N. 226 ORDINANZA 21 settembre - 20 ottobre 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati e pene - Reati di competenza del giudice  di  pace  puniti  con
  pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria  -  Termine
  di prescrizione triennale. 
- Codice penale, art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art.  6
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale  ed
  alla legge 26  luglio  1975,  n.  354,  in  materia  di  attenuanti
  generiche,  di  recidiva,  di  giudizio   di   comparazione   delle
  circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione). 
-   
(GU n.43 del 26-10-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Mario
  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,   Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 157,  quinto
comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della  legge  5
dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale ed  alla  legge  26
luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva,
di  giudizio  di  comparazione  delle  circostanze  di  reato  per  i
recidivi,  di  usura  e  di  prescrizione),  promossi  dal  Tribunale
ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanze del 14 e del 18
dicembre 2007,  rispettivamente  iscritte  ai  numeri  76  e  77  del
registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2016. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2016 il  Giudice
relatore Alessandro Criscuolo. 
    Ritenuto che il giudice del  Tribunale  ordinario  di  Barcellona
Pozzo  di  Gotto,  con   due   ordinanze   di   identico   contenuto,
rispettivamente, del 14 dicembre 2007 (r.o. n. 76 del 2016) e del  18
dicembre  2007  (r.o.  n.  77  del  2016),   pervenute   alla   Corte
costituzionale  il  5  aprile  2016,  ha  sollevato,  in  riferimento
all'art.   3   della   Costituzione,   questione   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 157, quinto comma, del codice  penale,  come
sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al codice penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia  di
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione  delle
circostanze di reato per i recidivi, di  usura  e  di  prescrizione),
nella parte in  cui  prevede  «che  quando  per  il  reato  la  legge
stabilisce pene diverse da quella detentiva e da  quella  pecuniaria,
si applica il termine di prescrizione di anni tre»; 
    che  il  rimettente,  con  riferimento  ad  entrambi  i   giudizi
principali, riferisce di procedere per il reato di cui  all'art.  582
cod.  pen.  e  di  non  poter   pervenire   ad   una   pronunzia   di
proscioglimento; 
    che, ad avviso del giudice a quo, la questione sarebbe  rilevante
in quanto  trattandosi  di  una  fattispecie  punibile  con  sanzione
«paradetentiva»,  cui  deve  applicarsi  il  termine   triennale   di
prescrizione di cui all'art. 157, comma  5,  cod.  pen.,  il  delitto
risulterebbe  estinto  gia'  prima  della  adozione  della   sentenza
appellata; 
    che, in  punto  di  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
osserva come un sistema normativo che «in un caso del genere  impone»
il termine di  prescrizione  piu'  breve  di  tre  anni,  mentre  per
fattispecie  incriminatrici  obiettivamente  meno  gravi  (sempre  di
competenza del giudice di pace) che non consentono  l'irrogazione  di
pene paradetentive prevede il maggior termine di cinque anni,  se  il
fatto e' anteriore alla legge n. 251 del 2005, o quello di anni  sei,
sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.; 
    che, in particolare, sarebbe violato il principio di  uguaglianza
poiche' il responsabile dei reati piu' gravi, tra quelli rimessi alla
competenza del giudice di pace, sarebbe trattato piu'  favorevolmente
di colui che ponga in essere condotte criminose meno rilevanti; 
    che il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con due atti di identico
contenuto, entrambi depositati  presso  la  cancelleria  della  Corte
costituzionale il 10 maggio 2016, e' intervenuto nei  sopra  indicati
giudizi, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili  o
non fondate; 
    che, in  primo  luogo,  la  difesa  dello  Stato  eccepisce,  con
riferimento  ad  entrambe  le  ordinanze,   l'assoluto   difetto   di
descrizione delle fattispecie oggetto dei  giudizi  a  quibus,  cosi'
impedendo alla Corte di valutare la rilevanza della questione, avendo
il rimettente omesso di  descrivere  le  modalita'  di  realizzazione
della condotta contestata, l'epoca  di  consumazione  del  reato,  la
natura e l'entita' della pena inflitta; 
    che, nel merito, la difesa dello  Stato  ricorda  come  la  Corte
costituzionale abbia piu' volte affrontato  la  questione  posta  dal
rimettente (sono citate la sentenza n. 2 del 2008  e  l'ordinanza  n.
223 del 2008), dichiarandola infondata o manifestamente infondata; 
    che, comunque, l'Avvocatura generale dello  Stato  ripropone  gli
argomenti gia' svolti nei precedenti giudizi incidentali secondo cui,
data   l'autonomia   del   sistema   sanzionatorio   complessivamente
introdotto per  i  reati  di  competenza  del  giudice  di  pace,  il
riferimento della norma censurata ai reati puniti con pene diverse da
quella  detentiva  e  pecuniaria  dovrebbe  considerarsi   pertinente
all'intero complesso dei reati in questione; 
    che,  dunque,  secondo  la  difesa  dello   Stato,   per   quanto
sanzionabili con una «pena pecuniaria» anche i meno  gravi,  tra  gli
illeciti di competenza del giudice di pace,  si  prescriverebbero  in
tre anni. 
    Considerato che il giudice del Tribunale ordinario di  Barcellona
Pozzo  di  Gotto,  con   due   ordinanze   di   identico   contenuto,
rispettivamente, del 14 dicembre 2007 (r.o. n. 76 del 2016) e del  18
dicembre  2017  (r.o.  n.  77  del  2016),   pervenute   alla   Corte
costituzionale  il  5  aprile  2016,  ha  sollevato,  in  riferimento
all'art.   3   della   Costituzione,   questione   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 157, quinto comma, del codice  penale,  come
sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al codice penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia  di
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione  delle
circostanze di reato per i recidivi, di  usura  e  di  prescrizione),
nella parte in  cui  prevede  «che  quando  per  il  reato  la  legge
stabilisce pene diverse da quella detentiva e da  quella  pecuniaria,
si applica il termine di prescrizione di anni tre»; 
    che  risulta  opportuno  disporre,  in  forza  della  sostanziale
identita' di  oggetto  delle  questioni  proposte,  la  riunione  dei
relativi giudizi; 
    che i dubbi prospettati dal rimettente in punto  di  legittimita'
costituzionale della norma censurata sono  manifestamente  infondati,
in  quanto  espressi   sulla   base   di   un   erroneo   presupposto
interpretativo; 
    che questa Corte, dichiarando non fondate «nei sensi  di  cui  in
motivazione» questioni analoghe a quelle odierne, poste con  riguardo
al primo ed al quinto comma dell'art. 157 cod. pen.  (sentenza  n.  2
del 2008), ha gia'  chiarito  come  debba  essere  esclusa  l'attuale
vigenza di un termine  triennale  di  prescrizione  per  i  reati  di
competenza del  giudice  di  pace  punibili  mediante  le  cosiddette
sanzioni paradetentive; 
    che con la citata pronuncia e' stata negata, in  particolare,  la
riferibilita' della norma contenuta nel quinto  comma  dell'art.  157
cod. pen. a fattispecie  incriminatrici  che  non  prevedano  in  via
diretta ed esclusiva pene diverse da quelle pecuniarie  o  detentive,
ed e' stata altresi' rilevata la perdurante equiparazione, «per  ogni
effetto  giuridico»,  tra  le   pene   dell'obbligo   di   permanenza
domiciliare e del lavoro socialmente utile, irrogabili dal giudice di
pace in alternativa alle pene pecuniarie,  e  le  sanzioni  detentive
originariamente previste per i reati che  le  contemplano  (art.  58,
comma 1, del decreto legislativo 28  agosto  2000,  n.  274,  recante
«Disposizioni sulla competenza penale del giudice di  pace,  a  norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468») (ordinanza n.
45 del 2012); 
    che l'opzione appena descritta e'  stata  confermata,  da  questa
Corte, in occasione del vaglio di ulteriori questioni  sollevate  con
riguardo alla disciplina della prescrizione per i reati di competenza
del giudice di pace (ordinanze nn. 135 del 2009 e 223, 381 e 433  del
2008); 
    che non si rinvengono, nella motivazione  dei  provvedimenti  dai
quali  originano  i  presenti  giudizi,  argomenti  che  inducano   a
modificare le valutazioni appena richiamate; 
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale  dell'articolo  157,  quinto  comma,  del
codice penale, come sostituito dall'art. 6  della  legge  5  dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di  giudizio
di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e
di  prescrizione),  sollevate  in  riferimento   all'art.   3   della
Costituzione, dal Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo  di  Gotto,
con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                   Alessandro CRISCUOLO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA