N. 288 SENTENZA 8 novembre - 21 dicembre 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Modifiche  e  integrazioni  alla
  legge di stabilita' regionale 2015 - Copertura finanziaria di nuove
  spese con le maggiori  entrate  derivanti  dall'applicazione  della
  legge  regionale   n.   14   del   2015,   concernente   la   tassa
  automobilistica. 
- Legge della Regione Basilicata 11 maggio 2015, n. 18 (Modifiche  ed
  integrazioni all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015,  n.
  5 "Legge di Stabilita' regionale 2015"), art. 1. 
-   
(GU n.52 del 28-12-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge della Regione Basilicata 11 maggio 2015, n.  18  (Modifiche  ed
integrazioni all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n.  5
"Legge di Stabilita' regionale 2015"), promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 15-20 luglio  2015,
depositato in cancelleria il 21 luglio 2015 ed iscritto al n. 76  del
registro ricorsi 2015. 
    Udito nell'udienza  pubblica  dell'8  novembre  2016  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi; 
    udito l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 15  luglio  2015,
ricevuto il successivo 20 luglio e depositato il 21 luglio 2015 (reg.
ric. n. 76 del 2015),  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso una questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1
della legge della Regione Basilicata 11 maggio 2015, n. 18 (Modifiche
ed integrazioni all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n.
5 "Legge di Stabilita' regionale 2015"), in riferimento all'art.  81,
terzo comma, della Costituzione. 
    La norma impugnata introduce nuove spese a  carico  del  bilancio
regionale e trova una loro parziale copertura nelle maggiori  entrate
derivanti dall'applicazione della legge della Regione  Basilicata  31
marzo   2015,   n.   14   (Disposizioni   in   materia   di   veicoli
ultraventennali), concernente la tassa automobilistica. 
    Il ricorrente premette di avere in precedenza impugnato la  legge
regionale n. 14 del 2015, perche', per i veicoli  ultraventennali  di
particolare interesse storico o collezionistico, aveva introdotto  un
regime fiscale di favore rispetto alla disciplina statale della tassa
automobilistica, e sostiene che la norma ora impugnata e' illegittima
«in via derivata», posto che l'accoglimento delle questioni  relative
alla legge regionale n.  14  del  2015  la  priverebbe  di  copertura
finanziaria, in violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. 
    2.- Nelle more del giudizio, l'art. 1, commi  2,  3  e  4,  della
legge regionale n. 14 del 2015 e' stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo con la sentenza n. 199 del 2016. 
    3.- L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una  memoria,
con  la  quale,  pur  rilevando  che  la  norma  impugnata  e'  stata
sostituita dall'art.  2  della  legge  della  Regione  Basilicata  27
ottobre 2015,  n.  47  (Disposizioni  varie  in  materia  di  veicoli
ultraventennali  e  di  provvidenze  economiche  di  cui  alle  leggi
regionali n. 22/1986, n. 26/1989 e n. 30/1981 e s.m.i.), ha insistito
per l'accoglimento del ricorso,  perche'  la  disposizione  censurata
potrebbe avere avuto applicazione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha   promosso   una
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della  legge
della  Regione  Basilicata  11  maggio  2015,  n.  18  (Modifiche  ed
integrazioni all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n.  5
"Legge di Stabilita' regionale 2015"), in  riferimento  all'art.  81,
terzo comma, della Costituzione. 
    La disposizione censurata sostituisce l'art. 21 della legge della
Regione Basilicata  27  gennaio  2015,  n.  5  (Legge  di  stabilita'
regionale 2015), incrementando la spesa regionale e rinvenendo (comma
5) la relativa copertura finanziaria, per l'anno 2015, nelle maggiori
entrate derivanti dalla legge della Regione Basilicata 31 marzo 2015,
n. 14 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali). 
    Il ricorrente deduce di avere impugnato innanzi  a  questa  Corte
l'art. 1 della legge regionale n.  14  del  2015,  con  il  quale  la
Regione   ha   assoggettato   gli   autoveicoli   e   i   motoveicoli
ultraventennali  a  un  particolare  regime  di  tassazione,  e   che
l'accoglimento di tale impugnazione comporterebbe, «in via derivata»,
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale  n.
18  del  2015,  perche'   priverebbe   la   Regione   delle   entrate
supplementari occorrenti per far fronte  al  previsto  incremento  di
spesa. Sarebbe percio' violato l'art. 81, terzo comma, Cost. 
    2.- Nelle more del giudizio l'art. 2 della  legge  della  Regione
Basilicata 27 ottobre 2015, n. 47 (Disposizioni varie in  materia  di
veicoli ultraventennali e di provvidenze economiche di cui alle leggi
regionali n. 22/1986, n. 26/1989 e n. 30/1981 e s.m.i.) ha nuovamente
sostituito l'art. 21 della  legge  regionale  n.  5  del  2015  e  ha
individuato altre risorse per  fronteggiare  l'incremento  di  spesa,
senza menzionare piu' la legge regionale n. 14 del 2015. 
    L'abrogazione della disposizione censurata pero' non determina la
cessazione della materia del contendere, come  ha  posto  in  rilievo
l'Avvocatura generale dello Stato, perche' non si puo' escludere  che
la disposizione abbia trovato applicazione con l'emissione di  titoli
di spesa fondati sulla  copertura  finanziaria  offerta  dalla  legge
regionale n. 14 del 2015 (ex plurimis, sentenza n. 199 del 2016). 
    3.- La questione non e' fondata. 
    L'art. 1 della legge regionale n. 14 del  2015  era  composto  da
quattro commi e il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  con  il
precedente ricorso, ne aveva impugnati tre (il secondo, il terzo e il
quarto), dei quali questa Corte, con la sentenza  n.  199  del  2016,
aveva poi dichiarato l'illegittimita' costituzionale. 
    Il comma 1 del citato  art.  1,  non  impugnato,  aveva  abrogato
alcune disposizioni della legge  regionale  27  gennaio  2015,  n.  4
(Collegato alla legge di stabilita'  regionale  2015),  che  per  gli
autoveicoli e i motoveicoli «di anzianita' tra i  venti  e  i  trenta
anni, classificati d'interesse storico o collezionistico» e  iscritti
in appositi registri, avevano introdotto un regime di tassazione piu'
vantaggioso di quello  stabilito  dalla  legge  dello  Stato.  Questo
comma, avendo eliminato la deroga,  non  era  stato  impugnato  dallo
Stato e aveva determinato un incremento delle entrate regionali,  per
il maggiore importo della ripristinata tassa automobilistica. 
    Il secondo, il terzo e il quarto  comma  dello  stesso  articolo,
invece, avevano introdotto nuovi e diversi trattamenti di favore  per
i proprietari di autoveicoli e di motoveicoli ultraventennali, e  per
questa ragione erano stati  impugnati  e  successivamente  dichiarati
costituzionalmente illegittimi. 
    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l'art. 1  della
legge regionale n. 18 del 2015 sarebbe illegittimo «in via derivata»,
per la violazione  dell'art.  81,  terzo  comma,  Cost.,  perche'  la
copertura finanziaria delle maggiori spese previste da tale  articolo
dovrebbe essere assicurata dalle norme di  cui  e'  stata  dichiarata
l'illegittimita'  costituzionale.  E'   pero'   evidente   che   tale
illegittimita' ha determinato un incremento, anziche' una  riduzione,
delle tasse automobilistiche  percepite  dalla  Regione,  perche'  ha
fatto venire meno il  regime  di  favore  introdotto  per  i  veicoli
ultraventennali. Questi infatti, anche in forza del comma 1 dell'art.
1 della legge regionale n. 14 del 2015, rimasto in vita,  sono  stati
assoggettati alla disciplina statale, che comporta  il  pagamento  di
una tassa sensibilmente piu' onerosa. 
    Percio'  non  e'  corretto  affermare  che  la  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale dei commi 2, 3 e 4  dell'art.  1  della
legge regionale n. 14 del  2015  ha,  come  sostiene  il  ricorrente,
privato «le maggiori provvidenze economiche  previste  con  la  legge
regionale  impugnata»  della  «fonte  delle  risorse  economiche   di
copertura». 
    Queste risorse, come si e' visto, risultano invece  incrementate,
sicche'  non  sussiste  l'illegittimita'   costituzionale   «in   via
derivata» addotta a fondamento del ricorso. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1 della legge della Regione Basilicata 11 maggio  2015,  n.
18 (Modifiche ed integrazioni all'art. 21 della  legge  regionale  27
gennaio 2015, n. 5 "Legge di Stabilita' regionale  2015"),  promossa,
in riferimento all'art. 81,  terzo  comma,  della  Costituzione,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                   Carmelinda MORANO, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Carmelinda MORANO