORDINANZA 5 - 22 aprile 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Giustizia amministrativa - Competenza territoriale relativa agli atti
  presupposti dal provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere
  - Attrazione a quella relativa allo stesso provvedimento. 
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
  44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per
  il riordino del processo amministrativo),  art.  13,  comma  4-bis,
  introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto
  legislativo 14 settembre 2012, n.  160  (Modifiche  al  codice  del
  processo  amministrativo  di  cui  all'allegato   1   del   decreto
  legislativo 2 luglio 2010, n. 104). 
-   
(GU n.17 del 27-4-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo
  CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  13,  comma
4-bis, del decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104  (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il  riordino  del  processo  amministrativo),  introdotto
dall'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto  legislativo
14  settembre  2012,  n.  160  (Modifiche  al  codice  del   processo
amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la
Liguria, nel procedimento vertente tra la DE.SA.MA. Costruzioni srl e
il Ministero dell'interno ed altri, con ordinanza del 16 maggio 2014,
iscritta al n. 191 del registro ordinanze  2014  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  46,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2014. 
    Visti l'atto di costituzione  della  DE.SA.MA.  Costruzioni  srl,
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2016 il Giudice relatore
Giancarlo Coraggio; 
    udito l'avvocato dello Stato Agnese Soldani per il Presidente del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  per   la
Liguria,  adito  da  una  impresa  destinataria  di  una  informativa
antimafia adottata dalla Prefettura di Napoli e dei conseguenti  atti
di risoluzione di due contratti  d'appalto  stipulati  con  l'Azienda
regionale territoriale  per  l'edilizia  (ARTA)  della  Provincia  di
Savona, ha sollevato, in riferimento agli  artt.  3,  24,  25,  primo
comma,  e  111  della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 4-bis, del decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104  (Attuazione  dell'articolo  44  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo  per  il  riordino  del
processo amministrativo), «che, secondo l'interpretazione assunta dal
diritto vivente, attrae  alla  competenza  territoriale  relativa  al
provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere  quella  relativa
agli atti presupposti dallo stesso provvedimento, anche nel  caso  di
connessione  fra  atto  principale  e  atti   consequenziali,   fatta
solamente eccezione per l'impugnazione di atti normativi o generali»; 
    che, in punto di  fatto,  il  rimettente  ha  esposto  di  essere
investito del giudizio di annullamento degli atti citati in forza  di
riassunzione operata dalla parte ricorrente a seguito della pronuncia
del Consiglio di Stato, che, adito  con  regolamento  di  competenza,
aveva  riformato  l'ordinanza  del  TAR  Liguria  dichiarativa  della
propria incompetenza in favore di quella del TAR Campania; 
    che la questione di legittimita' costituzionale sarebbe rilevante
perche',  essendosi  il  giudice  di  secondo  grado   basato   sulla
disposizione processuale in esame, il suo accoglimento  comporterebbe
il trasferimento del giudizio al Tribunale campano; 
    che la norma impugnata violerebbe il principio di  ragionevolezza
perche':  a)  nel  caso  di  impugnazione  congiunta  di  informativa
antimafia e atti consequenziali, anziche' valorizzare il  legame  del
giudice con  la  realta'  del  territorio  in  cui  opera,  opta  per
l'attribuzione della lite  a  un  Tribunale  che  puo'  essere  assai
lontano dal luogo in cui si e'  svolta  la  vicenda  all'origine  del
contenzioso, ossia  distante  dalle  autorita'  amministrative  e  di
polizia  che  hanno  curato  gli  accertamenti  istruttori   sfociati
nell'adozione  dell'informativa  antimafia,  per   cio'   solo   «non
altrettanto idoneo a fornire una risposta di  giustizia  adeguata  al
caso concreto»; b) nel caso in cui la medesima informativa  antimafia
abbia dato luogo all'adozione di distinte misure rescissorie da parte
di piu' amministrazioni aventi sede in diverse circoscrizioni di TAR,
vi e' il rischio di un contrasto di giudicati; 
    che la  norma  censurata  violerebbe,  sotto  altro  profilo,  il
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.  e  il  principio
del giudice naturale precostituito per  legge  di  cui  all'art.  25,
primo comma, Cost., perche' finisce con l'affidare il giudizio  sulla
legittimita' dell'informativa antimafia in modo del tutto casuale  al
TAR chiamato per primo a decidere; 
    che, infine, a giudizio del Tribunale a  quo,  l'art.  13,  comma
4-bis, del d.lgs. n. 104 del 2010 viola anche il «canone della  piena
ed effettiva tutela giurisdizionale affermato» dagli artt. 24 e  111,
primo  comma,  Cost.,  poiche'  rende   eccessivamente   difficoltoso
l'esercizio del diritto delle parti di agire e resistere in  giudizio
a tutela  delle  loro  posizioni  soggettive,  nella  misura  in  cui
costringe:  1)  l'impresa  colpita  dall'informativa  ad   adire   un
Tribunale  diverso  da  quello  nella  cui  circoscrizione  ha   sede
l'autorita' prefettizia emanante, coincidente di massima con la  sede
dell'impresa  medesima,  ovvero,  nel  caso   di   atti   applicativi
provenienti da diverse stazioni appaltanti, a impugnare l'informativa
dinanzi a diversi Tribunali, con sensibile aggravio di spese;  2)  la
Prefettura,  in  caso  di  impugnazione  dell'informativa  con   piu'
ricorsi,   a   svolgere   le   proprie   difese   in   diverse   sedi
giurisdizionali;  3)  le  stazioni  appaltanti,  diverse  da   quella
chiamata in causa nel giudizio innanzi al TAR che  si  pronuncia  per
primo sulla domanda di annullamento dell'informativa,  a  subire  gli
effetti di tale pronuncia senza potere partecipare al processo; 
    che si e' costituito il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
per il tramite dell'Avvocatura generale dello  Stato,  il  quale,  ha
concluso  per  l'inammissibilita'  per  difetto  di  rilevanza,   per
insussistenza del diritto vivente assunto come tale dal rimettente e,
in  ogni  caso,  per  suo  mutamento  sopravvenuto  all'ordinanza  di
rimessione, o, in subordine, per la non  fondatezza  della  questione
sollevata; 
    che  si  e'  costituita  anche  la  DE.SA.MA.  Costruzioni   srl,
ricorrente nel giudizio a  quo,  eccependo  l'inammissibilita'  della
questione per difetto di  rilevanza  e  la  sua  non  fondatezza  nel
merito. 
    Considerato  che  la  questione   sollevata   e'   manifestamente
inammissibile  per  difetto  di  rilevanza,  perche',  come  eccepito
dall'Avvocatura generale dello Stato, il giudice rimettente non  deve
fare  applicazione   delle   norma   sospettata   di   illegittimita'
costituzionale; 
    che, infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa  Corte
(sentenze n. 270 del 2014, n. 294 e n. 247 del 1995, n. 25 del  1989,
n. 237 del 1976 e n. 116  del  1974;  ordinanza  n.  332  del  1987),
ignorata dal rimettente, laddove il giudice del rinvio sia  vincolato
dalla decisione del giudice superiore e non debba applicare le  norme
oggetto di tale decisione, «ogni ulteriore indagine  sul  punto  deve
ritenersi  definitivamente  preclusa  e  quindi   nessuna   influenza
potrebbe avere una qualsiasi pronuncia di questa Corte nel giudizio a
quo» (sentenza n. 294 del 1995); 
    che tale e' la situazione nel caso di specie, posto  che,  da  un
lato, ai sensi dell'art. 16,  comma  3,  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104  (Attuazione  dell'articolo  44  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo  per  il  riordino  del
processo amministrativo), «La pronuncia  sulla  competenza  resa  dal
Consiglio  di  Stato  [...]  vincola   i   tribunali   amministrativi
regionali»; e, dall'altro, come in ogni  ipotesi  di  regolamento  di
competenza o  di  giurisdizione,  la  questione  decisa  dal  giudice
superiore non e' piu' oggetto della cognizione  devoluta  al  giudice
del rinvio; 
    che,  da  altra  angolazione,  «sub   specie   di   giudizio   di
costituzionalita', la questione in esame si traduce in realta'  nella
richiesta a questa Corte di operare una sorta di "revisione in  grado
ulteriore" della sentenza [...] che ha dato  origine  al  giudizio  a
quo, e cioe' di svolgere un ruolo di  giudice  dell'impugnazione  che
ovviamente non le compete» (sentenza n. 294 del 1995). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma  4-bis,  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44  della
legge 18 giugno 2009,  n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il
riordino del processo amministrativo), introdotto dall'art. 1,  comma
1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 14 settembre  2012,
n. 160, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo  comma,
e 111 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale  per
la Liguria, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA