N. 138 ORDINANZA 18 maggio - 10 giugno 2016

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. 
 
Finanza pubblica - Contributo alla finanza pubblica  delle  autonomie
  speciali - Accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione
  ai tributi erariali - Ricorsi della Regione Valle d'Aosta  e  della
  Provincia autonoma di Bolzano. 
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 giugno  2014
  (Riparto   del   contributo   alla   finanza   pubblica    previsto
  dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
  tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento
  e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento). 
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(GU n.24 del 15-6-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorti  a
seguito del decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  17
giugno 2014 (Riparto del contributo alla  finanza  pubblica  previsto
dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento  e
Bolzano. Determinazione dell'accantonamento), promossi dalla  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e dalla Provincia  autonoma  di
Bolzano, con ricorsi notificati il 21-26 agosto  e  il  25-29  agosto
2014, depositati in cancelleria il 22 agosto ed il 9  settembre  2014
ed iscritti ai nn. 9 e 11 del registro conflitti tra enti 2014. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 18  maggio  2016  il  Giudice
relatore Aldo Carosi. 
    Ritenuto che, con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric.
n. 9 e n. 11 del  2014,  la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste e la Provincia autonoma di Bolzano hanno  proposto  conflitto
di attribuzione nei confronti  dello  Stato  per  l'annullamento  del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  17  giugno  2014
(Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto  dall'articolo
16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, tra le regioni a
statuto  speciale  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano.
Determinazione dell'accantonamento); 
    che in  particolare  la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste ha proposto  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  del
citato decreto in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 119, della
Costituzione, ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza
di cui all'art. 3 Cost., agli artt. 2, primo comma,  lettera  a),  3,
primo  comma,  lettera  f),  4,  12,  48-bis   e   50   della   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta), in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7  della  legge  26
novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento  finanziario  della
regione Valle d'Aosta); 
    che in particolare la Provincia autonoma di Bolzano  ha  proposto
conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  del  citato  decreto  in
riferimento al principio di leale collaborazione di cui agli artt.  5
e 120 Cost., al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3  Cost.,
agli artt. 75, 79, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  in  relazione
all'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n.  191
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2010); 
    che con riguardo a tutti i ricorsi si e' costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendone il rigetto, in  quanto  le  censure
mosse alle norme impugnate sarebbero inammissibili o,  comunque,  non
fondate; 
    che successivamente,  a  seguito  degli  accordi  in  materia  di
finanza pubblica conclusi con il Governo rispettivamente il 21 luglio
2015 ed il 15 ottobre 2014, la Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste e la Provincia autonoma di Bolzano hanno rinunciato ai propri
ricorsi; 
    che  dette  rinunce  sono  state  accettate  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto
il medesimo atto, censurato  in  riferimento  a  parametri  in  larga
misura coincidenti, vanno riuniti; 
    che con riguardo alle questioni da scrutinare in questa  sede  vi
e' stata per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  e  per
la Provincia autonoma di Bolzano rinuncia da parte  delle  ricorrenti
ed accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    che la rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti
accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi  dell'art.
25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara estinti i processi. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA