N. 170 ORDINANZA 14 giugno - 13 luglio 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio   e   contabilita'   pubblica   -   Commissariamento   delle
  amministrazioni provinciali. 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione  del
  bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge  di  stabilita'
  2014), art. 1, commi 325 e 441. 
-   
(GU n.29 del 20-7-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 325
e 441, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di
stabilita' 2014), promossi dalle Regioni  Lombardia  e  Piemonte  con
ricorsi notificati il 25 febbraio 2014, depositati in cancelleria  il
5 ed il 7 marzo 2014 ed iscritti ai nn. 16 e 20 del registro  ricorsi
2014. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  14  giugno  2016  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per le Regioni  Lombardia  e
Piemonte e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ricorsi depositati, rispettivamente, il 5 e  il
7 marzo 2014, la  Regione  Lombardia  e  la  Regione  Piemonte  hanno
impugnato l'art. 1, commi 325 e 441, della legge 27 dicembre 2013, n.
147  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014),  in  riferimento
agli artt. 1, 3, 5, 81, 97,  114,  117,  primo  comma  (in  relazione
all'art. 3 della  Carta  europea  dell'autonomia  locale,  firmata  a
Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con  legge
30 dicembre 1989, n. 439), 136 della Costituzione e VIII disposizione
transitoria e finale Cost., nonche' in relazione all'art.  15,  comma
2, e 21 della legge  24  dicembre  2012,  n.  243  (Disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione); 
    che, con atti depositati il 4 aprile 2014, si e'  costituito  nei
rispettivi  giudizi  il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o infondati; 
    che,  in  data  5  gennaio  2016,  le  Regioni  ricorrenti  hanno
depositato  memoria,  segnalando  che,  dopo  la  presentazione   del
ricorso, e'  entrata  in  vigore  la  legge  7  aprile  2014,  n.  56
(Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni), e ribadendo l'incostituzionalita'  delle
disposizioni censurate; 
    che,  nella  medesima  data,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha depositato, in entrambi i giudizi, memoria, asserendo che
il mutato quadro normativo confermava  la  natura  transitoria  della
normativa impugnata e la sua legittimita' ed insistendo sulle proprie
conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione; 
    che, successivamente, le Regioni Lombardia e Piemonte,  con  atti
depositati nella cancelleria di  questa  Corte,  rispettivamente,  in
data 1° e 7 giugno  2016,  hanno  rinunciato,  ciascuna,  al  proprio
ricorso; 
    che in data 13 giugno 2016,  per  entrambi  i  ricorsi  e'  stata
depositata accettazione della rinuncia da parte  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, come da delibera del Consiglio  dei  ministri
del 10 giugno 2016. 
    Considerato  che,  i  ricorsi,  aventi  ad  oggetto  le  medesime
disposizioni, vanno riuniti; 
    che con riguardo alle questioni proposte vi e' stata rinuncia  da
parte delle Regioni ricorrenti e accettazione da parte del Presidente
del Consiglio dei ministri; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia  al  ricorso,  seguita
dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione
del processo (ex multis, ordinanze n. 119 e n. 35 del 2016, n. 93, n.
79 e n. 73 del 2015). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara estinti i processi. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                   Carmelinda MORANO, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Carmelinda MORANO