N. 281 SENTENZA 6 - 16 dicembre 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposte e tasse - Possibilita' per i  Comuni  che  hanno  sede  nelle
  isole minori e per quelli nel cui territorio insistono isole minori
  di istituire un'imposta di sbarco  in  alternativa  all'imposta  di
  soggiorno. 
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
  di federalismo Fiscale Municipale), art. 4, comma 3-bis. 
-   
(GU n.51 del 21-12-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Giancarlo
  CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo'
  ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  comma
3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in
materia di federalismo Fiscale Municipale), promossi dal Consiglio di
Stato, nei procedimenti vertenti tra i Comuni di Capri e  Anacapri  e
Ministero dell'Economia e delle Finanze, con  due  ordinanze  del  16
settembre 2015,  rispettivamente  iscritte  ai  nn.  275  e  276  del
registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2015. 
    Visti gli atti di costituzione del Comune di Capri e di Anacapri,
nonche' gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  6  dicembre  2016  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato Riccardo Marone per i Comuni di Capri e Anacapri
e l'avvocato dello Stato Sergio  Fiorentino  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con due ordinanze del medesimo tenore, indicate in  epigrafe,
il  Consiglio  di  Stato  ha  sollevato  questioni  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in  materia  di  federalismo  Fiscale
Municipale), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. 
    La disposizione, introdotta nel corpo del d.lgs. n. 23  del  2011
dal decreto-legge 2  marzo  2012,  n.  16  (Disposizioni  urgenti  in
materia  di  semplificazioni   tributarie,   di   efficientamento   e
potenziamento  delle  procedure  di  accertamento),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile  2012,  n.
44, prevedeva - nella versione precedente alla  sostituzione  operata
dall'art.  33,  comma  1,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  221
(Disposizioni in materia ambientale per promuovere  misure  di  green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)
- che «I comuni che hanno sede  giuridica  nelle  isole  minori  e  i
comuni nel cui territorio insistono isole minori  possono  istituire,
con regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,  in
alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1  del  presente
articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad  un  massimo  di
euro 1,50, da riscuotere, unitamente  al  prezzo  del  biglietto,  da
parte delle compagnie  di  navigazione  che  forniscono  collegamenti
marittimi di linea. La compagnia di navigazione e'  responsabile  del
pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti  passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti
previsti dalla legge e  dal  regolamento  comunale.  Per  l'omessa  o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del  responsabile
d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100  al  200  per
cento  dell'importo  dovuto.  Per  l'omesso,  ritardato  o   parziale
versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  e
successive  modificazioni.  Per  tutto  quanto  non  previsto   dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi  da
158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  L'imposta  non  e'
dovuta dai soggetti  residenti  nel  comune,  dai  lavoratori,  dagli
studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei  familiari  dei
soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che
sono  parificati  ai  residenti.  I  comuni  possono  prevedere   nel
regolamento modalita'  applicative  del  tributo,  nonche'  eventuali
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o  per  determinati
periodi di tempo. Il gettito del tributo e'  destinato  a  finanziare
interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero
dei beni culturali e ambientali locali, nonche' dei relativi  servizi
pubblici locali». 
    Il rimettente riferisce di essere stato adito in sede di  appello
avverso due sentenze del Tribunale amministrativo  regionale  per  la
Campania di accoglimento dell'impugnazione  da  parte  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze   delle   deliberazioni   con   cui,
rispettivamente, i Comuni di Capri ed Anacapri avevano  approvato  il
regolamento istitutivo dell'imposta di  sbarco,  non  limitandola  al
solo approdo  con  mezzi  di  trasporto  pubblico  di  linea,  bensi'
estendendola a quello con qualsiasi vettore, al di  la'  del  dettato
legislativo. 
    Ad avviso del rimettente il differente trattamento che  la  norma
censurata  riserva  a  chi  adoperi  vettori  di  linea  per  recarsi
sull'isola rispetto  a  chi  viceversa  impieghi  mezzi  diversi  non
troverebbe  ragionevole  giustificazione  e  si  porrebbe  quindi  in
contrasto con gli artt. 3 e 53  Cost.  Infatti,  l'arrivo  sull'isola
attraverso una compagnia di navigazione di linea non esprimerebbe una
capacita' contributiva maggiore di quella  correlata  ad  un  accesso
diverso ed anche lo scopo del tributo -  ossia,  alleviare  i  Comuni
dagli  oneri  prodotti   da   coloro   che   vi   sbarchino   -   non
giustificherebbe la discriminazione operata  dalla  norma,  aggravata
dalla misura fissa del prelievo, che dunque risulterebbe  arbitraria,
eccedendo i  margini  di  discrezionalita'  riconosciuti  in  materia
tributaria al legislatore dalla giurisprudenza costituzionale. 
    La disposizione sarebbe pertanto  costituzionalmente  illegittima
nella  parte  in  cui,  riguardo  alle  isole  minori,   prevede   la
possibilita' che i Comuni deliberino di assoggettare  all'imposta  di
sbarco, in alternativa all'imposta di soggiorno,  i  soli  passeggeri
che raggiungono l'isola con una delle compagnie  di  navigazione  che
forniscono collegamenti marittimi di linea, escludendo coloro che  si
avvalgano di un diverso vettore. 
    Dopo  aver   negato   la   possibilita'   di   un'interpretazione
costituzionalmente orientata della norma, il rimettente sostiene  che
le questioni siano evidentemente rilevanti, posto che esse  investono
«direttamente la norma statale che attribuisce al Comune  di  imporre
il tributo di cui si discute». 
    2.- Con due atti di identico tenore e' intervenuto in entrambi  i
giudizi il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per  la  non
fondatezza delle questioni. 
    Dopo aver ricostruito i connotati distintivi  dell'imposta  e  le
ragioni di fondo che ne avrebbero determinato l'introduzione, vale  a
dire il sovradimensionamento dei servizi resi dai Comuni  interessati
da consistenti flussi turistici giornalieri rispetto alla  necessita'
della sola popolazione residente, il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri   contesta   l'asserita   arbitrarieta'   della   previsione
normativa. La limitazione dell'imposizione ai soli sbarchi realizzati
attraverso compagnie di navigazione marittima di linea - responsabili
del pagamento dell'imposta e chiamate  alla  rivalsa  preventiva  nei
confronti del soggetto passivo, a riscuotere il tributo unitamente al
pagamento  del  prezzo   del   biglietto,   a   presentare   apposita
dichiarazione ai Comuni, ad assolvere agli ulteriori adempimenti ed a
rispondere delle eventuali violazioni - soddisferebbe  l'esigenza  di
garantire  certezza  dell'obbligazione  tributaria  ed  al   contempo
rapidita' di riscossione e facilita' di  controllo,  individuando  un
centro d'imputazione  agevolmente  identificabile  in  ragione  delle
caratteristiche  di  sistematicita',  frequenza  e  consistenza   dei
collegamenti operati da  tali  operatori.  L'estensione  del  tributo
anche allo sbarco  realizzato  tramite  ogni  altro  vettore  sarebbe
inidonea a soddisfare in maniera  adeguata  le  medesime  esigenze  e
rischierebbe  di  rendere  antieconomica   l'imposizione,   d'importo
piuttosto esiguo, rispetto alla necessita' ed ai costi di riscossione
e controllo che il Comune dovrebbe altrimenti sostenere.  Di  qui  la
ragionevolezza della norma  denunciata,  la  quale  sfuggirebbe  alla
censura anche sotto il profilo del difetto di progressivita',  atteso
che quest'ultima, da un lato, non sarebbe  esclusa  dalla  previsione
del prelievo solo nel limite massimo e, dall'altro, andrebbe valutata
in riferimento all'ordinamento tributario nel  suo  complesso  e  non
alla singola imposta. 
    3.- Depositando due atti di identico tenore si sono costituiti  i
Comuni di  Capri  ed  Anacapri,  appellanti  nei  giudizi  a  quibus,
propugnando la declaratoria d'illegittimita' costituzionale dell'art.
4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011 per violazione degli  artt.
3 e 53 Cost. 
    A sostegno  della  richiesta  le  parti  costituite  sottolineano
l'irragionevolezza della  discriminazione  disposta  dalla  norma  in
merito ai mezzi di trasporto  attraverso  cui  realizzare  lo  sbarco
rilevante a fini impositivi, che manderebbe esenti dal tributo  quasi
un terzo dei passeggeri che raggiungono l'isola di Capri. Cio' non in
base al presupposto impositivo indice di capacita' contributiva,  che
sarebbe identica se non maggiore in  capo  ai  soggetti  che  non  si
avvalgono  di  vettori  di  linea,  ma  in  base  alla   natura   del
responsabile che ha l'obbligo  di  riscuotere  il  tributo.  Inoltre,
poiche' la ragione del  tributo  andrebbe  identificata  nel  maggior
onere che deriva alle piccole isole dallo sbarco dei turisti sul loro
territorio,  sarebbe  irrilevante  il  tipo  di  trasporto  che  l'ha
permesso. 
    4.-  Con  due  memorie  di  identico  contenuto,  depositate   in
prossimita' dell'udienza, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri
sollecita la restituzione degli atti al Consiglio di Stato  affinche'
rivaluti  la  rilevanza  delle  questioni  alla  stregua  dello   ius
superveniens rappresentato dall'art. 33, comma 1, della legge n.  221
del 2015, che ha sostituito l'originaria imposta  di  sbarco  con  il
«contributo  di  sbarco»,  il  cui  presupposto   e'   stato   esteso
all'approdo a mezzo di «vettori aeronavali che svolgono  servizio  di
trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e  autorizzati  ad
effettuare     collegamenti     verso     l'isola»,      restringendo
significativamente i casi esclusi da imposizione in preteso contrasto
con gli artt. 3 e 53 Cost. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con due ordinanze del medesimo tenore, indicate in  epigrafe,
il  Consiglio  di  Stato  ha  sollevato  questioni  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in  materia  di  federalismo  Fiscale
Municipale), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. 
    La disposizione - nella  versione  precedente  alla  sostituzione
operata dall'art. 33, comma 1, della legge 28 dicembre 2015,  n.  221
(Disposizioni in materia ambientale per promuovere  misure  di  green
economy  e  per  il  contenimento  dell'uso  eccessivo   di   risorse
naturali), applicabile ratione temporis - prevedeva che i Comuni  con
sede nelle isole minori o nel cui territorio insistono  isole  minori
potessero istituire con regolamento, in  alternativa  all'imposta  di
soggiorno di cui al medesimo articolo, un'imposta di sbarco, fino  ad
un massimo di euro 1,50,  da  riscuotere  unitamente  al  prezzo  del
biglietto da parte delle  compagnie  di  navigazione  che  forniscono
collegamenti  marittimi  di   linea,   responsabili   del   pagamento
dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. 
    Il rimettente  -  adito  in  appello  avverso  due  sentenze  del
Tribunale amministrativo regionale per la  Campania  di  accoglimento
dell'impugnazione  da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze delle deliberazioni con cui i Comuni  di  Capri  ed  Anacapri
avevano approvato il regolamento istitutivo dell'imposta  di  sbarco,
estendendola all'approdo con qualsiasi vettore, al di la' del dettato
legislativo - sostiene che il differente trattamento riservato a  chi
adoperi vettori di linea rispetto  a  chi  viceversa  impieghi  mezzi
diversi non troverebbe ragionevole  giustificazione,  in  quanto  nel
primo  caso  l'arrivo  sull'isola  non  esprimerebbe  una   capacita'
contributiva maggiore di quella correlata ad un  accesso  differente.
Anche lo scopo del tributo - ossia, alleviare i  Comuni  dagli  oneri
prodotti da  coloro  che  vi  sbarchino  -  non  giustificherebbe  la
discriminazione  operata  dalla  norma,   che   dunque   risulterebbe
arbitraria, eccedendo i margini di discrezionalita'  riconosciuti  in
materia al legislatore. 
    La disposizione sarebbe pertanto  costituzionalmente  illegittima
nella  parte  in  cui,  riguardo  alle  isole  minori,   prevede   la
possibilita' che i Comuni deliberino di assoggettare  all'imposta  di
sbarco i soli  passeggeri  che  raggiungono  l'isola  con  una  delle
compagnie di navigazione di linea, escludendo coloro che si avvalgano
di un altro vettore. 
    2.- I giudizi vanno riuniti  per  essere  definiti  con  un'unica
pronuncia, avendo ad oggetto la medesima disposizione,  censurata  in
riferimento a parametri e per motivi interamente coincidenti. 
    3.- Preliminarmente deve essere disattesa l'istanza avanzata  dal
Presidente del Consiglio dei ministri di restituzione degli  atti  al
Consiglio di Stato affinche' rivaluti la  rilevanza  delle  questioni
sollevate alla stregua dello ius superveniens rappresentato dall'art.
33, comma  1,  della  legge  n.  221  del  2015,  che  ha  sostituito
l'originaria imposta di sbarco con il «contributo di sbarco», il  cui
presupposto  e'  stato  esteso  all'approdo  a  mezzo   di   «vettori
aeronavali che svolgono servizio  di  trasporto  di  persone  a  fini
commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso
l'isola», con conseguente riduzione dei casi esclusi  da  imposizione
in asserito contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. 
    Al riguardo si rammenta che «lo ius superveniens non puo'  venire
in evidenza nel giudizio di costituzionalita' sollevato  dai  giudici
amministrativi poiche', secondo il principio tempus regit  actum,  la
valutazione  della  legittimita'  del  provvedimento   impugnato   va
condotta  "con  riguardo  alla  situazione  di  fatto  e  di  diritto
esistente al momento della sua adozione"» (sentenza n. 49  del  2016;
nello stesso senso, sentenze n. 30 del 2016 e n. 151 del 2014). 
    Pertanto, la sopravvenuta sostituzione normativa non incide sulla
rilevanza delle questioni da scrutinare. 
    4.- Tanto premesso, le questioni di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  4,  comma  3-bis,  del  d.lgs.  n.  23   del   2011   sono
inammissibili. 
    Il rimettente auspica un'addizione  che  estenda  il  presupposto
d'imposta allo sbarco sulle isole minori realizzato con  qualsivoglia
vettore,  con  conseguente  ampliamento  della  platea  dei  soggetti
passivi del tributo al di la' dei soli passeggeri che allo  scopo  si
avvalgano delle compagnie di navigazione di linea. 
    In un ambito - quello  tributario  -  ampiamente  permeato  dalla
discrezionalita' del legislatore, l'intervento additivo invocato  non
costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata (ex  plurimis,
ordinanza  n.  119  del  2009),   anche   in   considerazione   della
concomitante esigenza di assicurare  l'effettivita'  dell'imposizione
attraverso strumenti funzionali al controllo ed alla  certezza  della
riscossione. 
    Al   riguardo    giova    evidenziare    come,    successivamente
all'introduzione della norma censurata, il legislatore abbia dapprima
inteso  estendere  il   presupposto   d'imposta   allo   sbarco   con
«imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto di  persone  a  fini
commerciali,  abilitati  e  autorizzati  ad  effettuare  collegamenti
marittimi verso l'isola» (art. 2,  comma  19,  del  decreto-legge  31
ottobre 2013, n. 126, recante «Misure finanziarie urgenti  in  favore
di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel  territorio»,
non convertito in  legge)  e  successivamente  abbia  introdotto,  in
sostituzione dell'imposta di sbarco, un  «contributo  di  sbarco»  da
applicare anche all'approdo sul territorio dell'isola minore mediante
vettori «aeronavali» che svolgono «servizio di trasporto di persone a
fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare  collegamenti
verso l'isola» (art. 33, comma 1, della legge n. 221  del  2015).  In
entrambe le occasioni, peraltro, il legislatore  ha  accompagnato  la
progressiva estensione del presupposto d'imposta con la  prescrizione
della riscossione unitamente al pagamento del prezzo del biglietto  e
la previsione di una fattispecie di solidarieta' tributaria,  opzioni
che viceversa sarebbero estranee all'addizione invocata. 
    La descritta evoluzione normativa dimostra di per se' la varieta'
delle soluzioni astrattamente praticabili, rispetto alle quali quella
invocata dal rimettente si  connota  di  un'ulteriore  vis  expansiva
sotto il  profilo  dell'imposizione  non  temperata  da  concomitanti
accorgimenti  funzionali   alla   sua   effettivita'.   Tale   scelta
comporterebbe un'operazione manipolativa esorbitante  dai  poteri  di
questa  Corte,  con  conseguente  inammissibilita'  delle   questioni
sollevate. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in  materia  di  federalismo  Fiscale
Municipale), sollevate, in  riferimento  agli  artt.  3  e  53  della
Costituzione, dal Consiglio di Stato con  le  ordinanze  indicate  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA