N. 147 SENTENZA 31 maggio - 16 giugno 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Anticipazioni  del  Fondo  di
  rotazione per l'attuazione  delle  politiche  comunitarie  ai  fini
  della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna  rese  dalla
  Corte di giustizia dell'Unione europea  -  Modalita'  di  reintegro
  delle somme anticipate. 
- Decreto-legge 5  gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  urgenti  per
  l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e
  per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto) -  convertito,
  con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 marzo  2015,
  n. 20 - art. 4-bis. 
-   
(GU n.25 del 22-6-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  4-bis  del
decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  urgenti   per
l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in  crisi  e
per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 marzo 2015, n. 20,
promosso dalla Regione Campania con ricorso spedito per  la  notifica
il 4 maggio 2015, depositato  in  cancelleria  l'11  maggio  2015  ed
iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  31  maggio  2016  il  Giudice
relatore Marta Cartabia; 
    uditi l'avvocato Beniamino Caravita di  Toritto  per  la  Regione
Campania e l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato nella cancelleria di questa  Corte  in
data 11 maggio 2015 e iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2015, la
Regione Campania, rappresentata e difesa come indicato  in  epigrafe,
ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art.  4-bis
del decreto-legge 5 gennaio 2015,  n.  1  (Disposizioni  urgenti  per
l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in  crisi  e
per lo sviluppo della citta' e dell'area  di  Taranto),  inserito  in
sede di conversione dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. La  disposizione
censurata, nell'inserire il comma 9-bis all'art. 43  della  legge  24
dicembre  2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e  delle
politiche dell'Unione europea), prevede che, al fine di consentire la
tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna emesse  dalla  Corte
di  giustizia  dell'Unione  europea,  gli  oneri  finanziari  a  esse
relativi possono essere anticipati, nei limiti delle  disponibilita',
dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche  comunitarie;
il reintegro delle  somme  anticipate  deve  avvenire  -  secondo  la
disposizione  impugnata  -  mediante  rivalsa  nei  confronti   delle
amministrazioni cui sono imputate le violazioni che hanno dato  adito
alle sentenze di condanna, «sentite le stesse». 
    La difesa regionale lamenta la violazione  degli  artt.  77,  97,
114, secondo comma, 117, terzo comma, 118,  primo  e  secondo  comma,
119, 120, 121 e 123 della Costituzione. 
    1.1.- Secondo  la  difesa  regionale,  il  censurato  art.  4-bis
lederebbe   il   principio   di   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione, il principio di leale collaborazione  e  l'autonomia
finanziaria riconosciuta alle Regioni, in violazione degli artt.  97,
119 e 120 Cost. 
    Benche'  lo  Stato  possa,  nell'esercizio  delle  competenze  in
materia di «coordinamento della finanza pubblica» attribuitegli dalla
Costituzione,   determinare    principi    fondamentali    limitativi
dell'autonomia finanziaria regionale, la Regione ritiene, richiamando
la giurisprudenza  costituzionale,  che  tali  principi  non  possano
privarla della  potesta'  di  concorrere  alla  individuazione  degli
strumenti e delle modalita' di attuazione dei menzionati principi. Il
coinvolgimento delle Regioni dovrebbe essere preservato,  secondo  la
ricorrente, anche nei casi in cui il legislatore statale e'  chiamato
ad assicurare l'osservanza  dei  vincoli  economici  derivanti  dalla
partecipazione all'Unione europea. 
    Di  qui  discenderebbe  l'illegittimita'   costituzionale   della
disposizione impugnata che limita la partecipazione della  Regione  a
una  intesa  in  senso  debole  («sentite  le  stesse»),  essendo  al
contrario doverosa «[un']intesa in  senso  forte,  con  la  quale  si
stabiliscano le modalita' di restituzione  degli  importi  nonche'  i
termini per l'adempimento». A ragionare  diversamente,  argomenta  la
ricorrente, le Regioni «si vedrebbero spogliate autoritativamente  di
risorse finanziarie destinate  allo  svolgimento  di  propri  compiti
istituzionali», con conseguente lesione anche del principio  di  buon
andamento nella amministrazione. 
    Tale interpretazione sarebbe avvalorata dalla lettura sistematica
del complesso  normativo  nel  quale  la  disposizione  censurata  e'
collocata: complesso normativo dal quale rileverebbe  la  scelta  del
legislatore statale a favore di una  procedura  per  il  recupero  di
importi a titolo di rivalsa improntata  al  coinvolgimento  dell'ente
territoriale.  La  peculiare  previsione  censurata   determinerebbe,
altresi', una violazione del principio di leale collaborazione. 
    1.2.- Secondo  la  difesa  regionale,  il  censurato  art.  4-bis
violerebbe, altresi', l'art. 77 Cost., essendo  stato  introdotto  in
sede di conversione dalla l. n. 20 del 2015, con un emendamento  «del
tutto disomogeneo con  il  contenuto  e  le  finalita'»  del  decreto
convertito. La  ricorrente  ricorda,  menzionando  la  giurisprudenza
costituzionale  in  materia,  che  le  Regioni   possono   promuovere
questioni di legittimita' costituzionale in riferimento  a  parametri
diversi da quelli che stabiliscono il riparto di competenze tra Stato
e Regioni «quando la violazione  ridondi  su  tali  competenze  o  in
generale  sull'autonomia  regionale».  La  Regione   prosegue,   poi,
osservando che la facolta' di emendamento, in sede di conversione  di
un decreto-legge, incontra un «preciso limite nella impossibilita' di
interrompere la sequenza tipica prevista dall'art. 77, secondo comma,
Cost.»,  con  la  conseguente  illegittimita'  costituzionale   della
disposizione, inserita in sede di conversione,  disomogenea  rispetto
al contenuto e alle finalita' del decreto convertito. 
    In  riferimento  al  caso  di  specie,  la  Regione  osserva  che
attraverso lo strumento del decreto-legge  lo  Stato  «pregiudica  la
possibilita' per le regioni di rappresentare le proprie esigenze  nel
corso  del  procedimento  legislativo»;  inoltre,  la  disciplina  di
carattere generale sul diritto di rivalsa del Fondo di rotazione  per
l'attuazione delle politiche comunitarie  e'  stata  inserita  in  un
decreto-legge  avente  tutt'altro   scopo   e   tutt'altro   oggetto,
occupandosi prevalentemente di stabilimenti industriali adiacenti  la
zona di Taranto. 
    2.- Con atto depositato in data 15 giugno 2015, si e'  costituito
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso
sia dichiarato infondato. 
    2.1.-  In  primo  luogo,  l'Avvocatura   generale   dello   Stato
ricostruisce la ratio sottesa alla l. n. 234  del  2012,  all'interno
del cui art. 43 e' inserita la norma oggetto della presente  censura.
La legge mira a salvaguardare il bilancio dello Stato «attraverso  la
"responsabilizzazione" degli enti territoriali  e  degli  altri  enti
pubblici». Lette in tale prospettiva, le disposizioni impugnate  sono
espressione  della   competenza   statale   tanto   in   materia   di
determinazione dei principi  fondamentali  del  «coordinamento  della
finanza pubblica», quanto in materia di «ordinamento civile»,  specie
nella parte in cui disciplina un particolare caso di rivalsa, «che in
assenza della norma speciale rientrerebbe nelle previsioni  dell'art.
2055, comma  secondo,  cod.  civ.  e  sarebbe  regolata  dal  diritto
civile». 
    2.2.- In secondo  luogo,  la  difesa  statale  chiarisce  che  la
disposizione censurata e' stata introdotta al fine  di  «rimediare  a
una carenza della  versione  originaria  dell'art.  43,  che  non  si
occupava dell'individuazione delle risorse statali cui attingere»  in
caso di condanna per violazione del diritto dell'Unione  europea:  la
disposizione prevede una anticipazione provvisoria a carico del Fondo
di  rotazione,  nelle   more   dell'accertamento   delle   specifiche
responsabilita' a carico degli enti interessati, con  precipuo  scopo
di evitare ulteriori sanzioni. La previsione del diritto di  rivalsa,
afferma ancora l'Avvocatura generale dello Stato, ha quale  obiettivo
«la  salvaguardia  dell'integrita'  della  dotazione  del  Fondo   di
rotazione, attraverso una procedura di certo e  tempestivo  reintegro
delle somme anticipate, onde evitare  che  il  Fondo  medesimo  possa
trovarsi  nell'impossibilita'  di  assolvere  alla  propria  funzione
istituzionale, che e' quella di assicurare il  cofinanziamento  degli
interventi UE». 
    2.3.- Con riferimento alle censure mosse dalla Regione ricorrente
in riferimento all'art. 77 Cost., la difesa statale  ritiene  la  non
estraneita' della disposizione censurata dall'oggetto del d.l.  n.  1
del 2015, in quanto con tale  provvedimento  d'urgenza,  destinato  a
incidere sulla particolare situazione dello stabilimento ILVA  s.p.a.
di Taranto, «si intendevano anche porre le premesse per corrispondere
alle contestazioni formulate dalla Commissione europea  nel  contesto
della procedura di  infrazione  n.  2177/2013»,  procedura  riferita,
appunto, allo stabilimento ILVA. 
    La difesa statale sottolinea, poi,  che  il  diritto  di  rivalsa
attiene  alla  materia  dell'«ordinamento   civile»,   di   esclusiva
competenza statale, e che l'esigenza, pur  non  vincolante,  che  sia
garantito il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e'
comunque soddisfatta dal fatto che la norma censurata stabilisce  che
la rivalsa sia esercitata «sentite» le  amministrazioni  responsabili
delle violazioni. 
    3.- Nelle more del giudizio, la disposizione censurata  e'  stata
piu' volte modificata. 
    L'art. 43, comma 9-bis, della l. n. 234 del 2012, come introdotto
dall'art. 4-bis del d.l. n. 1 del 2015 in  sede  di  conversione,  e'
stato dapprima modificato con l'art. 9, comma 8, del decreto-legge 19
giugno  2015,  n.  78  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   enti
territoriali.  Disposizioni  per   garantire   la   continuita'   dei
dispositivi   di   sicurezza   e   di   controllo   del   territorio.
Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio  sanitario   nazionale
nonche' norme in materia di  rifiuti  e  di  emissioni  industriali),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  6
agosto 2015, n. 125, e successivamente sostituito con l'art. 1, comma
813, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge  di
stabilita' 2016). La prima modifica ha sostituito la formula «sentite
le stesse» [le Regioni] con la formula «d'intesa con»; la seconda  ha
integralmente sostituito  la  normativa  precedentemente  in  vigore,
disponendo che «Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di
condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea  ai  sensi
dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, al pagamento degli  oneri  finanziari  derivanti
dalle predette sentenze  si  provvede  a  carico  del  fondo  di  cui
all'articolo 41-bis,  comma  1,  della  presente  legge,  nel  limite
massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e  di  100  milioni  di
euro  annui  per  il  periodo  2017-2020.  A  fronte  dei   pagamenti
effettuati, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  attiva  il
procedimento di rivalsa a carico delle  amministrazioni  responsabili
delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche
con compensazione con i trasferimenti da effettuare  da  parte  dello
Stato in favore delle amministrazioni stesse». 
    4.- In conseguenza del  descritto  ius  superveniens  sono  state
depositate memorie da parte  sia  della  Regione  Campania,  sia  del
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    4.1.- Con memoria depositata in data 10 maggio 2016,  la  Regione
ricorrente   insiste   per   la   declaratoria   di    illegittimita'
costituzionale con riferimento alla formulazione introdotta con la l.
n. 208 del 2015, a meno di non interpretare la novella unitamente  al
comma 7 dello stesso art. 43, il quale prevede la previa  intesa  con
gli enti interessati per la  determinazione  delle  modalita'  e  dei
termini di recupero delle somme anticipate dallo Stato quando  l'ente
interessato sia un ente territoriale. La  Regione  osserva,  inoltre,
che l'introduzione dell'inciso finale ( ai sensi del quale il diritto
di rivalsa puo' essere esercitato  «anche  con  compensazione  con  i
trasferimenti da effettuare da parte  dello  Stato  in  favore  delle
amministrazioni  stesse»  -  mantenga  una  ambiguita'  rispetto   al
coinvolgimento o alla estromissione  degli  enti  territoriali  dalla
procedura. 
    4.2.- Con memoria  depositata  nella  stessa  data,  l'Avvocatura
generale dello Stato insiste per il rigetto  del  ricorso  regionale.
Con riferimento alla violazione dell'art. 77 Cost., la difesa statale
chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere,
potendosi ritenere venute meno le ragioni di contrasto «posto che  la
norma  denunciata,  nella  formulazione  introdotta  dalla  legge  di
conversione del decreto-legge n. 1 del  2015,  non  ha  pacificamente
avuto attuazione». 
    Con riferimento al mancato  coinvolgimento  delle  Regioni  nelle
forme di una "intesa forte", la  difesa  statale  osserva,  in  primo
luogo, che la Regione Campania si e' limitata  a  incentrare  le  sue
doglianze sull'inciso finale della disposizione introdotta con l'art.
1, comma 813, della l. n. 208  del  2015,  fondando  il  giudizio  di
legittimita' costituzionale su  elementi  innovativi  «che  avrebbero
potuto formare oggetto di specifica censura da parte della  Regione».
In secondo luogo, ritiene che la norma denunciata,  disciplinando  il
diritto di rivalsa nei rapporti intersoggettivi (fra Stato e Regioni,
o altri enti  diversi  dallo  Stato),  «costituisce  esercizio  della
competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento  civile».
Inoltre,  la  disposizione  non  priverebbe  in  alcun  modo   l'ente
territoriale  del  diritto  di   contestare,   dinanzi   al   giudice
competente, l'esistenza e la misura della propria responsabilita' per
la violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea. 
    5.- Nell'udienza del 31 maggio 2016, l'Avvocatura generale  dello
Stato, d'accordo con la Regione ricorrente,  afferma  la  sussistenza
delle condizioni perche' sia dichiarata la cessazione  della  materia
del contendere, in virtu' della modifica apportata alla  disposizione
censurata dall'art. 1, comma 813, della l. n. 208 del 2015.  Ritiene,
infatti, - come risulta dalla documentazione depositata in udienza  -
che il censurato comma 9-bis,  nella  formulazione  novellata,  debba
essere interpretato congiuntamente al comma 7 del medesimo  art.  43,
il quale prevede che, qualora l'interessato sia un ente territoriale,
la determinazione del credito dello Stato e le modalita' di  recupero
avvengono previa intesa con gli enti obbligati.  Inoltre,  la  prassi
consolidatasi nel senso di invitare l'ente territoriale interessato a
comunicare  le  modalita'  attraverso  cui  provvedere  al  reintegro
testimonierebbe  la  non  applicazione  medio  tempore  della   norma
impugnata. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso depositato nella cancelleria di questa  Corte  in
data 11 maggio 2015 e iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2015, la
Regione Campania ha promosso questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 4-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1  (Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico  nazionale
in crisi e per lo sviluppo della  citta'  e  dell'area  di  Taranto),
inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, della legge 4
marzo 2015, n. 20. La disposizione censurata interviene sull'art.  43
della  legge  24  dicembre  2012  n.  234   (Norme   generali   sulla
partecipazione dell'Italia alla  formazione  e  all'attuazione  della
normativa e delle politiche dell'Unione europea), il quale disciplina
il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri
enti pubblici responsabili  di  violazioni  del  diritto  dell'Unione
europea, introducendo il comma 9-bis, ai sensi del quale, al fine  di
consentire la tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna emesse
dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, «il fondo di  rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie di  cui  all'articolo  5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei
limiti delle proprie disponibilita', gli oneri  finanziari  derivanti
dalle predette sentenze, entro i termini di  scadenza  fissati  dalle
Istituzioni europee. Il fondo  di  rotazione  provvede  al  reintegro
delle   somme   anticipate   mediante   rivalsa   a   carico    delle
amministrazioni responsabili delle violazioni che  hanno  determinato
le sentenze di condanna, sentite le stesse [...]». 
    Le censure insistono, anzitutto, sull'inciso «sentite le stesse»,
che prefigurerebbe un coinvolgimento degli enti regionali nelle forme
dell'intesa  "in  senso  debole"  anziche'  "in  senso   forte",   in
violazione del principio di leale collaborazione, di  buon  andamento
della   pubblica   amministrazione   e   dell'autonomia   finanziaria
regionale, complessivamente garantiti dagli artt.  97,  114,  secondo
comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 119, 120, 121  e
123 della Costituzione. 
    Inoltre, sarebbe violato l'art. 77  Cost.,  essendo  la  modifica
stata introdotta in sede di  conversione,  con  un  emendamento  «del
tutto disomogeneo con il contenuto e le finalita'» del  decreto-legge
convertito. 
    2.- Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri per
richiedere che la questione sia dichiarata infondata, affermando,  in
primo  luogo,  che  l'intervento  normativo  inerisce  alla   materia
del«coordinamento della finanza pubblica»,  la  definizione  dei  cui
principi spetta alla competenza dello Stato;  in  secondo  luogo,  il
Governo osserva che, trattandosi di  una  disciplina  che  regola  un
particolare diritto di rivalsa, la  disposizione  impugnata  attiene,
altresi',  alla  materia  di  «ordinamento  civile»,  di   competenza
legislativa esclusiva dello Stato.  Con  riferimento  alla  lamentata
lesione dell'art. 77 Cost., poi, l'Avvocatura contesta  l'estraneita'
della disposizione censurata all'oggetto e alle finalita' del d.l. n.
1 del 2015, in quanto con tale provvedimento d'urgenza,  destinato  a
incidere sulla particolare situazione dello stabilimento ILVA  s.p.a.
di Taranto, «si intendevano anche porre le premesse per corrispondere
alle contestazioni formulate dalla Commissione europea  nel  contesto
della procedura di  infrazione  n.  2177/2013»,  procedura  riferita,
appunto, allo stabilimento ILVA. 
    3.- La questione promossa in riferimento  all'art.  77  Cost.  e'
inammissibile. 
    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,  «le  Regioni
possono evocare parametri  di  legittimita'  diversi  da  quelli  che
sovrintendono al riparto di attribuzioni solo  quando  la  violazione
denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione  delle
attribuzioni costituzionali delle Regioni (sentenze n. 8 del  2013  e
n. 199 del 2012) e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine
ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione  sul
riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la  necessaria
indicazione della specifica competenza regionale che ne  risulterebbe
offesa e delle ragioni di tale lesione» (sentenza  n.  89  del  2015;
nello stesso, sentenze n. 29 del 2016, n. 251 e n. 218 del 2015). 
    Tali condizioni, che legittimerebbero una valutazione nel  merito
della questione che  lamenta  la  disomogeneita'  della  disposizione
censurata rispetto al contenuto e alle finalita' del decreto-legge in
cui e' stata inserita in sede di conversione, non sussistono nel caso
di specie, dato che la regione non adduce sufficienti  argomentazioni
in ordine alle ripercussioni che la asserita violazione dell'art.  77
Cost. potrebbe determinare sull'esercizio delle competenze regionali. 
    In proposito, infatti, la Regione Campania si limita ad affermare
che  «l'approvazione  di  una  disposizione  attraverso   la   corsia
accelerata della legge  di  conversione  pregiudica  la  possibilita'
delle regioni di rappresentare le  proprie  esigenze  nel  corso  del
procedimento legislativo». 
    Del tutto silente e' il ricorso quanto alla individuazione  della
specifica competenza regionale che  si  assume  lesa  e  quanto  alle
ragioni della lesione.  Tali  carenze  comportano  l'inammissibilita'
della questione. 
    4.- Con riguardo alle questioni  promosse  per  violazione  degli
artt. 97, 114, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e  secondo
comma, 119, 120, 121 e 123 Cost. deve essere dichiarata la cessazione
della materia del contendere, come del resto  richiesto  anche  dalle
parti nel corso della udienza pubblica del 31 maggio 2016. 
    4.1.- Nelle more del giudizio, il censurato art. 43, comma 9-bis,
della l. n. 234 del 2012, come risultante dall'impugnato  art.  4-bis
del d.l. n. 1 del 2015, e' stato oggetto di modifica. 
    L'art. 9, comma 8,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78
(Disposizioni urgenti in materia di enti  territoriali.  Disposizioni
per garantire la  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del  Servizio
sanitario  nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di
emissioni industriali), convertito, con modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125, ha sostituito la  formula
censurata «sentite» con la formula «d'intesa con» le Regioni. 
    Tale intervento  normativo  integra  le  due  condizioni  che  la
giurisprudenza  costituzionale  costantemente  richiede  perche'  sia
dichiarata la cessazione della materia del contendere: che  la  nuova
disciplina possa ritenersi satisfattiva delle pretese del  ricorrente
e  che  le  norme  previgenti  non  abbiano  ricevuto  medio  tempore
applicazione (ex plurimis, sentenze n. 149 e n. 32 del 2015,  n.  165
del 2014). 
    Quanto alla prima condizione, basti osservare che  la  previsione
dell'«intesa» con le amministrazioni responsabili  delle  violazioni,
in  luogo   della   mera   consultazione   delle   stesse,   risponde
evidentemente alle richieste  avanzate  dalla  difesa  regionale.  La
modifica  deve,  dunque,  ritenersi  senz'altro  satisfattiva   delle
pretese della ricorrente. 
    Quanto alla seconda condizione,  circa  la  mancata  applicazione
medio tempore di tale disposizione,  e'  sufficiente  notare  che  la
permanenza in vigore della disposizione contestata e' assai  limitata
nel  tempo.  La  modifica  satisfattiva   e'   intervenuta   con   il
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, mentre  la  disposizione,  nella
formulazione censurata - introdotta, in sede di conversione,  con  la
legge 4 marzo 2015, n. 20 - e' entrata in vigore il 6 marzo 2015.  Il
lasso di tempo  intercorrente  tra  le  due  discipline  e',  dunque,
decisamente ridotto. 
    4.2.- L'art. 4, comma 9-bis, come modificato dalla l. n. 125  del
2015, e' stato poi ulteriormente emendato. L'art. 1, comma 813, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  -  legge  di  stabilita'
2016) ha integralmente sostituito la precedente normativa, disponendo
che «Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze  di  condanna
rese  dalla  Corte  di  giustizia  dell'Unione   europea   ai   sensi
dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, al pagamento degli  oneri  finanziari  derivanti
dalle predette sentenze  si  provvede  a  carico  del  fondo  di  cui
all'articolo 41-bis,  comma  1,  della  presente  legge,  nel  limite
massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e  di  100  milioni  di
euro  annui  per  il  periodo  2017-2020.  A  fronte  dei   pagamenti
effettuati, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  attiva  il
procedimento di rivalsa a carico delle  amministrazioni  responsabili
delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche
con compensazione con i trasferimenti da effettuare  da  parte  dello
Stato in favore delle amministrazioni stesse». 
    La menzionata modifica avvalora ulteriormente la cessazione della
materia del contendere, poiche'  -  come  riconosciuto  dalla  difesa
regionale nella memoria depositata in data 10  maggio  2016  e  dalla
difesa statale nella udienza pubblica  del  31  maggio  2016  -  tale
intervento normativo puo' essere letto unitamente al  comma  7  dello
stesso art. 43, il quale prevede che i decreti  ministeriali  emanati
al fine di stabilire la misura degli  importi  dovuti  allo  Stato  a
titolo di rivalsa, «qualora l'obbligato  sia  un  ente  territoriale,
sono emanati previa intesa sulle modalita' di recupero con  gli  enti
obbligati». 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara cessata la materia del contendere della questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  4-bis  del  decreto-legge  5
gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio  di  imprese
di interesse strategico nazionale in crisi e per  lo  sviluppo  della
citta' e dell'area di Taranto), inserito in sede di conversione dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20, promossa, in riferimento  agli  artt.  97,
114, secondo comma, 117, terzo comma, 118,  primo  e  secondo  comma,
119, 120, 121 e 123 della Costituzione, dalla Regione Campania con il
ricorso indicato in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis del d.l. n. 1 del 2015, introdotto  in
sede di conversione dalla l. n. 20 del 2015, promossa, in riferimento
all'art. 77 della Costituzione, dalla Regione  Campania  con  ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 maggio 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA