N. 93 ORDINANZA 6 - 22 aprile 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Procedimento civile -  Opposizione  al  verbale  di  accertamento  di
  violazione del codice della  strada  -  Competenza  per  territorio
  inderogabile del giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa
  la violazione. 
- Decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150   (Disposizioni
  complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione
  e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,  ai  sensi
  dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), art. 7,  comma
  2, in combinato disposto con gli artt. 28 e 38, commi 2 e 4 (recte:
  secondo e terzo comma), del codice di procedura civile. 
-   
(GU n.17 del 27-4-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo
  CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2,
del decreto legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150  (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione,  ai  sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009,  n.  69),  in  combinato
disposto con gli artt. 28 e 38, commi 2 e 4 (recte: secondo  e  terzo
comma), del codice di procedura civile promosso dal Giudice  di  pace
di Campana, nel procedimento vertente  tra  A.M.A.  e  il  Comune  di
Melissa, con ordinanza del 29 aprile 2015, iscritta  al  n.  209  del
registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2015. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  6  aprile  2016  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera. 
    Ritenuto che il Giudice di pace di Campana, con ordinanza del  29
aprile 2015, ha sollevato, in riferimento agli  artt.  3,  24  e  102
della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.
150 (Disposizioni complementari al  codice  di  procedura  civile  in
materia di riduzione e semplificazione  dei  procedimenti  civili  di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009,  n.
69), in combinato disposto con gli artt. 28 e 38,  secondo  e  quarto
comma (recte: secondo e terzo comma), del codice di procedura civile,
nella parte in cui attribuiscono la  cognizione  dell'opposizione  in
materia di sanzioni amministrative per la  violazione  di  norme  del
codice della strada alla competenza per territorio  inderogabile  del
giudice  del  luogo  in  cui  e'  stata  commessa,  con   conseguente
rilevabilita' di ufficio dell'incompetenza; 
    che, secondo il giudice a quo,  A.M.A.  ha  proposto  opposizione
avverso il verbale di contestazione della  violazione  di  norme  del
codice della strada, accertata dalla Polizia municipale del Comune di
Melissa nel territorio di quest'ultimo,  e  nel  giudizio  -  precisa
l'ordinanza di rimessione - «si  costituiva  ritualmente»  l'opposto,
eccependo «l'incompetenza territoriale del Giudice adito, per  essere
competente il Giudice di pace di Crotone (Kr) quale foro del luogo di
commissione della violazione, in Torre  Melissa  (Kr)»,  e  chiedendo
«pronunciarsi declaratoria di incompetenza territoriale  del  giudice
adito in favore del giudice di pace di Crotone»; 
    che, a suo avviso, dovendo decidere l'eccezione  di  incompetenza
per territorio  proposta  dal  convenuto,  sarebbero  applicabili  le
suindicate norme,  in  «combinato  disposto»,  quindi,  la  sollevata
questione di legittimita' costituzionale sarebbe rilevante; 
    che, secondo il rimettente, l'eccezione del Comune di Melissa «si
fonda sull'assunto» che la regola di competenza in esame - in passato
dettata dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689  (Modifiche
al sistema penale), ora stabilita dal citato art. 7, comma 2, per  le
controversie aventi ad oggetto le opposizioni  ex  art.  204-bis  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada) - e' inderogabile; 
    che l'incompetenza per territorio  e'  rilevabile  d'ufficio  nei
casi  previsti  dall'art.  28  cod.  proc.  civ.,  che  rinvia,   per
l'individuazione degli stessi, a quelli in cui «l'inderogabilita' sia
disposta  "espressamente"   dalla   legge»,   mentre,   sostiene   il
rimettente, «nelle disposizioni in questione [...]  non  si  rinviene
l'espressa comminatoria  di  inderogabilita'»  della  competenza  per
territorio; 
    che, ad avviso del giudice a  quo,  «se  interpretato  nel  senso
dell'inderogabilita'  e  della  conseguente  rilevabilita'  d'ufficio
dell'incompetenza per territorio, il combinato disposto  delle  norme
impugnate privilegia ingiustificatamente la Pubblica  Amministrazione
in quanto  verrebbe  fortemente  limitato  e  [reso]  particolarmente
difficoltoso il diritto alla difesa costituzionalmente  garantito  ai
cittadini  dall'art.  24  e  si  determinerebbe  una  disparita'   di
trattamento ai sensi dell'art. 3  della  Costituzione,  in  relazione
alle ipotesi di derogabilita'  rilevabile  su  rituale  eccezione  di
parte»; 
    che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
contestando l'ammissibilita' della questione, in quanto il Comune  di
Melissa ha tempestivamente eccepito l'incompetenza per territorio  e,
quindi, il rimettente  non  puo',  ne'  deve  rilevarla  di  ufficio,
sicche' non sarebbe applicabile il censurato «combinato disposto»  e,
inoltre, non sono indicate le  ragioni  della  denunciata  violazione
dell'art. 102 Cost.; 
    che, a suo avviso, la questione non  e'  comunque  meritevole  di
accoglimento,  poiche'  questa  Corte  ha  dichiarato  manifestamente
infondate censure sostanzialmente identiche  a  quelle  proposte  dal
rimettente (sono richiamate le ordinanze n. 74 del 2011; n.  114  del
2005; n. 130 del 2004 e n. 459 del 2002). 
    Considerato che il Giudice di pace di Campana  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  7,  comma  2,  del   decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari  al
codice di procedura civile in materia di riduzione e  semplificazione
dei procedimenti civili di  cognizione,  ai  sensi  dell'articolo  54
della legge 18 giugno 2009, n. 69), in  combinato  disposto  con  gli
artt. 28 e 38, secondo e quarto comma (recte: secondo e terzo comma),
del codice di procedura civile, nella parte in cui  attribuiscono  la
cognizione dell'opposizione in materia di sanzioni amministrative per
la violazione di norme del codice della strada  alla  competenza  per
territorio inderogabile  del  giudice  del  luogo  in  cui  e'  stata
commessa, con conseguente rilevabilita' di ufficio dell'incompetenza; 
    che la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 28  e
38, secondo comma, cod. proc. civ. e'  manifestamente  inammissibile,
in quanto investe due disposizioni inconferenti (tra le piu' recenti,
ordinanze n. 269 e n. 128 del 2015): la  prima  stabilisce,  infatti,
l'inderogabilita' della competenza per territorio  nei  casi  in  cui
essa e' «disposta espressamente dalla legge» e, dunque, la norma  che
la prevede in relazione al processo principale e'  esclusivamente  il
citato art. 7, comma 2; la seconda  disciplina  un  profilo  che  non
viene in rilievo nel processo principale; 
    che l'indicazione del comma quarto dell'art. 38 cod.  proc.  civ.
e' invece frutto di mero errore, irrilevante ai fini  della  corretta
identificazione della norma censurata (sentenza  n.  216  del  2015),
precisamente  individuata  dall'ordinanza  di  rimessione  nel  terzo
comma,  mediante  la  riproduzione  del  contenuto  precettivo  dello
stesso, applicabile, secondo un orientamento, nei giudizi che  (quale
quello principale) devono essere trattati  nell'osservanza  del  rito
del lavoro, ma non hanno  ad  oggetto  controversie  riconducibili  a
quelle oggetto dell'art. 409 cod. proc. civ.; 
    che la questione avente ad oggetto i citati artt. 7, comma  2,  e
38, terzo comma, e' manifestamente inammissibile; 
    che  tali  norme  sono  state,  infatti,  impugnate   in   quanto
prevedrebbero  l'inderogabilita'  della  regola  di  competenza   per
territorio in esame e, quindi, la rilevabilita'  d'ufficio  da  parte
del giudice  della  violazione  della  medesima,  ma  l'ordinanza  di
rimessione - cui deve aversi riguardo, in ragione  del  principio  di
autosufficienza (tra le molte, ordinanze n. 55 del 2016, n.  270  del
2015) - indica che nel giudizio «si costituiva ritualmente  l'opposto
Comune di Melissa» e, «nella  comparsa  di  risposta  tempestivamente
depositata, entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza di prima
comparizione, fissato dall'art. 416 c.p.c.», eccepiva «l'incompetenza
territoriale del Giudice adito, per essere competente il  Giudice  di
pace di Crotone»; 
    che dunque, come esattamente  eccepito  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, essendo stata ritualmente e tempestivamente proposta dal
convenuto eccezione di incompetenza  per  territorio,  non  viene  in
rilievo la denunciata rilevabilita' d'ufficio della stessa e, appunto
per questo, il rimettente non deve fare uso del relativo,  censurato,
potere, con conseguente difetto di rilevanza della questione; 
    che ulteriore  motivo  di  inammissibilita'  va  ravvisato  nella
totale carenza di  indicazione  delle  ragioni  della  non  manifesta
infondatezza della questione riferita all'art. 102 Cost.  (parametro,
peraltro,  palesemente  inconferente)  e  nel  difetto  di   adeguata
motivazione in ordine alla ravvisata lesione  degli  altri  parametri
evocati (artt. 3 e 24 Cost.), soltanto assertivamente denunciata  (ex
plurimis, ordinanze n. 91 e n. 52 del 2015), non avendo il rimettente
neppure  considerato  le  ordinanze  di  questa  Corte,   che   hanno
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 22 della legge  n.  689  del  1981  (il  cui
contenuto precettivo, in parte qua, e' stato  riprodotto  dal  citato
art. 7, comma 2), in quanto la scelta  del  legislatore  «si  risolve
nell'applicazione  del  tradizionale  criterio  del  locus   commissi
delicti, ancorato ad un riferimento oggettivo desunto  dalla  vicenda
oggetto di giudizio e (almeno di norma)  di  facile  applicazione»  e
costituisce «espressione di corretto esercizio della discrezionalita'
spettante al legislatore in tema di regolazione della  competenza  in
generale ed in particolare di quella territoriale [...]  essendo  del
tutto ragionevole che nel luogo in cui si e' tenuto il  comportamento
sanzionato [...] si discuta della legittimita' della pretesa punitiva
esercitata» (ordinanza n. 459 del 2002; si vedano anche le  ordinanze
n. 74 del 2011; n. 114 del 2005; n. 130 e n. 61 del 2004; n. 259,  n.
193 e n. 75 del 2003). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi  avanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  7,  comma  2,  del   decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari  al
codice di procedura civile in materia di riduzione e  semplificazione
dei procedimenti civili di  cognizione,  ai  sensi  dell'articolo  54
della legge 18 giugno 2009, n. 69), in  combinato  disposto  con  gli
artt. 28 e 38, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della  Costituzione,
dal Giudice di pace di Campana, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA