N. 249 SENTENZA 4 ottobre - 25 novembre 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Energia - Localizzazione delle centrali di compressione e  di  spinta
  del gas funzionali ai  metanodotti  -  Fissazione  di  distanze  di
  sicurezza dai fabbricati per i nuovi metanodotti. 
- Legge  della  Regione  Abruzzo  8  giugno  2015,  n.  13,   recante
  «Modifiche  ed  integrazioni  alla  L.R.  10  marzo  2008,   n.   2
  (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)», art. 1,
  nella parte in cui introduce l'art. 1.2, commi 1 e 2,  della  legge
  della Regione Abruzzo 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti  a
  tutela del territorio regionale). 
-   
(GU n.48 del 30-11-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 13, recante  «Modifiche
ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti  urgenti
a tutela del territorio regionale)», nella  parte  in  cui  introduce
l'art. 1.2, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo  10  marzo
2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 21-22 luglio 2015,  depositato  in  cancelleria  il  29
luglio 2015 ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2015. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  4  ottobre  2016  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    udito l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la  notifica  a  mezzo  del  servizio
postale il 21 luglio 2015 e depositato nella  cancelleria  di  questa
Corte il 29 luglio 2015, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso - in riferimento agli artt. 41, 42, 43 e 117,  primo  comma,
secondo comma, lettere h), m) ed s), e terzo comma, 118 e  120  della
Costituzione, ed agli artt. 43 e 49 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) - questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015,  n.  13,
recante «Modifiche ed integrazioni alla L.R.  10  marzo  2008,  n.  2
(Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)». 
    La disposizione inserisce nella legge della  Regione  Abruzzo  10
marzo 2008, n. 2  (Provvedimenti  urgenti  a  tutela  del  territorio
regionale), dopo l'art. 1, l'art. 1.2, censurato nei primi due  commi
dal seguente tenore: «1. Le centrali di compressione e di spinta  del
gas funzionali ai metanodotti di cui all'art. 52-quinquies, comma  2,
del  D.P.R.  8  giugno  2001,  n.  327  "T.  U.  delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita'" (Testo A), anche ai fini  dell'espressione  dell'intesa  di
cui  al  comma  5  dell'art.  52-quinquies  del  medesimo  DPR,  sono
localizzate, in ottemperanza alle disposizioni  del  Piano  regionale
della qualita' dell'aria, nelle  zone  (aree  e  nuclei)  industriali
della Regione dove l'impatto ambientale e  il  rischio  sismico  sono
minori. 2. Fatte salve le norme nazionali relative alle  distanze  di
sicurezza dei metanodotti della rete nazionale esistente, per i nuovi
metanodotti la Regione  stabilisce  distanze  di  sicurezza  tali  da
salvaguardare l'integrita' fisica delle persone  stabilendo  distanze
che crescono in proporzione all'aumentare del diametro delle condotte
e della loro pressione d'esercizio secondo l'allegata Tabella A) e le
note per condotte con categoria di posa "B"». 
    1.1.- Con specifico riferimento alla parte in cui l'art. 1  della
legge reg. Abruzzo n. 13 del 2015 inserisce il comma 1 dell'art.  1.2
della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2008 -  il  quale  prevede  che  le
centrali  di  compressione  e  di  spinta  del  gas   funzionali   ai
metanodotti ivi indicati  sono  localizzate  nelle  zone  industriali
della Regione dove l'impatto ambientale e  il  rischio  sismico  sono
minori, con conseguente incompatibilita' in aree  diverse  da  queste
ultime -, il contrasto con l'art. 117, primo  comma,  secondo  comma,
lettere h), m) ed s), Cost., ad avviso  del  ricorrente,  deriverebbe
dalla  predeterminazione  dell'esito  negativo   delle   istanze   di
autorizzazione eventualmente proposte dai soggetti interessati per la
localizzazione di centrali di  spinta,  in  aree  diverse  da  quelle
industriali, con conseguente superamento dei limiti imposti al potere
normativo regionale. 
    Esso, inoltre, violerebbe il terzo comma dello  stesso  art.  117
Cost., in  quanto  la  disciplina  relativa  alla  localizzazione  di
impianti  a  gas  rientra  nella  materia  «produzione,  trasporto  e
distribuzione  nazionale  dell'energia»,  di   potesta'   legislativa
concorrente dello Stato e delle Regioni. 
    Viene rammentato il dettato normativo di cui alla lettera f)  del
comma 4 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino  del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia  di  energia),  il  quale  troverebbe
concreta applicazione nell'art. 52-quinquies, comma 5, del  d.P.R.  8
giugno 2001, n. 327 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per  pubblica  utilita'  -
Testo  A),  ove  si  prevede,  quale  forma  di   coordinamento   tra
l'istituzione  regionale  e  quella  statale  in   una   materia   di
legislazione concorrente, che l'atto conclusivo del  procedimento  di
autorizzazione e' adottato d'intesa con la Regione interessata. 
    Sarebbero, quindi, ravvisabili, in capo alla legge  reg.  Abruzzo
n. 13 del 2015, profili di incostituzionalita' del tutto  analoghi  a
quelli che avevano determinato l'impugnazione da  parte  del  Governo
della legge della Regione Abruzzo 19  giugno  2012,  n.  28,  recante
«Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7  (Disposizioni  regionali  in
materia di espropriazione per pubblica utilita') ed integrazione alla
L.R. 10  marzo  2008,  n.  2  (Provvedimenti  urgenti  a  tutela  del
territorio regionale)»,  del  cui  art.  3  la  Corte  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale con la sentenza n. 182 del 2013. 
    1.2.- Relativamente alla parte in cui l'art. 1 della  legge  reg.
Abruzzo n. 13 del 2015 inserisce il comma 2 dell'art. 1.2 della legge
reg. Abruzzo n. 2 del 2008 - il quale, pur  facendo  salve  le  norme
nazionali relative alle distanze di sicurezza dei  metanodotti  della
rete nazionale  esistente,  prevede  che  la  Regione  stabilisce  le
distanze di sicurezza dei  nuovi  metanodotti,  secondo  un  criterio
proporzionale legato al diametro delle condotte e alla loro pressione
d'esercizio  -,  l'Avvocatura  dello  Stato  sostiene  la  violazione
dell'art. 117, primo comma, secondo comma, lettere h), m)  ed  s),  e
terzo comma, Cost. 
    Tale disposizione, a parere del  ricorrente,  interferirebbe  con
una funzione espressamente riservata allo Stato dall'art. 1, comma 7,
lettera c), della legge n. 239 del 2004, e cioe'  la  «determinazione
dei criteri  generali  tecnico-costruttivi  e  delle  norme  tecniche
essenziali degli impianti  di  produzione,  trasporto,  stoccaggio  e
distribuzione  dell'energia»,  criteri  individuati,   infatti,   dal
decreto interministeriale 16  aprile  2008  (Regola  tecnica  per  la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza  delle
opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita'  non
superiore a 0,8). 
    La difesa dello Stato rammenta che,  secondo  quanto  piu'  volte
asserito da questa Corte, i principi posti dalla  legge  n.  239  del
2004  sono  da  considerarsi   principi   fondamentali   in   materia
energetica, ai sensi dell'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  qualifica,
del resto, rinvenibile nel comma 1 dell'art. 1 della stessa legge. 
    Viene altresi' evocato il comma 4 del medesimo articolo, a  norma
del quale lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare  su  tutto  il
territorio  nazionale  i   livelli   essenziali   delle   prestazioni
concernenti l'energia nelle  sue  varie  forme  e  in  condizioni  di
omogeneita' sia con riguardo alle  modalita'  di  fruizione  sia  con
riguardo ai criteri di formazione  delle  tariffe  e  al  conseguente
impatto sulla  formazione  dei  prezzi,  garantiscono:  l'adeguatezza
delle attivita' energetiche strategiche di  produzione,  trasporto  e
stoccaggio  per  assicurare  adeguati  standard  di  sicurezza  e  di
qualita' del servizio nonche' la distribuzione e la disponibilita' di
energia su tutto il  territorio  nazionale  (lettera  d);  l'adeguato
equilibrio territoriale  nella  localizzazione  delle  infrastrutture
energetiche, nei limiti consentiti dalle  caratteristiche  fisiche  e
geografiche delle singole Regioni,  prevedendo  eventuali  misure  di
compensazione e di riequilibrio  ambientale  e  territoriale  qualora
esigenze connesse  agli  indirizzi  strategici  nazionali  richiedano
concentrazioni territoriali di attivita', impianti  e  infrastrutture
ad elevato impatto territoriale (lettera f). 
    1.3.- La terza censura - avente ad oggetto l'art. 1  della  legge
reg. Abruzzo  n.  13  del  2015  nel  suo  complesso  -  concerne  la
violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.; dei principi comunitari
in materia di libera circolazione delle  persone  e  di  stabilimento
(artt. 43 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  -
TFUE); degli artt. 41, 42 e 43 Cost., quale violazione  dei  principi
che tutelano la libera iniziativa economica e la proprieta'  privata;
dell'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  quale  violazione  del  riparto
costituzionale delle competenze legislative, e degli artt. 118 e  120
Cost. 
    Il ricorrente  asserisce  che  la  legge  regionale  si  pone  in
contrasto con le norme nazionali vigenti  in  materia  di  energia  e
viola il principio di leale  collaborazione,  come  confermato  dalla
circostanza che ben due procedimenti amministrativi,  relativi  a  un
gasdotto e ad una centrale di compressione facenti parti  della  rete
nazionale dei gasdotti, sono stati  ostacolati  da  precedenti  leggi
regionali (poi dichiarate incostituzionali da questa Corte),  con  le
quali era stato stabilito il divieto di costruzione di metanodotti  e
impianti di spinta della rete nazionale dei gasdotti. 
    2.-  La  Regione  Abruzzo  non  si  e'  costituita  nel  presente
giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha   promosso,   in
riferimento agli artt. 41, 42, 43 e 117, primo comma, secondo  comma,
lettere h), m) ed s), e terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, ed
agli artt. 43 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  1  della
legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 13, recante  «Modifiche
ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti  urgenti
a tutela del territorio regionale)», che inserisce nella legge  della
Regione Abruzzo 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti  a  tutela
del territorio regionale), dopo l'art. 1, l'art. 1.2. 
    1.1.- Una prima censura ha ad oggetto il  comma  1  dell'articolo
aggiunto, il quale  dispone,  ai  fini  dell'espressione  dell'intesa
regionale nell'ambito del  procedimento  di  autorizzazione  previsto
dalla normativa statale, che le centrali di spinta del gas funzionali
ai metanodotti vengono localizzate in aree determinate, quali le zone
(aree e nuclei) industriali dove l'impatto ambientale  e  il  rischio
sismico sono minori. 
    A parere del ricorrente,  la  disposizione  regionale  violerebbe
l'art. 117, primo comma, secondo comma, lettere h), m) ed s), e terzo
comma  Cost.,  in  quanto  introdurrebbe  un'incompatibilita'   della
localizzazione e realizzazione delle  centrali  in  aree  diverse  da
quelle indicate dalla norma, fissando, pertanto, a priori un  diniego
implicito  dell'intesa  regionale  per  tali  aree.  Tutto  cio'   in
contrasto con i  principi  fondamentali  della  materia  «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» posti dall'art.  1,
comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia) e dall'art. 52-quinquies,
comma 5, del  d.P.R.  8  giugno  2001,  n.  327  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita' - Testo A)  ove  si  prevede,  quale  forma  di
coordinamento tra  l'istituzione  regionale  e  quella  statale,  che
l'atto conclusivo del procedimento  di  autorizzazione  sia  adottato
d'intesa con la Regione interessata. 
    1.2.- Una seconda censura concerne  il  successivo  comma  2,  il
quale, pur facendo salve le norme nazionali relative alle distanze di
sicurezza dei metanodotti della rete nazionale esistente, prevede che
la Regione stabilisce le distanze di sicurezza dei nuovi metanodotti,
secondo un criterio proporzionale legato al diametro delle condotte e
alla loro pressione d'esercizio. 
    Secondo il ricorrente  la  disposizione  violerebbe  l'art.  117,
primo comma, secondo comma, lettere h), m)  ed  s),  e  terzo  comma,
Cost.,  in  quanto  interferirebbe  con  una  funzione  espressamente
riservata allo Stato dall'art. 1, comma 7, lettera c), della legge n.
239 del 2004 (da considerarsi principio fondamentale  in  materia  di
«produzione, trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia»),  e
cioe' la «determinazione dei criteri generali  tecnico-costruttivi  e
delle norme tecniche», e si porrebbe altresi'  in  contrasto  con  il
comma 4 dell'art. 1 della stessa  legge  (da  considerarsi  anch'esso
principio fondamentale in materia di energia). 
    1.3.- Una terza censura interessa entrambi i commi sopra indicati
dell'articolo aggiunto con la norma impugnata,  in  ordine  ai  quali
sussisterebbe la violazione degli artt. 41, 42, 43  e  117,  primo  e
terzo comma, 118 e 120 Cost. e degli artt. 43 e 49 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in  quanto  la  materia  in
esame rientrerebbe tra quelle di competenza concorrente e  quindi  la
potesta' legislativa dovrebbe esplicarsi all'interno  del  quadro  di
riferimento tracciato dal legislatore  nazionale  e  con  spirito  di
collaborazione. 
    2.- Sull'ammissibilita' delle questioni di legittimita'  promosse
in via  principale,  questa  Corte  ha  costantemente  affermato  che
costituisce  onere  del  ricorrente   identificare   esattamente   la
questione  nei  suoi   termini   normativi,   indicando   «le   norme
costituzionali e  ordinarie,  la  definizione  del  cui  rapporto  di
compatibilita'  o  incompatibilita'   costituisce   l'oggetto   della
questione di costituzionalita'» (tra le tante,  sentenze  n.  82  del
2015, n. 259 e n.  39  del  2014),  ma  anche  esponendo  una  seppur
sintetica  argomentazione  di  merito  a  sostegno  della   richiesta
declaratoria di illegittimita' costituzionale delle  norme  impugnate
(ex plurimis, sentenze n. 184 del 2012, n. 119 del 2010, n.  261  del
1995). 
    2.1.- Nel caso in esame, il ricorso, il cui iter argomentativo si
presenta  alquanto  sintetico,  in  ordine  ad  alcune  censure   non
raggiunge quella soglia minima di chiarezza cui la giurisprudenza  di
questa Corte subordina  l'ammissibilita'  delle  impugnative  in  via
principale (ex multis, sentenze n. 39 del 2014, n. 119 del 2010 e  n.
139 del 2006). 
    In particolare nella prima e nella seconda censura  -  aventi  ad
oggetto l'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 13 del 2015, nella parte
in cui introduce, rispettivamente, il comma 1 e il comma 2  dell'art.
1.2 della legge  reg.  Abruzzo  n.  2  del  2008  -  manca  qualsiasi
argomentazione relativamente al solo parametro di cui  all'art.  117,
primo comma, Cost. 
    Del  tutto  carente  di  supporto  motivazionale  e',   nel   suo
complesso, la terza censura - avente ad oggetto l'intero art. 1 della
legge reg. Abruzzo n. 13 del 2015 -, fondata sugli artt. 41, 42, 43 e
117, primo e terzo comma, 118 e 120 Cost. ed agli artt. 43 e  49  del
TFUE. 
    3.- Venendo all'esame del merito  delle  rimanenti  questioni  di
legittimita' costituzionale, occorre innanzitutto individuare a quale
ambito materiale del Titolo V della Costituzione vada  ricondotta  la
disposizione impugnata. 
    Al riguardo la  giurisprudenza  costituzionale  ha  costantemente
ritenuto  che  le  disposizioni  di  leggi  regionali  relative  alla
localizzazione e alla realizzazione di impianti  e  centrali  per  lo
svolgimento delle attivita' energetiche, anche se collocate  in  zone
sismiche, vadano ricondotte alla competenza  legislativa  concorrente
nelle materie della «produzione, trasporto e distribuzione  nazionale
dell'energia» (ex plurimis, sentenze n. 182 e n. 117 del 2013, n. 383
del 2005) e del «governo del territorio»,  parimenti  rientranti  nel
terzo comma dell'art. 117 Cost. (ex multis, sentenze n. 64 del  2013,
n. 201 del 2012 e n. 254 del 2010). 
    In particolare, a tali competenze le sentenze n. 119 del  2014  e
n. 182 del 2013 hanno  ricondotto  norme  della  Regione  Abruzzo  di
contenuto analogo a quello della disposizione impugnata. 
    3.1.- Le norme censurate rientrano, dunque, nell'ambito di queste
materie  entrambe  di  potesta'  legislativa  concorrente,  dovendosi
escludere che possano essere ricondotte alle competenze esclusive  di
cui all'art.  117,  comma  secondo,  lettere  h),  m)  ed  s),  Cost.
(sentenze n. 300, n. 101 e n. 64 del 2013, n. 201 del 2012, n. 278  e
n. 254 del 2010, n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004). 
    4.- Cosi' individuato l'ambito materiale  cui  va  ricondotta  la
disposizione impugnata, si puo' procedere all'esame nel merito  della
censura avente ad oggetto l'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 13 del
2015 nella parte in cui introduce il  comma  1  dell'art.  1.2  della
legge reg. Abruzzo n. 2 del 2008. 
    4.1.- La questione e' fondata per violazione dell'art. 117, terzo
comma,  Cost.,  con  riferimento  ai  parametri  interposti   evocati
dall'Avvocatura dello Stato (art. 1, comma 4, della legge n. 239  del
2004 e art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001). 
    4.2.- Secondo quanto gia' affermato da questa Corte, la legge  n.
239 del 2004 ha «ridefinito in modo unitario e a livello nazionale  i
procedimenti  di  localizzazione  e  realizzazione  della   rete   di
oleodotti e gasdotti, nonche' dei connessi impianti di compressione a
gas, in base alla necessita' di  riconoscere  un  ruolo  fondamentale
agli organi  statali  nell'esercizio  delle  corrispondenti  funzioni
amministrative, a fronte di esigenze  di  carattere  unitario,  tanto
piu' valevoli di fronte al rischio sismico (da  ultimo,  sentenza  n.
182 del 2013)» (sentenza n. 119 del 2014). 
    La giurisprudenza ha anche fissato il principio secondo cui,  «in
linea generale, e'  precluso  alla  legge  regionale  ostacolare  gli
obiettivi sottesi ad interessi ascrivibili alla  sfera  dei  principi
individuati dal legislatore statale, mentre, nello stesso  tempo,  lo
Stato e' tenuto a preservare uno  spazio  alle  scelte  normative  di
pertinenza regionale, che puo' essere negato soltanto nel caso in cui
esse generino l'impossibilita', o  comunque  l'estrema  ed  oggettiva
difficolta', a conseguire i predetti obiettivi (sentenza n.  278  del
2010)» (sentenza n. 119 del 2014). 
    4.3.- La pluralita' di interessi e di  competenze  trova  la  sua
composizione    nell'intesa    espressamente    prevista    dall'art.
52-quinquies, comma 5, del d.P.R. n.  327  del  2001.  Come  chiarito
dalla citata sentenza n. 182 del 2013, va «ravvisato  nell'intesa  lo
strumento  necessario  ai  fini  dell'identificazione  delle   "linee
fondamentali dell'assetto del territorio  nazionale  con  riferimento
all'articolazione   territoriale    delle    reti    infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai  sensi  delle  leggi
vigenti", inclusa la rete dei gasdotti». 
    4.4.- Ma proprio la centralita' dell'intesa, quale espressione di
leale collaborazione, esclude che ciascuna delle parti possa adottare
misure che impediscano a  priori  il  suo  raggiungimento;  cosicche'
questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  di  leggi
regionali che stabilivano il divieto di localizzazione di impianti di
compressione a gas  in  zone  diverse  da  quelle  individuate  dalla
Regione (sentenze n. 119 del 2014 e n. 182 del 2013). 
    5.- Alla stessa stregua deve ritenersi che la norma impugnata sia
in contrasto con l'art. 117, terzo comma,  Cost.  e  con  i  principi
fondamentali in materia di  «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia» espressi dall'art. 1, comma 4, della legge n.
239 del 2004 e dall'art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001. 
    6.- Anche la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1
della legge reg. Abruzzo n. 13 del 2015, nella parte in cui introduce
il comma 2 dell'art. 1.2 della legge reg. Abruzzo n. 2 del  2008,  e'
fondata per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    La  disposizione,  che  affida  alla  Regione  la  competenza   a
stabilire le distanze di sicurezza dei nuovi metanodotti, si pone  in
contrasto con l'espressa riserva allo Stato della «determinazione dei
criteri  generali  tecnico-costruttivi   e   delle   norme   tecniche
essenziali degli impianti  di  produzione,  trasporto,  stoccaggio  e
distribuzione dell'energia», fissata dall'art. 1,  comma  7,  lettera
c), della legge n. 239 del 2004. 
    La   riserva   risponde   alla   necessita'   di    salvaguardare
l'uniformita' delle soluzioni tecniche (sentenza n. 103 del 2006), la
cui adozione deve pertanto essere mantenuta in capo allo Stato, anche
nelle materie di legislazione concorrente. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della  legge
della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n.  13,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti  urgenti  a
tutela del territorio  regionale)»,  nella  parte  in  cui  introduce
l'art. 1.2, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo  10  marzo
2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  Sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA