N. 123 ORDINANZA 3 - 30 maggio 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Imposta regionale sulle  attivita'
  produttive (IRAP) - Modalita' di calcolo della base imponibile. 
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione  del
  bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge  di  stabilita'
  2015), art. 1, comma 20. 
-   
(GU n.22 del 1-6-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
20, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di
stabilita'  2015),  promosso  dalla  Regione  Lombardia  con  ricorso
notificato il 26 febbraio-3 marzo 2015, depositato in cancelleria  il
5 marzo 2015 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 2016 il Giudice relatore
Silvana Sciarra; 
    uditi  l'avvocato  Francesco  Saverio  Marini  per   la   Regione
Lombardia e l'avvocato dello Stato Stefano Varone per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ricorso spedito  per  la  notificazione  il  26
febbraio 2015, ricevuto dal destinatario  il  successivo  3  marzo  e
depositato il 5 marzo 2015 (reg. ric. n. 33  del  2015),  la  Regione
Lombardia ha impugnato varie disposizioni  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), e,  tra  queste,
l'art. 1, comma 20, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e  119
della Costituzione, nonche' al principio di leale collaborazione  «di
cui all'art. 120 Cost.»; 
    che l'impugnato art. 1, comma 20, stabilisce che «A decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2014,
all'articolo 11 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
dopo il comma 4-septies e' aggiunto  il  seguente:  «4-octies.  Fermo
restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a  quanto
stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti  che  determinano
il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e'
ammessa in deduzione la differenza tra il costo  complessivo  per  il
personale  dipendente  con  contratto  a  tempo  indeterminato  e  le
deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis,  4-bis.1
e 4-quater del presente articolo. Per i produttori  agricoli  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto  e  per  le
societa' agricole di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al
presente  comma  e'  ammessa  anche  per  ogni  lavoratore   agricolo
dipendente avente i requisiti  di  cui  al  comma  1.1  del  presente
articolo»; 
    che la Regione ricorrente rileva che la disposizione censurata ha
aggiunto all'art. 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi  locali),  a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre
2014, un comma 4-septies (recte: 4-octies), il quale ha previsto  che
i soggetti che determinano il valore  della  produzione  netta,  base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  (IRAP),
ai sensi degli articoli da 5 a 9 del d.lgs. n. 446 del 1997,  possono
dedurre la differenza tra  il  costo  complessivo  per  il  personale
dipendente  con  contratto  a  tempo  indeterminato  e  le  deduzioni
spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater
dello stesso art. 11,  e  che,  per  i  produttori  agricoli  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 446 del 1997, e per le
societa' agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29  marzo
2004, n.  99  (Disposizioni  in  materia  di  soggetti  e  attivita',
integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura,
a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee),  della
L. 7 marzo 2003, n. 38), la medesima deduzione e' ammessa  anche  per
ogni lavoratore agricolo avente i  requisiti  di  cui  al  comma  1.1
dell'art. 11 dello stesso d.lgs. n. 446 del 1997; 
    che, secondo la Regione ricorrente, l'impugnato art. 1, comma 20,
viola gli artt. 81, terzo comma, e 119 Cost., perche', determinando -
in conseguenza della deduzione da esso ammessa  nella  determinazione
della base imponibile dell'IRAP - una riduzione del gettito  di  tale
imposta corrispondente all'1 per cento dell'ammontare degli  introiti
complessivi previsti dalla stessa  Regione  senza  stabilire  «alcuna
forma di compensazione», produce un grave  squilibrio  nella  finanza
regionale,  «tale  da  ingenerare  una  consistente  alterazione  del
rapporto tra risorse e bisogni regionali»; 
    che la stessa disposizione e' censurata dalla  Regione  Lombardia
anche per lesione del  principio  di  leale  collaborazione  «di  cui
all'art. 120 Cost.», in quanto il previsto «intervento  sull'IRAP  e'
stato deliberato dallo Stato al di  fuori  di  qualunque  forma,  pur
minima, d'interlocazione con le Regioni»; 
    che si e' costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che tutte le questioni promosse con il ricorso della
Regione  Lombardia  siano  dichiarate  inammissibili   o,   comunque,
infondate; 
    che, nelle more del giudizio, e'  sopravvenuto  l'art.  8,  comma
13-duodecies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78  (Disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni  per  garantire
la continuita' dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di  controllo  del
territorio. Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio  sanitario
nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di  emissioni
industriali), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 6  agosto  2015,  n.  125,  il  quale  ha  stabilito  che
«Nell'ambito delle risorse gia' iscritte in bilancio al capitolo 2862
di cui al programma "Federalismo" relativo alla  missione  "Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dei  commi
20 e 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  una
quota pari a 326.942.000 euro per l'anno 2015 e a 384.673.000 euro  a
decorrere  dall'anno  2016  e'  attribuita,  mediante  iscrizione  su
apposito capitolo di spesa del medesimo  stato  di  previsione,  alle
regioni e alle province autonome al  fine  di  compensare  le  minori
entrate per  effetto  della  manovrabilita'  disposta  dalle  stesse,
applicata alla minore base imponibile derivante dalla misura  di  cui
al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Il
riparto del contributo fra le regioni e le province  autonome,  sulla
base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento delle finanze, e' approvato entro il  30
settembre 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; 
    che il 21 aprile 2016 la Regione Lombardia ha depositato atto  di
rinuncia  al  ricorso,  approvato  dalla  Giunta  regionale  con   la
deliberazione  n.   X/5030   dell'11   aprile   2016,   limitatamente
all'impugnazione dell'art. 1, comma 20, della legge n. 190 del  2014,
con  la  motivazione   che   l'anzidetta   sopravvenienza   normativa
«determina il venire meno, limitatamente all'art. 1  comma  20  della
legge n. 190 del 2014, [delle] ragioni di censura avanzate attraverso
l'impugnativa»; 
    che il  2  maggio  2016  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha
trasmesso,  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata,  atto   di
accettazione della detta rinuncia, conformemente  alla  deliberazione
adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 29 aprile 2016. 
    Considerato che, con ricorso spedito per la notificazione  il  26
febbraio 2015, ricevuto dal destinatario  il  successivo  3  marzo  e
depositato il 5 marzo 2015, la Regione Lombardia ha  impugnato  varie
disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190  (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge
di  stabilita'  2015),  e,  tra  queste,  l'art.  1,  comma  20,   in
riferimento agli artt. 81, terzo comma,  e  119  della  Costituzione,
nonche' al principio di leale collaborazione  «di  cui  all'art.  120
Cost.»; 
    che deve essere riservata a separate pronunce la decisione  delle
altre questioni di legittimita' costituzionale promosse dalla Regione
Lombardia con lo stesso ricorso; 
    che,  previa  delibera  della  Giunta   regionale,   la   Regione
ricorrente ha rinunciato  all'impugnazione  dell'art.  1,  comma  20,
della legge n. 190 del 2014; 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri  ha  accettato  tale
rinuncia; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,  nei  giudizi  di  legittimita'
costituzionale  in  via  principale,  la  rinuncia  all'impugnazione,
qualora sia accettata dalla parte costituita, determina  l'estinzione
del processo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse dalla Regione  Lombardia  con
il ricorso indicato in epigrafe; 
    dichiara  estinto  il  processo  relativo   alle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  20,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015). 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA