N. 94 SENTENZA 20 aprile - 6 maggio 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati e pene - Sostanze stupefacenti o psicotrope -  Provvedimenti  a
  tutela della sicurezza pubblica - Misure di  prevenzione  applicate
  dal questore - Sanzioni. 
- Decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  272  (Misure  urgenti   per
  garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi
  invernali,   nonche'    la    funzionalita'    dell'Amministrazione
  dell'interno.   Disposizioni   per   favorire   il   recupero    di
  tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico  delle  leggi
  in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze  psicotrope,
  prevenzione,  cura  e  riabilitazione   dei   relativi   stati   di
  tossicodipendenza,  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) - convertito, con modificazioni,
  dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n.  49  -  art.
  4-quater, che introduce l'art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
  309 (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
  stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
  riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). 
-   
(GU n.19 del 11-5-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo
  CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  4-quater
del decreto-legge 30  dicembre  2005,  n.  272  (Misure  urgenti  per
garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le  prossime  Olimpiadi
invernali,    nonche'    la    funzionalita'     dell'Amministrazione
dell'interno.   Disposizioni   per   favorire    il    recupero    di
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,
comma 1, della legge 21 febbraio  2006,  n.  49,  che  ha  introdotto
l'art. 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario  di
Nola nel procedimento penale nei confronti di P.V., con ordinanza del
22 giugno 2015, iscritta al n. 247  del  registro  ordinanze  2015  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  47,  prima
serie speciale, dell'anno 2015. 
    Udito nella camera di consiglio del 20  aprile  2016  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 22 giugno 2015 (reg. ord. n. 247 del 2015),
notificata il successivo  1°  luglio,  il  Giudice  per  le  indagini
preliminari presso il Tribunale ordinario di Nola  ha  sollevato,  in
riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 4-quater  del  decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire  la  sicurezza
ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi  invernali,  nonche'  la
funzionalita'  dell'Amministrazione  dell'interno.  Disposizioni  per
favorire il recupero di tossicodipendenti  recidivi  e  modifiche  al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della  legge  21  febbraio  2006,  n.  49,  che
introduce l'art. 75-bis del d.P.R. 9  ottobre  1990,  n.  309  (Testo
unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati di tossicodipendenza). 
    In  particolare,  il  rimettente  lamenta  che  la   disposizione
censurata, introdotta in sede di conversione  del  d.l.  n.  272  del
2005,  abbia  contenuto  disomogeneo  rispetto  al  decreto-legge   e
difetti, inoltre, dei necessari requisiti di necessita' e urgenza, in
tal modo violando il citato art. 77, secondo comma, Cost. 
    1.1.- In punto di rilevanza, il giudice  a  quo  ha  premesso  di
essere investito della richiesta di emissione di un decreto penale di
condanna nei confronti di P.V., per il reato ex art. 75-bis, commi 1,
lettera a) e 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, contestatogli  per  avere
egli contravvenuto al provvedimento  emesso  nei  suo  confronti  dal
Questore di Napoli il 3 novembre 2014. 
    Il rimettente ha poi precisato che, in assenza  del  vizio  della
disposizione   censurata,   la   richiesta   di   condanna   dovrebbe
accogliersi, non sussistendo motivi di  rigetto  della  stessa  o  di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 
    Ne' sarebbe praticabile una interpretazione conforme,  in  quanto
il vulnus costituzionale  e'  rappresentato  dalla  stessa  esistenza
della disposizione incriminatrice. 
    1.2.- In punto di non manifesta infondatezza della questione,  il
giudice a quo, nel ritenere condivisibili  le  considerazioni  svolte
dallo stesso pubblico ministero sul contrasto della  disposizione  in
esame con l'art. 77, secondo comma, Cost., ha ulteriormente osservato
come la questione sia analoga a quella gia'  affrontata  dalla  Corte
costituzionale nella sentenza n. 32 del 2014, con la quale  e'  stata
dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  degli  artt.  4-bis   e
4-vicies ter, del citato  d.l.  n.  272  del  2005,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 49 del 2006. 
    Anche in quel caso la  Corte  aveva  ritenuto  la  disomogeneita'
delle disposizioni in allora  censurate  -  che  avevano  ridisegnato
l'apparato repressivo  in  materia  di  stupefacenti  -  rispetto  al
contenuto originario del medesimo decreto-legge, ravvisando quindi la
violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. 
    Allo stesso modo, il citato art.  4-quater,  introducendo  l'art.
75-bis  nel  d.P.R.  n.  309  del  1990,  ha  previsto,  in  sede  di
conversione  dell'originario  decreto-legge,  una   disposizione   di
carattere sostanziale e sanzionatorio totalmente disomogenea rispetto
all'unica disposizione cui poteva riferirsi, tra  quelle  riguardanti
la sicurezza e i finanziamenti relativi alle Olimpiadi invernali  che
si sarebbero dovute tenere, vale a dire l'art. 4 del d.l. n. 272  del
2005, la cui connotazione finalistica era ed e' esclusivamente quella
processuale ed esecutiva, di impedire l'interruzione dei programmi di
recupero di determinate categorie di tossicodipendenti recidivi. 
    Secondo il rimettente, dunque, anche la  disposizione  introdotta
dall'art. 4-quater risulta affetta  dal  medesimo  vizio  procedurale
rilevato dalla Corte costituzionale con riguardo agli artt.  4-bis  e
4-vicies ter della medesima legge di conversione,  per  mancanza  del
requisito di omogeneita' ex art. 77, secondo comma, Cost. 
    Peraltro, il giudice ha rimarcato come la disposizione  censurata
debba  ritenersi  priva  anche  dei  presupposti   di   straordinaria
necessita' e urgenza richiesti dall'art. 77,  secondo  comma,  Cost.,
violato pertanto sotto questo ulteriore profilo. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 22 giugno 2015 (reg. ord. n. 247 del 2015),
notificata il successivo  1°  luglio,  il  Giudice  per  le  indagini
preliminari presso  il  Tribunale  ordinario  di  Nola  ha  sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4-quater  del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per  garantire
la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi  invernali,
nonche'   la   funzionalita'    dell'Amministrazione    dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), come
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  21
febbraio 2006, n. 49,  che  introduce  l'art.  75-bis  del  d.P.R.  9
ottobre  1990,  n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza),
ritenendo che la disposizione  censurata  violi  l'art.  77,  secondo
comma, Cost. 
    In particolare, il giudice a quo ha osservato che l'art. 4-quater
del d.l. n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della l. n. 49 del 2006, ha  introdotto,  esclusivamente  in
sede di conversione, l'art. 75-bis del d.P.R. n. 309  del  1990,  che
contiene  una  contravvenzione  per  l'inosservanza  di   misure   di
prevenzione nei confronti  di  tossicodipendenti,  istituite  con  la
medesima disposizione. 
    Secondo il rimettente, la disposizione censurata, introdotta  con
la  sola  legge  di  conversione,  difetterebbe  del   requisito   di
omogeneita'   rispetto   alle   norme    contenute    nell'originario
decreto-legge,  cosi'  violando  l'art.  77,  secondo  comma,  Cost.,
analogamente a quanto gia' ritenuto  dalla  Corte  costituzionale  in
relazione agli art. 4-bis e 4-vicies ter del medesimo d.l. n. 272 del
2005, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
l.  n.  49  del  2006,  che  per  questa  ragione  li  ha  dichiarati
illegittimi con la sentenza n. 32 del 2014. 
    In via subordinata, il giudice a quo ha  ritenuto  che,  ove  non
venisse accolta la censura principale, in ogni caso difetterebbero  i
presupposti della straordinaria necessita' e urgenza  di  provvedere,
stabiliti dal medesimo art. 77, secondo comma, Cost.  che,  pertanto,
dovrebbe ritenersi violato anche sotto questo ulteriore profilo. 
    2.- In via preliminare, in  punto  di  determinazione  del  thema
decidendum, questa Corte osserva che il dispositivo dell'ordinanza di
rimessione deve essere letto unitamente alla sua  motivazione,  dalla
quale si evince chiaramente che le censure sollevate  dal  rimettente
attengono a un vizio dell'intero art. 4-quater del d.l.  n.  272  del
2005, come convertito dall'art. 1, comma 1, della l. n. 49 del  2006,
dipendente dalla disomogeneita' del suo contenuto rispetto  a  quello
dell'originario decreto-legge. 
    Il citato art. 4-quater introduce, nel d.P.R. n.  309  del  1990,
l'art. 75-bis che prevede (commi da 1 a 5 e comma 7) la  possibilita'
di assoggettare  a  determinate  misure  di  prevenzione  i  soggetti
tossicodipendenti che abbiano  commesso  illeciti  amministrativi  in
materia di sostanze stupefacenti ai sensi  del  precedente  art.  75,
qualora, in  relazione  alle  modalita'  e  alle  circostanze,  possa
derivare pericolo per la sicurezza pubblica; l'inosservanza  di  tali
misure  di  prevenzione  integra  una  contravvenzione   punita   con
l'arresto da tre a diciotto mesi (comma 6). 
    Il  contenuto   normativo   della   disposizione   impugnata   e'
rappresentato,  dunque,  dall'inestricabile   collegamento   tra   la
previsione di particolari misure  di  prevenzione  nei  confronti  di
persone tossicodipendenti e di una contravvenzione per il caso  della
loro inosservanza. 
    Conseguentemente deve ritenersi che l'oggetto della questione  di
legittimita' costituzionale sia costituito dal citato  art.  4-quater
nella sua integralita'. 
    3.- Sempre in via preliminare deve rilevarsi che  l'ordinanza  di
rimessione  non  presenta  profili  di  inammissibilita',  contenendo
un'adeguata illustrazione dei termini del fatto e delle  disposizioni
normative  implicate,   nonche'   dei   profili   di   illegittimita'
costituzionale  denunciati,  con  chiara  indicazione  dei  parametri
costituzionali  e  della  conferente   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale a fondamento della censura. 
    Nessuna   interpretazione   orientata   o   adeguatrice   risulta
possibile,  posto  che  e'  la  stessa   introduzione   dell'articolo
censurato a essere ritenuta illegittima, in quanto effettuata con una
procedura viziata. 
    Evidente, oltre che espressamente motivata, risulta,  infine,  la
rilevanza  della   questione,   posto   che   la   dichiarazione   di
illegittimita'  della   disposizione   impugnata   travolgerebbe   la
contravvenzione oggetto del giudizio a quo. 
    4.- Nel merito la questione e' fondata. 
    4.1.- La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, ha
gia' dichiarato l'illegittimita' di altre disposizioni introdotte  in
sede di conversione del d.l. n. 272 del 2005, per eterogeneita' delle
medesime  rispetto  al  contenuto,  alla  finalita'  e   alla   ratio
complessiva dell'originario decreto-legge. 
    Segnatamente, la citata pronuncia, che costituisce un  precedente
specifico in materia, ha dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005:  il  primo
(art. 4-bis) - modificando l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 -  ha
previsto una medesima cornice edittale per le violazioni  concernenti
tutte   le   sostanze   stupefacenti,   unificando   il   trattamento
sanzionatorio che, in precedenza, era differenziato a seconda  che  i
reati avessero per oggetto  le  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
incluse nelle tabelle II e IV (cosiddette  "droghe  leggere")  ovvero
quelle incluse nelle tabelle I e III (cosiddette  "droghe  pesanti");
il secondo  (art.  4-vicies  ter)  ha  parallelamente  modificato  il
precedente sistema tabellare stabilito dagli  artt.  13  e  14  dello
stesso d.P.R. n. 309 del 1990, includendo nella nuova tabella  I  gli
stupefacenti che prima erano distinti in differenti gruppi. 
    4.2.- Le considerazioni sviluppate con la citata sentenza  n.  32
del  2014  -  che  hanno  indotto  questa  Corte   a   censurare   la
disomogeneita'  delle  disposizioni  aggiunte  dagli  artt.  4-bis  e
4-vicies ter rispetto all'originario decreto-legge  -  valgono  anche
per la disposizione oggi censurata di cui all'art. 4-quater. 
    Infatti, le norme originarie  -  contenute  in  un  provvedimento
significativamente titolato all'inizio «Misure urgenti per  garantire
la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi  invernali,
nonche'   la   funzionalita'    dell'Amministrazione    dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti  recidivi»
- riguardano l'assunzione di personale della Polizia di  Stato  (art.
1), misure per assicurare la funzionalita' all'Amministrazione civile
dell'interno (art. 2), finanziamenti per le Olimpiadi invernali (art.
3), il recupero dei tossicodipendenti detenuti (art. 4) e il  diritto
di voto degli italiani residenti all'estero (art. 5). 
    Anche nel presente giudizio,  come  in  quello  definito  con  la
sentenza n. 32 del 2014, l'unica previsione alla quale,  in  ipotesi,
potrebbe ricollegarsi  la  disposizione  impugnata  introdotta  dalla
legge di conversione, e' l'art. 4, la  cui  connotazione  finalistica
era ed e' quella di impedire l'interruzione del programma di recupero
di determinate categorie di tossicodipendenti recidivi. 
    Nei confronti di  questi  ultimi  era,  infatti,  intervenuta  la
allora recentissima legge 5  dicembre  2005,  n.  251  (Modifiche  al
codice penale e alla legge 26 luglio 1975,  n.  354,  in  materia  di
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione  delle
circostanze di reato per i recidivi, di  usura  e  di  prescrizione),
cosiddetta "legge ex  Cirielli",  che,  con  il  suo  art.  8,  aveva
aggiunto l'art. 94-bis al  d.P.R.  n.  309  del  1990,  riducendo  da
quattro a tre anni la pena massima che, per  i  recidivi,  consentiva
l'affidamento in prova per l'attuazione di un  programma  terapeutico
di recupero dalla tossicodipendenza; inoltre, l'art. 9 della medesima
legge aveva aggiunto la lettera c)  al  comma  9  dell'art.  656  del
codice  di  procedura  penale,  escludendo   la   sospensione   della
esecuzione della pena per  i  recidivi,  anche  se  tossicodipendenti
inseriti in un programma terapeutico di recupero. 
    Il Governo, ritenuta la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
garantire l'efficacia dei citati programmi di recupero anche in  caso
di recidiva, aveva abrogato, con l'art. 4 del d.l. n. 272  del  2005,
il predetto art. 94-bis e  aveva  modificato  l'art.  656,  comma  9,
lettera  c),  cod.   proc.   pen.,   ripristinando   la   sospensione
dell'esecuzione della pena nei confronti dei tossicodipendenti con un
programma  terapeutico  in  atto,  alle  condizioni   precedentemente
previste. 
    L'art.  4  dell'originario  testo  del  decreto-legge   contiene,
pertanto, norme di natura processuale, attinenti  alle  modalita'  di
esecuzione  della  pena,  il  cui  fine   e'   quello   di   impedire
l'interruzione dei programmi di recupero dalla tossicodipendenza. 
    4.3.- Diversamente, la disposizione  di  cui  all'art.  4-quater,
oggetto  del  presente  giudizio  e   introdotta   dalla   legge   di
conversione, prevede anche norme a carattere sostanziale,  del  tutto
svincolate  da  finalita'  di  recupero  del  tossicodipendente,   ma
piuttosto orientate a finalita' di prevenzione  di  pericoli  per  la
sicurezza pubblica. 
    Pur  contenute  in  un'unica  disposizione,  le  norme  di  nuova
introduzione hanno una portata sistematica e coinvolgono istituti  di
estrema delicatezza, quali sono quelli delle  misure  di  prevenzione
atipiche e delle reazioni sanzionatorie alla loro violazione. 
    L'esame  del  contenuto  della  disposizione  impugnata   denota,
pertanto,  la  palese  estraneita'  delle   disposizioni   censurate,
aggiunte in  sede  di  conversione,  rispetto  ai  contenuti  e  alle
finalita' del decreto-legge in cui sono state inserite,  in  modo  da
evidenziare, sotto  questo  profilo,  una  violazione  dell'art.  77,
secondo  comma,  Cost.   per   difetto   del   necessario   requisito
dell'omogeneita', in assenza di qualsivoglia nesso funzionale tra  le
disposizioni del decreto-legge e quelle introdotte, con  emendamento,
in fase di conversione. 
    Restano assorbiti gli altri motivi di censura. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  4-quater  del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per  garantire
la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi  invernali,
nonche'   la   funzionalita'    dell'Amministrazione    dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), come
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  21
febbraio 2006, n. 49,  che  introduce  l'art.  75-bis  del  d.P.R.  9
ottobre  1990,  n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA