N. 218 ORDINANZA 20 settembre - 7 ottobre 2016

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. 
 
Finanza pubblica - Contributo alla finanza pubblica  delle  autonomie
  speciali - Accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione
  ai tributi erariali - Ricorso della Regione siciliana. 
- Decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del   23
  settembre  2013  (Riparto  del  contributo  alla  finanza  pubblica
  previsto dall'articolo 16, comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio
  2012, n. 95 tra  le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
  autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento). 
-   
(GU n.41 del 12-10-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Mario
  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,   Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito del decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  del
23 settembre 2013  (Riparto  del  contributo  alla  finanza  pubblica
previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95 tra le regioni a statuto speciale e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento), promosso dalla
Regione siciliana,  con  ricorso  notificato  il  10  dicembre  2013,
depositato in cancelleria il 18 dicembre 2013, ed iscritto al  n.  14
del registro conflitti tra enti 2013. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 20 settembre 2016  il  Presidente
Paolo Grossi in luogo e con l'assenso del  Giudice  relatore  Nicolo'
Zanon; 
    uditi l'avvocato Gabriele Pafundi  per  la  Regione  siciliana  e
l'avvocato dello Stato Maria Letizia  Guida  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con il ricorso  iscritto  al  n.  14  del  registro
conflitti tra enti 2013, la Regione siciliana ha  proposto  conflitto
di attribuzione nei confronti  dello  Stato  per  l'annullamento  del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23  settembre
2013  (Riparto  del  contributo  alla   finanza   pubblica   previsto
dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra
le regioni a statuto speciale e le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano. Determinazione dell'accantonamento); 
    che il ricorso nei  confronti  del  decreto  citato  e'  proposto
perche'  quest'ultimo   e'   ritenuto   lesivo   delle   attribuzioni
costituzionali della Regione siciliana, in particolare per l'asserita
violazione degli artt. 36 e  43  del  Regio  decreto  legislativo  15
maggio  1946,  n.  455  (Approvazione  dello  statuto  della  Regione
siciliana) e dell'art. 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
26 luglio 1965, n. 1074 (Norme  di  attuazione  dello  Statuto  della
Regione siciliana in materia finanziaria), nonche' del  principio  di
leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione; 
    che,  a  giudizio  della  ricorrente,  il  decreto   ministeriale
impugnato costituisce attuazione dell'art.  16,  commi  3  e  4,  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  (Disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  4,
comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 ossia  delle  disposizioni
con le quali e' stato disciplinato un concorso al  risanamento  della
finanza pubblica da parte delle autonomie speciali, tra cui anche  la
Regione siciliana, realizzato attraverso un accantonamento  di  quote
di compartecipazione ai tributi erariali; 
    che, con il ricorso in esame, la Regione siciliana  ha  impugnato
il provvedimento attuativo di tali previsioni legislative,  non  solo
perche' adottato «in assenza del prescritto accordo della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome, in ordine all'accantonamento di quote di  compartecipazione
ai tributi erariali», ma  anche  perche'  con  il  ricordato  decreto
ministeriale sarebbe  stata  disposta  «una  riserva  allo  Stato  di
entrate regionali in assenza delle condizioni  che  la  legittimano»,
con particolare riferimento al requisito della  novita'  dell'entrata
indicato dall'art. 36 dello statuto, e in violazione della  procedura
pattizia prevista dal successivo art. 43, o, comunque, del  principio
di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.; 
    che si e' costituito il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
concludendo per l'inammissibilita' o, comunque, per la non fondatezza
del ricorso. 
    Considerato che, con il ricorso iscritto al n.  14  del  registro
conflitti tra enti 2013, la Regione siciliana ha  proposto  conflitto
di attribuzione nei confronti  dello  Stato  per  l'annullamento  del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23  settembre
2013  (Riparto  del  contributo  alla   finanza   pubblica   previsto
dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra
le regioni a statuto speciale e le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano. Determinazione dell'accantonamento), ritenuto  lesivo  delle
proprie attribuzioni costituzionali, in  particolare  per  violazione
degli artt. 36 e 43 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946,  n.
455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e  dell'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria), nonche' del principio di leale  collaborazione  di  cui
all'art. 120 della Costituzione; 
    che, con atto notificato  il  12  agosto  2016  e  depositato  il
successivo 24 agosto 2016, la Regione siciliana -  in  attuazione  di
conforme deliberazione della Giunta regionale n.  278  del  4  agosto
2016 - ha rinunciato al  ricorso,  in  ragione  di  quanto  convenuto
(specificamente al punto 10, lettera a) nell'accordo  in  materia  di
finanza pubblica del 20 giugno 2016, sottoscritto dal Presidente  del
Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione medesima; 
    che, con atto depositato il 19 settembre  2016,  previa  delibera
del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei  ministri
ha accettato la rinuncia; 
    che la rinuncia al ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra
enti, accettata dalla controparte  costituita,  determina,  ai  sensi
dell'art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi  davanti
alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 settembre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA