N. 197 ORDINANZA 15 giugno - 20 luglio 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Turismo - Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico. 
- Legge della Regione Sardegna 21 settembre 2011, n. 19  (Provvidenze
  per lo sviluppo del turismo golfistico), artt. 3; 5, commi 4  e  5;
  8, comma 1, lettera b), e 9. 
-   
(GU n.30 del 27-7-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,   Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Giulio
  PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  artt.  3;  5,
commi 4 e 5; 8, comma 1, lettera b), e 9 della  legge  della  Regione
Sardegna 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per  lo  sviluppo  del
turismo  golfistico),  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 25-29 novembre 2011, depositato in
cancelleria il 1° dicembre 2011 ed iscritto al n.  167  del  registro
ricorsi 2011. 
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  Regione  autonoma   della
Sardegna; 
    udito nella camera di consiglio del 15  giugno  2016  il  Giudice
relatore Franco Modugno. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato il  25-29  novembre  2011  e
depositato il successivo 1° dicembre, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 3; 5, commi 4 e 5; 8, comma 1, lettera b),  e  9,  della  legge
della Regione Sardegna 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze  per  lo
sviluppo del turismo golfistico), in riferimento agli  artt.  3;  41;
97; 117, primo e secondo comma, lettere g) e s);  118,  terzo  comma;
120, primo comma, della Costituzione, nonche' all'art. 3 della  legge
costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la
Sardegna),   e   all'art.   49   del    Trattato    sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957; 
    che, con atto depositato il 4 gennaio 2012, si e'  costituita  in
giudizio la Regione autonoma della Sardegna, chiedendo che il ricorso
sia dichiarato inammissibile e, comunque sia, infondato. 
    Considerato che, con atto notificato il 2 marzo 2012 e depositato
il successivo 12 marzo, il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha
presentato rinuncia al ricorso limitatamente  all'art.  3,  comma  1,
lettera b), in ragione della  modifica  apportata  alla  disposizione
impugnata dall'art. 23, comma 2, della legge della  Regione  Sardegna
21  novembre  2011,  n.  21  (Modifiche  e  integrazioni  alla  legge
regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19  del  2011,  alla
legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984,
ed altre norme di carattere urbanistico); 
    che, con atto depositato il 5  maggio  2015  e  sottoscritto  dal
Presidente della Regione autonoma della Sardegna,  la  resistente  ha
dichiarato di accettare la suddetta rinuncia parziale; 
    che, con atto notificato  il  25  maggio  2015  e  depositato  il
successivo 8 giugno 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
presentato rinuncia anche alla restante parte del ricorso, in ragione
dell'abrogazione dell'intiera legge  regionale  n.  19  del  2011,  e
successive modifiche e integrazioni, disposta dall'art. 44, comma  5,
della legge della Regione Sardegna 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la
semplificazione e il riordino di disposizioni in materia  urbanistica
ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio); 
    che, con atto depositato il 12 maggio 2016, la  Regione  autonoma
della Sardegna ha accettato anche detta rinuncia alla restante  parte
del ricorso, presentando altresi'  la  conforme  deliberazione  della
Giunta regionale; 
    che, nel proporre alla Giunta  regionale  tale  accettazione,  il
Presidente della Regione autonoma della Sardegna, non  solo  ha  dato
conto della circostanza per cui la rinuncia parziale era  gia'  stata
accettata dalla Regione, ma ha altresi' precisato che  il  Presidente
del Consiglio dei ministri presentava rinuncia «ai residui motivi  di
ricorso [...]  oltreche'  a  quello  gia'  a  suo  tempo  oggetto  di
rinuncia», proposto in relazione all'art. 3, comma 1, lettera b); 
    che, pertanto, deve ritenersi che, deliberando  di  accettare  la
rinuncia «ai residui motivi  di  ricorso»,  la  Giunta  regionale  ha
formalmente accettato anche la precedente rinuncia parziale; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti alla  Corte  costituzionale,  nel  giudizio  di  legittimita'
costituzionale in via principale, la rinuncia al  ricorso,  accettata
dalla resistente costituita, determina l'estinzione del processo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA