N. 230 ORDINANZA 5 - 24 ottobre 2016
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Soglia di punibilita'. - Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), art. 10-bis. -(GU n.43 del 26-10-2016 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Paolo GROSSI; Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso dal Tribunale ordinario di Avellino nel procedimento penale a carico di N. A., con ordinanza del 17 settembre 2015, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2016 il Giudice relatore Paolo Grossi. Ritenuto che, con ordinanza del 17 settembre 2015, il Tribunale ordinario di Avellino, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta, anziche' ad euro 103.291,38; che il giudice a quo rileva come, a seguito della sentenza n. 80 del 2014 della Corte costituzionale, dichiarativa della illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, si sia venuta a creare una «temporanea e transitoria» disparita' di trattamento, in punto di soglia di punibilita', tra il reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), previsto dal citato art. 10-ter, e quello di omesso versamento di ritenute certificate, previsto dalla norma censurata, quanto ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011: disparita' di trattamento che il rimettente reputa del tutto ingiustificata; che la denunciata differenza di regime non troverebbe, infatti, una spiegazione ragionevole nella diversa natura fiscale del debito inadempiuto, posto che l'art. 10-ter richiama, ai fini della determinazione tanto della soglia di punibilita' che della pena, il precedente art. 10-bis, a dimostrazione della piena equivalenza delle condotte incriminate nella considerazione legislativa; che la questione sarebbe, altresi', rilevante nel giudizio a quo, nel quale e' contestata all'imputato la violazione della norma censurata, per non aver versato ritenute alla fonte relative all'anno d'imposta 2008 per l'importo di euro 81.293; che e' intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata. Considerato che il Tribunale ordinario di Avellino dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare non superiore ad euro 103.291,38; che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e' intervenuto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23), il cui art. 7 ha modificato la norma censurata; che la novella del 2015 ha previsto che le ritenute, il cui omesso versamento assume rilievo penale, possano risultare, oltre che dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, anche dalla dichiarazione di sostituto d'imposta (donde il nuovo nomen iuris del reato, risultante dalla rubrica, di «Omesso versamento di ritenute dovute o certificate»), innalzando, al tempo stesso - per quanto qui piu' interessa - la soglia di punibilita' dell'illecito dai precedenti 50.000 euro a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta: dunque, ad un importo piu' elevato di quello che il giudice a quo ha chiesto a questa Corte di introdurre, con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011; che, conformemente a quanto e' gia' avvenuto per analoghe questioni (ordinanze n. 89 e n. 14 del 2016, n. 256 del 2015), va quindi disposta la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione sollevata alla luce dello ius superveniens. Visto l'art. 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Avellino. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente e Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2016. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA