N. 183 SENTENZA 14 giugno - 20 luglio 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sanita' pubblica - Riduzione della  spesa  relativa  all'acquisto  di
  prestazioni sanitarie da soggetti  privati  accreditati  -  Impiego
  pubblico - Contributo  regionale  ai  Comuni  per  l'assunzione  di
  lavoratori impiegati in attivita' socialmente utili o in lavori  di
  pubblica utilita' - Porti e aeroporti - Autorizzazione alla  Giunta
  per la sottoscrizione di quote consortili della Societa'  Consorzio
  Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c. a r.l., per ciascuno degli anni
  dal 2015 al 2017, entro un  limite  massimo  -  Assistenza  -  Rete
  territoriale del volontariato lucano - Autorizzazione  alla  Giunta
  per la stipula di convenzioni con i centri di servizio,  con  oneri
  gravanti su programmi cofinanziati da risorse comunitarie  o  sulle
  risorse della programmazione regionale unitaria. 
- Legge della Regione Basilicata 27 gennaio  2015,  n.  5  (Legge  di
  stabilita' regionale 2015), artt. 12, comma 1, 16,  27,  29,  comma
  1, e 61. 
-   
(GU n.30 del 27-7-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  12,  16,
27, 29 e 61 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015,  n.
5 (Legge di stabilita' regionale 2015), promosso dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il  1°-3  aprile  2015,
depositato in cancelleria il 10 aprile 2015 ed iscritto al n. 48  del
registro ricorsi 2015. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  14  giugno  2016  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    udito l'avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 1°  aprile  2015,
ricevuto il 3 aprile 2015 e depositato il successivo 10 aprile  (reg.
ric. n. 48 del 2015),  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso, in riferimento agli artt. 81, terzo  comma,  e  117,  terzo
comma, della Costituzione, questioni di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 12, 16, 27, 29 e 61 della legge della Regione  Basilicata
27 gennaio 2015, n. 5 (Legge di stabilita' regionale 2015). 
    2.- L'art. 12  prevede  che  «1.  La  spesa  per  prestazioni  di
specialistica  ambulatoriale,  assistenza  ospedaliera  e  assistenza
riabilitativa  da  privato  accreditato   sostenuta   dalle   Aziende
Sanitarie Locali negli anni 2015 e 2016 non puo' essere superiore  al
costo consuntivato sostenuto nell'anno 2013 al netto della  mobilita'
sanitaria attiva. 2.  La  Giunta  regionale,  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, determina gli  indirizzi
di carattere generale per la definizione  dei  tetti  di  spesa  alle
strutture private accreditate, nel rispetto del principio di  equita'
di accesso e di garanzia della qualita'  dei  servizi  e  sentita  la
competente Commissione consiliare permanente che esprime  parere  non
vincolante entro  trenta  giorni.  3.  Le  Aziende  sanitarie  locali
provvedono, nei successivi trenta giorni, alla definizione dei  tetti
di spesa per ciascuna  struttura  privata  accreditata  nel  rispetto
degli  indirizzi  di  cui  al  precedente  comma  2  e   sentite   le
organizzazioni di settore rappresentative a livello regionale». 
    2.1.-  Secondo  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  la   norma
impugnata  sarebbe  in  contrasto  con  l'art.  15,  comma  14,   del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  (Disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135. 
    Tale  disposizione,  infatti,  prevede  che  la  spesa   per   le
richiamate prestazioni sia tagliata in misura percentuale  fissa,  in
modo da ridurne l'importo annuo rispetto a quello consuntivato per il
2011. In particolare, essa  stabilisce  che,  a  decorrere  dall'anno
2014, la spesa complessiva non possa superare il valore  consuntivato
nell'anno 2011, ridotto del 2 per cento. 
    Pertanto, ad avviso della difesa statale, l'importo  da  prendere
in considerazione sarebbe quello  consuntivato  nel  2011,  al  lordo
della mobilita' attiva e ridotto del 2 per cento. La norma regionale,
al contrario, nel determinare il livello di spesa per gli anni 2015 e
2016, prende come anno di  riferimento  il  2013  e  non  applica  la
prevista decurtazione di due punti percentuali. 
    Secondo il ricorrente, dunque, l'art. 12 sarebbe in contrasto con
la richiamata disposizione statale, che va qualificata come principio
fondamentale in materia di tutela della  salute  e  di  coordinamento
della finanza pubblica; esso, pertanto, violerebbe l'art. 117,  terzo
comma, Cost., nonche' l'art. 81, terzo comma,  Cost.,  in  quanto  si
tratterebbe di una norma priva di copertura finanziaria. 
    3.- L'art. 16 stabilisce che «1. La Giunta regionale definisce le
tariffe delle prestazioni sanitarie nel rispetto di  quanto  previsto
dagli articoli 4 e 5 del Decreto Ministeriale 18 ottobre  2012  anche
attraverso  valutazioni  comparative  della  qualita'  e  dei   costi
rispetto   alle   prestazioni   da   erogare   e   previa    verifica
dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale ovvero con
ricorso  a  risorse  finanziarie  del  bilancio  regionale   all'uopo
destinate in sede di assestamento compatibilmente con i piu' generali
equilibri  di  bilancio.  2.  Nelle  more  che  la  Giunta  regionale
definisca le tariffe annuali di cui al comma 1 si applica, a  partire
dal  1°  gennaio  2015,  la  remunerazione  per  le  prestazioni   di
assistenza  ospedaliera  per   acuti,   assistenza   ospedaliera   di
riabilitazione  e  di  lungodegenza  post  acuzie  e  di   assistenza
specialistica ambulatoriale definite dal Decreto del Ministero  della
Salute del 18 ottobre 2012. 3. Le prestazioni  sanitarie  erogate  in
regime di mobilita' sanitaria attiva sono remunerate sulla base delle
tariffe definite  dal  tavolo  nazionale  della  mobilita'  sanitaria
interregionale». 
    3.1.- Secondo la difesa statale, il richiamato comma  3  dispone,
in  favore  degli  erogatori   privati,   una   remunerazione   delle
prestazioni che differisce a seconda della residenza del beneficiario
della prestazione. 
    In tal modo, esso violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost.,  per
il contrasto con l'art. 1, comma 171, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), ai sensi del quale
«e'   vietata,   nella   remunerazione   del    singolo    erogatore,
l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari  diversi
a seconda  della  residenza  del  paziente,  indipendentemente  dalle
modalita' con cui viene regolata la compensazione della mobilita' sia
intraregionale che interregionale.  Sono  nulli  i  contratti  e  gli
accordi stipulati con i soggetti erogatori  in  violazione  di  detto
principio». 
    Ad avviso del ricorrente, infatti, altro sarebbe  la  definizione
delle tariffe con cui la Regione remunera gli erogatori sanitari  per
le prestazioni rese nei confronti  dei  pazienti;  tali  tariffe,  ai
sensi della richiamata norma statale, devono essere definite in  modo
indifferenziato, sia per  le  prestazioni  erogate  ai  residenti  in
Regione, sia per quelle erogate ai  residenti  fuori  Regione.  Altro
sarebbe, invece,  la  remunerazione  delle  spese  sostenute  da  una
Regione per prestazioni erogate dagli operatori sanitari, sulla  base
delle predette tariffe, nei confronti di pazienti residenti in  altre
Regioni. Una remunerazione del genere, infatti, grava in  termini  di
rimborso sulla Regione di residenza dell'assistito, secondo modalita'
definite con apposito accordo interregionale. 
    4.- L'art. 27 prevede che «1. Il comma 4 dell'art. 19 della  L.R.
30 aprile 2014, n. 8 e' sostituito dal seguente: 
    "4. La Regione Basilicata riconosce, a partire dall'anno 2014, ai
Comuni  che  promuovono  le  assunzioni  in  ruolo  disciplinate  dal
precedente comma 3, un contributo pari ad euro 10.000,00. A tal  fine
e' stanziata, per il triennio  2015/2017,  la  somma  annua  di  euro
100.000,00.". 2. Al comma 5 dell'art. 19 della L.R. 30  aprile  2014,
n. 8 e' aggiunto il seguente periodo: "Per le  finalita'  di  cui  al
presente comma e' disposto uno stanziamento per il triennio 2015/2017
di euro 100.000,00 per anno.".  3.  Le  spese  per  l'attuazione  del
presente articolo trovano copertura nel bilancio  di  previsione  per
l'esercizio finanziario 2015 alla Missione 12 Programma 02». 
    4.1.- Secondo il  ricorrente,  il  finanziamento  disposto  dalla
norma impugnata sarebbe privo di copertura finanziaria per  gli  anni
2016 e 2017. Infatti, il bilancio di previsione 2015,  alla  Missione
12, Programma 2, prevederebbe uno stanziamento pari ad euro 40.000,00
per l'anno 2016 e nessuna disponibilita' per il 2017. 
    La norma, pertanto, violerebbe l'art. 81, terzo comma, Cost. 
    5.- L'art. 29 stabilisce che «1. Al fine  di  dare  seguito  alle
disposizioni di cui all'art. 38, comma 1 della L.R. 18  agosto  2014,
n. 26 volte a rafforzare la dotazione infrastrutturale destinata alla
mobilita' di persone e merci e a disporre di un sistema  aeroportuale
integrato a servizio del territorio regionale, la Giunta regionale e'
autorizzata alla sottoscrizione di quote  consortili  della  Societa'
Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c. a r.l.  per  un  limite
massimo di euro 280.000,00 per  l'esercizio  finanziario  2015,  euro
300.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 ed euro 1.400.000,00  per
l'esercizio finanziario 2017, stanziati alla  Missione  10  Programma
04. 2. Al fine di consentire l'avvio  delle  attivita'  di  trasporto
pubblico passeggeri non di linea  sull'aviosuperficie  pista  "Enrico
Mattei" di Pisticci, anche nell'ambito delle iniziative connesse alla
partecipazione regionale all'evento "Expo 2015",  e'  autorizzata  la
spesa iniziale di euro 250.000,00 sulla Missione 05 Programma 02  del
bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e per gli anni 2016 e  2017
di euro 250.000,00 per ciascun esercizio finanziario a  valere  sulla
Missione 14 Programma 01. Una quota parte di queste somme,  a  valere
sugli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, devono  essere  destinate
ad iniziative di turismo di ritorno nell'ambito delle attivita' della
Commissione regionale lucani nel mondo. 3. Al  fine  di  avviarne  le
attivita'  la  Giunta  regionale,  entro  120  giorni,  promuove  una
manifestazione di interesse secondo le procedure di  cui  alla  legge
regionale 9 agosto 2012, n. 20 per l'utilizzo dell'Aviosuperficie  di
Grumento Nova in piena condivisione  con  l'amministrazione  comunale
nel pieno rispetto di emergenze ambientali e di protezione civile  ed
a difesa dei tre Parchi nazionali, e' autorizzata la  spesa  iniziale
di euro 150.000,00  sulla  Missione  14  Programma  01  del  bilancio
regionale per l'esercizio finanziario 2016. 4. La Giunta regionale e'
autorizzata a  porre  in  essere  i  provvedimenti  per  la  concreta
attuazione di quanto disposto dal presente articolo». 
    5.1.- Secondo  la  difesa  statale,  gli  oneri  a  carico  della
Missione 10, Programma 04, risulterebbero parzialmente  non  coperti,
in quanto lo stanziamento del bilancio 2015 per l'anno 2017  e'  pari
ad euro 1.250.000,00. 
    Anche tale norma, pertanto, violerebbe l'art.  81,  terzo  comma,
Cost. 
    6.- Ai sensi dell'art. 61, infine, «1. Al comma  1  dell'articolo
27 della  L.R.  18  agosto  2014,  n.  26,  le  parole  "senza  oneri
finanziari aggiuntivi" sono soppresse. 2. All'articolo 27 e' aggiunto
il seguente  comma  1-bis:  "1-bis.  Eventuali  oneri  connessi  alle
convenzioni  di  cui  al  comma  1  potranno  gravare  su   programmi
cofinanziati da risorse comunitarie o,  in  generale,  sulle  risorse
della programmazione regionale unitaria."». 
    6.1.-  Ad  avviso  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  tale
disposizione sarebbe suscettibile  di  comportare  nuovi  e  maggiori
oneri a carico del bilancio regionale, a  fronte  dei  quali  non  e'
puntualmente indicata la correlata copertura finanziaria. Di qui,  il
suo contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost. 
    7.- Con atto depositato il 26 novembre 2015,  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri ha rinunciato parzialmente al ricorso. 
    7.1.- Osserva la difesa statale che l'art. 4  della  legge  della
Regione Basilicata 13  agosto  2015,  n.  36  (Norme  in  materia  di
sanita') ha modificato l'art. 12, comma l, della legge regionale n. 5
del 2015, sostituendo alla  spesa  consuntivata  sostenuta  nell'anno
2013 quella dell'anno 2011, ridotta del 2 per cento. 
    Tale modifica, pertanto, ha  corretto  il  riferimento  temporale
originariamente previsto e ha inserito la riduzione nella percentuale
stabilita dall'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012. 
    7.2.- Secondo il ricorrente, tuttavia, permarrebbe  il  contrasto
con la normativa statale in riferimento  alla  «nettizzazione»  della
mobilita' sanitaria attiva. L'art. 4 della legge regionale n. 36  del
2015, infatti, al pari della norma impugnata, esclude dal calcolo del
tetto  della  spesa  per  l'acquisto  di  prestazioni   da   privato,
specialistica ed ospedaliera, la quota riferita all'acquisto di  tali
prestazioni da privato per pazienti extra regionali. 
    L'art. 12, comma 1, dunque, continuerebbe a  confliggere  con  il
richiamato art. 15, comma 14, nella parte in cui continua a prevedere
che la spesa per l'acquisto  di  prestazioni  sanitarie  da  soggetti
privati, accreditati per l'assistenza specialistica  ambulatoriale  e
per l'assistenza ospedaliera, debba essere calcolata al  netto  della
mobilita' sanitaria attiva, ossia al netto della spesa sostenuta  per
l'acquisto delle  predette  prestazioni  erogate  nei  confronti  dei
cittadini non residenti in Basilicata. 
    7.3.- L'art. 5 della legge regionale n. 36 del 2015,  invece,  ha
abrogato l'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2015. 
    Secondo  il  ricorrente,   tale   modifica   sarebbe   pienamente
satisfattiva  delle  sue  pretese,   in   quanto   l'abrogazione   ha
determinato il venir meno dei vizi lamentati. Pertanto, limitatamente
all'art. 16, sussisterebbero i presupposti per la  rinuncia  parziale
all'impugnativa della legge regionale n. 5 del 2015. 
    8.- La Regione Basilicata non si e' costituita in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha   promosso,   in
riferimento agli artt. 81, terzo comma, e  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, questioni di legittimita'  costituzionale  degli  artt.
12, 16, 27, 29 e 61 della legge della Regione Basilicata  27  gennaio
2015, n. 5 (Legge di stabilita' regionale 2015). 
    2.- Il ricorso contiene l'impugnazione  dell'art.  12  nella  sua
interezza; le censure, tuttavia, vertono esclusivamente sul comma  1,
ed e' a questa disposizione, pertanto, che va circoscritto  il  thema
decidendum. 
    3.- Ai sensi del richiamato  art.  12,  comma  1,  la  spesa  per
prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera  e
assistenza riabilitativa  da  privato  accreditato,  sostenuta  dalle
aziende sanitarie locali negli anni 2015  e  2016,  non  puo'  essere
superiore al costo consuntivato sostenuto nell'anno  2013,  al  netto
della mobilita' sanitaria attiva. 
    Il ricorrente ritiene che tale disposizione sia in contrasto  con
l'art.  15,  comma  14,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95
(Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del  settore  bancario),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,  n.
135, il quale prevede che la spesa per le richiamate  prestazioni,  a
decorrere dal 2014, debba essere tagliata nella misura  fissa  del  2
per cento, rispetto a quella consuntivata per  il  2011  e  al  lordo
della mobilita' attiva. 
    4.- Nelle more del giudizio, e' sopraggiunto l'art. 4 della legge
della Regione Basilicata 13 agosto 2015, n. 36 (Norme in  materia  di
sanita'), rubricato «Modifica del comma 1 dell'art.  12  della  legge
regionale 27 gennaio 2015, n. 5». 
    L'art. 4 modifica l'impugnato art. 12, comma  1,  sostituendo  il
riferimento «al costo  consuntivato  sostenuto  nell'anno  2013»  con
quello «alla spesa di  competenza  consuntivata  sostenuta  nell'anno
2011 ridotta del 2%». 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con successiva memoria,
ha rinunciato parzialmente al ricorso, in  riferimento  all'art.  12,
comma 1, esclusivamente per la parte di questa  disposizione  oggetto
delle richiamate modifiche. 
    Tale  rinuncia,  in  mancanza  di  costituzione  della   Regione,
comporta l'estinzione del processo, in parte qua, senza necessita' di
accettazione della rinuncia medesima (ex plurimis, sentenze n. 32 del
2012 e n. 217 del 2011). 
    5.- Resta pertanto  da  decidere  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge reg. Basilicata  n.
5 del 2015, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e  117,  terzo
comma, Cost., nella parte  in  cui  prevede  la  nettizzazione  della
mobilita' sanitaria attiva dal tetto di spesa  per  l'acquisto  delle
suindicate prestazioni da privato. 
    6.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    L'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012  fissa  un  generale
obiettivo  di  riduzione  della  spesa  relativa   all'«acquisto   di
prestazioni   sanitarie   da   soggetti   privati   accreditati   per
l'assistenza   specialistica   ambulatoriale   e   per   l'assistenza
ospedaliera», precisando  che  la  riduzione  e'  «determinata  dalla
Regione». 
    Tale disposizione, dunque, puo' considerarsi  espressione  di  un
principio fondamentale in materia  di  «coordinamento  della  finanza
pubblica», poiche' riguarda «non gia' una minuta voce  di  dettaglio,
ma un  importante  aggregato  della  spesa  di  parte  corrente»  (ex
plurimis, sentenze n. 218 e n. 153 del 2015, n. 289 del 2013,  n.  69
del 2011) e lascia «ciascuna Regione [...] libera di darvi attuazione
[...]  in  modo  graduato  e  differenziato,  purche'  il   risultato
complessivo sia pari a  quello  indicato  nella  legge  statale»  (ex
plurimis, sentenza n. 211 del 2012). 
    Nel caso in esame, la Regione non ha dato un'attuazione  graduata
e differenziata della riduzione di spesa che le viene  richiesta,  in
ipotesi modulando diversamente tale riduzione a seconda del  tipo  di
prestazione o del soggetto erogatore, pur nel rispetto del «risultato
complessivo» indicato dal legislatore statale. 
    Essa, al contrario,  escludendo  dal  tetto  di  spesa  per  tali
prestazioni  la  quota  riferita  a  quelle  erogate  in  favore  dei
cittadini  non  residenti  in  Basilicata,  non  ha  conseguito  quel
risparmio complessivo, ponendosi cosi' in contrasto  con  l'art.  15,
comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, che non le  consentiva  di  operare
una simile esclusione. 
    Di conseguenza, l'art. 12, comma 1, della legge  regionale  n.  5
del 2015, deve essere dichiarato costituzionalmente  illegittimo  per
violazione dell'art. 117, terzo comma,  Cost.,  nella  parte  in  cui
prevede che la spesa per l'acquisto delle  prestazioni  sanitarie  da
privato debba essere calcolata al  netto  della  mobilita'  sanitaria
attiva. 
    7.- Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. 
    8.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   altresi'
impugnato, nella sua interezza, l'art. 16 della legge reg. Basilicata
n. 5 del 2015, ma le censure riguardano il solo  comma  3,  il  quale
prevede che le tariffe da riconoscere per  le  prestazioni  sanitarie
erogate nei  confronti  dei  residenti  fuori  Regione  siano  quelle
stabilite   dal   tavolo   nazionale   della   mobilita'    sanitaria
interregionale. E' esclusivamente a questa disposizione, dunque,  che
il ricorso va delimitato. 
    9.- Nelle more del giudizio, l'impugnato art.  16,  comma  3,  e'
stato abrogato dall'art. 5 della legge regionale n. 36 del  2015.  Il
Presidente del Consiglio dei ministri, nella gia' richiamata memoria,
ha rinunciato parzialmente al  ricorso  anche  limitatamente  a  tale
norma. 
    Pertanto, in mancanza di costituzione della Regione, deve  essere
dichiarata l'estinzione del processo,  in  riferimento  all'art.  16,
comma 3, senza necessita' di accettazione della rinuncia medesima (ex
plurimis, sentenze n. 32 del 2012 e n. 217 del 2011). 
    10.- La questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  27
della legge regionale n. 5 del  2015,  in  riferimento  all'art.  81,
comma terzo, Cost., e' fondata. 
    L'art. 27 sostituisce il comma 4 dell'art. 19 della  legge  della
Regione  Basilicata  30  aprile  2014,  n.  8  (Legge  di  Stabilita'
regionale 2014), disponendo che la Regione, a partire dall'anno 2014,
riconosca ai Comuni che promuovono assunzioni in ruolo dei lavoratori
impiegati in  attivita'  socialmente  utili,  nonche'  in  lavori  di
pubblica utilita', un contributo pari ad euro 10.000,00. A  tal  fine
stabilisce lo stanziamento annuo, per il triennio 2015-2017, di  euro
100.000,00. 
    Tuttavia,  per  l'anno  2016  il  bilancio  di  previsione  2015,
Missione 12, Programma 2,  prevede  uno  stanziamento  pari  ad  euro
40.000,00. Per l'anno 2017, invece, la posta risulta del tutto  priva
di stanziamento. 
    Pertanto,   «il   combinato   disposto   dell[a]   disposizion[e]
impugnat[a] con i pertinenti  stanziamenti  di  bilancio,  assenti  o
incapienti, determina  il  difetto  di  copertura  finanziaria  e  la
conseguente illegittimita' dell[a] stessa[a]» (sentenza  n.  241  del
2013) per contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost. 
    11.- In riferimento all'art. 29 della legge regionale  n.  5  del
2015, il ricorso contiene l'impugnazione della disposizione nella sua
interezza. Anche in questo caso, le censure vanno  tuttavia  riferite
al  solo  comma  1,  il  quale  autorizza  la  Giunta   regionale   a
sottoscrivere quote consortili della  Societa'  Consorzio  Aereoporto
Salerno Pontecagnano s.c. a  r.l.  per  un  limite  massimo  di  euro
280.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, di euro  300.000,00  per
il 2016 e di euro 1.400.000,00 per il 2017. 
    Ad avviso del ricorrente, i predetti oneri, a carico Missione 10,
Programma 04, risulterebbero parzialmente non coperti, in  violazione
dell'art. 81, terzo  comma,  Cost.  in  quanto  lo  stanziamento  del
bilancio 2015 per l'anno 2017 e' pari ad euro 1.250.000,00. 
    12.- La questione non e' fondata. 
    La norma impugnata, infatti, nel consentire la sottoscrizione  di
tali quote fino a un «limite massimo», deve essere  interpretata  nel
senso di autorizzare tale spesa  entro  il  massimo  della  copertura
fornita,   dovendo   escludersi,   viceversa,   che   essa   comporti
l'autorizzazione di un indebitamento. 
    13.- Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  impugnato,
infine, l'art. 61 della legge regionale n. 5 del 2015, il quale,  nel
modificare ed integrare l'art. 27 della  legge  regionale  18  agosto
2014, n. 26 (Assestamento del Bilancio di Previsione per  l'Esercizio
Finanziario 2014  e  Bilancio  Pluriennale  2014/2016),  consente  la
stipula di convenzioni tra Giunta regionale e Centri  di  servizio  i
cui eventuali oneri potranno gravare  su  programmi  cofinanziati  da
risorse   comunitarie   o,   in   generale,   sulle   risorse   della
programmazione regionale unitaria. 
    Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, tale disposizione
violerebbe l'art. 81, terzo comma, perche'  sarebbe  suscettibile  di
comportare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale,  a
fronte dei quali non e' puntualmente indicata la correlata  copertura
finanziaria. 
    La questione e' fondata. 
    L'indicazione   del   tutto   generica   e   non   analiticamente
quantificata,  sia  degli  oneri  derivanti  dalla  nuova  previsione
legislativa, sia delle risorse destinate a  farvi  fronte,  viola  il
principio, espresso dall'art. 81,  terzo  comma,  Cost.,  secondo  il
quale «la copertura deve essere credibile,  sufficientemente  sicura,
non arbitraria o irrazionale» (ex plurimis, sentenza n. 70 del 2012). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  12,  comma
1, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5  (Legge
di stabilita' regionale 2015), nella parte  in  cui  prevede  che  la
spesa per l'acquisto delle prestazioni  sanitarie  da  privato  debba
essere calcolata al netto della mobilita' sanitaria attiva; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  27  della
legge reg. Basilicata n. 5 del 2015; 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  61  della
legge reg. Basilicata n. 5 del 2015; 
    4) dichiara non fondata, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 1, della
legge reg.  Basilicata  n.  5  del  2015,  promossa,  in  riferimento
all'art. 81, terzo comma,  della  Costituzione,  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    5)  dichiara  estinto  il  processo  relativamente  alla  residua
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1, della
legge reg. Basilicata n. 5 del  2015,  promossa  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    6) dichiara estinto il processo relativamente alla  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 3, della  legge  reg.
Basilicata n. 5 del 2015, promossa dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA